Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria LI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi
n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO Parte_2 C.F._2
PAGANELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso
Garibaldi n. 26, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il signor manterrà l'obbligo di corresponsione in favore della figlia , già Pt_2 Persona_1 statuito in sede di separazione coniugale, quale contributo al proprio mantenimento della somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente che la figlia comunicherà al padre: tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese in cui è stata tenuta l'udienza di comparizione delle parti in sede di separazione;
2) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a)
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti
1
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione della figlia;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della figlia;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della figlia acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla figlia;
Attività sportiva anche non agonistica
(compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla figlia laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private: in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato.
Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
3) a titolo di corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art.5 VIII comma L.898/1970 il signor corrisponderà alla signora la somma di € 10.000,00 Pt_2 Parte_1 mediante assegno circolare al momento della firma e contestuale deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex artt.127-ter e 473 bis.51 c.p.c.: le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa l'una nei confronti dell'altra;
4) le parti si impegnano a sottoscrivere e depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione entro tre giorni dalla data di tale udienza;
2 5) le spese legali sono compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/9/1999, dal quale sono nati i due figli
(nato l'[...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e LI (nata il Per_2
16/3/2006), anch'ella maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 333/2024 del 2/10/2024, passata in giudicato in data 10/4/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
7/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
in Lucca (LU) in data 12/9/1999, debitamente trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 235, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 1999;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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