TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 17/09/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. PACE BICE MARIA
LETIZIA nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 241/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PACE BICE MARIA LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Marsala, nella via Colocasio n.76
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025, la sig.ra , contestando Parte_1 le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per beneficiare dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Premesso, in punto di diritto che l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, pur affetta dalle patologie allegate in ricorso, non versa nella sopra descritte condizioni.
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento Persona_2 completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “le entita' patologiche presenti nella ricorrente, NON deteminano in alcun modo una delle minorazioni singola o plurima che abbiano ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione, e se abbia pertanto connotazioni di gravità ai sensi di legge. Pertanto la Sig.ra in atto NON presenta i Parte_1 requisiti sanitari e medico-legali per essere considerata portatore di handicap in situazione di gravita'.”.
Sulla scorta di quanto affermato il ctu ha concluso il suo esame sostenendo che la sig.ra non si può giudicare soggetto portatore di handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art. 3 comma 3.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per essere riconosciuta portatrice di handicap grave ex art.3, comma 3 della legge
104/1992;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 17/09/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.