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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1896/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. n. 1896/2020 promossa da: in persona dei legali rappresentanti p.t. Parte_1 Pt_2
e , elettivamente domiciliata in Catania, Via
[...] Parte_3
Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Francesco Guarnaccia del
Foro di Catania, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Tre Marie n. 6, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Colella, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova già rigettati ed in subordine si riportava pagina 1 di 9 alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in opposizione, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 26.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 19.11.2020 la società
[...]
Parte (di seguito breviter, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Ritenere e dichiarare inesigibile il credito vantato dalla alla luce delle CP_1
considerazioni di cui al presente atto, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo.
2. Ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria della oltre che sfornita di prova, con conseguente CP_1
revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo.
3. In via ulteriormente gradata, riformare il decreto ingiuntivo con sentenza ex articolo 653 c.p.c. contenendo il credito della nei limiti dell'equo e del provato.
4. Con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 concludendo nei seguenti termini: “voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria, per le causali di cui in narrativa, - in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. il Decreto Ingiuntivo n. 468/2020, emesso dal Tribunale di
L'Aquila in data 1 ottobre 2020; - in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettare l'opposizione proposta, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa che precede, confermando il
Decreto Ingiuntivo n. 468/2020, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 1 ottobre 2020; - in via subordinata: rigettare l'opposizione proposta ed accertare e dichiarare che il sig. , non in proprio ma quale Controparte_2
pagina 2 di 9 legale rappresentante della è creditore, nei confronti della CP_1 [...]
in persona del lrpt, della somma di € 20.000,00, o di quella Parte_1
diversa, minore o maggiore , che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dalla domanda al saldo, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento della complessiva somma di € 20.000,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002, e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo;
Comunque con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Alla prima udienza del 03.05.2021 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 468/2020 formulata dall'opposta e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. Con successiva ordinanza del 19.04.2022 veniva rigettata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, nonché dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione richiesto dall'opposta, con rinvio all'udienza del 10.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 30.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 impugnato per l'importo di € 20.000,00 sulla base della fattura n. 286FE/2020
del 31 maggio 2020, quale saldo dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto di materiali derivanti da demolizione di fabbricato, eseguiti in favore della società opposta.
Parte
nell'atto di citazione in opposizione, rappresenta che in data
17.12.2019 l' e l'impresa in qualità di CP_3 Parte_4
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo orizzontale
Parte aggiudicatario con le imprese e The World Costruzioni Parte_1
Generali S.r.l., concludevano un contratto di appalto per “lavori, a corpo, di demolizione e ricostruzione a causa dei danni del sisma verificatosi il
pagina 3 di 9 06/04/2009 dell'edificio n. 1672 con esito “E” sito in L'Aquila, Fraz.
Paganica, Via S. Emidio n.25-27. C.I.G.: 754976572A - CUP:
H14B15000720001 – Categoria prevalente OG1”, per un ammontare pari ad €
2.199.291,11 (cfr. doc. n. 1 fascicolo opponente).
Parte Evidenzia, inoltre, che in data 13.02.2020 la e la CP_1 stipulavano un contratto di subappalto con cui l'impresa subappaltatrice si impegnava ad eseguire servizi “di carico e trasporto” di: “
1. Materiali non pericolosi derivanti dalle opere di demolizione del fabbricato Ater 1672 di cui in premessa presso in esclusiva, secondo Parte_5
giusta convenzione stipulata tra la Stazione Appaltante e la CP_3
società in data 29 Luglio 2019. 2. Terre e rocce da Parte_5
scavo derivanti dallo sbancamento per la realizzazione del nuovo fabbricato di cui in premessa, presso pubblica discarica autorizzata”. Si prevedeva, peraltro, che il servizio veniva affidato 'a corpo', per un importo totale pari ad €
20.000,00, stimando una quantità di circa 42.663,030 tonnellate per il materiale da demolizione del fabbricato, e circa 7.900 m3 di terre e rocce da scavo (cfr. doc. n. 4 fascicolo opponente).
Rappresenta inoltre che, in data 15.07.2020, interveniva l'adozione di una informativa prefettizia antimafia, posta in essere ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, artt. 84, commi 3 e 4, e 91, con cui l'autorità amministrativa, valutata la permeabilità dell'impresa odierna opponente all'infiltrazione della criminalità organizzata, disponeva gli effetti interdittivi normativamente previsti. In data 15.07.2020, dunque, alla luce dell'impossibilità di proseguire i lavori da parte dell'impresa colpita dall'interdittiva antimafia, la stazione appaltante sospendeva l'esecuzione dei lavori.
L'opponente, pertanto, deduce che al momento della predetta sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, non avrebbe CP_1
adempiuto le obbligazioni negoziali inserite nella fattura posta a fondamento
Parte del proprio credito. In secondo luogo, la deduce di non aver ancora ricevuto il pagamento del primo S.A.L. dalla stazione appaltante, eccependo l'inesigibilità del credito da parte della opposta, per espressa pattuizione negoziale.
pagina 4 di 9 In sede di costituzione nel presente giudizio, contesta tutto CP_1 quanto sostenuto dall'opponente. In particolare, l'opposta richiede il pagamento dell'importo di cui alla fattura menzionata sostenendo, da una parte, che i lavori fossero stati completamente eseguiti e non contestati dalla opponente al momento della sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto per Parte effetto della interdittiva antimafia, dall'altra, che la abbia già effettivamente conseguito il pagamento del primo S.A.L. ad opera della stazione appaltante, non potendo comunque la clausola pregiudicare il diritto al corrispettivo a tempo indeterminato.
2. Preliminarmente, è necessario rammentare che nel presente giudizio, trattandosi di procedimento a cognizione piena ed a contraddittorio integro sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.,
l'opponente ha solo formalmente la veste di parte attrice, essendo piuttosto, in termini sostanziali, convenuta;
l'opposta, in via speculare, riveste nella forma la posizione di convenuta, ma, nella sostanza, assume il ruolo di attrice. Ne consegue che la parte su cui grava l'onere probatorio, contemplato dall'art. 2697 c.c., è l'opposta.
Tanto premesso, gli aspetti controversi fra le parti si limitano a due distinte questioni: a) la completa esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di subappalto da parte dell'impresa opposta;
b) l'esigibilità del credito pecuniario azionato da alla luce degli elementi accidentali previsti dal contratto CP_1
di subappalto.
2.1 È necessario partire dall'esame della prima questione, essendo logicamente pregiudiziale il tema dell'adempimento dell'obbligazione negoziale da parte dell'opposta, al fine di delibare la spettanza del corrispettivo pattuito.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che dalla contabilità emessa dalla
Stazione Appaltante emergerebbe come sia stata eseguita solo la prestazione di conferimento delle macerie derivanti da demolizione, come da codice CER
17.09.04 ivi indicato, mentre non vi sarebbe alcun riferimento al trasporto di terre e rocce da scavo derivanti dallo sbancamento, perché tale attività non sarebbe stata eseguita dalla per la prematura sospensione dei lavori. CP_1
Considerato che il corrispettivo pattuito era da intendere 'a corpo' per l'intera pagina 5 di 9 prestazione, C&B sostiene che la non possa pretendere il pagamento delle CP_1
somme per cui è causa.
Orbene, il Tribunale ritiene che le prestazioni dedotte nel contratto di subappalto siano state correttamente eseguite dall'opposta e che, di conseguenza, sia maturato il suo diritto alla controprestazione, ovvero al corrispettivo pecuniario di € 20.000,00.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, dall'esame della relazione a firma della con cui vengono esplicitate alla Parte_4
committente le riserve a fronte del S.A.L. finale, laddove si afferma espressamente ed inequivocabilmente che vi sono stati non solo lavori di demolizione dei fabbricati esistenti, ma anche di “scavo e movimento terre”, strumentali alla ricostruzione dell'opera (cfr. pag. 2 doc. n. 10 fascicolo opposta). Risulta pertanto contraddittoria la posizione assunta dalla opponente nel presente giudizio, laddove nega l'esecuzione dei lavori di scavo e movimento terre e deve piuttosto presumersi che le terre e le rocce frutto di tale attività siano state gestite, ai fini dello smaltimento, dall'impresa opposta, a ciò deputata in forza di apposito contratto di subappalto.
In secondo luogo, la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'appaltatrice in sede di esplicitazione delle riserve al S.A.L. finale è confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'opposta, che dimostra, da un lato, che la demolizione degli edifici oggetto dell'appalto sia stata completata, non insistendo più alcun manufatto sulle aree di interesse, dall'altro lato, siano stati effettuati degli scavi, verosimilmente generatori di terre e rocce da smaltire. In particolare, le immagini mostrano la presenza di consistenti avvallamenti sui terreni oggetto del contratto di appalto, nonché chiari segni di avvenuta escavazione (cfr. doc. n. 8 fascicolo opposta).
Devono essere valorizzati, inoltre, a suffragio dell'effettivo l'effettivo e completo svolgimento da parte della delle prestazioni dedotte nel CP_1
contratto di subappalto, il prospetto riepilogativo, generale e dettagliato, delle attività eseguite nonché i singoli formulari, che attestano l'avvenuto smaltimento rifiuti (cfr. doc. n. 2, 3 e 4 fascicolo opposta).
pagina 6 di 9 Sulla scorta di tali elementi, dunque, deve ritenersi provato l'esatto adempimento da parte dell'opposta delle obbligazioni assunte nei confronti Parte della con il contratto di subappalto del 13.02.2020.
2.2 Passando all'eccezione relativa alla inesigibilità del credito, è opportuno rilevare che il contratto di subappalto prevede che “i pagamenti avverranno entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento da parte della stazione appaltante all'impresa appaltante del primo stato di avanzamento lavori” (cfr. doc. n. 4 fascicolo opponente).
Al riguardo, non può essere condivisa l'impostazione prospettata dall'opposta secondo cui “tale clausola non può in nessun caso produrre
l'effetto, come vorrebbe l'opponente, di condizionare il corrispettivo dell'appaltatore (odierno opposto) all'avvenuto incasso da parte della controparte, perché in tal modo si finirebbe con il modificare la causa stessa del contratto, rendendolo da commutativo ad aleatorio”. Va infatti distinto il profilo degli elementi accidentali del negozio giuridico, quali la condizione ex art. 1353 c.c. ed il termine, con cui si fa dipendere la portata effettuale di tutto o parte del contratto da eventi futuri, rispettivamente incerti o certi, dal profilo causale, ovvero della funzione economico-individuale dell'operazione economica. Per aversi l'aleatorietà in un negozio è necessario che l'incertezza dell'an o del quantum della prestazione permei lo scopo oggettivo pratico dell'affare. Solo in quest'ipotesi si tratterebbe di alea giuridica, esistente sin dal momento genetico del rapporto e collegata indissolubilmente alla sintesi degli interessi concreti delle parti. Nel caso di specie, tuttavia, la clausola negoziale regola degli elementi accidentali (il termine del pagamento) e non incide sulla causa del contratto, sicché il negozio resta commutativo e non diventa per ciò solo aleatorio.
Ciò posto, deve ritenersi che la documentazione prodotta dall'opposta sia idonea e sufficiente a dimostrare l'esigibilità del credito reclamato dall'opposta.
Infatti, da un lato, l'opponente non ha provato che è stato effettivamente emesso ma non pagato un S.A.L. n.
1. Dall'altro, emerge dagli atti che l'appaltatrice, in virtù della determinazione di pagamento dell' n. 79 del CP_3
30 gennaio 2020 e come provato dalla relativa fattura aveva ricevuto un anticipo per € 439.858,22 (cfr. doc. n. 6 e 7 fascicolo opposta). In secondo pagina 7 di 9 luogo, risulta emesso e sottoscritto con riserva dall'impresa in data 28.01.2021 anche il S.A.L. finale dei lavori oggetto del contratto di appalto, per circa €
94.000,00 (cfr. doc. n. 11 fascicolo opposta). Considerato che dallo stato finale risultano eseguite demolizioni per un importo complessivo di € 81.000,00, deve ritenersi che i corrispettivi spettanti alla per il contratto di subappalto CP_1
Parte siano stati effettivamente incamerati dall'appaltatrice con la conseguenza che il credito non può ritenersi inesigibile, come eccepito dall'opponente.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si può affermare che il credito ingiunto dalla abbia trovato adeguato riscontro all'esito CP_1 dell'istruttoria del presente procedimento, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, ed il decreto ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020 integralmente confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della domanda e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1896/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
2) Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio in favore della che liquida in € 3.397,00 CP_1
per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 27 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Dr. Giovanni Spagnoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
Dott. Dino Tarquini.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. n. 1896/2020 promossa da: in persona dei legali rappresentanti p.t. Parte_1 Pt_2
e , elettivamente domiciliata in Catania, Via
[...] Parte_3
Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Francesco Guarnaccia del
Foro di Catania, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Tre Marie n. 6, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Colella, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova già rigettati ed in subordine si riportava pagina 1 di 9 alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in opposizione, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 26.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 19.11.2020 la società
[...]
Parte (di seguito breviter, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Ritenere e dichiarare inesigibile il credito vantato dalla alla luce delle CP_1
considerazioni di cui al presente atto, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo.
2. Ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria della oltre che sfornita di prova, con conseguente CP_1
revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo.
3. In via ulteriormente gradata, riformare il decreto ingiuntivo con sentenza ex articolo 653 c.p.c. contenendo il credito della nei limiti dell'equo e del provato.
4. Con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 concludendo nei seguenti termini: “voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria, per le causali di cui in narrativa, - in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. il Decreto Ingiuntivo n. 468/2020, emesso dal Tribunale di
L'Aquila in data 1 ottobre 2020; - in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettare l'opposizione proposta, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa che precede, confermando il
Decreto Ingiuntivo n. 468/2020, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 1 ottobre 2020; - in via subordinata: rigettare l'opposizione proposta ed accertare e dichiarare che il sig. , non in proprio ma quale Controparte_2
pagina 2 di 9 legale rappresentante della è creditore, nei confronti della CP_1 [...]
in persona del lrpt, della somma di € 20.000,00, o di quella Parte_1
diversa, minore o maggiore , che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dalla domanda al saldo, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento della complessiva somma di € 20.000,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002, e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo;
Comunque con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Alla prima udienza del 03.05.2021 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 468/2020 formulata dall'opposta e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. Con successiva ordinanza del 19.04.2022 veniva rigettata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, nonché dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione richiesto dall'opposta, con rinvio all'udienza del 10.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 30.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 impugnato per l'importo di € 20.000,00 sulla base della fattura n. 286FE/2020
del 31 maggio 2020, quale saldo dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto di materiali derivanti da demolizione di fabbricato, eseguiti in favore della società opposta.
Parte
nell'atto di citazione in opposizione, rappresenta che in data
17.12.2019 l' e l'impresa in qualità di CP_3 Parte_4
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo orizzontale
Parte aggiudicatario con le imprese e The World Costruzioni Parte_1
Generali S.r.l., concludevano un contratto di appalto per “lavori, a corpo, di demolizione e ricostruzione a causa dei danni del sisma verificatosi il
pagina 3 di 9 06/04/2009 dell'edificio n. 1672 con esito “E” sito in L'Aquila, Fraz.
Paganica, Via S. Emidio n.25-27. C.I.G.: 754976572A - CUP:
H14B15000720001 – Categoria prevalente OG1”, per un ammontare pari ad €
2.199.291,11 (cfr. doc. n. 1 fascicolo opponente).
Parte Evidenzia, inoltre, che in data 13.02.2020 la e la CP_1 stipulavano un contratto di subappalto con cui l'impresa subappaltatrice si impegnava ad eseguire servizi “di carico e trasporto” di: “
1. Materiali non pericolosi derivanti dalle opere di demolizione del fabbricato Ater 1672 di cui in premessa presso in esclusiva, secondo Parte_5
giusta convenzione stipulata tra la Stazione Appaltante e la CP_3
società in data 29 Luglio 2019. 2. Terre e rocce da Parte_5
scavo derivanti dallo sbancamento per la realizzazione del nuovo fabbricato di cui in premessa, presso pubblica discarica autorizzata”. Si prevedeva, peraltro, che il servizio veniva affidato 'a corpo', per un importo totale pari ad €
20.000,00, stimando una quantità di circa 42.663,030 tonnellate per il materiale da demolizione del fabbricato, e circa 7.900 m3 di terre e rocce da scavo (cfr. doc. n. 4 fascicolo opponente).
Rappresenta inoltre che, in data 15.07.2020, interveniva l'adozione di una informativa prefettizia antimafia, posta in essere ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, artt. 84, commi 3 e 4, e 91, con cui l'autorità amministrativa, valutata la permeabilità dell'impresa odierna opponente all'infiltrazione della criminalità organizzata, disponeva gli effetti interdittivi normativamente previsti. In data 15.07.2020, dunque, alla luce dell'impossibilità di proseguire i lavori da parte dell'impresa colpita dall'interdittiva antimafia, la stazione appaltante sospendeva l'esecuzione dei lavori.
L'opponente, pertanto, deduce che al momento della predetta sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, non avrebbe CP_1
adempiuto le obbligazioni negoziali inserite nella fattura posta a fondamento
Parte del proprio credito. In secondo luogo, la deduce di non aver ancora ricevuto il pagamento del primo S.A.L. dalla stazione appaltante, eccependo l'inesigibilità del credito da parte della opposta, per espressa pattuizione negoziale.
pagina 4 di 9 In sede di costituzione nel presente giudizio, contesta tutto CP_1 quanto sostenuto dall'opponente. In particolare, l'opposta richiede il pagamento dell'importo di cui alla fattura menzionata sostenendo, da una parte, che i lavori fossero stati completamente eseguiti e non contestati dalla opponente al momento della sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto per Parte effetto della interdittiva antimafia, dall'altra, che la abbia già effettivamente conseguito il pagamento del primo S.A.L. ad opera della stazione appaltante, non potendo comunque la clausola pregiudicare il diritto al corrispettivo a tempo indeterminato.
2. Preliminarmente, è necessario rammentare che nel presente giudizio, trattandosi di procedimento a cognizione piena ed a contraddittorio integro sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.,
l'opponente ha solo formalmente la veste di parte attrice, essendo piuttosto, in termini sostanziali, convenuta;
l'opposta, in via speculare, riveste nella forma la posizione di convenuta, ma, nella sostanza, assume il ruolo di attrice. Ne consegue che la parte su cui grava l'onere probatorio, contemplato dall'art. 2697 c.c., è l'opposta.
Tanto premesso, gli aspetti controversi fra le parti si limitano a due distinte questioni: a) la completa esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di subappalto da parte dell'impresa opposta;
b) l'esigibilità del credito pecuniario azionato da alla luce degli elementi accidentali previsti dal contratto CP_1
di subappalto.
2.1 È necessario partire dall'esame della prima questione, essendo logicamente pregiudiziale il tema dell'adempimento dell'obbligazione negoziale da parte dell'opposta, al fine di delibare la spettanza del corrispettivo pattuito.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che dalla contabilità emessa dalla
Stazione Appaltante emergerebbe come sia stata eseguita solo la prestazione di conferimento delle macerie derivanti da demolizione, come da codice CER
17.09.04 ivi indicato, mentre non vi sarebbe alcun riferimento al trasporto di terre e rocce da scavo derivanti dallo sbancamento, perché tale attività non sarebbe stata eseguita dalla per la prematura sospensione dei lavori. CP_1
Considerato che il corrispettivo pattuito era da intendere 'a corpo' per l'intera pagina 5 di 9 prestazione, C&B sostiene che la non possa pretendere il pagamento delle CP_1
somme per cui è causa.
Orbene, il Tribunale ritiene che le prestazioni dedotte nel contratto di subappalto siano state correttamente eseguite dall'opposta e che, di conseguenza, sia maturato il suo diritto alla controprestazione, ovvero al corrispettivo pecuniario di € 20.000,00.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, dall'esame della relazione a firma della con cui vengono esplicitate alla Parte_4
committente le riserve a fronte del S.A.L. finale, laddove si afferma espressamente ed inequivocabilmente che vi sono stati non solo lavori di demolizione dei fabbricati esistenti, ma anche di “scavo e movimento terre”, strumentali alla ricostruzione dell'opera (cfr. pag. 2 doc. n. 10 fascicolo opposta). Risulta pertanto contraddittoria la posizione assunta dalla opponente nel presente giudizio, laddove nega l'esecuzione dei lavori di scavo e movimento terre e deve piuttosto presumersi che le terre e le rocce frutto di tale attività siano state gestite, ai fini dello smaltimento, dall'impresa opposta, a ciò deputata in forza di apposito contratto di subappalto.
