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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 119 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
ATTORRESI Controparte_1 Parte_1
ATTORRESI,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Moira Fagiani, giusta procura
[...] allegata all'atto introduttivo del giudizio ed autorizzazione del G.D. del 19/11/2024;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), non C.F._2 Controparte_2 C.F._3 costituiti nel presente giudizio;
-resistenti contumaci-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2025 il difensore di parte ricorrente “precisa le conclusioni richiamando quelle già rassegnate nell'atto introduttivo” – vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate
“1) dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità relativa al signor da parte delle signore Parte_2
, e 2) Ordinare al Conservatore CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_2 dell'Agenzia del Territorio e al Direttore dell'U.T.E., rispettivamente competenti, di provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del signor da parte delle signore Parte_2 CP_4
, e con esonero per gli stessi da ogni
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_2 responsabilità. Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/1/2025 Controparte_5 ha domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte
[...] di , e dell'eredità relitta da CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_2
. Parte_2
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− è deceduto in data 6/3/2009 lasciando quali eredi la moglie Parte_2 CP_4
e le figlie e;
[...] CP_3 Controparte_2 Controparte_2
− in data 16/3/2010 e le figlie e CP_4 CP_3 Controparte_2
presentavano dichiarazione di successione al n. 236, vol. 9990, Controparte_2 trascritta a Fermo in data 9/6/2010 al n. 2604 r.p. - non provvedendo all'accettazione dell'eredità di;
Parte_2
− nell'eredità relitta da erano ricompresi più immobili, tra cui “- Parte_2
immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella
227 sub 4, categoria C/6 classe 3 consistenza 42 mq;
- immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella 227 sub 7, categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
- immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella 1511 sub 1, categoria F/1 consistenza 101 mq”;
2 − detti immobili sono stati posti in vendita nel corso della procedura n. 30/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, nell'ambito della quale il notaio, incaricato di redigere relazione ipocatastale, ha rilevato un difetto di continuità delle trascrizioni
“non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità del signor da parte delle Parte_2 suddette eredi , e ”- sicchè in CP_4 CP_3 Controparte_2 Controparte_2 data 19/11/2024 il Giudice Delegato autorizzava la presente azione volta all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità;
− sussistono i presupposti per dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di e Parte_2 CP_4 CP_3 Controparte_2
considerato che in data 15/3/2013 le stesse anche nella qualità di Controparte_2 eredi del de cuius hanno concesso in locazione a terzi l'immobile distinto al foglio 24, part. 227, sub 5 ed in data 8/1/2018 hanno concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile distinto al foglio 24, part. 227, sub 7;
− risulta successivamente deceduta in data 28/10/2022 e ne risultano Persona_1
eredi legittime le figlie e CP_3 Controparte_2 Controparte_2
2. Nessuno si è costituito per le convenute e CP_3 Controparte_2 CP_2
le quali, verificata la regolarità della notifica (avvenuta mediante consegna a mani
[...] proprie all'indirizzo di residenza), sono state dichiarate contumaci alla prima udienza del
29/5/2025. La causa è stata trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 20/11/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di
3 accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009 - secondo cui l'accettazione tacita “può concretizzarsi anche attraverso la domanda di divisione giudiziale e nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr.
Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che
“il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
4 4.1. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, sia (quale coniuge) Persona_1 che e (quali figlie) risultano chiamate CP_3 Controparte_2 Controparte_2 all'eredità di e nel possesso di beni ereditari (immobili siti a Porto Parte_2
Sant'Elpidio – distinti al NCEU distinto al foglio 24, part. 227, sub 5 ed al foglio 24, part. 227, sub 7, nonché al foglio 24 p.lla 1511 – cfr. visure storiche da cui risulta anche la voltura catastale in favore delle stesse a seguito di successione in morte di del Parte_2
6/3/2009) – beni dei quali hanno disposto contrattualmente successivamente alla morte di quest'ultimo con contratto di locazione in data 15/3/13 e con contratto di comodato d'uso in data 8/1/2028.
Pertanto, poiché - a seguito dell'apertura della successione di (morto in Parte_2 data 6/3/2009) - (coniuge) e e Persona_1 CP_3 Controparte_2 CP_2
(figlie), tutte chiamate all'eredità, hanno compiuto atti dispositivi dei beni ereditari
[...]
e, pur nel possesso degli stessi, non risultano aver provveduto né all'accettazione dell'eredità né alla redazione dell'inventario nei termini di legge, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. le stesse vanno dichiarate eredi pure e semplici del de cuius . Parte_2
5. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte - in favore del ricorrente in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
119/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a (C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 CP_3
, (C.F. ) e C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ) la qualità di eredi pure e semplici di
[...] C.F._3 Parte_2
(C.F. ) deceduto il 6/3/2009; C.F._5
NA
5 in via solidale al pagamento in favore del CP_3 Controparte_2 Controparte_2 fallimento ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Fermo, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 119 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
ATTORRESI Controparte_1 Parte_1
ATTORRESI,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Moira Fagiani, giusta procura
[...] allegata all'atto introduttivo del giudizio ed autorizzazione del G.D. del 19/11/2024;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), non C.F._2 Controparte_2 C.F._3 costituiti nel presente giudizio;
-resistenti contumaci-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2025 il difensore di parte ricorrente “precisa le conclusioni richiamando quelle già rassegnate nell'atto introduttivo” – vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate
“1) dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità relativa al signor da parte delle signore Parte_2
, e 2) Ordinare al Conservatore CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_2 dell'Agenzia del Territorio e al Direttore dell'U.T.E., rispettivamente competenti, di provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del signor da parte delle signore Parte_2 CP_4
, e con esonero per gli stessi da ogni
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_2 responsabilità. Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/1/2025 Controparte_5 ha domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte
[...] di , e dell'eredità relitta da CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_2
. Parte_2
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− è deceduto in data 6/3/2009 lasciando quali eredi la moglie Parte_2 CP_4
e le figlie e;
[...] CP_3 Controparte_2 Controparte_2
− in data 16/3/2010 e le figlie e CP_4 CP_3 Controparte_2
presentavano dichiarazione di successione al n. 236, vol. 9990, Controparte_2 trascritta a Fermo in data 9/6/2010 al n. 2604 r.p. - non provvedendo all'accettazione dell'eredità di;
Parte_2
− nell'eredità relitta da erano ricompresi più immobili, tra cui “- Parte_2
immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella
227 sub 4, categoria C/6 classe 3 consistenza 42 mq;
- immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella 227 sub 7, categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
- immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 24 particella 1511 sub 1, categoria F/1 consistenza 101 mq”;
2 − detti immobili sono stati posti in vendita nel corso della procedura n. 30/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, nell'ambito della quale il notaio, incaricato di redigere relazione ipocatastale, ha rilevato un difetto di continuità delle trascrizioni
“non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità del signor da parte delle Parte_2 suddette eredi , e ”- sicchè in CP_4 CP_3 Controparte_2 Controparte_2 data 19/11/2024 il Giudice Delegato autorizzava la presente azione volta all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità;
− sussistono i presupposti per dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di e Parte_2 CP_4 CP_3 Controparte_2
considerato che in data 15/3/2013 le stesse anche nella qualità di Controparte_2 eredi del de cuius hanno concesso in locazione a terzi l'immobile distinto al foglio 24, part. 227, sub 5 ed in data 8/1/2018 hanno concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile distinto al foglio 24, part. 227, sub 7;
− risulta successivamente deceduta in data 28/10/2022 e ne risultano Persona_1
eredi legittime le figlie e CP_3 Controparte_2 Controparte_2
2. Nessuno si è costituito per le convenute e CP_3 Controparte_2 CP_2
le quali, verificata la regolarità della notifica (avvenuta mediante consegna a mani
[...] proprie all'indirizzo di residenza), sono state dichiarate contumaci alla prima udienza del
29/5/2025. La causa è stata trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 20/11/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di
3 accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009 - secondo cui l'accettazione tacita “può concretizzarsi anche attraverso la domanda di divisione giudiziale e nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr.
Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che
“il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
4 4.1. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, sia (quale coniuge) Persona_1 che e (quali figlie) risultano chiamate CP_3 Controparte_2 Controparte_2 all'eredità di e nel possesso di beni ereditari (immobili siti a Porto Parte_2
Sant'Elpidio – distinti al NCEU distinto al foglio 24, part. 227, sub 5 ed al foglio 24, part. 227, sub 7, nonché al foglio 24 p.lla 1511 – cfr. visure storiche da cui risulta anche la voltura catastale in favore delle stesse a seguito di successione in morte di del Parte_2
6/3/2009) – beni dei quali hanno disposto contrattualmente successivamente alla morte di quest'ultimo con contratto di locazione in data 15/3/13 e con contratto di comodato d'uso in data 8/1/2028.
Pertanto, poiché - a seguito dell'apertura della successione di (morto in Parte_2 data 6/3/2009) - (coniuge) e e Persona_1 CP_3 Controparte_2 CP_2
(figlie), tutte chiamate all'eredità, hanno compiuto atti dispositivi dei beni ereditari
[...]
e, pur nel possesso degli stessi, non risultano aver provveduto né all'accettazione dell'eredità né alla redazione dell'inventario nei termini di legge, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. le stesse vanno dichiarate eredi pure e semplici del de cuius . Parte_2
5. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte - in favore del ricorrente in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
119/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a (C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 CP_3
, (C.F. ) e C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ) la qualità di eredi pure e semplici di
[...] C.F._3 Parte_2
(C.F. ) deceduto il 6/3/2009; C.F._5
NA
5 in via solidale al pagamento in favore del CP_3 Controparte_2 Controparte_2 fallimento ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Fermo, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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