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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1163/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 febbraio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1163/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via
Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Cosentino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2020 premettendo di aver presentato Parte_1 domanda di pensione di reversibilità in data 12.06.2020, che l'istanza era stata respinta il 16.07.2020 per mancanza del requisito della vivenza a carico del dante causa e che il Parte_2 ricorso amministrativo era stato rigettato dal Comitato Provinciale con delibera n. 208712 del CP_1
12.11.2020, contestava la mancata erogazione della pensione di reversibilità deducendo, al contrario,
1 di essere in possesso, alla data del decesso del dante causa (avvenuto in data 16.03.2020) dei relativi requisiti: in particolare, esponeva di non svolgere attività lavorativa, di essere a carico del de cuius, di ricoprire lo status di studente universitario con un'età inferiore ai 26 anni e di non percepire alcuna fonte di reddito da lavoro dipendente, limitandosi a percepire una borsa di studio dell'importo annuale di €5.126,00. Con particolare riferimento al requisito della vivenza a carico del dante causa, sottolineava che, nonostante l'assenza del vincolo della convivenza tra il ricorrente (residente a
Bologna per questioni di studio) e il de cuius, quest'ultimo contribuiva comunque in maniera rilevante ai bisogni del figlio versando mensilmente, in ragione del divorzio intercorso con l'altro genitore,
€250,00 a titolo di mantenimento (si vedano la dichiarazione sostitutiva del 03.07.2020, e la sentenza di divorzio n. 1160/2013 allegati al ricorso introduttivo).
Chiedeva, pertanto, che l'ente previdenziale convenuto venisse condannato alla liquidazione, in suo favore, della pensione di reversibilità a decorrere dal 16.03.2020 con proroga fino all'ultimo anno del corso di studi, fermo restando il limite del compimento del 26° anno di età ed alla corresponsione dei relativi ratei pensionistici maggiorati di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio con atto del 21.04.2022, l' contestava la fondatezza della CP_1 domanda, eccependo che il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore defunto e l'insufficienza di mezzi economici per far fronte alle primarie esigenze di vita;
evidenziava che, al contrario, mentre il genitore defunto aveva “reddito zero”, il ricorrente era titolare di propri redditi dovendosi, di conseguenza, escludersi che, alla data del decesso, il primo provvedesse in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del secondo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: l'art. 22 della L. n. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e
b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. (..) Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18
2 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. (..)”.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa attiene al requisito della c.d. vivenza a carico: l' , infatti, rigettava la domanda di pensione di reversibilità di cui è causa sulla scorta del CP_1 fatto che il ricorrente “non viveva a carico del dante causa al momento del decesso del medesimo” evincendo una tale conclusione “sia da un esame comparativo dei rispettivi redditi che dalla circostanza per cui” il ricorrente “non conviveva col dante causa”.
Sul punto, con Circolare n. 185 del 18.11.2015 l' ha dettato le “Linee guida e istruzioni CP_1 operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”, prevedendo testualmente, quanto al requisito del carico, che “l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto” laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio, presuppone, comunque, che il genitore provvedeva, in via continuativa e rilevante, al mantenimento dello stesso (da ultimo Cass. civ., ord. n. 15041/2024). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “vivenza a carico” è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento;
b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza (secondo Cass. civ. n. 2630/2008).
Nel caso di specie, assumono rilevanza sia il fatto che il genitore defunto del ricorrente, nonostante non fosse legato a quest'ultimo dal vincolo della convivenza, versasse mensilmente al figlio €250,00 a titolo di mantenimento (dichiarazione sostitutiva del 3 luglio 2020 allegata da parte ricorrente) sia che l'esame comparativo dei rispettivi redditi, cui fa riferimento l' motivando il CP_1 rigetto della domanda di cui è causa, non tiene conto del fatto “sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili” (circolare n. 185/2015). CP_1
Per quanto appena detto, risultano prive di fondamento le motivazioni addotte dall' nel CP_1 rigetto della domanda di pensione di reversibilità presentata da : da un lato, l'assegno Parte_1 mensile versato dal de cuius a favore del ricorrente prova la sussistenza del requisito del concorso del primo al mantenimento del secondo mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento;
dall'altro il riconoscimento della borsa di studio non rileva quale reddito da lavoro dipendente tale per cui va ritenuto sussistente il requisito della mancanza, in capo a , di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. Parte_1
5. Per quanto riguarda la decorrenza, tenuto conto che, alla luce della Circolare e CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale (si veda il punto n. 8 della circolare n. 185/2015 nonché CP_1 conforme Cass. civ., ord. n. 18400/2022) la pensione di reversibilità spetta dal primo giorno del mese
3 successivo a quello del decesso del dante causa avvenuto in data 16.03.2020 e che le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate fino al 31 ottobre dell'ultimo anno del corso di studi (v. punto 4.3. Circolare citata), la prestazione in favore di va Parte_1 riconosciuta dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2020 essendo il ricorrente iscritto, al momento del decesso del de cuius, al terzo ed ultimo anno del corso di laurea (v. all. 7 autodichiarazione del
12.6.2020 in atti).
6. Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta con condanna all' CP_1 alla liquidazione, in favore di , della pensione di reversibilità con decorrenza dal Parte_1
1°.04.2020 fino al 31.10.2020 ed alla corresponsione dei relativi ratei pensionistici maggiorati dei soli interessi con esclusione della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. 412/1991, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa
(con riconoscimento di soli 7 mesi di pensione), dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi delle Tabelle di cui al DM n.47/22, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' liquidazione, in favore di , CP_2 Parte_1 della pensione di reversibilità con decorrenza dal 1°.04.2020 (primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dante causa) fino al 31.10.2020 (scadenza della durata triennale del corso di laurea cui era iscritto il ricorrente) ed al pagamento dei ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali ex art. 16, comma 6, L. 412/1991, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Lamezia Terme, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 febbraio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1163/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via
Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Cosentino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2020 premettendo di aver presentato Parte_1 domanda di pensione di reversibilità in data 12.06.2020, che l'istanza era stata respinta il 16.07.2020 per mancanza del requisito della vivenza a carico del dante causa e che il Parte_2 ricorso amministrativo era stato rigettato dal Comitato Provinciale con delibera n. 208712 del CP_1
12.11.2020, contestava la mancata erogazione della pensione di reversibilità deducendo, al contrario,
1 di essere in possesso, alla data del decesso del dante causa (avvenuto in data 16.03.2020) dei relativi requisiti: in particolare, esponeva di non svolgere attività lavorativa, di essere a carico del de cuius, di ricoprire lo status di studente universitario con un'età inferiore ai 26 anni e di non percepire alcuna fonte di reddito da lavoro dipendente, limitandosi a percepire una borsa di studio dell'importo annuale di €5.126,00. Con particolare riferimento al requisito della vivenza a carico del dante causa, sottolineava che, nonostante l'assenza del vincolo della convivenza tra il ricorrente (residente a
Bologna per questioni di studio) e il de cuius, quest'ultimo contribuiva comunque in maniera rilevante ai bisogni del figlio versando mensilmente, in ragione del divorzio intercorso con l'altro genitore,
€250,00 a titolo di mantenimento (si vedano la dichiarazione sostitutiva del 03.07.2020, e la sentenza di divorzio n. 1160/2013 allegati al ricorso introduttivo).
