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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile composto dai magistrati dr Massimo Escher Presidente est. dr Lidia Greco Giudice dr Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4289/2024 R.G. promossa congiuntamente
DA
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Sindoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente
e da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sindoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. pagina 1 di 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 2.10.2024, e Parte_1 [...]
chiedevano a questo Tribunale di modificare le condizioni della loro Parte_2
separazione personale, di cui al decreto di omologa n. 856/2012, reso da questo
Tribunale in data 31.10.2012.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di modifica delle condizioni di separazione riportandosi al ricorso congiunto.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la domanda congiunta con cui le parti hanno chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Misterbianco (CT), Via Firenze n. 27, in favore di , stante il raggiungimento della maggiore età e Parte_1
della indipendenza economica dei figli.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio, stante la natura congiunta del ricorso, vanno compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, modifica il decreto di omologa della separazione n. 856/2012, reso da questo Tribunale in data 31.10.2012, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10.01.2025.
Il Presidente est pagina 3 di 3