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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/09/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 364/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 11 settembre 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli
Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
[..
CP_1 Parte_2
l'Avv. Sergio Della Volpe per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
04.09.2025;
l'Avv. Mario Chirico per parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in data
22.07.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 429 c.p.c.
1 Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 364/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” vertente tra
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
, con sede in Carinaro alla Via Consortile Z.I. Asi, rappresentata e difesa giusta procura
[...] in atti dall'Avv. Sergio della Volpe ( ), con il quale elettivamente CodiceFiscale_1 domicilia in Aversa alla Via Cicerone n. 48
- opponente e
(P.IVA con sede legale in Caserta alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Arena, Centro Dir.le in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_3 sig. elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via Lucio Strabone n. 74 con CP_4
l'Avv. Mario Chirico, (C.F. ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione tempestivamente notificata ed iscritta a ruolo, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5013 emesso in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n. 12126/2022 con il quale l'intestato Tribunale su ricorso della
2 le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 24.208,46 oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, per n. 8 fatture insolute relative a corrispettivi del contratto di
“concessione in uso” stipulato tra le parti in data 03.02.2020 con scadenza 02.02.2029, risoltosi per mutuo accordo nell'agosto 2021.
L'opponente deduceva che il contratto stipulato era in realtà un “ibrido”, in quanto la società locatrice era conduttrice a sua volta con divieto di sublocazione dell'intero immobile, concesso poi in “comodato oneroso” ad altre tre società tra cui la medesima opponente;
con il detto contratto precisava l'opponente, veniva concesso alla stessa, secondo l'all. n. 2 – art. 1 intitolato
“Oggetto del contratto”, l'uso del lotto b) incluso di perimetro esterno mentre l'ultimo capoverso della citata disposizione, includeva anche alcuni servizi quali: stampante, fotocopiatrice, scanner, collegamento internet tramite cavo e tramite Wi – Fi, impianto di illuminazione, riscaldamento, pulizia locali, sala riunione, stanze uso ufficio arredate, energia elettrica, servizio vigilanza e guardiana, tasi, acqua, oneri. Tali servizi secondo il contratto si intendevano inclusi sia nell'unità industriale (capannone identificato con il lotto b) che nella zona uffici.
Ai sensi dell'art. 3 dello stesso contratto (intitolato “Corrispettivo”), affermava l'opponente, le parti pattuivano che l'importo dovuto per l'oggetto del contratto era pari ad € 1.750,00, oltre iva, mentre “per quanto attiene le spese pro quota per le utenze le parti convengono che il concedente (intestatario della bolletta) emetta fattura di importi pari alla quota dovuta dall'utilizzatore, applicando l'aliquota iva applicata al servizio, senza alcuna ritenuta”.
Pertanto, richiamate le clausole contrattuali l'opponente deduceva che il costo di € 1.750,00 mensili doveva intendersi come comprensivo dell'utilizzo del lotto b), delle aree esterne e dei servizi indicati mentre i restanti servizi (non compresi nel contratto e se esistenti) dovevano essere fatturati a parte, per cui in fattura doveva essere riportato solo il costo pattuito di €
1.750,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo e salvo la dimostrazione dell'esistenza di ulteriori servizi oltre quelli riportati in contratto. Nella diversa ipotesi in cui il contratto dovesse essere interpretato nel senso per cui i servizi indicati dovevano essere oggetto di diverso pagamento, comunque, gli stessi non potevano essere addebitati in modo forfettario, ma l'utilizzatore
(ovvero conduttore) avrebbe avuto diritto ad ottenere una specifica degli stessi, un resoconto mensile dei costi sopportati dal concedente (locatore) nonché i criteri di ripartizione degli stessi
(i quali del resto dovevano essere preventivamente stabiliti con il contratto), tanto, però, osservava l'opponente, non era avvenuto.
3 Inoltre, proseguiva l'opponente, parte delle somme richieste non erano dovute perché quest'ultima durante la vigenza del rapporto contrattuale utilizzava un proprio generatore di corrente e mai aveva usufruito del servizio di riscaldamento.
Pertanto, le fatture azionate andavano decurtate dei costi per “servizi aggiuntivi” e limitati alle sole somme dovute per “utilizzo”. Rilevato che la voce “utilizzo” nelle dette fatture era indicata in euro 1.596,00, oltre iva al 22%, e così per euro 1.947,12, il totale dovuto per “utilizzo” per gli otto mesi di cui al decreto opposto, era pari ad € 15.576,90 (e non euro 24.208,46), somma che andava compensata con quella dovuta in virtù della domanda riconvenzionale spiegata.
Difatti, l'opponente in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di € 13.682,23 oltre interessi moratori, versati nel 2020 per numero dieci fatture emesse dall'opposta in cui oltre ai costi di utilizzo erano indicati i costi per servizi aggiuntivi, costituendo tali pagamenti un indebito vantaggio di natura patrimoniale a danno della pertanto l'opposta ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c., era tenuta ad indennizzare questa ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto.
Infine, l'opponente deduceva la presenza di diversi giudizi tra le parti, pendenti presso altro
Tribunale.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare che non sono dovute le somme riportate con la voce “Servizi aggiuntivi”
e ricondurre le somme dovute al solo canone di locazione;
2) in via riconvenzionale accogliere la domanda e dichiarare dovuta la somma di euro
13.682,30, oltre interessi moratori, versata indebitamente;
3) compensare il credito vantato con la domanda riconvenzionale con i canoni di locazione non versati;
4) revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Costituitasi tempestivamente l'opposta, contestava l'avverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto rigettarle. Parte_1
In subordine rigettare entrambe le avverse domande in quanto - gradatamente - inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Ai sensi dell'art. 648 cpc autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero credito azionato o in subordine limitatamente alla somma (non contestata) di €
4 1.894,67 oltre interessi ai sensi del d. lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Condannare la in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con ordinanza del 20.06.2023 il Tribunale rilevato che pur essendo stata proposta con citazione, anziché con ricorso, l'opposizione era stata tempestivamente iscritta a ruolo, sicché come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani (o comodato), soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione” (Cfr.: Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 927/2022), disattendeva le eccezioni di parte opposta;
disponeva la conversione del rito da ordinario a locatizio ex art. 426
c.p.c., assegnando i termini per il deposito di memorie integrative, nonché termine per il deposito dell'istanza di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza di discussione al 07.12.2023.
All'esito del deposito delle memorie integrative, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti con l'escussione di un teste per parte, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la discussione e con ordinanza del 21.07.2025 è stata rinviata all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Questioni preliminari
In via preliminare occorre rilevare che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 10.11.2023 allegato da entrambe le parti e, quindi, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Nel merito
In via preliminare va osservato che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del
5 procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
In tale giudizio, pertanto, la parte opposta è attrice in senso sostanziale, tenuta a provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e ciò vale anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti è documentata.
In ordine alla corretta qualificazione del contratto sottoposto all'esame del Tribunale, deve osservarsi che nella qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva qualificato il rapporto come di comodato precario, omettendo peraltro di considerare l'entità dell'onere economico posto a carico della beneficiaria,
6 consistente nel pagamento del canone, degli oneri accessori e delle utenze) (Cfr.: Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13920 del 28/06/2005).
In considerazione delle pattuizioni contrattuali in merito alle obbligazioni assunte dalle parti e degli oneri economici gravanti sulla opponente, il contratto stipulato dalle parti può essere qualificato di locazione.
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che ciò che è in contestazione non è la qualificazione del contratto, ma la misura del pagamento dei servizi e delle utenze.
Le eccezioni solevate in merito da parte opponente appaiono però destituite di fondamento.
La prima secondo la quale il canone di €. 1.750,00, oltre iva sarebbe stato comprensivo di tutte le utenze e dei servizi offerti, appare in contrasto con il preciso dettato contrattuale secondo il quale all'art. 1 ultima parte “il concedente si fa garante del pagamento di tutti i servizi energia elettrica, acqua, eventuale gas e ogni qual tipo di onere economico imposto al proprietario/conduttore dell'immobile” e del co 2 dell'art. 3 del contratto, a norma del quale
“per quanto attiene le spese pro quota per le utenze le parti convengono che il concedente
(intestatario della bolletta) emetta fattura degli importi pari alla quota dovuta dall'utilizzatore, applicando ivi l'aliquota ivi applicata al servizio, senza alcuna ritenuta”.
Le deduzioni di parte opponente secondo cui “qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento degli oneri accessori, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o che ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e, quindi, dell'esistenza del credito, del suo ammontare e dei criteri di ripartizione applicati e che ai sensi dell'art. 9 della L. 392/78 l'inquilino, prima di effettuare il pagamento, ha diritto di ottenere la specifica delle somme con l'indicazione dei sistemi di ripartizione, non colgono nel segno in quanto, la opposta inviava le fatture elettroniche con l'indicazione dei costi delle spese ripartite, senza che l'opponente chiedesse al locatore l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.
Difatti, alcuna richiesta risulta in atti da parte della opponente.
Nel presente giudizio l'opposto ha allegato i documenti giustificativi del credito, le fatture pagate, il cui riparto è stato sempre accettato dalla opponente sulla base di intese per l'area occupata di circa 300 mq, come emerso dall'istruttoria, per energia, sorveglianza, guardiania, pulizia ecc.
Le deduzioni di parte opponente in merito contrastano con la condotta tenuta nel corso del rapporto, laddove la provvedeva non solo per dieci mesi all'integrale Parte_1 pagamento delle fatture emesse dalla ma alcuna contestazione Controparte_2
7 muoveva in merito alla quantità e qualità dei servizi usufruiti ed al riparto effettuato da quest'ultima.
Dall'istruzione testimoniale svolta non sono emersi elementi atti a corroborare le deduzioni dell'opponente in merito all'assenza di un'intesa circa il riparto dei costi addebitati, difatti, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni.
Il teste di parte opposta, IG. , escusso all'udienza del 31.10.2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere dipendente della da due anni inquadrato come Controparte_2 responsabile di reparto. “Fino a luglio agosto dell'anno 2021 ho collaborato per la Pt_1 come operaio senza essere inquadrato e ricevendo i compensi pattuiti”. “Io nel 2020 lavoravo
a in un capannone diviso tra varie società tra le quali oltre alla opponente c'erano: Parte_4 la MV Meccanica Partenopea e la Electromec e la NCM. Lo stabile non era diviso in parti uguali ma per aree”. “Io ho lavorato per la società opponente da luglio 2019 e siamo stati sempre a fino al 2021/2022 quando la si trasferì a Carinaro”. “La Parte_4 Pt_1 si occupava dell'assemblaggio del materiale per la produzione di colonnine per le Pt_1 ricariche delle auto elettriche ed io mi occupavo di tutto dall'ingresso del materiale al confezionamento ed imballaggio delle colonnine della ricarica. Io sono a conoscenza delle questioni economiche tra le due società perché il IG. si confrontava con noi tre Parte_5 operai. So che c'era la guardiania e la vigilanza, ma nulla posso dire circa la ripartizione delle spese tra le società. In merito alle spese di energia elettrica non sono in grado di riferire sulla sussistenza di autonomi contratti di fornitura di energia elettrica o di un unico contratto e di ripartizione della spesa tra le società. Le quattro società che ho menzionato si occupavano di diverse attività. La si occupava della lavorazione di laminati in ferro;
Controparte_2 la ME si occupava anch'essa di laminati in ferro;
la le colonnine e la NCM CP_5 si occupava di consulenza di manutenzione sulle navi”; “Ricordo che il servizio di guardiania
e vigilanza c'è dal 2019 e c'è attualmente, non so se la spesa relativa era ripartita tra le varie società né se era ripartita, in che misura”.
La teste di parte opponente, IG.ra , ha dichiarato: “attualmente non sono né Parte_3 socia né amministratrice della società , ma lo sono stata fino al febbraio 2023”. CP_5
“Avevamo nel capannone di anche un generatore;
il capannone in cui operava la Parte_4 società opponente era unico ed in esso operavano diverse aziende, all'interno c'era un unico misuratore di energia elettrica presumo intestato alla , dico presumo Controparte_2 perché io non ho mai visto le fatture di consumo, né sono in grado di riferire circa la società fornitrice. Posso dire che la società opponente fruiva come da contratto di circa 300 mq del capannone, ed usufruiva anche di un ufficio sito in un soppalco da cui si accedeva tramite una
8 scala sempre dall'area assegnata alla società. L'illuminazione dell'intero capannone era unica
e vi provvedeva la , per il riscaldamento c'era solo un piccolo Controparte_2 condizionatore nell'ufficio del soppalco. L'intero capannone non aveva sistemi di riscaldamento o di raffrescamento. Nel periodo febbraio 2020, comunque quando è iniziata la locazione abbiamo assunto uno o due operai. In tutto c'erano due dipendenti. Il teste Tes_1
non è mai stato un nostro dipendente, ma collaborava nell'assemblaggio credo che in
[...] tutto abbia lavorato per 5/6 mesi nell'anno 2020. Quando abbiamo lasciato il capannone il
IG. non è venuto con noi perché non avevamo intenzione di continuare la Tes_1 collaborazione e non so che cosa abbia fatto. In tutto ribadisco che la società opponente aveva solo due operai nel 2020, oltre al che, come dicevo, ha lavorato solo per 5/6 mesi. Per Tes_1
l'energia elettrica nella fatturazione della società opposta c'era anche la voce aggregata “altri consumi e spese varie”
Se non ricordo male. Solo verbalmente con e chiedevo Persona_1 CP_4 chiarimenti, poi non ottenendoli ho cominciato a non pagare tutte le fatture per intero. Preciso che a causa di altri due contenziosi sorti in merito alla fornitura delle “Case” (parte esterna delle colonnine prodotta dalla meccanica partenopea per la società opponente) e per la fornitura di un braccio robotico che doveva essere consegnato dalla società opposta, i rapporti si sono incrinati e quindi cominciai a non pagare.” “C'era una coppia che viveva in una sorta di pertinenza nei pressi del capannone che provvedeva alla pulizia del solo ufficio e del bagno
e li pagavo personalmente a prestazione. La restante parte del capannone non veniva mai pulita, al massimo veniva fatta una spazzata dagli operai. Comunque, l'area era piena di polvere a causa delle lavorazioni delle altre società, perché la separazione del capannone in quattro aree non era fatta a tutta altezza ma solo per circa quattro metri. Le altre società si occupavano la faceva taglio di precisione, laser tagliava alluminio e Controparte_2 ferro, le altre non so cosa facessero. Nell'area a noi assegnata c'era una struttura chiusa dove gli operai assemblavano e collaudavano le stazioni di ricarica e le imballavano e così potevano essere riposte nell'altra area del capannone. L'area chiusa veniva pulita a causa della delicatezza del materiale dagli stessi operai, non si creava polvere all'interno che doveva essere rimossa. L'area a noi destinata non era chiusa ma vi potevano accedere anche operai di altre società, perché dalla scala si accedeva oltre che al mio ufficio ad un'altra area del capannone”.
Orbene, deve rilevarsi che la circostanza riferita dalla teste secondo la quale a Parte_3 seguito di contenziosi in corso tra le due società “sorti in merito alla fornitura delle “Case”
(parte esterna delle colonnine prodotta dalla meccanica partenopea per la società opponente)
e per la fornitura di un braccio robotico che doveva essere consegnato dalla società opposta, i
9 rapporti si sono incrinati e quindi cominciai a non pagare”, evidenzia che l'omesso pagamento delle fatture azionate dalla opposta era dovuto non a questioni relative alla misura e al riparto dei costi dei servizi usufruiti, ma all'insorgere delle controversie.
Dalle dichiarazioni della teste, all'epoca dei fatti amministratrice della opponente, emerge, che effettivamente vi era una intesa tra le parti in merito al riparto dei costi per i servizi e le utenze, in quanto in mancanza, trattandosi di piccole realtà in cui l'amministratore avrebbe subito preso provvedimenti rispetto a decisioni non condivise, di certo la non avrebbe Pt_1 provveduto a pagare n. 10 fatture per servizi non dovuti per dieci mesi per evitare una morosità, come dedotto nell'opposizione, considerato che la stessa , teste nel presente giudizio, Pt_3 decideva di non pagare le fatture a causa del contenzioso in essere.
Ora in merito al quantum dovuto si osserva.
Le contestazioni dell'opponente, sul riparto effettuato dall'opposta al fine di contrastare l'avversa pretesa, perdono di consistenza come detto in relazione a quanto emerso dall'istruttoria e a fronte della regolare emissione delle fatture elettroniche e dei documenti giustificativi allegati dall'opposta.
Sul punto si osserva, vero è che la Suprema Corte ha statuito che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cfr.: Cass. ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024 (v. Cass.
299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Inoltre, secondo la Suprema Corte la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può
10 costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti.
Ciò posto, deve rilevarsi che non è contestato l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche dalla debitamente annotate nei registri contabili della opposta, né queste Parte_1 risultano essere mai state oggetto di osservazioni da parte della medesima opponente;
in atti non si rinviene una qualche contestazione dell'opponente in merito all'esecuzione dei servizi fatturati dalla e dalla stessa pagati come da fatture allegate, nulla Controparte_2
l'opponente ha provato in merito, né ha prodotto documentazione atta a dimostrare l'esecuzione dei servizi da parte di altra impresa. La teste ha dichiarato di aver verbalmente fatto Pt_3 qualche rimostranza, circostanza che non appare verosimile in considerazione di quanto riferito dalla teste circa il contenzioso.
Quindi, in considerazione della condotta processuale dell'opponente, limitatasi a contestare il valore probatorio della fattura e a lamentare l'assenza di un accordo per la ripartizione dei costi, contestazione rimasta priva di riscontro probatorio, in assenza di una qualsiasi contestazione tempestiva sia ai riparti che alle fatture ricevute e circa servizi e le utenze usufruiti, alla luce delle emergenze probatorie, deve concludersi che l'importo portato dalle otto fatture allegate per complessivi € 24.208,46 sia proprio quello frutto delle intese tra le parti e dovuto dalla opponente.
Pertanto, l'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Sulla domanda riconvenzionale
L'opponente ha proposto domanda riconvenzionale tesa alla restituzione dei servizi pagati in assenza di pattuizione, in merito al riparto la domanda come proposta va disattesa sulla base delle considerazioni già esposte in merito alla restituzione degli importi versati per i servizi usufruiti.
Diversamente in relazione alla fattura emessa dalla n. A178 del 29.02.20 Controparte_2 ed intestata alla sulla base della ricostruzione delle imputazioni offerta dalla Parte_1
11 opposta - secondo la quale la stessa sarebbe stata emessa in relazione a due ratei del canone di comodato (€ 1.750 x 2 = 3.500) e ad un concorso al pagamento di spese per servizi pari solo ad
€ 110,00, e ciò in quanto l'insediamento della all'interno del sito era avvenuto nella Pt_1 prima settimana del mese di gennaio dell'anno 2020, mentre il contratto era stato invece sottoscritto in data 3.02.20 e registrato il 20.02.2020 – deve disporsi la restituzione alla opponente dell'importo relativo al canone di gennaio 2020 non essendo stato provato che la detenzione dell'area sia stata conseguita dalla nel mese di gennaio 2020; sul CP_6 punto le dichiarazioni rese dal teste non appaiono convincenti, giacché, contro il dato Tes_1 documentale e le stesse affermazioni dell'opposta, fa risalire la sede della opponente a Parte_4 già dal 2019.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la opposta va condannata alla restituzione dell'importo di €. 2.135,00 (1.750,00 oltre iva 22%) oltre interessi moratori dalla domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, in considerazione del rigetto dell'opposizione e dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale spiegata, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la parte residua sono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ) rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5013 emesso in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
12126/2022;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e condanna la CP_2 al pagamento in favore della della somma di €. 2.135,00
[...] Parte_1
(1.750,00 oltre iva 22%) oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda;
3) Condanna la società opponente l pagamento in favore della società opposta Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura già ridotta di 1/3 in €. Controparte_2
12 3.384,66 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario
Chirico dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
13
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 364/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 11 settembre 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli
Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
[..
