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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 376/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 376/2023, posta in deliberazione all'udienza del 24 Settembre 2025 tra:
Parte 1 con l'avv. Giuseppe Tomasso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Paola Baglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Nonché
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] con l'avv. Daniela Bellassai, giusta procura in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, 1 Controparte_3 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: "A) Accertare e dichiarare la illegittimità/nullità del rapporto quale borsista instauratosi e protrattosi per quasi quattro anni, senza soluzione di continuità, tra parte ricorrente e di CP 1 dal 16/07/2018 sino alľ Controparte 1
17 luglio 2022, come meglio specificato in narrativa del ricorso;
in subordine, dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
B) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022, senza soluzione di continuità, per 36 ore settimanali, in subordine nel diverso orario ritenuto di giustizia;
C) Accertare e dichiarare che la ricorrente, dal 16/07/2018 sino al 17 luglio 2022 ha espletato attività di natura subordinata a tempo determinato ed a tempo pieno (36 ore sett.), ascrivibile alla categ. D, collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto sanità; in via ulteriormente subordinata, nel diverso profilo/categoria di inquadramento e/o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
con condanna alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale."
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
Controparte_3- che il Direttore della S.c. Farmacia della dott. Persona_1 , con missiva dell'11.01.2018 (prot. 3678) ha richiesto l'attivazione di due borse di studio per un Farmacista e un dottore in Biotecnologie mediche finalizzate allo sviluppo HTA (Health Tecnology Assessment) correlato alla modernizzazione ed adeguamento del Repertorio aziendale e del flusso informativo.>>;
-che con delibera n. 936 del 26 aprile 2018, la Controparte_3 nel richiamare la suddetta nota, ha provveduto ad indire apposito avviso pubblico per titoli e prova colloquio per l'assegnazione delle due borse di studio, prevedendone una durata annuale eventualmente rinnovabile “con un impegno settimanale di 24 ore settimanali da prestare in accessi nei giorni che verranno appositamente individuati e comunicati con trattamento economico di € 20.000 cadauno";
-che con verbale del 28.06.2018, all'esito della valutazione dei titoli nonché della prova colloquio, la Commissione (nominata con delibera n. 1283 del 14.06.201) redigeva la graduatoria finale della procedura selettiva, riportando quale prima classificata la ricorrente e, così, con decorrenza 17 luglio 2018 veniva assegnata alla Direttore dott. Persona 1 Parte 2
, " presso cui è rimasta di fatto in servizio senza soluzione di continuità sino al 17 luglio 2022; -che alla ricorrente non è stato mai consegnato il contratto individuale di lavoro né le successive proroghe;
-che il rapporto si è protratto, senza soluzione di continuità, ben oltre il termine di 12 mesi (6+6) ovvero fino al 17.07.2022 e, quindi, per un intero quadriennio;
-di non aver mai ricevuto alcun tutoraggio;
-di aver di fatto svolto attività istituzionale e di supporto con ampi margini di autonomia;
-che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle
16.30, come emerge dai tabulati di presenza;
- di aver svolto lavoro straordinario, proprio perché impegnata in attività necessaria per il regolare andamento della Farmacia ospedaliera;
-che la ricorrente, nonostante fosse una borsista, risulta assegnataria anche di un numero di matricola al pari del personale dipendente (matricola n. 21195 riportata nei suddetti tabulati di presenza);
-che il carico di lavoro della ricorrente, espletato personalmente ed in autonomia, è riscontrabile nei tracciamenti informatici delle attività prodotte con identificativi 'Utente' e 'Password', rilasciati per l'uso esclusivo ai fini della responsabilità procedurali dirette e personali e riferiti all'intero periodo per l'accesso al software gestionale aziendale CP 4
-che tale attività giornaliera consisteva: a) nella gestione anagrafica dei farmaci e dei dispositivi con indicazione della registrazione, modifica, prezzo, classe merceologica, aliquota iva, fornitore e collegamento dati al prontuario farmaceutico e repertorio ministeriale dei dispositivi medici;
b) nel caricamento dei codici C.I.G. (codici identificativi delle gare) al sistema, registrazione provvedimenti aziendali, registrazione dei contratti di somministrazione (atto di affidamento, autorizzazione);
c) nella trasmissione delle schede di ADR da farmaci (scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa -adr) e degli avvisi di sicurezza per dispositivi medici alle autorità competenti, attività fondamentali per garantire la sicurezza ed efficacia dell'intervento sanitario;
d) nell'attività di farmacovigilanza (note informazione, formazione e sensibilizzazione sull'attività informative, farmainforma, corsi di formazione aziendali);
e) nell'elaborazione di reportistica con il nuovo database regionale - Data warehouse ed invio di Report sulla Spesa singoloFarmaceutica Convenzionata per singolo per
MMG/Distretto Aziendale e di Report Classe ATC - Distretti;
f) nell'aggiornamento periodico delle sezioni dedicate alla Farmacovigilanza sui siti Internet ed Intranet Aziendali nonché alla informazione rivolta a tutti i MMG/PLS e gli Specialisti dipendenti Aziendali sulla sicurezza d'uso dei farmaci e sull'appropriatezza prescrittiva attraverso la stesura dell'editoriale informativo Farmainforma (numeri ordinari e speciali); g) nella gestione richieste Farmaci (disponibili su territorio nazionale o momentaneamente carenti) e Dispositivi Medici, con riferimento all'aggiornamento dati anagrafica gestionale aziendale (software OLIAMM-approvvigionamento), al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi forniti dalle varie UU.00;
h) nella elaborazione dati (scarti) Flusso informativo relativo ai Farmaci ad Erogazione Diretta (FarmED) per la loro rimborsabilità;
-che in particolare per l'emergenza Covid 19 (sopraggiunta dal marzo 2020) la ricorrente si è occupata personalmente e direttamente delle procedure operative connesse al reperimento sul mercato dei dispositivi di protezione individuale/dispositivi medici necessari a tutti gli operatori sanitari aziendali, nonché all'utenza Covid positiva e ciò oltre ai compiti assegnati ed espletati inerenti la gestione dei beni di competenza della
Farmacia (tamponi molecolari, mascherine, facciali filtranti, guanti, siringhe, aghi, ecc... );
-che la ricorrente proprio in ragione dell'attività lavorativa svolta preavvertiva e giustificava le proprie assenze comunicandole al Direttore della SC Farmacia.
In conclusione, parte ricorrente ha allegato che per ben quattro anni consecutivi ha espletato attività ordinaria ed istituzionale necessaria al funzionamento della struttura farmaceutica ed è risultata funzionalmente inserita nell'organizzazione aziendale per svolgere compiti istituzionali attinenti alla gestione dei dispositivi medici e dei farmaci da parte della […] Parte_3 diventando punto di riferimento all'interno dell'assetto organizzativo. Parte ricorrente ha quindi dedotto che il rapporto di lavoro si è svolto secondo lo schema del contratto di lavoro di natura subordinata con l'espletamento di una attività ordinaria ed istituzionale con inserimento funzionale ed organico nell'assetto aziendale della Farmacia. In particolare, a fondamento della allegata subordinazione la ricorrente ha allegato: - lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nella quale la stessa forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità; la prestazione della attività secondo parametri
-
temporali (orario) e quantitativi (38 ore) che coincidevano con quelli degli altri dipendenti in servizio quali lavoratori subordinati (vedi i tabulati dei cartellini marcatempo) e comunque ben oltre il limite fissato dalla borsa di studio;
- la continuatività delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per quattro anni;
l'assenza di qualsiasivoglia tutoraggio e valutazione periodica dell'addestramento/ formazione effettuata.
Parte ricorrente ha infine evidenziato che per quanto attiene all'inquadramento, l'attività svolta è inquadrabile nell'ambito del profilo di collaboratore tecnico professionale, di cat. D del CCNL comparto sanità, trattandosi di compiti e mansioni svolte in autonomia (atti istruttori vedasi declaratori allegata) e comunque rese in diretta collaborazione con la dirigenza ed altri profili/ categorie di personale
Si è costituita in giudizio 1 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare ha eccepito l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, non avendo la ricorrente allegato alcun risultato utile e concreto che essa intenda conseguire al momento della proposizione della domanda di accertamento, anche in considerazione del fatto che gli effetti della borsa di studio sono cessati nel luglio 2022.
Contr L ha sempre in via preliminare dedotto che il ricorso difetta di qualsivoglia allegazione e prova dell'inquadramento professionale richiesto, con conseguente nullità dello stesso.
Contr Nel merito, 1 ha evidenziato l'insussistenza del dedotto rapporto subordinato asseritamente intercorso tra le parti. Del Contr pari, 1 ha poi sottolineato che alla ricorrente sono state trasmesse le "comunicazioni di nomina” (cfr. docc. in atti) – con le quali si rappresentava dapprima l'assegnazione e successivamente il rinnovo della borsa di studio, sempre alle medesime condizioni. Peraltro, l'asl ha anche dedotto che al momento della comunicazione della nomina, la ricorrente veniva invitata a prendere contatti con l'Azienda, munita di partita IVA e di personale assicurazione per responsabilità professionale e civile verso terzi.
La PA ha ancora dedotto che la possibilità del rinnovo della borsa di studio era stata prevista sin dall'Avviso pubblico originario, e in ogni caso insita nell'oggetto stesso della borsa di studio, giacché lo sviluppo HTA (Health Technology Assessment) riguarda proprio la valutazione comparativa delle tecnologie sanitarie (in particolare dei cd. devices [presidi] medici), via via in evoluzione, al fine di individuare quella più efficace e quindi è ben comprensibile che l' CP_1 abbia voluto per alcuni anni compiere studi e approfondimenti su questo tema.
Contr Infine, 1 ha allegato che la dott.ssa Pt_1 è stata affidata al tutoraggio della Dott.ssa Per 2 dirigente Farmacista della
UOC, e tutto il suo percorso professionale è stato svolto seguendo le indicazioni, le direttive e gli insegnamenti impartiti proprio dalla ridetta dirigente.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2, 1' CP_2 si è costituito in giudizio e ha chiesto in caso di accertamento giudiziale della sussistenza del rapporto di Contr lavoro di determinare la somma che la di CP 1 dovrà versare a titolo di contributi con relativa condanna al pagamento.
Espletata la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, sollevata dall [...] CP_3
Sul punto, come è noto la Cassazione civile sez. I, con sentenza del 11/01/2022, n.604 ha statuito che “L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata che l'interesse va
-
valutato".
Orbene, nel presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, chiedendo altresì la regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ritiene il Giudicante che ogni lavoratore ha sempre un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio contro il proprio datore di lavoro per ottenere l'accertamento e la successiva regolarizzazione dei contributi non versati.
Nel merito, parte ricorrente ha allegato che il rapporto intercorso con la resistente, formalmente qualificato quale borsa di studio, è da qualificarsi nei fatti come rapporto di lavoro subordinato, fin dall'origine, essendo caratterizzato da elementi propri di quest'ultimo.
A fondamento della dedotta natura subordinata del rapporto, parte ricorrente ha allegato vari elementi sintomatici della subordinazione, ed in particolare:
- lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nella quale la stessa forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità;
- la prestazione della attività secondo parametri temporali (orario) e quantitativi (38 ore) che coincidevano con quelli degli altri dipendenti in servizio quali lavoratori subordinati (cfr tabulati dei cartellini marcatempo) e comunque ben oltre il limite fissato dalla borsa di studio;
- la continuità delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per quattro anni;
l'assenza di qualsiasivoglia
- periodica dell'addestramento/ tutoraggio e valutazione formazione effettuata.
Parte convenuta, di contro, ha evidenziato la correttezza del proprio operato e ha negato che la resistente abbia impartito mai alla ricorrente direttive e /o disposizioni sul lavoro ma che al contrario era soggetta al tutoraggio impartito dalla dott.ssa Per_2 ed ha altresì negato l'obbligo di osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro rigidamente predeterminato, che al contrario era del tutto libera e autonoma nella gestione dei propri orari.
In via preliminare, si osserva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice "accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà" (Cass. 18.4.2007, n. 9264), attribuendo "prevalenza agli elementi di fatto” rispetto ai dati formali risultanti dal contratto (Cass.20.3.2007, n. 6622).
In particolare, la denominazione indicata dalle parti assume maggiore utilità “in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili" e nelle quali "la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi" (Cass. 18.4.2007, n. 9264).
Nell'accertamento sulla natura del rapporto lavorativo, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, il principale criterio discretivo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo è appunto
"la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
-
possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen Juris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 9.10.2006, n. 21646; Cass.
13.2.2004, n, 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass.
29.5.2008, n. 14371). Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato costituisce - quindi "elemento essenziale la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato" (Cass. 28.5.2007, n. 12368).
,
Quanto all'eterodirezione, il Supremo collegio ha precisato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo il quale
-
"si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale" organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n. 1682); nonché ad "un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative" (Cass. 19.5.2006, n. 11880).
II potere direttivo del datore di lavoro, inoltre, “non può esplicarsi in un semplice coordinamento (...) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cass. 7.10.2004, n. 20002; nello stesso senso, v. Cass. 21646/06, cit.).
Al criterio principale dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si affiancano ulteriori elementi, i quali hanno natura sussidiaria e non decisiva, quali la "la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione" (Cass. 6.8.2004, n. 15275) e la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673).
Quanto all'orario di lavoro è stato, in particolare, affermato che "la previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare" (Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale, il Tribunale ritiene che parte ricorrente abbia, come era suo onere, provato la sussistenza dei requisiti della subordinazione per come elaborati dalla giurisprudenza soprarichiamata.
In primo luogo, risulta documentalmente che la borsa di studio è stata rinnovata per oltre quattro anni senza soluzione di continuità, circostanza dalla quale si desume certamente l'elemento della continuità della prestazione resa dalla parte ricorrente.
In secondo luogo, può ritenersi provato l'inserimento stabile della ricorrente nella organizzazione aziendale.
Sul punto, è dirimente la deposizione resa dal teste Tes 1
[...] collaboratore amministrativo struttura complessa Parte 4
, Contr
[...] la di CP 1 il quale ha confermato che "Preciso che io lavoro presso la sede di Cassino, invece la ricorrente lavora a CP 1 Io mi recavo presso la sede di CP 1
ogni volta che il dott. Per 1 convocava una riunione, con frequenza variabile, poteva capitare una volta al mese come una volta a settimana. Io, come i miei colleghi di Cassino, contattavamo la ricorrente ad esempio quando c'erano problemi con i contatti. Noi contattavamo la dott. Per 2 o Di palma che ci dicevano di sentire la ricorrente. Questo vale principalmente dal 2020, in epoca precedente non ho avuto molti rapporti con la ricorrente. Ogni volta che andavo trovavo la ricorrente presente, tante che io non pensavo fosse una borsista. Nulla so precisare in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente."
Dalla deposizione emerge chiaramente che la ricorrente era il punto di riferimento per ogni problematica che poteva insorgere inerente alle attivitàè da lei espletate.
Allo stesso modo, il teste Tes 2 ha riferito che "Conosco Cont dila ricorrente, in quanto prestava la sua attività presso l CP_1 dove anche io lavoro come Direttore della UOC
Provveditorato e Economato dal 2017. Io dunque lavoro fissa a CP 1 Io Avevo occasione di scambi con 1 ricorrente per motivi lavorativi, soprattutto telefonici, nel senso che io occupandomi di approvvigionamenti e procedure di gara ho continui contatti con le strutture richiedenti tra cui le Farmacie.
Ricordo che parlavo con la ricorrente di dispositivi medici Io parlavo con la ricorrente soprattutto di fabbisogni di dispositivi medici, la ricorrente mi dava informazioni sui quantitativi che bisognava porre a gare, non ricordo di quale dispositivi di trattasse."
Le deposizioni sono entrambe attendibili sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa sia per la circostanza che i testi hanno riferito sui fatti appresi direttamente, in quanto i testi avevano frequenti contatti telefonici con la ricorrente.
Invece, le deposizioni rese dal dott. Per_1 e dalla dott.ssa Per 2 non possono ritenersi pienamente attendibili, in quanto come è emerso anche dalle stesse deposizioni rese, i testi hanno avuto un colloquio con la ricorrente, durante il quale quest'ultimi si sono mostrati particolarmente preoccupati per il loro ruolo in azienda, e soprattutto per l'attività che la ricorrente aveva svolto per l'inserimento dei dati sulla piattaforma operativa proprio su disposizione della dott.ssa Per 2
Orbene, dall'istruttoria condotta può ritenersi provato che la ricorrente era inserita stabilmente, per un periodo di tempo considerevole di 4 anni. nell'organizzazione aziendale, tanto da essere divenuta il punto di riferimento per ogni problematica sul sistema.
