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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.398/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 398/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 05/12/2024
DA
Parte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TRIESTE
- APPELLANTE -
CONTRO
1
Controparte_1
(P.I.: , in persona del Curatore dott. proc. P.IVA_2 Controparte_2
dom. avv. VINCI GAETANO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
- APPELLATO -
OGGETTO: Arricchimento senza causa. Appello avverso la sentenza n.
618/24 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 05/11/2024 e notificata
il 05/11/2024.
Causa iscritta a ruolo il 05/12/2024 e trattenuta in decisione ex artt. 350 bis
e 281 sexies, u.c., c.p.c. nella camera di consiglio del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via cautelare, sospendere la sentenza impugnata per i motivi esposti;
nel merito, in riforma del relativo capo della sentenza del Tribunale di
Pordenone, rigettare l'originaria domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da controparte in quanto difettano i relativi presupposti o comunque non sono stati provati;
per l'effetto, confermare la
2 spettanza allo Stato della somma di € 36.447,79, in quanto legittimamente incamerata, in forza di provvedimento giudiziale civile passato in giudicato;
in subordine, per il caso di rigetto del primo motivo d'appello, in totale riforma del relativo capo di sentenza, accogliere la domanda formulata in via riconvenzionale dall' in primo grado, condannando Parte_1
controparte al rimborso delle spese IMU che lo Stato ha versato per gli immobili confiscati dal momento della confisca, fino alla data del trasferimento giudiziale e, per l'immobile di via Roma n. 37, fino alla data di retrocessione per revoca della confisca, così come documentati in primo grado.
Il tutto con vittoria di spese o in subordine con compensazione, vista la posizione incolpevole dello Stato.”.
Per l'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione del disposto di cui all'art. 342 Cpc stante l'assenza nell'atto introduttivo dell'indicazione degli specifici capi della decisione impugnata per tutte le ragioni di cui al presente atto.
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermarsi l'efficacia esecutiva della sentenza n. 618/2024.
3 NEL MERITO: rigettarsi l'appello tanto in via principale quanto in via subordinata e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n. 618/24
pubblicata il 5.11.2024 per tutte le ragioni di cui al presente atto.
Spese di lite interamente rifuse di entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
Dichiarazione di valore: la presente costituzione non modifica il valore.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il di Controparte_1
evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, CP_1
l' - per Parte_2
chiederne la condanna al pagamento della somma di € 36.447,79, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4°, c.c. a far data dalla domanda e oltre a rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva che, dopo la trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni cespiti intestati al fallito eseguita il 21/06/2013, erano stati trascritti sugli stessi beni CP_3
dapprima il sequestro preventivo penale (in data 04/11/2013) e poi, a seguito di sentenza irrevocabile, la confisca per equivalente (in data
05/12/2019); che, per effetto della confisca, era stato interrotto il procedimento di esecuzione immobiliare n. 163/11 sui cespiti di proprietà
del fallito e dell'altra debitrice che poi era stato riassunto nei Persona_1
4 soli confronti di questa seconda esecutata;
che, nell'ambito del procedimento esecutivo, era stato instaurato un subprocedimento di divisione, nel quale era intervenuta l' ; che, in data Parte_1
15/01/2020, il aveva chiesto al giudice dell'esecuzione penale la CP_1
revoca della confisca;
che l'istanza era stata rigettata;
che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato;
che, pochi giorni prima della decisione su tale impugnazione (riqualificata in opposizione ex art. 667
comma 4 c.p.p.), era stata data esecuzione al progetto di distribuzione del ricavato della vendita disposta sede di divisione, in forza del quale all' , quale “quale comproprietario non esecutato” Parte_1
della metà dei beni era stata corrisposta, in data 25/11/2021, la somma di €
36.447,79, pari alla metà di quanto ricavato dalla vendita, dedotte le spese in prededuzione;
che, in data 9/12/2021, il giudice dell'esecuzione penale aveva revocato la confisca, ordinando la cancellazione dell'iscrizione nei registri immobiliari della stessa misura e del sequestro preventivo che l'aveva preceduta;
che il provvedimento di revoca della confisca non era stato impugnato;
che la CU aveva richiesto all' la Parte_1
restituzione della somma ottenuta nell'ambito del procedimento di divisione endoesecutiva;
che, parallelamente, era stata richiesta anche la restituzione di un altro immobile di proprietà esclusiva del fallito, anch'esso oggetto della confisca successivamente revocata;
che, mentre l'immobile era stato
5 retrocesso, la somma sopra indicata non era stata restituita;
che tale somma doveva essere restituita a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o,
in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Si costituiva la resistente contestando la domanda e chiedendone il rigetto,
affermando l'inesistenza degli elementi integrativi dell'illecito dedotto in via principale rilevando, da un lato, la liceità del proprio comportamento per aver incassato la somma pretesa in forza di legittimi provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, l'inammissibilità della domanda svolta in via subordinata, in quanto il avrebbe dovuto esercitare CP_1
un'altra azione mediante intervento nel giudizio di divisione e comunque la sua infondatezza non sussistendo alcun ingiustificato arricchimento, né un depauperamento per la CU ad esso causalmente collegato.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente,
l' chiedeva la condanna al rimborso delle spese Parte_1
sostenute per il pagamento dell'IMU sugli immobili già confiscati.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, fissava per la discussione l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine intermedio con termine intermedio per note conclusive. per note conclusive.
All'esito il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda subordinata.
Premesso che non sussistevano i presupposti per la condanna della resistente ex art. 2043 c.c., il primo Giudice affermava che il provvedimento del
6 giudice penale non era stato impugnato ed era divenuto irrevocabile;
che,
per effetto della revoca, la confisca non poteva avere alcun effetto nei confronti della CU, di tal che i beni avrebbero dovuto essere
(nuovamente) attratti nella massa attiva fallimentare, anche ai sensi dell'art. 64, comma 10, del D.L.vo 159/2011; che, nella specie, il recupero dei beni alla massa fallimentare non era stato possibile, essendone già avvenuta la vendita in sede di divisione;
che l'argomentazione della resistente secondo cui l'incasso non poteva costituire arricchimento ingiustificato, essendo avvenuto in forza di provvedimenti giudiziali, non era condivisibile, in quanto, non essendo più titolare del diritto di proprietà sulla metà dei beni venduti in sede divisionale, era venuto meno l'unico presupposto in forza del quale le era stata assegnata la somma ottenendo un vantaggio ingiusto a cui corrispondeva un danno in capo al Fallimento privato di beni,
appartenenti alla massa attiva fallimentare;
che, diversamente da quanto ritenuto dalla resistente, sussisteva il nesso causale tra arricchimento e depauperamento, essendo irrilevante la circostanza che il vantaggio patrimoniale e la corrispondente diminuzione si fossero verificate nell'ambito della procedura divisionale;
che la pretesa restitutoria era inquadrabile nell'azione di arricchimento senza causa;
che non era condivisibile l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 2042 c.c.
perché il fallimento avrebbe dovuto svolgere un intervento con finalità
7 oppositiva in sede divisionale, in quanto si scontrava con il tenore letterale della norma citata, che escludeva l'azione generale di arricchimento solo quando il danneggiato poteva esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, mentre l'intervento in sede esecutiva avrebbe semmai evitato il danno ma non avrebbe consentito di ottenere l'indennizzo; che, nella specie, la somma da restituire, a titolo di indennizzo,
coincideva con l'importo oggetto di distribuzione in sede divisionale;
che dovevano essere riconosciuti al ricorrente anche la rivalutazione e gli interessi dal momento dell'incasso della somma da parte dell' che, Pt_1
infine, andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente diretta alla restituzione dell'IMU tenuto conto che non era chiaro il titolo della pretesa che comunque era infondata, in quanto il presupposto impositivo del tributo era il possesso riferito al potere di fatto sulla cosa,
che, nel periodo considerato era stato esercitato dall' . Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
fondandolo su due motivi e chiedendo la sospensione dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'appellato chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto.
All'udienza del 26/03/2025 il Presidente Istruttore visto l'art. 348 bis c.p.c.
invita le parti a precisare le conclusioni fissando per la discussione avanti al
8 Collegio l'udienza del 21/05/2025 concedendo termine fino al 07/05/2025
per il deposito di note conclusionali.
Indi, dopo due brevi rinvii, all'udienza odierna, dopo la discussione, il
Collegio si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ciò premesso in fatto l'appellante lamenta:
1) che la sentenza sarebbe erronea laddove ha riconosciuto sussistenti i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., senza considerare l'esistenza dell'azione tipica ex art. 1113 c.c.
scientemente non esercitata dalla CU, richiamando erroneamente (con riferimento al recupero dei beni confiscati alla massa fallimentare) l'art. 64, comma 10, D.lgs. 159/2011, non applicabile nel caso concreto e senza considerare che la revoca della confisca era intervenuta solo dopo la vendita in sede divisionale degli immobili confiscati e dopo la sua estinzione 22/09/2021. In
ogni caso il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'azione proposta per inesistenza dei presupposti, mancando sia l'arricchimento senza causa dell'Amministrazione, sia il depauperamento della CU sia il nesso di causalità diretto ed immediato tra arricchimento e depauperamento, in quanto, da un lato, la somma era stata incassata dall'Amministrazione a seguito di provvedimenti giudiziali (penali e
9 civili) legittimi;
dall'altro anche l'impoverimento del ricorrente si fondava su provvedimenti giudiziali legittimi e trascritti tempestivamente ed, infine, non vi era relazione diretta ed immediata tra arricchimento e depauperamento che dipendevano per l'appunto dai predetti provvedimenti;
2) che erroneamente il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale, senza considerare che l'IMU doveva essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene era occupato abusivamente da soggetti terzi e senza considerare che la CU aveva ricavato un ingiustificato arricchimento dal pagamento delle imposte medio tempore effettuato dallo Stato.
Il primo motivo di appello è inammissibile come evidenziato dall'appellato fallimento.
A tal proposito va premesso che la nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo attuale “….L'appello deve essere motivato, e
per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo
chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che
viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…) non ha comportato
10 sostanziali modifiche rispetto al testo precedente (che così recitava:
“…l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”).
Va ritenuto, pertanto, ancora attuale l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
SS.UU. 13/12/2022 n. 36481).
Ciò premesso l'appellante, riportando tutto quanto affermato in primo grado, non si confronta, quanto alla possibilità per il fallimento di esercitare
11 altra azione tipica ed in particolare quella di cui all'art. 1113 c.c., con la motivazione della sentenza laddove espressamente il Tribunale di
Pordenone osserva che “….non è condivisibile nemmeno l'eccezione di
inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2042 c.c. c.. Secondo la
parte resistente, l'azione non sarebbe proponibile perché il ricorrente
avrebbe dovuto svolgere un intervento con finalità oppositiva in sede
divisionale. L 'eccezione si scontra con il tenore letterale della norma
citata, che esclude l'azione generale di arricchimento solo quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del
pregiudizio subito. L 'intervento in sede esecutiva, invece, avrebbe semmai
eventualmente evitato il danno, ma non avrebbe consentito di ottenere un
conseguente indennizzo. Verificatosi il pregiudizio, il danneggiato non
avrebbe avuto altra azione se non quella qui esercitata in via
subordinata….”.
In particolare, parte appellante non ha inteso confrontarsi con quella parte della sentenza che afferma che l'intervento in sede esecutiva non avrebbe consentito al fallimento di ottenere la somma di cui è causa.
In ogni caso giova sottolineare che il , a causa del provvedimento CP_1
non avrebbe potuto intervenire nella divisione ex art. 1113 c.c. non essendo né creditore né avente causa da un partecipante a causa del provvedimento
12 di confisca, revocato solo in data 09/12/2021 dopo la distribuzione del ricavato (cfr. doc. 20 ). CP_1
Con riguardo poi all'assunto secondo il quale il giudice di prime cure avrebbe errato nella citazione dell'art. 64 co. 10 d.lgs. 159/2011, va ritenuto che la doglianza appare del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Ed, invero, il Tribunale di Pordenone si è limitato ad affermare:“…..Per
effetto della revoca, dunque, la confisca non può aver avuto alcun effetto
nei confronti della curatela, in quanto proprietaria dei beni confiscati, i
quali avrebbero dovuto essere (nuovamente) attratti nella massa attiva
fallimentare, anche ai sensi dell'art. 64 comma 10 D.L.vo 159/2011, norma
richiamata dall' art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p.. Nel caso in esame
il recupero dei beni alla massa fallimentare non è stato possibile, essendone
già avvenuta la vendita in sede di divisione endoesecutiva, a seguito della
quale l' aveva incassato la corrispondente quota Parte_1
del ricavato….”.
Non si comprende, dunque, la questione posta dall'appellante atteso che all'evidenza l'accoglimento della domanda della CU non si fonda sulla predetta disposizione che è citata ad abundantiam.
Ancora con riguardo alla pretesa infondatezza dell'azione di ingiustificato arricchimento per carenza dei presupposti, parte appellante si limita a riprodurre la tesi sviluppata in primo grado, secondo cui l'incasso non
13 potrebbe costituire arricchimento ingiustificato essendo avvenuto in forza di provvedimenti giudiziali.
Anche qui l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza che afferma: “….Secondo la parte resistente l'incasso non potrebbe
costituire arricchimento ingiustificato, essendo avvenuto in forza di
provvedimenti giudiziali. L'argomentazione non è condivisibile. Non
essendo più titolare del diritto di proprietà sulla metà dei beni venduti in
sede divisionale, ed essendo il diritto di proprietà l'unico presupposto in
forza del quale le era stata distribuita una parte del ricavato della vendita,
l'odierna parte resistente ha ottenuto un vantaggio patrimoniale in forza di
un titolo che è venuto meno …… con la revoca della confisca, con
conseguente assenza di titolo giustificativo. Correlativamente, il CP_1
ha subito un danno, perché si è visto privato di beni, appartenenti alla
massa attiva fallimentare in forza della revoca della confisca, che sono stati
venduti senza che la curatela beneficiasse del ricavato. L' ha Pt_1
contestato l'esistenza del nesso causale tra arricchimento e
depauperamento, affermando che i due eventi sarebbero stati mediati
dall'intervento di numero se decisioni giudiziali. Nemmeno questa
contestazione pare fondata. È irrilevante che il vantaggio patrimoniale e la
corrispondente diminuzione si si siano state siano nell'ambito della
procedura divisionale gestita da terzi. Arricchimento e depauperamento si
14 sono posti in diretta relazione tra loro, poiché rappresentano le due opposte
conseguenze di un unico fatto, cioè cioè della distribuzione della
distribuzione del ricavato della vendita dei beni a soggetto diverso
dall'attuale proprietario…..”.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che, in primo grado, la resistente si era limitata ha proporre la seguente domanda riconvenzionale “..Nella
denegata ipotesi in cui la domanda attorea venisse accolta si chiede, in
quanto venuto meno ab origine il titolo di proprietà, che il giudice condanni
in via riconvenzionale controparte al rimborso delle spese IMU, con riserva
di documentarne l'esatto ammontare (per ora si deposita il prospetto di
conteggio: doc. 16), che lo Stato ha versato per gli immobili confiscati dal
momento della confisca, fino alla data del trasferimento giudiziale e, per
l'immobile di via Roma n. 37, fino alla data di retrocessione per revoca
della confisca….”.
Ancorché la richiesta sia stata tempestivamente contestata dal CP_1
(cfr. il verbale di udienza 14/03/2024), nulla parte resistente ha prodotto in giudizio tempestivamente (se non un mero prospetto), con la conseguenza che non merita censura la sentenza di primo grado che ha osservato, in primis, che non era stato chiarito il titolo su cui si fondava tale domanda.
15 Ed invero la documentazione prodotta nella memoria conclusiva a sostegno dei pagamenti si appalesa tradiva atteso che la stessa avrebbe dovuto essere prodotta in uno con la comparsa di risposta.
Significativo è del resto il fatto che l'Amministrazione non ha mai quantificato la somma dovutale né in primo grado né in questo grado.
Di tal che il predetto motivo va rigettato.
Per le svolte considerazioni, l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidati secondo i valori minimi delle cause ricomprese tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 tenuto conto che la causa riguarda sostanzialmente un'unica questione, che la fase di trattazione si è risolta in una sola udienza e che la fase decisionale si è conclusa con sentenza pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_3
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello, rigetta il secondo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 618/24 del Tribunale di
Pordenone;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 398/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 05/12/2024
DA
Parte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TRIESTE
- APPELLANTE -
CONTRO
1
Controparte_1
(P.I.: , in persona del Curatore dott. proc. P.IVA_2 Controparte_2
dom. avv. VINCI GAETANO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
- APPELLATO -
OGGETTO: Arricchimento senza causa. Appello avverso la sentenza n.
618/24 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 05/11/2024 e notificata
il 05/11/2024.
Causa iscritta a ruolo il 05/12/2024 e trattenuta in decisione ex artt. 350 bis
e 281 sexies, u.c., c.p.c. nella camera di consiglio del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via cautelare, sospendere la sentenza impugnata per i motivi esposti;
nel merito, in riforma del relativo capo della sentenza del Tribunale di
Pordenone, rigettare l'originaria domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da controparte in quanto difettano i relativi presupposti o comunque non sono stati provati;
per l'effetto, confermare la
2 spettanza allo Stato della somma di € 36.447,79, in quanto legittimamente incamerata, in forza di provvedimento giudiziale civile passato in giudicato;
in subordine, per il caso di rigetto del primo motivo d'appello, in totale riforma del relativo capo di sentenza, accogliere la domanda formulata in via riconvenzionale dall' in primo grado, condannando Parte_1
controparte al rimborso delle spese IMU che lo Stato ha versato per gli immobili confiscati dal momento della confisca, fino alla data del trasferimento giudiziale e, per l'immobile di via Roma n. 37, fino alla data di retrocessione per revoca della confisca, così come documentati in primo grado.
Il tutto con vittoria di spese o in subordine con compensazione, vista la posizione incolpevole dello Stato.”.
Per l'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione del disposto di cui all'art. 342 Cpc stante l'assenza nell'atto introduttivo dell'indicazione degli specifici capi della decisione impugnata per tutte le ragioni di cui al presente atto.
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermarsi l'efficacia esecutiva della sentenza n. 618/2024.
3 NEL MERITO: rigettarsi l'appello tanto in via principale quanto in via subordinata e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n. 618/24
pubblicata il 5.11.2024 per tutte le ragioni di cui al presente atto.
Spese di lite interamente rifuse di entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
Dichiarazione di valore: la presente costituzione non modifica il valore.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il di Controparte_1
evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, CP_1
l' - per Parte_2
chiederne la condanna al pagamento della somma di € 36.447,79, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4°, c.c. a far data dalla domanda e oltre a rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva che, dopo la trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni cespiti intestati al fallito eseguita il 21/06/2013, erano stati trascritti sugli stessi beni CP_3
dapprima il sequestro preventivo penale (in data 04/11/2013) e poi, a seguito di sentenza irrevocabile, la confisca per equivalente (in data
05/12/2019); che, per effetto della confisca, era stato interrotto il procedimento di esecuzione immobiliare n. 163/11 sui cespiti di proprietà
del fallito e dell'altra debitrice che poi era stato riassunto nei Persona_1
4 soli confronti di questa seconda esecutata;
che, nell'ambito del procedimento esecutivo, era stato instaurato un subprocedimento di divisione, nel quale era intervenuta l' ; che, in data Parte_1
15/01/2020, il aveva chiesto al giudice dell'esecuzione penale la CP_1
revoca della confisca;
che l'istanza era stata rigettata;
che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato;
che, pochi giorni prima della decisione su tale impugnazione (riqualificata in opposizione ex art. 667
comma 4 c.p.p.), era stata data esecuzione al progetto di distribuzione del ricavato della vendita disposta sede di divisione, in forza del quale all' , quale “quale comproprietario non esecutato” Parte_1
della metà dei beni era stata corrisposta, in data 25/11/2021, la somma di €
36.447,79, pari alla metà di quanto ricavato dalla vendita, dedotte le spese in prededuzione;
che, in data 9/12/2021, il giudice dell'esecuzione penale aveva revocato la confisca, ordinando la cancellazione dell'iscrizione nei registri immobiliari della stessa misura e del sequestro preventivo che l'aveva preceduta;
che il provvedimento di revoca della confisca non era stato impugnato;
che la CU aveva richiesto all' la Parte_1
restituzione della somma ottenuta nell'ambito del procedimento di divisione endoesecutiva;
che, parallelamente, era stata richiesta anche la restituzione di un altro immobile di proprietà esclusiva del fallito, anch'esso oggetto della confisca successivamente revocata;
che, mentre l'immobile era stato
5 retrocesso, la somma sopra indicata non era stata restituita;
che tale somma doveva essere restituita a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o,
in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Si costituiva la resistente contestando la domanda e chiedendone il rigetto,
affermando l'inesistenza degli elementi integrativi dell'illecito dedotto in via principale rilevando, da un lato, la liceità del proprio comportamento per aver incassato la somma pretesa in forza di legittimi provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, l'inammissibilità della domanda svolta in via subordinata, in quanto il avrebbe dovuto esercitare CP_1
un'altra azione mediante intervento nel giudizio di divisione e comunque la sua infondatezza non sussistendo alcun ingiustificato arricchimento, né un depauperamento per la CU ad esso causalmente collegato.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente,
l' chiedeva la condanna al rimborso delle spese Parte_1
sostenute per il pagamento dell'IMU sugli immobili già confiscati.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, fissava per la discussione l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine intermedio con termine intermedio per note conclusive. per note conclusive.
All'esito il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda subordinata.
Premesso che non sussistevano i presupposti per la condanna della resistente ex art. 2043 c.c., il primo Giudice affermava che il provvedimento del
6 giudice penale non era stato impugnato ed era divenuto irrevocabile;
che,
per effetto della revoca, la confisca non poteva avere alcun effetto nei confronti della CU, di tal che i beni avrebbero dovuto essere
(nuovamente) attratti nella massa attiva fallimentare, anche ai sensi dell'art. 64, comma 10, del D.L.vo 159/2011; che, nella specie, il recupero dei beni alla massa fallimentare non era stato possibile, essendone già avvenuta la vendita in sede di divisione;
che l'argomentazione della resistente secondo cui l'incasso non poteva costituire arricchimento ingiustificato, essendo avvenuto in forza di provvedimenti giudiziali, non era condivisibile, in quanto, non essendo più titolare del diritto di proprietà sulla metà dei beni venduti in sede divisionale, era venuto meno l'unico presupposto in forza del quale le era stata assegnata la somma ottenendo un vantaggio ingiusto a cui corrispondeva un danno in capo al Fallimento privato di beni,
appartenenti alla massa attiva fallimentare;
che, diversamente da quanto ritenuto dalla resistente, sussisteva il nesso causale tra arricchimento e depauperamento, essendo irrilevante la circostanza che il vantaggio patrimoniale e la corrispondente diminuzione si fossero verificate nell'ambito della procedura divisionale;
che la pretesa restitutoria era inquadrabile nell'azione di arricchimento senza causa;
che non era condivisibile l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 2042 c.c.
perché il fallimento avrebbe dovuto svolgere un intervento con finalità
7 oppositiva in sede divisionale, in quanto si scontrava con il tenore letterale della norma citata, che escludeva l'azione generale di arricchimento solo quando il danneggiato poteva esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, mentre l'intervento in sede esecutiva avrebbe semmai evitato il danno ma non avrebbe consentito di ottenere l'indennizzo; che, nella specie, la somma da restituire, a titolo di indennizzo,
coincideva con l'importo oggetto di distribuzione in sede divisionale;
che dovevano essere riconosciuti al ricorrente anche la rivalutazione e gli interessi dal momento dell'incasso della somma da parte dell' che, Pt_1
infine, andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente diretta alla restituzione dell'IMU tenuto conto che non era chiaro il titolo della pretesa che comunque era infondata, in quanto il presupposto impositivo del tributo era il possesso riferito al potere di fatto sulla cosa,
che, nel periodo considerato era stato esercitato dall' . Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
fondandolo su due motivi e chiedendo la sospensione dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'appellato chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto.
All'udienza del 26/03/2025 il Presidente Istruttore visto l'art. 348 bis c.p.c.
invita le parti a precisare le conclusioni fissando per la discussione avanti al
8 Collegio l'udienza del 21/05/2025 concedendo termine fino al 07/05/2025
per il deposito di note conclusionali.
Indi, dopo due brevi rinvii, all'udienza odierna, dopo la discussione, il
Collegio si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ciò premesso in fatto l'appellante lamenta:
1) che la sentenza sarebbe erronea laddove ha riconosciuto sussistenti i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., senza considerare l'esistenza dell'azione tipica ex art. 1113 c.c.
scientemente non esercitata dalla CU, richiamando erroneamente (con riferimento al recupero dei beni confiscati alla massa fallimentare) l'art. 64, comma 10, D.lgs. 159/2011, non applicabile nel caso concreto e senza considerare che la revoca della confisca era intervenuta solo dopo la vendita in sede divisionale degli immobili confiscati e dopo la sua estinzione 22/09/2021. In
ogni caso il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'azione proposta per inesistenza dei presupposti, mancando sia l'arricchimento senza causa dell'Amministrazione, sia il depauperamento della CU sia il nesso di causalità diretto ed immediato tra arricchimento e depauperamento, in quanto, da un lato, la somma era stata incassata dall'Amministrazione a seguito di provvedimenti giudiziali (penali e
9 civili) legittimi;
dall'altro anche l'impoverimento del ricorrente si fondava su provvedimenti giudiziali legittimi e trascritti tempestivamente ed, infine, non vi era relazione diretta ed immediata tra arricchimento e depauperamento che dipendevano per l'appunto dai predetti provvedimenti;
2) che erroneamente il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale, senza considerare che l'IMU doveva essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene era occupato abusivamente da soggetti terzi e senza considerare che la CU aveva ricavato un ingiustificato arricchimento dal pagamento delle imposte medio tempore effettuato dallo Stato.
Il primo motivo di appello è inammissibile come evidenziato dall'appellato fallimento.
A tal proposito va premesso che la nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo attuale “….L'appello deve essere motivato, e
per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo
chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che
viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…) non ha comportato
10 sostanziali modifiche rispetto al testo precedente (che così recitava:
“…l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”).
Va ritenuto, pertanto, ancora attuale l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
SS.UU. 13/12/2022 n. 36481).
Ciò premesso l'appellante, riportando tutto quanto affermato in primo grado, non si confronta, quanto alla possibilità per il fallimento di esercitare
11 altra azione tipica ed in particolare quella di cui all'art. 1113 c.c., con la motivazione della sentenza laddove espressamente il Tribunale di
Pordenone osserva che “….non è condivisibile nemmeno l'eccezione di
inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2042 c.c. c.. Secondo la
parte resistente, l'azione non sarebbe proponibile perché il ricorrente
avrebbe dovuto svolgere un intervento con finalità oppositiva in sede
divisionale. L 'eccezione si scontra con il tenore letterale della norma
citata, che esclude l'azione generale di arricchimento solo quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del
pregiudizio subito. L 'intervento in sede esecutiva, invece, avrebbe semmai
eventualmente evitato il danno, ma non avrebbe consentito di ottenere un
conseguente indennizzo. Verificatosi il pregiudizio, il danneggiato non
avrebbe avuto altra azione se non quella qui esercitata in via
subordinata….”.
In particolare, parte appellante non ha inteso confrontarsi con quella parte della sentenza che afferma che l'intervento in sede esecutiva non avrebbe consentito al fallimento di ottenere la somma di cui è causa.
In ogni caso giova sottolineare che il , a causa del provvedimento CP_1
non avrebbe potuto intervenire nella divisione ex art. 1113 c.c. non essendo né creditore né avente causa da un partecipante a causa del provvedimento
12 di confisca, revocato solo in data 09/12/2021 dopo la distribuzione del ricavato (cfr. doc. 20 ). CP_1
Con riguardo poi all'assunto secondo il quale il giudice di prime cure avrebbe errato nella citazione dell'art. 64 co. 10 d.lgs. 159/2011, va ritenuto che la doglianza appare del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Ed, invero, il Tribunale di Pordenone si è limitato ad affermare:“…..Per
effetto della revoca, dunque, la confisca non può aver avuto alcun effetto
nei confronti della curatela, in quanto proprietaria dei beni confiscati, i
quali avrebbero dovuto essere (nuovamente) attratti nella massa attiva
fallimentare, anche ai sensi dell'art. 64 comma 10 D.L.vo 159/2011, norma
richiamata dall' art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p.. Nel caso in esame
il recupero dei beni alla massa fallimentare non è stato possibile, essendone
già avvenuta la vendita in sede di divisione endoesecutiva, a seguito della
quale l' aveva incassato la corrispondente quota Parte_1
del ricavato….”.
Non si comprende, dunque, la questione posta dall'appellante atteso che all'evidenza l'accoglimento della domanda della CU non si fonda sulla predetta disposizione che è citata ad abundantiam.
Ancora con riguardo alla pretesa infondatezza dell'azione di ingiustificato arricchimento per carenza dei presupposti, parte appellante si limita a riprodurre la tesi sviluppata in primo grado, secondo cui l'incasso non
13 potrebbe costituire arricchimento ingiustificato essendo avvenuto in forza di provvedimenti giudiziali.
Anche qui l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza che afferma: “….Secondo la parte resistente l'incasso non potrebbe
costituire arricchimento ingiustificato, essendo avvenuto in forza di
provvedimenti giudiziali. L'argomentazione non è condivisibile. Non
essendo più titolare del diritto di proprietà sulla metà dei beni venduti in
sede divisionale, ed essendo il diritto di proprietà l'unico presupposto in
forza del quale le era stata distribuita una parte del ricavato della vendita,
l'odierna parte resistente ha ottenuto un vantaggio patrimoniale in forza di
un titolo che è venuto meno …… con la revoca della confisca, con
conseguente assenza di titolo giustificativo. Correlativamente, il CP_1
ha subito un danno, perché si è visto privato di beni, appartenenti alla
massa attiva fallimentare in forza della revoca della confisca, che sono stati
venduti senza che la curatela beneficiasse del ricavato. L' ha Pt_1
contestato l'esistenza del nesso causale tra arricchimento e
depauperamento, affermando che i due eventi sarebbero stati mediati
dall'intervento di numero se decisioni giudiziali. Nemmeno questa
contestazione pare fondata. È irrilevante che il vantaggio patrimoniale e la
corrispondente diminuzione si si siano state siano nell'ambito della
procedura divisionale gestita da terzi. Arricchimento e depauperamento si
14 sono posti in diretta relazione tra loro, poiché rappresentano le due opposte
conseguenze di un unico fatto, cioè cioè della distribuzione della
distribuzione del ricavato della vendita dei beni a soggetto diverso
dall'attuale proprietario…..”.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che, in primo grado, la resistente si era limitata ha proporre la seguente domanda riconvenzionale “..Nella
denegata ipotesi in cui la domanda attorea venisse accolta si chiede, in
quanto venuto meno ab origine il titolo di proprietà, che il giudice condanni
in via riconvenzionale controparte al rimborso delle spese IMU, con riserva
di documentarne l'esatto ammontare (per ora si deposita il prospetto di
conteggio: doc. 16), che lo Stato ha versato per gli immobili confiscati dal
momento della confisca, fino alla data del trasferimento giudiziale e, per
l'immobile di via Roma n. 37, fino alla data di retrocessione per revoca
della confisca….”.
Ancorché la richiesta sia stata tempestivamente contestata dal CP_1
(cfr. il verbale di udienza 14/03/2024), nulla parte resistente ha prodotto in giudizio tempestivamente (se non un mero prospetto), con la conseguenza che non merita censura la sentenza di primo grado che ha osservato, in primis, che non era stato chiarito il titolo su cui si fondava tale domanda.
15 Ed invero la documentazione prodotta nella memoria conclusiva a sostegno dei pagamenti si appalesa tradiva atteso che la stessa avrebbe dovuto essere prodotta in uno con la comparsa di risposta.
Significativo è del resto il fatto che l'Amministrazione non ha mai quantificato la somma dovutale né in primo grado né in questo grado.
Di tal che il predetto motivo va rigettato.
Per le svolte considerazioni, l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidati secondo i valori minimi delle cause ricomprese tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 tenuto conto che la causa riguarda sostanzialmente un'unica questione, che la fase di trattazione si è risolta in una sola udienza e che la fase decisionale si è conclusa con sentenza pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_3
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello, rigetta il secondo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 618/24 del Tribunale di
Pordenone;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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