CP_1 Parte_2
l'Avv. Sergio Della Volpe per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
04.09.2025;
l'Avv. Mario Chirico per parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in data
22.07.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 429 c.p.c.
1 Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 364/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” vertente tra
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
, con sede in Carinaro alla Via Consortile Z.I. Asi, rappresentata e difesa giusta procura
[...] in atti dall'Avv. Sergio della Volpe ( ), con il quale elettivamente CodiceFiscale_1 domicilia in Aversa alla Via Cicerone n. 48
- opponente e
(P.IVA con sede legale in Caserta alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Arena, Centro Dir.le in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_3 sig. elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via Lucio Strabone n. 74 con CP_4
l'Avv. Mario Chirico, (C.F. ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione tempestivamente notificata ed iscritta a ruolo, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5013 emesso in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n. 12126/2022 con il quale l'intestato Tribunale su ricorso della
2 le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 24.208,46 oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, per n. 8 fatture insolute relative a corrispettivi del contratto di
“concessione in uso” stipulato tra le parti in data 03.02.2020 con scadenza 02.02.2029, risoltosi per mutuo accordo nell'agosto 2021.
L'opponente deduceva che il contratto stipulato era in realtà un “ibrido”, in quanto la società locatrice era conduttrice a sua volta con divieto di sublocazione dell'intero immobile, concesso poi in “comodato oneroso” ad altre tre società tra cui la medesima opponente;
con il detto contratto precisava l'opponente, veniva concesso alla stessa, secondo l'all. n. 2 – art. 1 intitolato
“Oggetto del contratto”, l'uso del lotto b) incluso di perimetro esterno mentre l'ultimo capoverso della citata disposizione, includeva anche alcuni servizi quali: stampante, fotocopiatrice, scanner, collegamento internet tramite cavo e tramite Wi – Fi, impianto di illuminazione, riscaldamento, pulizia locali, sala riunione, stanze uso ufficio arredate, energia elettrica, servizio vigilanza e guardiana, tasi, acqua, oneri. Tali servizi secondo il contratto si intendevano inclusi sia nell'unità industriale (capannone identificato con il lotto b) che nella zona uffici.
Ai sensi dell'art. 3 dello stesso contratto (intitolato “Corrispettivo”), affermava l'opponente, le parti pattuivano che l'importo dovuto per l'oggetto del contratto era pari ad € 1.750,00, oltre iva, mentre “per quanto attiene le spese pro quota per le utenze le parti convengono che il concedente (intestatario della bolletta) emetta fattura di importi pari alla quota dovuta dall'utilizzatore, applicando l'aliquota iva applicata al servizio, senza alcuna ritenuta”.
Pertanto, richiamate le clausole contrattuali l'opponente deduceva che il costo di € 1.750,00 mensili doveva intendersi come comprensivo dell'utilizzo del lotto b), delle aree esterne e dei servizi indicati mentre i restanti servizi (non compresi nel contratto e se esistenti) dovevano essere fatturati a parte, per cui in fattura doveva essere riportato solo il costo pattuito di €
1.750,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo e salvo la dimostrazione dell'esistenza di ulteriori servizi oltre quelli riportati in contratto. Nella diversa ipotesi in cui il contratto dovesse essere interpretato nel senso per cui i servizi indicati dovevano essere oggetto di diverso pagamento, comunque, gli stessi non potevano essere addebitati in modo forfettario, ma l'utilizzatore
(ovvero conduttore) avrebbe avuto diritto ad ottenere una specifica degli stessi, un resoconto mensile dei costi sopportati dal concedente (locatore) nonché i criteri di ripartizione degli stessi
(i quali del resto dovevano essere preventivamente stabiliti con il contratto), tanto, però, osservava l'opponente, non era avvenuto.
3 Inoltre, proseguiva l'opponente, parte delle somme richieste non erano dovute perché quest'ultima durante la vigenza del rapporto contrattuale utilizzava un proprio generatore di corrente e mai aveva usufruito del servizio di riscaldamento.
Pertanto, le fatture azionate andavano decurtate dei costi per “servizi aggiuntivi” e limitati alle sole somme dovute per “utilizzo”. Rilevato che la voce “utilizzo” nelle dette fatture era indicata in euro 1.596,00, oltre iva al 22%, e così per euro 1.947,12, il totale dovuto per “utilizzo” per gli otto mesi di cui al decreto opposto, era pari ad € 15.576,90 (e non euro 24.208,46), somma che andava compensata con quella dovuta in virtù della domanda riconvenzionale spiegata.
Difatti, l'opponente in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di € 13.682,23 oltre interessi moratori, versati nel 2020 per numero dieci fatture emesse dall'opposta in cui oltre ai costi di utilizzo erano indicati i costi per servizi aggiuntivi, costituendo tali pagamenti un indebito vantaggio di natura patrimoniale a danno della pertanto l'opposta ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c., era tenuta ad indennizzare questa ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto.
Infine, l'opponente deduceva la presenza di diversi giudizi tra le parti, pendenti presso altro
Tribunale.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare che non sono dovute le somme riportate con la voce “Servizi aggiuntivi”
e ricondurre le somme dovute al solo canone di locazione;
2) in via riconvenzionale accogliere la domanda e dichiarare dovuta la somma di euro
13.682,30, oltre interessi moratori, versata indebitamente;
3) compensare il credito vantato con la domanda riconvenzionale con i canoni di locazione non versati;
4) revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Costituitasi tempestivamente l'opposta, contestava l'avverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto rigettarle. Parte_1
In subordine rigettare entrambe le avverse domande in quanto - gradatamente - inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Ai sensi dell'art. 648 cpc autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero credito azionato o in subordine limitatamente alla somma (non contestata) di €
4 1.894,67 oltre interessi ai sensi del d. lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Condannare la in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con ordinanza del 20.06.2023 il Tribunale rilevato che pur essendo stata proposta con citazione, anziché con ricorso, l'opposizione era stata tempestivamente iscritta a ruolo, sicché come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani (o comodato), soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione” (Cfr.: Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 927/2022), disattendeva le eccezioni di parte opposta;
disponeva la conversione del rito da ordinario a locatizio ex art. 426
c.p.c., assegnando i termini per il deposito di memorie integrative, nonché termine per il deposito dell'istanza di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza di discussione al 07.12.2023.
All'esito del deposito delle memorie integrative, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti con l'escussione di un teste per parte, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la discussione e con ordinanza del 21.07.2025 è stata rinviata all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Questioni preliminari
In via preliminare occorre rilevare che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 10.11.2023 allegato da entrambe le parti e, quindi, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Nel merito
In via preliminare va osservato che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del
5 procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
In tale giudizio, pertanto, la parte opposta è attrice in senso sostanziale, tenuta a provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e ciò vale anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti è documentata.
In ordine alla corretta qualificazione del contratto sottoposto all'esame del Tribunale, deve osservarsi che nella qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva qualificato il rapporto come di comodato precario, omettendo peraltro di considerare l'entità dell'onere economico posto a carico della beneficiaria,
6 consistente nel pagamento del canone, degli oneri accessori e delle utenze) (Cfr.: Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13920 del 28/06/2005).
In considerazione delle pattuizioni contrattuali in merito alle obbligazioni assunte dalle parti e degli oneri economici gravanti sulla opponente, il contratto stipulato dalle parti può essere qualificato di locazione.
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che ciò che è in contestazione non è la qualificazione del contratto, ma la misura del pagamento dei servizi e delle utenze.
Le eccezioni solevate in merito da parte opponente appaiono però destituite di fondamento.
La prima secondo la quale il canone di €. 1.750,00, oltre iva sarebbe stato comprensivo di tutte le utenze e dei servizi offerti, appare in contrasto con il preciso dettato contrattuale secondo il quale all'art. 1 ultima parte “il concedente si fa garante del pagamento di tutti i servizi energia elettrica, acqua, eventuale gas e ogni qual tipo di onere economico imposto al proprietario/conduttore dell'immobile” e del co 2 dell'art. 3 del contratto, a norma del quale
“per quanto attiene le spese pro quota per le utenze le parti convengono che il concedente
(intestatario della bolletta) emetta fattura degli importi pari alla quota dovuta dall'utilizzatore, applicando ivi l'aliquota ivi applicata al servizio, senza alcuna ritenuta”.
Le deduzioni di parte opponente secondo cui “qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento degli oneri accessori, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o che ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e, quindi, dell'esistenza del credito, del suo ammontare e dei criteri di ripartizione applicati e che ai sensi dell'art. 9 della L. 392/78 l'inquilino, prima di effettuare il pagamento, ha diritto di ottenere la specifica delle somme con l'indicazione dei sistemi di ripartizione, non colgono nel segno in quanto, la opposta inviava le fatture elettroniche con l'indicazione dei costi delle spese ripartite, senza che l'opponente chiedesse al locatore l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.
Difatti, alcuna richiesta risulta in atti da parte della opponente.
Nel presente giudizio l'opposto ha allegato i documenti giustificativi del credito, le fatture pagate, il cui riparto è stato sempre accettato dalla opponente sulla base di intese per l'area occupata di circa 300 mq, come emerso dall'istruttoria, per energia, sorveglianza, guardiania, pulizia ecc.
Le deduzioni di parte opponente in merito contrastano con la condotta tenuta nel corso del rapporto, laddove la provvedeva non solo per dieci mesi all'integrale Parte_1 pagamento delle fatture emesse dalla ma alcuna contestazione Controparte_2
7 muoveva in merito alla quantità e qualità dei servizi usufruiti ed al riparto effettuato da quest'ultima.
Dall'istruzione testimoniale svolta non sono emersi elementi atti a corroborare le deduzioni dell'opponente in merito all'assenza di un'intesa circa il riparto dei costi addebitati, difatti, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni.
Il teste di parte opposta, IG. , escusso all'udienza del 31.10.2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere dipendente della da due anni inquadrato come Controparte_2 responsabile di reparto. “Fino a luglio agosto dell'anno 2021 ho collaborato per la Pt_1 come operaio senza essere inquadrato e ricevendo i compensi pattuiti”. “Io nel 2020 lavoravo
a in un capannone diviso tra varie società tra le quali oltre alla opponente c'erano: Parte_4 la MV Meccanica Partenopea e la Electromec e la NCM. Lo stabile non era diviso in parti uguali ma per aree”. “Io ho lavorato per la società opponente da luglio 2019 e siamo stati sempre a fino al 2021/2022 quando la si trasferì a Carinaro”. “La Parte_4 Pt_1 si occupava dell'assemblaggio del materiale per la produzione di colonnine per le Pt_1 ricariche delle auto elettriche ed io mi occupavo di tutto dall'ingresso del materiale al confezionamento ed imballaggio delle colonnine della ricarica. Io sono a conoscenza delle questioni economiche tra le due società perché il IG. si confrontava con noi tre Parte_5 operai. So che c'era la guardiania e la vigilanza, ma nulla posso dire circa la ripartizione delle spese tra le società. In merito alle spese di energia elettrica non sono in grado di riferire sulla sussistenza di autonomi contratti di fornitura di energia elettrica o di un unico contratto e di ripartizione della spesa tra le società. Le quattro società che ho menzionato si occupavano di diverse attività. La si occupava della lavorazione di laminati in ferro;
Controparte_2 la ME si occupava anch'essa di laminati in ferro;
la le colonnine e la NCM CP_5 si occupava di consulenza di manutenzione sulle navi”; “Ricordo che il servizio di guardiania
e vigilanza c'è dal 2019 e c'è attualmente, non so se la spesa relativa era ripartita tra le varie società né se era ripartita, in che misura”.
La teste di parte opponente, IG.ra , ha dichiarato: “attualmente non sono né Parte_3 socia né amministratrice della società , ma lo sono stata fino al febbraio 2023”. CP_5
“Avevamo nel capannone di anche un generatore;
il capannone in cui operava la Parte_4 società opponente era unico ed in esso operavano diverse aziende, all'interno c'era un unico misuratore di energia elettrica presumo intestato alla , dico presumo Controparte_2 perché io non ho mai visto le fatture di consumo, né sono in grado di riferire circa la società fornitrice. Posso dire che la società opponente fruiva come da contratto di circa 300 mq del capannone, ed usufruiva anche di un ufficio sito in un soppalco da cui si accedeva tramite una
8 scala sempre dall'area assegnata alla società. L'illuminazione dell'intero capannone era unica
e vi provvedeva la , per il riscaldamento c'era solo un piccolo Controparte_2 condizionatore nell'ufficio del soppalco. L'intero capannone non aveva sistemi di riscaldamento o di raffrescamento. Nel periodo febbraio 2020, comunque quando è iniziata la locazione abbiamo assunto uno o due operai. In tutto c'erano due dipendenti. Il teste Tes_1
non è mai stato un nostro dipendente, ma collaborava nell'assemblaggio credo che in
[...] tutto abbia lavorato per 5/6 mesi nell'anno 2020. Quando abbiamo lasciato il capannone il
IG. non è venuto con noi perché non avevamo intenzione di continuare la Tes_1 collaborazione e non so che cosa abbia fatto. In tutto ribadisco che la società opponente aveva solo due operai nel 2020, oltre al che, come dicevo, ha lavorato solo per 5/6 mesi. Per Tes_1
l'energia elettrica nella fatturazione della società opposta c'era anche la voce aggregata “altri consumi e spese varie”
Se non ricordo male. Solo verbalmente con e chiedevo Persona_1 CP_4 chiarimenti, poi non ottenendoli ho cominciato a non pagare tutte le fatture per intero. Preciso che a causa di altri due contenziosi sorti in merito alla fornitura delle “Case” (parte esterna delle colonnine prodotta dalla meccanica partenopea per la società opponente) e per la fornitura di un braccio robotico che doveva essere consegnato dalla società opposta, i rapporti si sono incrinati e quindi cominciai a non pagare.” “C'era una coppia che viveva in una sorta di pertinenza nei pressi del capannone che provvedeva alla pulizia del solo ufficio e del bagno
e li pagavo personalmente a prestazione. La restante parte del capannone non veniva mai pulita, al massimo veniva fatta una spazzata dagli operai. Comunque, l'area era piena di polvere a causa delle lavorazioni delle altre società, perché la separazione del capannone in quattro aree non era fatta a tutta altezza ma solo per circa quattro metri. Le altre società si occupavano la faceva taglio di precisione, laser tagliava alluminio e Controparte_2 ferro, le altre non so cosa facessero. Nell'area a noi assegnata c'era una struttura chiusa dove gli operai assemblavano e collaudavano le stazioni di ricarica e le imballavano e così potevano essere riposte nell'altra area del capannone. L'area chiusa veniva pulita a causa della delicatezza del materiale dagli stessi operai, non si creava polvere all'interno che doveva essere rimossa. L'area a noi destinata non era chiusa ma vi potevano accedere anche operai di altre società, perché dalla scala si accedeva oltre che al mio ufficio ad un'altra area del capannone”.
Orbene, deve rilevarsi che la circostanza riferita dalla teste secondo la quale a Parte_3 seguito di contenziosi in corso tra le due società “sorti in merito alla fornitura delle “Case”
(parte esterna delle colonnine prodotta dalla meccanica partenopea per la società opponente)
e per la fornitura di un braccio robotico che doveva essere consegnato dalla società opposta, i
9 rapporti si sono incrinati e quindi cominciai a non pagare”, evidenzia che l'omesso pagamento delle fatture azionate dalla opposta era dovuto non a questioni relative alla misura e al riparto dei costi dei servizi usufruiti, ma all'insorgere delle controversie.
Dalle dichiarazioni della teste, all'epoca dei fatti amministratrice della opponente, emerge, che effettivamente vi era una intesa tra le parti in merito al riparto dei costi per i servizi e le utenze, in quanto in mancanza, trattandosi di piccole realtà in cui l'amministratore avrebbe subito preso provvedimenti rispetto a decisioni non condivise, di certo la non avrebbe Pt_1 provveduto a pagare n. 10 fatture per servizi non dovuti per dieci mesi per evitare una morosità, come dedotto nell'opposizione, considerato che la stessa , teste nel presente giudizio, Pt_3 decideva di non pagare le fatture a causa del contenzioso in essere.
Ora in merito al quantum dovuto si osserva.
Le contestazioni dell'opponente, sul riparto effettuato dall'opposta al fine di contrastare l'avversa pretesa, perdono di consistenza come detto in relazione a quanto emerso dall'istruttoria e a fronte della regolare emissione delle fatture elettroniche e dei documenti giustificativi allegati dall'opposta.
Sul punto si osserva, vero è che la Suprema Corte ha statuito che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cfr.: Cass. ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024 (v. Cass.
299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Inoltre, secondo la Suprema Corte la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può
10 costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti.
Ciò posto, deve rilevarsi che non è contestato l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche dalla debitamente annotate nei registri contabili della opposta, né queste Parte_1 risultano essere mai state oggetto di osservazioni da parte della medesima opponente;
in atti non si rinviene una qualche contestazione dell'opponente in merito all'esecuzione dei servizi fatturati dalla e dalla stessa pagati come da fatture allegate, nulla Controparte_2
l'opponente ha provato in merito, né ha prodotto documentazione atta a dimostrare l'esecuzione dei servizi da parte di altra impresa. La teste ha dichiarato di aver verbalmente fatto Pt_3 qualche rimostranza, circostanza che non appare verosimile in considerazione di quanto riferito dalla teste circa il contenzioso.
Quindi, in considerazione della condotta processuale dell'opponente, limitatasi a contestare il valore probatorio della fattura e a lamentare l'assenza di un accordo per la ripartizione dei costi, contestazione rimasta priva di riscontro probatorio, in assenza di una qualsiasi contestazione tempestiva sia ai riparti che alle fatture ricevute e circa servizi e le utenze usufruiti, alla luce delle emergenze probatorie, deve concludersi che l'importo portato dalle otto fatture allegate per complessivi € 24.208,46 sia proprio quello frutto delle intese tra le parti e dovuto dalla opponente.
Pertanto, l'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Sulla domanda riconvenzionale
L'opponente ha proposto domanda riconvenzionale tesa alla restituzione dei servizi pagati in assenza di pattuizione, in merito al riparto la domanda come proposta va disattesa sulla base delle considerazioni già esposte in merito alla restituzione degli importi versati per i servizi usufruiti.
Diversamente in relazione alla fattura emessa dalla n. A178 del 29.02.20 Controparte_2 ed intestata alla sulla base della ricostruzione delle imputazioni offerta dalla Parte_1
11 opposta - secondo la quale la stessa sarebbe stata emessa in relazione a due ratei del canone di comodato (€ 1.750 x 2 = 3.500) e ad un concorso al pagamento di spese per servizi pari solo ad
€ 110,00, e ciò in quanto l'insediamento della all'interno del sito era avvenuto nella Pt_1 prima settimana del mese di gennaio dell'anno 2020, mentre il contratto era stato invece sottoscritto in data 3.02.20 e registrato il 20.02.2020 – deve disporsi la restituzione alla opponente dell'importo relativo al canone di gennaio 2020 non essendo stato provato che la detenzione dell'area sia stata conseguita dalla nel mese di gennaio 2020; sul CP_6 punto le dichiarazioni rese dal teste non appaiono convincenti, giacché, contro il dato Tes_1 documentale e le stesse affermazioni dell'opposta, fa risalire la sede della opponente a Parte_4 già dal 2019.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la opposta va condannata alla restituzione dell'importo di €. 2.135,00 (1.750,00 oltre iva 22%) oltre interessi moratori dalla domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, in considerazione del rigetto dell'opposizione e dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale spiegata, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la parte residua sono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ) rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5013 emesso in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
12126/2022;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e condanna la CP_2 al pagamento in favore della della somma di €. 2.135,00
[...] Parte_1
(1.750,00 oltre iva 22%) oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda;
3) Condanna la società opponente l pagamento in favore della società opposta Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura già ridotta di 1/3 in €. Controparte_2
12 3.384,66 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario
Chirico dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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