Chiedeva, pertanto, che l'ente previdenziale convenuto venisse condannato alla liquidazione, in suo favore, della pensione di reversibilità a decorrere dal 16.03.2020 con proroga fino all'ultimo anno del corso di studi, fermo restando il limite del compimento del 26° anno di età ed alla corresponsione dei relativi ratei pensionistici maggiorati di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio con atto del 21.04.2022, l' contestava la fondatezza della CP_1 domanda, eccependo che il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore defunto e l'insufficienza di mezzi economici per far fronte alle primarie esigenze di vita;
evidenziava che, al contrario, mentre il genitore defunto aveva “reddito zero”, il ricorrente era titolare di propri redditi dovendosi, di conseguenza, escludersi che, alla data del decesso, il primo provvedesse in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del secondo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: l'art. 22 della L. n. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e
b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. (..) Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18
2 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. (..)”.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa attiene al requisito della c.d. vivenza a carico: l' , infatti, rigettava la domanda di pensione di reversibilità di cui è causa sulla scorta del CP_1 fatto che il ricorrente “non viveva a carico del dante causa al momento del decesso del medesimo” evincendo una tale conclusione “sia da un esame comparativo dei rispettivi redditi che dalla circostanza per cui” il ricorrente “non conviveva col dante causa”.
Sul punto, con Circolare n. 185 del 18.11.2015 l' ha dettato le “Linee guida e istruzioni CP_1 operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”, prevedendo testualmente, quanto al requisito del carico, che “l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto” laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio, presuppone, comunque, che il genitore provvedeva, in via continuativa e rilevante, al mantenimento dello stesso (da ultimo Cass. civ., ord. n. 15041/2024). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “vivenza a carico” è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento;
b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza (secondo Cass. civ. n. 2630/2008).
Nel caso di specie, assumono rilevanza sia il fatto che il genitore defunto del ricorrente, nonostante non fosse legato a quest'ultimo dal vincolo della convivenza, versasse mensilmente al figlio €250,00 a titolo di mantenimento (dichiarazione sostitutiva del 3 luglio 2020 allegata da parte ricorrente) sia che l'esame comparativo dei rispettivi redditi, cui fa riferimento l' motivando il CP_1 rigetto della domanda di cui è causa, non tiene conto del fatto “sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili” (circolare n. 185/2015). CP_1
Per quanto appena detto, risultano prive di fondamento le motivazioni addotte dall' nel CP_1 rigetto della domanda di pensione di reversibilità presentata da : da un lato, l'assegno Parte_1 mensile versato dal de cuius a favore del ricorrente prova la sussistenza del requisito del concorso del primo al mantenimento del secondo mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento;
dall'altro il riconoscimento della borsa di studio non rileva quale reddito da lavoro dipendente tale per cui va ritenuto sussistente il requisito della mancanza, in capo a , di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. Parte_1
5. Per quanto riguarda la decorrenza, tenuto conto che, alla luce della Circolare e CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale (si veda il punto n. 8 della circolare n. 185/2015 nonché CP_1 conforme Cass. civ., ord. n. 18400/2022) la pensione di reversibilità spetta dal primo giorno del mese
3 successivo a quello del decesso del dante causa avvenuto in data 16.03.2020 e che le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate fino al 31 ottobre dell'ultimo anno del corso di studi (v. punto 4.3. Circolare citata), la prestazione in favore di va Parte_1 riconosciuta dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2020 essendo il ricorrente iscritto, al momento del decesso del de cuius, al terzo ed ultimo anno del corso di laurea (v. all. 7 autodichiarazione del
12.6.2020 in atti).
6. Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta con condanna all' CP_1 alla liquidazione, in favore di , della pensione di reversibilità con decorrenza dal Parte_1
1°.04.2020 fino al 31.10.2020 ed alla corresponsione dei relativi ratei pensionistici maggiorati dei soli interessi con esclusione della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. 412/1991, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa
(con riconoscimento di soli 7 mesi di pensione), dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi delle Tabelle di cui al DM n.47/22, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' liquidazione, in favore di , CP_2 Parte_1 della pensione di reversibilità con decorrenza dal 1°.04.2020 (primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dante causa) fino al 31.10.2020 (scadenza della durata triennale del corso di laurea cui era iscritto il ricorrente) ed al pagamento dei ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali ex art. 16, comma 6, L. 412/1991, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Lamezia Terme, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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