Deve in altri termini ritenersi provato lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nell'ambito della quale la sig.ra Pt 1 forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità.
Come è noto, lo scopo principale di una borsa di studio non è quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa, bensì quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento professionale.
E' emerso tuttavia che la ricorrente ha svolto in via autonoma la sua attività lavorativa, senza aver ricevuto quel necessario affiancamento e tutoraggio idoneo a favorire il suo apprendimento e affinamento professionale. E' altresì emerso che la ricorrente prestava la sua attività in una stanza adiacente a quella della dott.ssa Per 2 e che era la stessa dott.ssa Per_2 a dire ai dipendenti che chiedevano chiarimenti di rivolgersi alla dott.ssa Pt 1 (cfr. test Testimone_1 ).
Peraltro, è emerso che la ricorrente era dotata di una utenza personale CP 5 in usole per operare sul sistema gestionale presso 1 e non aveva alcuna limitazione di utilizzo, come riferito proprio dal teste dott.ssa Per 2
E' consapevole il Giudicante che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, come è nel caso di specie, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari come quelli della collaborazione, della continuità
-
delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di
-
valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.
Ad avviso del Giudicante, proprio dall'esame di tali elementi, ed in particolare, dal rispetto di un orario di lavoro perlopiù fisso, come dimostrano i tabulati in atti (cfr. all.20-41 ricorso), dal versamento di una retribuzione a cadenze regolari e soprattutto dal coordinamento e inserimento dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, deve concludersi che il rapporto oggetto di causa abbia i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
In altri termini, proprio in virtù dell'assenza in саро alla ricorrente di un vero e proprio potere di autorganizzazione delle attività lavorative e degli orari di lavoro, che di fatto Contr coincidevano con quelli osservati dai dipendenti il rapporto di lavoro deve intendersi, come rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie di riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato per un rapporto di borsa di studio in assenz a,e ha così statuito "2. la Corte territoriale, premesso che il ra risultato vincitore di una borsa di studio annuale, ha rilevato che di fatto il rapporto si era svolto con le modalità tipiche della subordinazione, perché al borsista non era stato impartito alcun insegnamento e l'ente aveva esercitato il potere direttivo, gerarchico e disciplinare;
(...) 3.1. nel caso di specie la Corte territoriale ha desunto la natura subordinata del rapporto instauratosi fra le parti dalla sottoposizione del M. al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'ente ricorrente, dalla continuità della prestazione (la borsa di studio è stata rinnovata per quattro anni anche oltre il limite massimo stabilito dal regolamento), dall'inserimento stabile nella organizzazione aziendale;
3.2. in tal modo il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale «la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità» (Cass. 10.7.2015 n.
14434). (Cass. Ord., 22 dicembre 2017, n. 30868).
Sulla base delle considerazioni svolte, deve quindi dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022.
Per quanto attiene all'inquadramento rivendicato dalla ricorrente, l'attività espletata dalla ricorrente, come emersa dalla prova testimoniale è consistita in un'attività operativa, di inserimento dati sul sistema gestionale relativi ai presidi medici, interfacciandosi anche con altri Uffici aziendali, con ampia autonomia operativa e in possesso della password del gestionale aziendale relativo ai dispositivi medici CP_5
In particolare, è emerso dall'istruttoria che la ricorrente era preposta all'inserimento o all'estrapolazione di dati inerenti ai dispositivi (devices) medici e/o ai beni sanitari gestiti dalla
Farmacia aziendale, mediante l'accesso al gestionale aziendale nel quale tali dati andavano caricati o estrapolati e che era divenuto il punto di riferimento per altri dipendenti aziendali per ogni criticità.
Pertanto, ad avviso del Giudicante, l'attività lavorativa prestata è inquadrabile nell'ambito del profilo di collaboratore tecnico professionale, di cat. D del CCNL comparto sanità, trattandosi di compiti e mansioni di inserimento e estrapolazione di dati inerenti ai dispositivi medici, svolte in autonomia e comunque rese in diretta collaborazione con la dirigenza ed altri profili/ categorie di personale.
Il CCNL ha ricondotto alla cat. D "i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
In particolare, il CCNL ha ricondotto alla declaratoria cat D. la figura del Collaboratore tecnico - professionale, che include chi
"Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato". In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e 1 Pt 5 come di norma, seguono la soccombenza e sono quindi poste in capo all […] e vanno liquidate come da dispositivo in CP 3 considerazione della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_2, stante la natura del presente giudizio e l'estraneità dell' CP_2 ai fatti di causa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'Parte 1 Controparte_3 "
e CP_2, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. in data 7.2.2023, nella causa iscritta al n. 376/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara la illegittimità del rapporto quale borsista instauratosi tra parte ricorrente e l'azienda sanitaria locale di CP 1 dal 16/07/2018 sino al 17 luglio 2022;
b) Accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022, senza soluzione di continuità, per 36 ore settimanali, ascrivibile alla categ. D, collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto sanità, e per l'effetto condanna l' alla relativa regolarizzazioneControparte_3 contributiva e previdenziale;
c) Condanna 1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 4.620,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi;
d) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2 .
Frosinone, 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 376/2023, posta in deliberazione all'udienza del 24 Settembre 2025 tra:
Parte 1 con l'avv. Giuseppe Tomasso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Paola Baglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Nonché
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] con l'avv. Daniela Bellassai, giusta procura in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, 1 Controparte_3 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: "A) Accertare e dichiarare la illegittimità/nullità del rapporto quale borsista instauratosi e protrattosi per quasi quattro anni, senza soluzione di continuità, tra parte ricorrente e di CP 1 dal 16/07/2018 sino alľ Controparte 1
17 luglio 2022, come meglio specificato in narrativa del ricorso;
in subordine, dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
B) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022, senza soluzione di continuità, per 36 ore settimanali, in subordine nel diverso orario ritenuto di giustizia;
C) Accertare e dichiarare che la ricorrente, dal 16/07/2018 sino al 17 luglio 2022 ha espletato attività di natura subordinata a tempo determinato ed a tempo pieno (36 ore sett.), ascrivibile alla categ. D, collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto sanità; in via ulteriormente subordinata, nel diverso profilo/categoria di inquadramento e/o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
con condanna alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale."
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
Controparte_3- che il Direttore della S.c. Farmacia della dott. Persona_1 , con missiva dell'11.01.2018 (prot. 3678) ha richiesto l'attivazione di due borse di studio per un Farmacista e un dottore in Biotecnologie mediche finalizzate allo sviluppo HTA (Health Tecnology Assessment) correlato alla modernizzazione ed adeguamento del Repertorio aziendale e del flusso informativo.>>;
-che con delibera n. 936 del 26 aprile 2018, la Controparte_3 nel richiamare la suddetta nota, ha provveduto ad indire apposito avviso pubblico per titoli e prova colloquio per l'assegnazione delle due borse di studio, prevedendone una durata annuale eventualmente rinnovabile “con un impegno settimanale di 24 ore settimanali da prestare in accessi nei giorni che verranno appositamente individuati e comunicati con trattamento economico di € 20.000 cadauno";
-che con verbale del 28.06.2018, all'esito della valutazione dei titoli nonché della prova colloquio, la Commissione (nominata con delibera n. 1283 del 14.06.201) redigeva la graduatoria finale della procedura selettiva, riportando quale prima classificata la ricorrente e, così, con decorrenza 17 luglio 2018 veniva assegnata alla Direttore dott. Persona 1 Parte 2
, " presso cui è rimasta di fatto in servizio senza soluzione di continuità sino al 17 luglio 2022; -che alla ricorrente non è stato mai consegnato il contratto individuale di lavoro né le successive proroghe;
-che il rapporto si è protratto, senza soluzione di continuità, ben oltre il termine di 12 mesi (6+6) ovvero fino al 17.07.2022 e, quindi, per un intero quadriennio;
-di non aver mai ricevuto alcun tutoraggio;
-di aver di fatto svolto attività istituzionale e di supporto con ampi margini di autonomia;
-che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle
16.30, come emerge dai tabulati di presenza;
- di aver svolto lavoro straordinario, proprio perché impegnata in attività necessaria per il regolare andamento della Farmacia ospedaliera;
-che la ricorrente, nonostante fosse una borsista, risulta assegnataria anche di un numero di matricola al pari del personale dipendente (matricola n. 21195 riportata nei suddetti tabulati di presenza);
-che il carico di lavoro della ricorrente, espletato personalmente ed in autonomia, è riscontrabile nei tracciamenti informatici delle attività prodotte con identificativi 'Utente' e 'Password', rilasciati per l'uso esclusivo ai fini della responsabilità procedurali dirette e personali e riferiti all'intero periodo per l'accesso al software gestionale aziendale CP 4
-che tale attività giornaliera consisteva: a) nella gestione anagrafica dei farmaci e dei dispositivi con indicazione della registrazione, modifica, prezzo, classe merceologica, aliquota iva, fornitore e collegamento dati al prontuario farmaceutico e repertorio ministeriale dei dispositivi medici;
b) nel caricamento dei codici C.I.G. (codici identificativi delle gare) al sistema, registrazione provvedimenti aziendali, registrazione dei contratti di somministrazione (atto di affidamento, autorizzazione);
c) nella trasmissione delle schede di ADR da farmaci (scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa -adr) e degli avvisi di sicurezza per dispositivi medici alle autorità competenti, attività fondamentali per garantire la sicurezza ed efficacia dell'intervento sanitario;
d) nell'attività di farmacovigilanza (note informazione, formazione e sensibilizzazione sull'attività informative, farmainforma, corsi di formazione aziendali);
e) nell'elaborazione di reportistica con il nuovo database regionale - Data warehouse ed invio di Report sulla Spesa singoloFarmaceutica Convenzionata per singolo per
MMG/Distretto Aziendale e di Report Classe ATC - Distretti;
f) nell'aggiornamento periodico delle sezioni dedicate alla Farmacovigilanza sui siti Internet ed Intranet Aziendali nonché alla informazione rivolta a tutti i MMG/PLS e gli Specialisti dipendenti Aziendali sulla sicurezza d'uso dei farmaci e sull'appropriatezza prescrittiva attraverso la stesura dell'editoriale informativo Farmainforma (numeri ordinari e speciali); g) nella gestione richieste Farmaci (disponibili su territorio nazionale o momentaneamente carenti) e Dispositivi Medici, con riferimento all'aggiornamento dati anagrafica gestionale aziendale (software OLIAMM-approvvigionamento), al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi forniti dalle varie UU.00;
h) nella elaborazione dati (scarti) Flusso informativo relativo ai Farmaci ad Erogazione Diretta (FarmED) per la loro rimborsabilità;
-che in particolare per l'emergenza Covid 19 (sopraggiunta dal marzo 2020) la ricorrente si è occupata personalmente e direttamente delle procedure operative connesse al reperimento sul mercato dei dispositivi di protezione individuale/dispositivi medici necessari a tutti gli operatori sanitari aziendali, nonché all'utenza Covid positiva e ciò oltre ai compiti assegnati ed espletati inerenti la gestione dei beni di competenza della
Farmacia (tamponi molecolari, mascherine, facciali filtranti, guanti, siringhe, aghi, ecc... );
-che la ricorrente proprio in ragione dell'attività lavorativa svolta preavvertiva e giustificava le proprie assenze comunicandole al Direttore della SC Farmacia.
In conclusione, parte ricorrente ha allegato che per ben quattro anni consecutivi ha espletato attività ordinaria ed istituzionale necessaria al funzionamento della struttura farmaceutica ed è risultata funzionalmente inserita nell'organizzazione aziendale per svolgere compiti istituzionali attinenti alla gestione dei dispositivi medici e dei farmaci da parte della […] Parte_3 diventando punto di riferimento all'interno dell'assetto organizzativo. Parte ricorrente ha quindi dedotto che il rapporto di lavoro si è svolto secondo lo schema del contratto di lavoro di natura subordinata con l'espletamento di una attività ordinaria ed istituzionale con inserimento funzionale ed organico nell'assetto aziendale della Farmacia. In particolare, a fondamento della allegata subordinazione la ricorrente ha allegato: - lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nella quale la stessa forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità; la prestazione della attività secondo parametri
-
temporali (orario) e quantitativi (38 ore) che coincidevano con quelli degli altri dipendenti in servizio quali lavoratori subordinati (vedi i tabulati dei cartellini marcatempo) e comunque ben oltre il limite fissato dalla borsa di studio;
- la continuatività delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per quattro anni;
l'assenza di qualsiasivoglia tutoraggio e valutazione periodica dell'addestramento/ formazione effettuata.
Parte ricorrente ha infine evidenziato che per quanto attiene all'inquadramento, l'attività svolta è inquadrabile nell'ambito del profilo di collaboratore tecnico professionale, di cat. D del CCNL comparto sanità, trattandosi di compiti e mansioni svolte in autonomia (atti istruttori vedasi declaratori allegata) e comunque rese in diretta collaborazione con la dirigenza ed altri profili/ categorie di personale
Si è costituita in giudizio 1 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare ha eccepito l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, non avendo la ricorrente allegato alcun risultato utile e concreto che essa intenda conseguire al momento della proposizione della domanda di accertamento, anche in considerazione del fatto che gli effetti della borsa di studio sono cessati nel luglio 2022.
Contr L ha sempre in via preliminare dedotto che il ricorso difetta di qualsivoglia allegazione e prova dell'inquadramento professionale richiesto, con conseguente nullità dello stesso.
Contr Nel merito, 1 ha evidenziato l'insussistenza del dedotto rapporto subordinato asseritamente intercorso tra le parti. Del Contr pari, 1 ha poi sottolineato che alla ricorrente sono state trasmesse le "comunicazioni di nomina” (cfr. docc. in atti) – con le quali si rappresentava dapprima l'assegnazione e successivamente il rinnovo della borsa di studio, sempre alle medesime condizioni. Peraltro, l'asl ha anche dedotto che al momento della comunicazione della nomina, la ricorrente veniva invitata a prendere contatti con l'Azienda, munita di partita IVA e di personale assicurazione per responsabilità professionale e civile verso terzi.
La PA ha ancora dedotto che la possibilità del rinnovo della borsa di studio era stata prevista sin dall'Avviso pubblico originario, e in ogni caso insita nell'oggetto stesso della borsa di studio, giacché lo sviluppo HTA (Health Technology Assessment) riguarda proprio la valutazione comparativa delle tecnologie sanitarie (in particolare dei cd. devices [presidi] medici), via via in evoluzione, al fine di individuare quella più efficace e quindi è ben comprensibile che l' CP_1 abbia voluto per alcuni anni compiere studi e approfondimenti su questo tema.
Contr Infine, 1 ha allegato che la dott.ssa Pt_1 è stata affidata al tutoraggio della Dott.ssa Per 2 dirigente Farmacista della
UOC, e tutto il suo percorso professionale è stato svolto seguendo le indicazioni, le direttive e gli insegnamenti impartiti proprio dalla ridetta dirigente.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2, 1' CP_2 si è costituito in giudizio e ha chiesto in caso di accertamento giudiziale della sussistenza del rapporto di Contr lavoro di determinare la somma che la di CP 1 dovrà versare a titolo di contributi con relativa condanna al pagamento.
Espletata la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, sollevata dall [...] CP_3
Sul punto, come è noto la Cassazione civile sez. I, con sentenza del 11/01/2022, n.604 ha statuito che “L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata che l'interesse va
-
valutato".
Orbene, nel presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, chiedendo altresì la regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ritiene il Giudicante che ogni lavoratore ha sempre un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio contro il proprio datore di lavoro per ottenere l'accertamento e la successiva regolarizzazione dei contributi non versati.
Nel merito, parte ricorrente ha allegato che il rapporto intercorso con la resistente, formalmente qualificato quale borsa di studio, è da qualificarsi nei fatti come rapporto di lavoro subordinato, fin dall'origine, essendo caratterizzato da elementi propri di quest'ultimo.