In secondo luogo, la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'appaltatrice in sede di esplicitazione delle riserve al S.A.L. finale è confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'opposta, che dimostra, da un lato, che la demolizione degli edifici oggetto dell'appalto sia stata completata, non insistendo più alcun manufatto sulle aree di interesse, dall'altro lato, siano stati effettuati degli scavi, verosimilmente generatori di terre e rocce da smaltire. In particolare, le immagini mostrano la presenza di consistenti avvallamenti sui terreni oggetto del contratto di appalto, nonché chiari segni di avvenuta escavazione (cfr. doc. n. 8 fascicolo opposta).
Devono essere valorizzati, inoltre, a suffragio dell'effettivo l'effettivo e completo svolgimento da parte della delle prestazioni dedotte nel CP_1
contratto di subappalto, il prospetto riepilogativo, generale e dettagliato, delle attività eseguite nonché i singoli formulari, che attestano l'avvenuto smaltimento rifiuti (cfr. doc. n. 2, 3 e 4 fascicolo opposta).
pagina 6 di 9 Sulla scorta di tali elementi, dunque, deve ritenersi provato l'esatto adempimento da parte dell'opposta delle obbligazioni assunte nei confronti Parte della con il contratto di subappalto del 13.02.2020.
2.2 Passando all'eccezione relativa alla inesigibilità del credito, è opportuno rilevare che il contratto di subappalto prevede che “i pagamenti avverranno entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento da parte della stazione appaltante all'impresa appaltante del primo stato di avanzamento lavori” (cfr. doc. n. 4 fascicolo opponente).
Al riguardo, non può essere condivisa l'impostazione prospettata dall'opposta secondo cui “tale clausola non può in nessun caso produrre
l'effetto, come vorrebbe l'opponente, di condizionare il corrispettivo dell'appaltatore (odierno opposto) all'avvenuto incasso da parte della controparte, perché in tal modo si finirebbe con il modificare la causa stessa del contratto, rendendolo da commutativo ad aleatorio”. Va infatti distinto il profilo degli elementi accidentali del negozio giuridico, quali la condizione ex art. 1353 c.c. ed il termine, con cui si fa dipendere la portata effettuale di tutto o parte del contratto da eventi futuri, rispettivamente incerti o certi, dal profilo causale, ovvero della funzione economico-individuale dell'operazione economica. Per aversi l'aleatorietà in un negozio è necessario che l'incertezza dell'an o del quantum della prestazione permei lo scopo oggettivo pratico dell'affare. Solo in quest'ipotesi si tratterebbe di alea giuridica, esistente sin dal momento genetico del rapporto e collegata indissolubilmente alla sintesi degli interessi concreti delle parti. Nel caso di specie, tuttavia, la clausola negoziale regola degli elementi accidentali (il termine del pagamento) e non incide sulla causa del contratto, sicché il negozio resta commutativo e non diventa per ciò solo aleatorio.
Ciò posto, deve ritenersi che la documentazione prodotta dall'opposta sia idonea e sufficiente a dimostrare l'esigibilità del credito reclamato dall'opposta.
Infatti, da un lato, l'opponente non ha provato che è stato effettivamente emesso ma non pagato un S.A.L. n.
1. Dall'altro, emerge dagli atti che l'appaltatrice, in virtù della determinazione di pagamento dell' n. 79 del CP_3
30 gennaio 2020 e come provato dalla relativa fattura aveva ricevuto un anticipo per € 439.858,22 (cfr. doc. n. 6 e 7 fascicolo opposta). In secondo pagina 7 di 9 luogo, risulta emesso e sottoscritto con riserva dall'impresa in data 28.01.2021 anche il S.A.L. finale dei lavori oggetto del contratto di appalto, per circa €
94.000,00 (cfr. doc. n. 11 fascicolo opposta). Considerato che dallo stato finale risultano eseguite demolizioni per un importo complessivo di € 81.000,00, deve ritenersi che i corrispettivi spettanti alla per il contratto di subappalto CP_1
Parte siano stati effettivamente incamerati dall'appaltatrice con la conseguenza che il credito non può ritenersi inesigibile, come eccepito dall'opponente.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si può affermare che il credito ingiunto dalla abbia trovato adeguato riscontro all'esito CP_1 dell'istruttoria del presente procedimento, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, ed il decreto ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020 integralmente confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della domanda e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1896/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 468/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 01.10.2020, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
2) Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio in favore della che liquida in € 3.397,00 CP_1
per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 27 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Dr. Giovanni Spagnoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
Dott. Dino Tarquini.
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