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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/08/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.127/2023 R.G.Lav., vertente TRA
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Parte_1 e difesa dall'avv. Paola Fiorino, presso il cui studio in Sulmona è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria difensiva resa in esecuzione della deliberazione in atti OPPONENTE E
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Di Controparte_1 Clemente, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso OPPOSTO Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano in €.1.313,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3/2023 chiesto ed ottenuto dal sig. Controparte_1 per l'importo di €.2.363,90 al fine di recuperare la somma trattenutagli dall'azienda sanitaria datrice di lavoro in applicazione del provvedimento disciplinare n. 9 del 20/08/2020 in forza del quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della corrispondente retribuzione.
A fondamento dell'opposizione, l deduceva i seguenti motivi: Parte_2
- mancata definitività della sentenza n.27/2022 dell'intestato Tribunale che ha annullato la predetta sanzione disciplinare, in quanto pendente il suo appello;
- pregiudizialità dell'appello rispetto al giudizio di opposizione ovvero per litispendenza tra i due giudizi, tali da determinare, nel primo caso la necessaria sospensione del giudizio stesso e dell'efficacia del decreto;
nel secondo caso, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, allo stesso tempo, l'estinzione del medesimo giudizio di opposizione;
- mancata determinazione del credito ingiunto, non essendo sufficienti le buste paga prodotte ed il criterio adottato per l'individuazione della retribuzione riferita ai dieci giorni di sospensione.
Sulla scorta delle predette eccezioni, l'opponente chiedeva quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'estinzione del presente procedimento o l'inefficacia del decreto stesso, ovvero il suo
1 annullamento o revoca o, in estremo subordine, sempre previa revoca del decreto, l'accertamento della somma effettivamente dovuta all'opposto.
Con memoria difensiva depositata in data 16.05.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
, il quale contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, chiedeva l'integrale rigetto
[...] dell'opposizione.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ed istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del D.I. opposto.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale mancata adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo
2 componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Ed è questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio nelle more del quale l'opposto ha pienamente soddisfatto le proprie pretese nei confronti dell'azienda , atteso che con delibera del Parte_2
Direttore Generale n. 1496 del 1° luglio 2024, versata in atti, l'azienda sanitaria ha disposto la restituzione, in favore del , delle somme dovute in virtù dell'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e CP_1 inizialmente decurtate.
In considerazione del fatto che il provvedimento de quo è intervenuto nelle more del presente giudizio a seguito del rigetto dell'appello promosso avverso la sentenza di primo grado di annullamento della sanzione disciplinare, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico Part della opponente e liquidate, previa distrazione in favore del difensore dell'opposto dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
Sulmona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.127/2023 R.G.Lav., vertente TRA
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Parte_1 e difesa dall'avv. Paola Fiorino, presso il cui studio in Sulmona è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria difensiva resa in esecuzione della deliberazione in atti OPPONENTE E
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Di Controparte_1 Clemente, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso OPPOSTO Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano in €.1.313,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3/2023 chiesto ed ottenuto dal sig. Controparte_1 per l'importo di €.2.363,90 al fine di recuperare la somma trattenutagli dall'azienda sanitaria datrice di lavoro in applicazione del provvedimento disciplinare n. 9 del 20/08/2020 in forza del quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della corrispondente retribuzione.
A fondamento dell'opposizione, l deduceva i seguenti motivi: Parte_2
- mancata definitività della sentenza n.27/2022 dell'intestato Tribunale che ha annullato la predetta sanzione disciplinare, in quanto pendente il suo appello;
- pregiudizialità dell'appello rispetto al giudizio di opposizione ovvero per litispendenza tra i due giudizi, tali da determinare, nel primo caso la necessaria sospensione del giudizio stesso e dell'efficacia del decreto;
nel secondo caso, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, allo stesso tempo, l'estinzione del medesimo giudizio di opposizione;
- mancata determinazione del credito ingiunto, non essendo sufficienti le buste paga prodotte ed il criterio adottato per l'individuazione della retribuzione riferita ai dieci giorni di sospensione.
Sulla scorta delle predette eccezioni, l'opponente chiedeva quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'estinzione del presente procedimento o l'inefficacia del decreto stesso, ovvero il suo
1 annullamento o revoca o, in estremo subordine, sempre previa revoca del decreto, l'accertamento della somma effettivamente dovuta all'opposto.
Con memoria difensiva depositata in data 16.05.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
, il quale contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, chiedeva l'integrale rigetto
[...] dell'opposizione.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ed istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del D.I. opposto.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale mancata adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo
2 componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Ed è questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio nelle more del quale l'opposto ha pienamente soddisfatto le proprie pretese nei confronti dell'azienda , atteso che con delibera del Parte_2
Direttore Generale n. 1496 del 1° luglio 2024, versata in atti, l'azienda sanitaria ha disposto la restituzione, in favore del , delle somme dovute in virtù dell'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e CP_1 inizialmente decurtate.
In considerazione del fatto che il provvedimento de quo è intervenuto nelle more del presente giudizio a seguito del rigetto dell'appello promosso avverso la sentenza di primo grado di annullamento della sanzione disciplinare, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico Part della opponente e liquidate, previa distrazione in favore del difensore dell'opposto dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
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