A fondamento della dedotta natura subordinata del rapporto, parte ricorrente ha allegato vari elementi sintomatici della subordinazione, ed in particolare:
- lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nella quale la stessa forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità;
- la prestazione della attività secondo parametri temporali (orario) e quantitativi (38 ore) che coincidevano con quelli degli altri dipendenti in servizio quali lavoratori subordinati (cfr tabulati dei cartellini marcatempo) e comunque ben oltre il limite fissato dalla borsa di studio;
- la continuità delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per quattro anni;
l'assenza di qualsiasivoglia
- periodica dell'addestramento/ tutoraggio e valutazione formazione effettuata.
Parte convenuta, di contro, ha evidenziato la correttezza del proprio operato e ha negato che la resistente abbia impartito mai alla ricorrente direttive e /o disposizioni sul lavoro ma che al contrario era soggetta al tutoraggio impartito dalla dott.ssa Per_2 ed ha altresì negato l'obbligo di osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro rigidamente predeterminato, che al contrario era del tutto libera e autonoma nella gestione dei propri orari.
In via preliminare, si osserva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice "accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà" (Cass. 18.4.2007, n. 9264), attribuendo "prevalenza agli elementi di fatto” rispetto ai dati formali risultanti dal contratto (Cass.20.3.2007, n. 6622).
In particolare, la denominazione indicata dalle parti assume maggiore utilità “in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili" e nelle quali "la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi" (Cass. 18.4.2007, n. 9264).
Nell'accertamento sulla natura del rapporto lavorativo, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, il principale criterio discretivo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo è appunto
"la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
-
possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen Juris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 9.10.2006, n. 21646; Cass.
13.2.2004, n, 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass.
29.5.2008, n. 14371). Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato costituisce - quindi "elemento essenziale la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato" (Cass. 28.5.2007, n. 12368).
,
Quanto all'eterodirezione, il Supremo collegio ha precisato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo il quale
-
"si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale" organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n. 1682); nonché ad "un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative" (Cass. 19.5.2006, n. 11880).
II potere direttivo del datore di lavoro, inoltre, “non può esplicarsi in un semplice coordinamento (...) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cass. 7.10.2004, n. 20002; nello stesso senso, v. Cass. 21646/06, cit.).
Al criterio principale dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si affiancano ulteriori elementi, i quali hanno natura sussidiaria e non decisiva, quali la "la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione" (Cass. 6.8.2004, n. 15275) e la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673).
Quanto all'orario di lavoro è stato, in particolare, affermato che "la previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare" (Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale, il Tribunale ritiene che parte ricorrente abbia, come era suo onere, provato la sussistenza dei requisiti della subordinazione per come elaborati dalla giurisprudenza soprarichiamata.
In primo luogo, risulta documentalmente che la borsa di studio è stata rinnovata per oltre quattro anni senza soluzione di continuità, circostanza dalla quale si desume certamente l'elemento della continuità della prestazione resa dalla parte ricorrente.
In secondo luogo, può ritenersi provato l'inserimento stabile della ricorrente nella organizzazione aziendale.
Sul punto, è dirimente la deposizione resa dal teste Tes 1
[...] collaboratore amministrativo struttura complessa Parte 4
, Contr
[...] la di CP 1 il quale ha confermato che "Preciso che io lavoro presso la sede di Cassino, invece la ricorrente lavora a CP 1 Io mi recavo presso la sede di CP 1
ogni volta che il dott. Per 1 convocava una riunione, con frequenza variabile, poteva capitare una volta al mese come una volta a settimana. Io, come i miei colleghi di Cassino, contattavamo la ricorrente ad esempio quando c'erano problemi con i contatti. Noi contattavamo la dott. Per 2 o Di palma che ci dicevano di sentire la ricorrente. Questo vale principalmente dal 2020, in epoca precedente non ho avuto molti rapporti con la ricorrente. Ogni volta che andavo trovavo la ricorrente presente, tante che io non pensavo fosse una borsista. Nulla so precisare in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente."
Dalla deposizione emerge chiaramente che la ricorrente era il punto di riferimento per ogni problematica che poteva insorgere inerente alle attivitàè da lei espletate.
Allo stesso modo, il teste Tes 2 ha riferito che "Conosco Cont dila ricorrente, in quanto prestava la sua attività presso l CP_1 dove anche io lavoro come Direttore della UOC
Provveditorato e Economato dal 2017. Io dunque lavoro fissa a CP 1 Io Avevo occasione di scambi con 1 ricorrente per motivi lavorativi, soprattutto telefonici, nel senso che io occupandomi di approvvigionamenti e procedure di gara ho continui contatti con le strutture richiedenti tra cui le Farmacie.
Ricordo che parlavo con la ricorrente di dispositivi medici Io parlavo con la ricorrente soprattutto di fabbisogni di dispositivi medici, la ricorrente mi dava informazioni sui quantitativi che bisognava porre a gare, non ricordo di quale dispositivi di trattasse."
Le deposizioni sono entrambe attendibili sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa sia per la circostanza che i testi hanno riferito sui fatti appresi direttamente, in quanto i testi avevano frequenti contatti telefonici con la ricorrente.
Invece, le deposizioni rese dal dott. Per_1 e dalla dott.ssa Per 2 non possono ritenersi pienamente attendibili, in quanto come è emerso anche dalle stesse deposizioni rese, i testi hanno avuto un colloquio con la ricorrente, durante il quale quest'ultimi si sono mostrati particolarmente preoccupati per il loro ruolo in azienda, e soprattutto per l'attività che la ricorrente aveva svolto per l'inserimento dei dati sulla piattaforma operativa proprio su disposizione della dott.ssa Per 2
Orbene, dall'istruttoria condotta può ritenersi provato che la ricorrente era inserita stabilmente, per un periodo di tempo considerevole di 4 anni. nell'organizzazione aziendale, tanto da essere divenuta il punto di riferimento per ogni problematica sul sistema.
Deve in altri termini ritenersi provato lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultima (farmacia ospedaliera) nell'ambito della quale la sig.ra Pt 1 forniva indicazione, dati e notizie al personale dipendente risultandone quel punto di riferimento per la risoluzione di alcune criticità.
Come è noto, lo scopo principale di una borsa di studio non è quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa, bensì quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento professionale.
E' emerso tuttavia che la ricorrente ha svolto in via autonoma la sua attività lavorativa, senza aver ricevuto quel necessario affiancamento e tutoraggio idoneo a favorire il suo apprendimento e affinamento professionale. E' altresì emerso che la ricorrente prestava la sua attività in una stanza adiacente a quella della dott.ssa Per 2 e che era la stessa dott.ssa Per_2 a dire ai dipendenti che chiedevano chiarimenti di rivolgersi alla dott.ssa Pt 1 (cfr. test Testimone_1 ).
Peraltro, è emerso che la ricorrente era dotata di una utenza personale CP 5 in usole per operare sul sistema gestionale presso 1 e non aveva alcuna limitazione di utilizzo, come riferito proprio dal teste dott.ssa Per 2
E' consapevole il Giudicante che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, come è nel caso di specie, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari come quelli della collaborazione, della continuità
-
delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di
-
valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.
Ad avviso del Giudicante, proprio dall'esame di tali elementi, ed in particolare, dal rispetto di un orario di lavoro perlopiù fisso, come dimostrano i tabulati in atti (cfr. all.20-41 ricorso), dal versamento di una retribuzione a cadenze regolari e soprattutto dal coordinamento e inserimento dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, deve concludersi che il rapporto oggetto di causa abbia i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
In altri termini, proprio in virtù dell'assenza in саро alla ricorrente di un vero e proprio potere di autorganizzazione delle attività lavorative e degli orari di lavoro, che di fatto Contr coincidevano con quelli osservati dai dipendenti il rapporto di lavoro deve intendersi, come rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie di riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato per un rapporto di borsa di studio in assenz a,e ha così statuito "2. la Corte territoriale, premesso che il ra risultato vincitore di una borsa di studio annuale, ha rilevato che di fatto il rapporto si era svolto con le modalità tipiche della subordinazione, perché al borsista non era stato impartito alcun insegnamento e l'ente aveva esercitato il potere direttivo, gerarchico e disciplinare;
(...) 3.1. nel caso di specie la Corte territoriale ha desunto la natura subordinata del rapporto instauratosi fra le parti dalla sottoposizione del M. al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'ente ricorrente, dalla continuità della prestazione (la borsa di studio è stata rinnovata per quattro anni anche oltre il limite massimo stabilito dal regolamento), dall'inserimento stabile nella organizzazione aziendale;
3.2. in tal modo il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale «la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità» (Cass. 10.7.2015 n.
14434). (Cass. Ord., 22 dicembre 2017, n. 30868).
Sulla base delle considerazioni svolte, deve quindi dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022.
Per quanto attiene all'inquadramento rivendicato dalla ricorrente, l'attività espletata dalla ricorrente, come emersa dalla prova testimoniale è consistita in un'attività operativa, di inserimento dati sul sistema gestionale relativi ai presidi medici, interfacciandosi anche con altri Uffici aziendali, con ampia autonomia operativa e in possesso della password del gestionale aziendale relativo ai dispositivi medici CP_5
In particolare, è emerso dall'istruttoria che la ricorrente era preposta all'inserimento o all'estrapolazione di dati inerenti ai dispositivi (devices) medici e/o ai beni sanitari gestiti dalla
Farmacia aziendale, mediante l'accesso al gestionale aziendale nel quale tali dati andavano caricati o estrapolati e che era divenuto il punto di riferimento per altri dipendenti aziendali per ogni criticità.
Pertanto, ad avviso del Giudicante, l'attività lavorativa prestata è inquadrabile nell'ambito del profilo di collaboratore tecnico professionale, di cat. D del CCNL comparto sanità, trattandosi di compiti e mansioni di inserimento e estrapolazione di dati inerenti ai dispositivi medici, svolte in autonomia e comunque rese in diretta collaborazione con la dirigenza ed altri profili/ categorie di personale.
Il CCNL ha ricondotto alla cat. D "i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
In particolare, il CCNL ha ricondotto alla declaratoria cat D. la figura del Collaboratore tecnico - professionale, che include chi
"Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato". In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e 1 Pt 5 come di norma, seguono la soccombenza e sono quindi poste in capo all […] e vanno liquidate come da dispositivo in CP 3 considerazione della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_2, stante la natura del presente giudizio e l'estraneità dell' CP_2 ai fatti di causa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'Parte 1 Controparte_3 "
e CP_2, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. in data 7.2.2023, nella causa iscritta al n. 376/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara la illegittimità del rapporto quale borsista instauratosi tra parte ricorrente e l'azienda sanitaria locale di CP 1 dal 16/07/2018 sino al 17 luglio 2022;
b) Accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego intercorso a tempo determinato dal 16.07.2018 a 17 luglio 2022, senza soluzione di continuità, per 36 ore settimanali, ascrivibile alla categ. D, collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto sanità, e per l'effetto condanna l' alla relativa regolarizzazioneControparte_3 contributiva e previdenziale;
c) Condanna 1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 4.620,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi;
d) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2 .
Frosinone, 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore