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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38546/2023 promossa da:
Parte_1
Nata nelle FILIPPINE il 23/07/1985
Residente VIALE FRATELLI CASIRAGHI 500 20099 SAN GIOVANNI ITALIA
Codice fiscale C.F._1 con l'avv. BIGONI ALESSANDRO, come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nato nelle FILIPPINE il 29/05/1981
Residente VIA TRIESTE 7/6 20054 SEGRATE ITALIA codice fiscale C.F._2 convenuto contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 11/04/2024
OGGETTO: Divorzio giudiziale Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“-decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. , in Milano presso il Consolato Generale delle Filippine, in data 4 Parte_1 CP_1
settembre 2003, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo comunicazione di
Cancelleria, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
-con integrale refusione di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio nel Consolato delle Filippine a Milano il 04/09/2003.
Dal matrimonio sono nate il 26/06/2003, e , il 18/06/2005. Per_1 Per_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss. depositato in data 02/11/2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di quantificare in Euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 27/03/24, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, ha dichiarato la contumacia della parte resistente.
Ha, poi, sentito la ricorrente che ha dichiarato: “confermo integralmente le dichiarazioni rese all'udienza davanti al Got a cui mi riporto. Le mie figlie vivono con me. ha ripreso a lavorare Per_1 come operaia da tre giorni. E' assunto con contratto part time a 18 ore alla settimana e guadagna
Euro 600,00 al mese circa. Da circa un anno lavora al Mc Donalds. Ha fatto la scuola superiore e si è diplomata a 19 anni. sta ancora studiando. Il padre dà qualcosa quando capita, per Per_2
esempio a volte dà a Euro 100,00. Io guadagno euro 1400,00- 1500,00 al mese per 14 Per_2
mensilità. Mio marito è andato via di casa nel 2021. Noi dovevamo lasciare la casa familiare e lui ha deciso di trovare una casa per sé mentre io e le ragazze siamo andati a vivere per qualche mese da mio fratello. Quando mio marito mi ha detto che sarebbe andato a vivere da solo nella casa che aveva trovato per sé io ho chiesto a mio fratello se ci poteva ospitare. Mio marito ha comunque rapporti con le figlie anche se non continuativi”
L' avv. Ronchi ha insistito nelle domande di cui alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. e nelle istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato ha così provveduto:
“Considerata la situazione reddituale delle parti così come dedotta e documentata;
considerato che la figlia maggiore è inserita nel mondo del lavoro e che da tempo ha terminato il suo
percorso formativo;
considerate le esigenze di vita e formazione di cui provvede la madre;
Per_2
1) adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia studentessa, Per_2
la somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, da versarsi alla
madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida
della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
2) rigetta le istanze di prova orale perché superflue ai fini del decidere;
…”.
Ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
L'avv. Ronchi ha discusso oralmente riportandosi integralmente agli atti, insistendo nella domanda di addebito;
sul mantenimento della prole, ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Con sentenza definitiva n.3968/2024 del 03/04/2024 e pubblicata il 10/04/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e con obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, la somma mensile di Euro 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2 Con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/1970 e successive modifiche art. 3 n. 2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 03/04/2025.
All'udienza del 03/04/2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio con conferma delle condizioni della separazione.
Il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità filippina, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove la ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Quando alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3 Regolamento CE n. 4/09 lett. b) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3968/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 22/06/2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. ,
Ulteriori domande relative alla prole
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, così come chiesto dalla parte ricorrente.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 04/09/2003 nel Consolato delle
[...] Controparte_1
Filippine a Milano;
2) Conferma l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante la somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni e di Segrate per l'aggiornamento dei registri anagrafici;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38546/2023 promossa da:
Parte_1
Nata nelle FILIPPINE il 23/07/1985
Residente VIALE FRATELLI CASIRAGHI 500 20099 SAN GIOVANNI ITALIA
Codice fiscale C.F._1 con l'avv. BIGONI ALESSANDRO, come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nato nelle FILIPPINE il 29/05/1981
Residente VIA TRIESTE 7/6 20054 SEGRATE ITALIA codice fiscale C.F._2 convenuto contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 11/04/2024
OGGETTO: Divorzio giudiziale Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“-decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. , in Milano presso il Consolato Generale delle Filippine, in data 4 Parte_1 CP_1
settembre 2003, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo comunicazione di
Cancelleria, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
-con integrale refusione di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio nel Consolato delle Filippine a Milano il 04/09/2003.
Dal matrimonio sono nate il 26/06/2003, e , il 18/06/2005. Per_1 Per_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss. depositato in data 02/11/2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di quantificare in Euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 27/03/24, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, ha dichiarato la contumacia della parte resistente.
Ha, poi, sentito la ricorrente che ha dichiarato: “confermo integralmente le dichiarazioni rese all'udienza davanti al Got a cui mi riporto. Le mie figlie vivono con me. ha ripreso a lavorare Per_1 come operaia da tre giorni. E' assunto con contratto part time a 18 ore alla settimana e guadagna
Euro 600,00 al mese circa. Da circa un anno lavora al Mc Donalds. Ha fatto la scuola superiore e si è diplomata a 19 anni. sta ancora studiando. Il padre dà qualcosa quando capita, per Per_2
esempio a volte dà a Euro 100,00. Io guadagno euro 1400,00- 1500,00 al mese per 14 Per_2
mensilità. Mio marito è andato via di casa nel 2021. Noi dovevamo lasciare la casa familiare e lui ha deciso di trovare una casa per sé mentre io e le ragazze siamo andati a vivere per qualche mese da mio fratello. Quando mio marito mi ha detto che sarebbe andato a vivere da solo nella casa che aveva trovato per sé io ho chiesto a mio fratello se ci poteva ospitare. Mio marito ha comunque rapporti con le figlie anche se non continuativi”
L' avv. Ronchi ha insistito nelle domande di cui alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. e nelle istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato ha così provveduto:
“Considerata la situazione reddituale delle parti così come dedotta e documentata;
considerato che la figlia maggiore è inserita nel mondo del lavoro e che da tempo ha terminato il suo
percorso formativo;
considerate le esigenze di vita e formazione di cui provvede la madre;
Per_2
1) adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia studentessa, Per_2
la somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, da versarsi alla
madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida
della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
2) rigetta le istanze di prova orale perché superflue ai fini del decidere;
…”.
Ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
L'avv. Ronchi ha discusso oralmente riportandosi integralmente agli atti, insistendo nella domanda di addebito;
sul mantenimento della prole, ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Con sentenza definitiva n.3968/2024 del 03/04/2024 e pubblicata il 10/04/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e con obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, la somma mensile di Euro 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2 Con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/1970 e successive modifiche art. 3 n. 2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 03/04/2025.
All'udienza del 03/04/2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio con conferma delle condizioni della separazione.
Il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità filippina, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove la ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Quando alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3 Regolamento CE n. 4/09 lett. b) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3968/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 22/06/2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. ,
Ulteriori domande relative alla prole
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, così come chiesto dalla parte ricorrente.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 04/09/2003 nel Consolato delle
[...] Controparte_1
Filippine a Milano;
2) Conferma l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante la somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni e di Segrate per l'aggiornamento dei registri anagrafici;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai