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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 893/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dall'avv. CARRELLA GIANLUCA e dall'avv. SIANO Parte_1
PIETRO presso lo studio del quale in San Gennaro Vesuviano Via Ferrovia n. 39 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, c.f. in proprio e nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._1 individuale “Angioletto di TA PP” (P.iva ) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Cristana VIVIAN con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano CP_2
Via Savarè n. 1 come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.1.2025 avanti il Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio , in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 di titolare della ditta individuale “Angioletto di TA PP”, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2020 in modo costante e continuativo secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa al capo “FATTO” del presente ricorso di lavoro e per la qualifica e le mansioni di cui al C.C.N.L. Terziario - Confcommercio;
B) Accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità ed invalidità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 30/09/2019 e per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro al livello 4 del
C.C.N.L. per i lavoratori del Terziario - Confcommercio alle dipendenze della ditta “Angioletto di
TA PP” in pers. dell'amm.re p.t. con sede in NO CO (MI) alla via dei Mandorli n.
25, con assegnazione delle mansioni da ultimo esercitate e, inoltre, conseguente condanna in via risarcitoria delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra, come prevista per legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
C) Condannare, inoltre, “Angioletto di TA PP” in pers. dell'amm.re p.t.con sede in
NO CO (MI) alla via dei Mandorli n. 25, C.F./P. IVA , per le causali di cui in P.IVA_1 premessa, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma pari ad € 53.634,90 Parte_1 suddivisa in € 38.423,30 a titolo di differenze retributive, € 2.552,54 a titolo di T.F.R., ed € 1.311,66 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso oltre interessi € 3.404,26 e rivalutazione monetaria €
7.943,14, per il periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2020, come da Conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, salvo errori ed omissioni, o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con costituzione del rapporto contributivo quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato.
D) Accertare l'omissione contributiva e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2116
c.c. secondo comma, per il danno arrecato alla posizione previdenziale del lavoratore”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
TA PP, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed il giudice ne ha dichiarato, quindi, la contumacia.
Si è costituito in giudizio , convenuto da parte ricorrente in ragione della proposta domanda di CP_2
condanna della resistente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale attesa la dedotta natura subordinata del rapporto tra le parti.
Il giudice, ammesso l'interrogatorio formale di TA PP ed escussi i testimoni di parte ricorrente, ha fissato per la discussione l'udienza del 27.3.2025, all'esito della quale ha deciso la causa pagina 2 di 9 come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- che all'epoca dei fatti era uno straniero irregolare sul territorio italiano in attesa di sanatoria e che nel mese di aprile 2019 veniva assunto oralmente presso la ditta “Angioletto di TA
PP” – con sede legale in NO CO (MI) alla via dei Mandorli n. 25, esercente attività di commercio ambulante al dettaglio di capi di abbigliamento in aree mercatali di
Milano e provincia con regolare licenza;
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, esplicando le mansioni di commesso alle vendite al pubblico dal 01/04/2019 al 30/09/2020 allorquando veniva licenziato oralmente dalla sig.ra TA PP, la quale, senza motivo alcuno invitava il ricorrente a lasciare il lavoro;
- che dopo il licenziamento orale il ricorrente chiedeva alla resistente verbalmente di poter tornare a svolgere il proprio lavoro ma senza alcun riscontro, tanto che, in data 07/11/2023 era costretto ad impugnare il licenziamento irrogato in quanto palesemente inefficace, nullo ed illegittimo reiterando la richiesta.
- che per l'intera durata della prestazione lavorativa il ricorrente ha esercitato la propria attività e la propria opera con totale scopertura previdenziale ed assicurativa.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
*
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha domandato l'accertamento e la dichiarazione che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre TFR e indennità sostitutiva del preavviso, nonché la declaratoria di inefficacia, nullità ed invalidità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data
30/09/2019 con il preteso diritto alla reintegra nel posto di lavoro al livello 4 del per i CP_3
lavoratori del Terziario - Confcommercio alle dipendenze della ditta “Angioletto di TA PP” con assegnazione delle mansioni da ultimo esercitate e, inoltre, conseguente condanna in via risarcitoria delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra, come prevista per legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
*
pagina 3 di 9 Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c., “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cassazione Civile, Sez. Lav.,
14/07/2020, n. 14975; Cassazione Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873; Cassazione Civile, Sez. Lav.,
19/07/2013, n. 17718)”.
Sempre secondo la Suprema Corte “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav., 10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile, Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero organizzazione della attività lavorativa svolta.
Nel caso di specie, il ricorrente afferma la sussistenza di una prestazione lavorativa continuativa dall'1.4.2019 al 30.9.2020; di aver sempre svolto attività di commesso alla vendita al pubblico di capi di abbigliamento maschili e femminili, con preparazione dell'allestimento dei banchi di vendita ad inizio lavoro e dello smontaggio degli stessi a fine lavoro con carico merce nell'autocarro presso la pagina 4 di 9 bancarella della resistente, con l'obbligo di rispettare orari imposti dal datore di lavoro dalle ore 5.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese dalle 5.00 alle 22.00, con sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di quest'ultima.
Occorre rilevare che l'attività allegata dal ricorrente, vale a dire la vendita al pubblico di abbigliamento, è certamente compatibile tanto con un rapporto di lavoro subordinato che con un rapporto di lavoro autonomo.
Il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale di e l'ammissione dei testimoni Controparte_4
indicati dallo stesso ricorrente.
PP AS, comparsa a rendere interrogatorio formale, ha dichiarato:
l'ho portato con me al mercato non per lavorare ma perché era una persona Parte_1
ingestibile, era il mio compagno. Lui stava lì alla bancarella con me per compagnia, in totale sarà venuto una decina di volte in un anno, il resto delle volte stava a casa. Quando veniva correva al bar, parlava con il vicino, lui non ha mai lavorato né mi dava una mano ad allestire la bancarella o a trattare con le clienti. Dopo il processo la mia titolare si è ripresa la licenza che avevo in affitto, non sto più lavorando, ogni tanto veniva anche mio genero a darmi una mano e lavorava insieme a me, un po' con la sua bancarella e un po' con la mia, nel periodo in cui era venuto qualche volta anche . Pt_1
Il procedimento penale in corso è per maltrattamenti in mio danno ed è partito da una mia denuncia.
Io l'ho conosciuto a fine 2019 e lui andava e veniva perché di Napoli, ogni tanto gli pagavo il pullman per salire, era un po' instabile, per questo non era una cosa fissa che veniva a darmi una mano.
ADR avv. MAZZOCCHI: io confermo quanto ho dichiarato quest'oggi avanti alla dott.ssa Martini.
Siamo stati insieme neanche un anno, 2019/2020. Non l'ho visto più da quando sono andata a denunciarlo, può essere nella seconda parte del 2020”.
La teste ha riferito: Testimone_1
“ lo conosco perché sono la figlia di PP TA e me l'ha presentato mia madre Parte_1 era il 2018/2019, non ricordo bene. Me l'ha presentato una mattina al mercato dopo che era andato a prenderlo in stazione, come sua frequentazione. Io avevo un banco a parte con mio marito, ma essendo che era una licenza un po' particolare la nostra, capitava a volte di andare a lavorare con mia mamma. Lui è andato a convivere subito con mia madre dicendosi imbianchino che avrebbe trovato lavoro che non ha mai cercato, ovviamente ogni tanto per non lasciarlo a casa per i danni che faceva, andava con lei, per lo più andava al bar, a parlare con i vicini, lui era di fatto mantenuto da mia madre.
Tante volte lui non andava al mercato o perché litigava con mia madre o perché beveva la sera prima.
Poi mia madre l'ha denunciato e da lì lei è uscita di casa per circa una settimana e poi è rientrata, lui
pagina 5 di 9 non l'ho più visto. nel covid c'era ancora, finito il 2020 non l'ho più visto. Le volte che Parte_1
è andato al mercato con mia madre si contano sulle dita di una mano. Le volte che l'ho Parte_1 visto la maggior parte delle volte o discutevano in ogni caso non l'ho mai visto aiutarla con la merce o con le clienti, lui a volte andava a caricare, come se volesse aggregarsi, cercare di fare il padrone, parlava come fossero cose sue ma non era così.
ADR avv. MAZZOCCHI: al tribunale penale io ho dichiarato che si alzava la mattina per Pt_1
andare con mia madre ma non ricordo di aver detto che lavorasse per lei, se anche l'ho detto, non era quello che faceva. Mia mamma andava al mercato con il furgone che guidava lei. Alcune volte, sporadicamente, capitava che andasse con mia mamma presso i fornitori a caricare la merce. Pt_1
Non so se mia madre avesse fatto richiesta di regolarizzazione del LOTFI. Ogni tanto anche mio marito la aiutava al mercato. Non facevamo tutti i mercati insieme e quando noi non c'eravamo so che mia mamma chiedeva ai vicini per aprire l'ombrellone, perché per il resto faceva da sola. Non è mi è possibile riferire le volte che ho fatto i mercati con mia mamma perché variava da periodo a periodo”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Io sono il compagno di e conosco TA PP in quanto sua madre. Ho Testimone_1 conosciuto ricordo che ero ad Affori centro durante il mercato ma non ricordo l'anno, Parte_1
potrebbe essere il 2019, e lo dico perché era quando è nato mio figlio.
In quell'anno 2019/2020 andavo io ad aiutare mia suocera con la bancarella, e ci andavo spesso anche per quattro giorni o più a settimana. spesso saliva e scendeva da Napoli poi è diventato una presenza fissa da mia suocera Parte_1
venendo su a Milano, ed al mercato lo vedevo però andava al bar, dai vicini, veniva per controllare la situazione o per controllarla e volte diceva “vado al bar” e in realtà stava due ore a guardare la
TA. Lavorare non l'ho mai visto, non l'ho mai visto sistemare la merce trattare coi clienti. Se io non potevo andare, lei andava al mercato da sola o c'era un ragazzo che l'aiutava per la giornata. Pt_1
'avrò visto, contata anche la volta che l'ho conosciuto, circa una decina di volte. Anche perché
[...]
qualche volte andava a Napoli e si fermava per 3/4 giorni.
ADR avv. MAZZOCCHI: io prendevo il furgone mettevo giù il banco e poi arrivava PP, altre volte lo portava lei e lo faceva lei e poi arrivavo io. Io all'epoca non avevo un lavoro, aiutavo mia suocera, altre volte, la domenica lavoravo con la mia bancarella”.
Infine, il teste ha dichiarato: Testimone_3
Per_
“Sono figlio di TA PP. Ho conosciuto forse qualche tempo prima del e me l'ha Per_2
presentato mia madre dicendomi che era il suo compagno, lui viveva a Milano con lei, la mia mamma ha una bancarella del mercato che vende abbigliamento e questo signore non l'aiutava. Mai andato al
pagina 6 di 9 mercato con mia mamma. Io in quel momento la vedevo poco perché non mi piaceva la situazione. Io faccio i mercati anche io, potevamo incrociarci qualche volta e quelle volte che ci siamo incrociati io lui non l'ho mai visto.
Neppure l'ho mai vista aiutarla a caricare il furgone. Per_ Il 27.11.2020 e mia madre già vivevano insieme e lo ricordo per averlo detto ai carabinieri che mi avevano contatto per essere sentito a sommarie informazioni. Ricordo che nel periodo del covid vivessero insieme. Mia mamma era aiutata al mercato da mia sorella e il suo compagno. Io non ho mai
Per_ visto al mercato con mia madre, io mia madre la incrociavo al mercato circa 2 / 3 volte al mese.
dovrebbe essere un ragazzo che frequentava il mercato ma non con mia Controparte_5 mamma”.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al deposito di stralci delle dichiarazioni rese dalla sig.ra TA PP, nonché quelle rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e , nel Procedimento Penale n. 1588/21 celebrato presso il Tribunale di Milano IX Testimone_3
sezione Penale al fine di dare evidenza della contraddittorietà delle stesse rispetto a quelle deposizioni rese avanti all'intestato Tribunale.
Prima ancora di esaminare il quadro probatorio e, quindi, le deposizioni rese da TA e dai testimoni escussi, deve rilevarsi come i fatti per cui è causa vanno ricondotti nell'ambito di un rapporto, come è chiaramente emerso nel corso del giudizio, di natura affettiva tra le parti e che lo stesso è poi sfociato in un procedimento penale a seguito di denuncia per maltrattamenti resa dalla resistente e pretesa datrice di lavoro, PP TA a carico del ricorrente.
Ora, le dichiarazioni rese dalla TA e da tutti i testimoni escussi, figli e genero della resistente, sono apparse allo scrivente giudice genuine e attendibili anche in ragione del fatto che sono state tra loro del tutto coerenti.
Le dichiarazioni rese nel procedimento penale non determinano, a parere di chi scrive, la falsità delle dichiarazioni rese avanti al Tribunale del Lavoro da TA e dalla figlia Nel Testimone_1
procedimento penale la ha in parte dichiarato quanto riferito anche nel presente giudizio e nel Tes_1
dire che il ricorrente lavorava con la madre non smentisce quanto ha dichiarato nel presente procedimento, nel quale, a differenza che nel procedimento penale, le domande del magistrato erano rivolte ad accertare la natura subordinata del rapporto, tanto che nel presente procedimento la Tes_1 non ha negato che andasse al mercato a lavorare con sua mamma ma ha precisato che “ogni Pt_1
tanto per non lasciarlo a casa per i danni che faceva, andava con lei, per lo più andava al bar, a parlare con i vicini, lui era di fatto mantenuto da mia madre. Tante volte lui non andava al mercato…
Le volte che è andato al mercato con mia madre si contano sulle dita di una mano. Le Parte_1
pagina 7 di 9 volte che l'ho visto la maggior parte delle volte o discutevano in ogni caso non l'ho mai visto aiutarla con la merce o con le clienti, lui a volte andava a caricare, come se volesse aggregarsi… Mia mamma andava al mercato con il furgone che guidava lei. Alcune volte, sporadicamente, capitava che Pt_1 andasse con mia mamma presso i fornitori a caricare la merce”. Alcuna evidente contraddittorietà o falsità è rinvenibile dall'esame delle sue dichiarazioni.
Peraltro, anche gli altri testimoni, tutti indicati in atti dallo stesso ricorrente, hanno confermato quanto riferito dalla teste Testimone_1
I testi escussi e citati dallo stesso ricorrente non hanno fornito alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
All'esito dell'istruttoria orale disposta, i cui esiti sono stati sopra ritrascritti, può escludersi che parte ricorrente, evidentemente gravata dal relativo onere, abbia fornito una prova piena del diritto invocato.
, infatti, non è riuscito a fornire alcun elemento probatorio, eventualmente indiziario né Pt_1
tantomeno grave, preciso e concordante, tale da fondare l'accertamento della natura subordinata del rapporto così come dedotto in ricorso.
Nonostante i testi abbiano dato atto di aver visto presso la bancarella della TA il ricorrente che, di tanto in tanto, la aiutava, nessuno di loro ha però riferito di averlo visto svolgere la prestazione lavorativa dedotta in ricorso con la continuità e l'assiduità giornaliera, dal lunedì al sabato dalle 5.00 alle 20.00, ed due domeniche al mese, dalle ore 5.00 alle 22.00.
Anzi, il teste ha riferito “lo vedevo però andava al bar, dai vicini, veniva per controllare la Tes_2 situazione o per controllarla e volte diceva “vado al bar” e in realtà stava due ore a guardare la
TA. Lavorare non l'ho mai visto, non l'ho mai visto sistemare la merce trattare coi clienti”.
Tali dichiarazioni non dimostrano, come detto, una presenza costante e quotidiana del ricorrente presso la bancarella della TA e, anzi, provano che lo stesso ricorrente, del tutto liberamente e senza chiedere alcunché al preteso datore di lavoro, potesse allontanarsi per prendere un caffè o chiacchierare coi vicini.
Le dichiarazioni testimoniali non solo non hanno restituito elementi determinanti dai quali poter desumere, nemmeno in via indiretta, la sussistenza di indici rivelatori della subordinazione, ma, anzi, ne hanno offerti in senso contrario.
Nessun teste è stato in grado di riferire con sufficiente precisione che orari in concreto il ricorrente osservasse né quali direttive gli impartisse il preteso datore di lavoro.
Alla luce delle predette deposizioni si deve ritenere che non vi sia alcun riscontro estrinseco dell'esistenza di assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, né del suo inserimento continuativo nell'organizzazione della resistente, né che il ricorrente pagina 8 di 9 fosse tenuto all'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Tanto giustifica, a parere di chi scrive, il rigetto del ricorso per non aver il ricorrente sufficientemente provato in giudizio la propria pretesa.
Nulla sulle spese tenuto conto che la società è rimasta contumace.
Mentre, quanto ad , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in CP_2
dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese con riferimento alla convenuta contumace;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 800,00 CP_2
oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dall'avv. CARRELLA GIANLUCA e dall'avv. SIANO Parte_1
PIETRO presso lo studio del quale in San Gennaro Vesuviano Via Ferrovia n. 39 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, c.f. in proprio e nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._1 individuale “Angioletto di TA PP” (P.iva ) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Cristana VIVIAN con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano CP_2
Via Savarè n. 1 come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.1.2025 avanti il Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio , in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 di titolare della ditta individuale “Angioletto di TA PP”, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2020 in modo costante e continuativo secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa al capo “FATTO” del presente ricorso di lavoro e per la qualifica e le mansioni di cui al C.C.N.L. Terziario - Confcommercio;
B) Accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità ed invalidità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 30/09/2019 e per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro al livello 4 del
C.C.N.L. per i lavoratori del Terziario - Confcommercio alle dipendenze della ditta “Angioletto di
TA PP” in pers. dell'amm.re p.t. con sede in NO CO (MI) alla via dei Mandorli n.
25, con assegnazione delle mansioni da ultimo esercitate e, inoltre, conseguente condanna in via risarcitoria delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra, come prevista per legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
C) Condannare, inoltre, “Angioletto di TA PP” in pers. dell'amm.re p.t.con sede in
NO CO (MI) alla via dei Mandorli n. 25, C.F./P. IVA , per le causali di cui in P.IVA_1 premessa, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma pari ad € 53.634,90 Parte_1 suddivisa in € 38.423,30 a titolo di differenze retributive, € 2.552,54 a titolo di T.F.R., ed € 1.311,66 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso oltre interessi € 3.404,26 e rivalutazione monetaria €
7.943,14, per il periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2020, come da Conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, salvo errori ed omissioni, o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con costituzione del rapporto contributivo quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato.
D) Accertare l'omissione contributiva e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2116
c.c. secondo comma, per il danno arrecato alla posizione previdenziale del lavoratore”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
TA PP, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed il giudice ne ha dichiarato, quindi, la contumacia.
Si è costituito in giudizio , convenuto da parte ricorrente in ragione della proposta domanda di CP_2
condanna della resistente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale attesa la dedotta natura subordinata del rapporto tra le parti.
Il giudice, ammesso l'interrogatorio formale di TA PP ed escussi i testimoni di parte ricorrente, ha fissato per la discussione l'udienza del 27.3.2025, all'esito della quale ha deciso la causa pagina 2 di 9 come da sentenza contestuale.
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Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- che all'epoca dei fatti era uno straniero irregolare sul territorio italiano in attesa di sanatoria e che nel mese di aprile 2019 veniva assunto oralmente presso la ditta “Angioletto di TA
PP” – con sede legale in NO CO (MI) alla via dei Mandorli n. 25, esercente attività di commercio ambulante al dettaglio di capi di abbigliamento in aree mercatali di
Milano e provincia con regolare licenza;
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, esplicando le mansioni di commesso alle vendite al pubblico dal 01/04/2019 al 30/09/2020 allorquando veniva licenziato oralmente dalla sig.ra TA PP, la quale, senza motivo alcuno invitava il ricorrente a lasciare il lavoro;
- che dopo il licenziamento orale il ricorrente chiedeva alla resistente verbalmente di poter tornare a svolgere il proprio lavoro ma senza alcun riscontro, tanto che, in data 07/11/2023 era costretto ad impugnare il licenziamento irrogato in quanto palesemente inefficace, nullo ed illegittimo reiterando la richiesta.
- che per l'intera durata della prestazione lavorativa il ricorrente ha esercitato la propria attività e la propria opera con totale scopertura previdenziale ed assicurativa.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
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Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha domandato l'accertamento e la dichiarazione che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre TFR e indennità sostitutiva del preavviso, nonché la declaratoria di inefficacia, nullità ed invalidità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data
30/09/2019 con il preteso diritto alla reintegra nel posto di lavoro al livello 4 del per i CP_3
lavoratori del Terziario - Confcommercio alle dipendenze della ditta “Angioletto di TA PP” con assegnazione delle mansioni da ultimo esercitate e, inoltre, conseguente condanna in via risarcitoria delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra, come prevista per legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
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pagina 3 di 9 Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c., “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cassazione Civile, Sez. Lav.,
14/07/2020, n. 14975; Cassazione Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873; Cassazione Civile, Sez. Lav.,
19/07/2013, n. 17718)”.
Sempre secondo la Suprema Corte “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav., 10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile, Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero organizzazione della attività lavorativa svolta.
Nel caso di specie, il ricorrente afferma la sussistenza di una prestazione lavorativa continuativa dall'1.4.2019 al 30.9.2020; di aver sempre svolto attività di commesso alla vendita al pubblico di capi di abbigliamento maschili e femminili, con preparazione dell'allestimento dei banchi di vendita ad inizio lavoro e dello smontaggio degli stessi a fine lavoro con carico merce nell'autocarro presso la pagina 4 di 9 bancarella della resistente, con l'obbligo di rispettare orari imposti dal datore di lavoro dalle ore 5.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese dalle 5.00 alle 22.00, con sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di quest'ultima.
Occorre rilevare che l'attività allegata dal ricorrente, vale a dire la vendita al pubblico di abbigliamento, è certamente compatibile tanto con un rapporto di lavoro subordinato che con un rapporto di lavoro autonomo.
Il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale di e l'ammissione dei testimoni Controparte_4
indicati dallo stesso ricorrente.
PP AS, comparsa a rendere interrogatorio formale, ha dichiarato:
l'ho portato con me al mercato non per lavorare ma perché era una persona Parte_1
ingestibile, era il mio compagno. Lui stava lì alla bancarella con me per compagnia, in totale sarà venuto una decina di volte in un anno, il resto delle volte stava a casa. Quando veniva correva al bar, parlava con il vicino, lui non ha mai lavorato né mi dava una mano ad allestire la bancarella o a trattare con le clienti. Dopo il processo la mia titolare si è ripresa la licenza che avevo in affitto, non sto più lavorando, ogni tanto veniva anche mio genero a darmi una mano e lavorava insieme a me, un po' con la sua bancarella e un po' con la mia, nel periodo in cui era venuto qualche volta anche . Pt_1
Il procedimento penale in corso è per maltrattamenti in mio danno ed è partito da una mia denuncia.
Io l'ho conosciuto a fine 2019 e lui andava e veniva perché di Napoli, ogni tanto gli pagavo il pullman per salire, era un po' instabile, per questo non era una cosa fissa che veniva a darmi una mano.
ADR avv. MAZZOCCHI: io confermo quanto ho dichiarato quest'oggi avanti alla dott.ssa Martini.
Siamo stati insieme neanche un anno, 2019/2020. Non l'ho visto più da quando sono andata a denunciarlo, può essere nella seconda parte del 2020”.
La teste ha riferito: Testimone_1
“ lo conosco perché sono la figlia di PP TA e me l'ha presentato mia madre Parte_1 era il 2018/2019, non ricordo bene. Me l'ha presentato una mattina al mercato dopo che era andato a prenderlo in stazione, come sua frequentazione. Io avevo un banco a parte con mio marito, ma essendo che era una licenza un po' particolare la nostra, capitava a volte di andare a lavorare con mia mamma. Lui è andato a convivere subito con mia madre dicendosi imbianchino che avrebbe trovato lavoro che non ha mai cercato, ovviamente ogni tanto per non lasciarlo a casa per i danni che faceva, andava con lei, per lo più andava al bar, a parlare con i vicini, lui era di fatto mantenuto da mia madre.
Tante volte lui non andava al mercato o perché litigava con mia madre o perché beveva la sera prima.
Poi mia madre l'ha denunciato e da lì lei è uscita di casa per circa una settimana e poi è rientrata, lui
pagina 5 di 9 non l'ho più visto. nel covid c'era ancora, finito il 2020 non l'ho più visto. Le volte che Parte_1
è andato al mercato con mia madre si contano sulle dita di una mano. Le volte che l'ho Parte_1 visto la maggior parte delle volte o discutevano in ogni caso non l'ho mai visto aiutarla con la merce o con le clienti, lui a volte andava a caricare, come se volesse aggregarsi, cercare di fare il padrone, parlava come fossero cose sue ma non era così.
ADR avv. MAZZOCCHI: al tribunale penale io ho dichiarato che si alzava la mattina per Pt_1
andare con mia madre ma non ricordo di aver detto che lavorasse per lei, se anche l'ho detto, non era quello che faceva. Mia mamma andava al mercato con il furgone che guidava lei. Alcune volte, sporadicamente, capitava che andasse con mia mamma presso i fornitori a caricare la merce. Pt_1
Non so se mia madre avesse fatto richiesta di regolarizzazione del LOTFI. Ogni tanto anche mio marito la aiutava al mercato. Non facevamo tutti i mercati insieme e quando noi non c'eravamo so che mia mamma chiedeva ai vicini per aprire l'ombrellone, perché per il resto faceva da sola. Non è mi è possibile riferire le volte che ho fatto i mercati con mia mamma perché variava da periodo a periodo”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Io sono il compagno di e conosco TA PP in quanto sua madre. Ho Testimone_1 conosciuto ricordo che ero ad Affori centro durante il mercato ma non ricordo l'anno, Parte_1
potrebbe essere il 2019, e lo dico perché era quando è nato mio figlio.
In quell'anno 2019/2020 andavo io ad aiutare mia suocera con la bancarella, e ci andavo spesso anche per quattro giorni o più a settimana. spesso saliva e scendeva da Napoli poi è diventato una presenza fissa da mia suocera Parte_1
venendo su a Milano, ed al mercato lo vedevo però andava al bar, dai vicini, veniva per controllare la situazione o per controllarla e volte diceva “vado al bar” e in realtà stava due ore a guardare la
TA. Lavorare non l'ho mai visto, non l'ho mai visto sistemare la merce trattare coi clienti. Se io non potevo andare, lei andava al mercato da sola o c'era un ragazzo che l'aiutava per la giornata. Pt_1
'avrò visto, contata anche la volta che l'ho conosciuto, circa una decina di volte. Anche perché
[...]
qualche volte andava a Napoli e si fermava per 3/4 giorni.
ADR avv. MAZZOCCHI: io prendevo il furgone mettevo giù il banco e poi arrivava PP, altre volte lo portava lei e lo faceva lei e poi arrivavo io. Io all'epoca non avevo un lavoro, aiutavo mia suocera, altre volte, la domenica lavoravo con la mia bancarella”.
Infine, il teste ha dichiarato: Testimone_3
Per_
“Sono figlio di TA PP. Ho conosciuto forse qualche tempo prima del e me l'ha Per_2
presentato mia madre dicendomi che era il suo compagno, lui viveva a Milano con lei, la mia mamma ha una bancarella del mercato che vende abbigliamento e questo signore non l'aiutava. Mai andato al
pagina 6 di 9 mercato con mia mamma. Io in quel momento la vedevo poco perché non mi piaceva la situazione. Io faccio i mercati anche io, potevamo incrociarci qualche volta e quelle volte che ci siamo incrociati io lui non l'ho mai visto.
Neppure l'ho mai vista aiutarla a caricare il furgone. Per_ Il 27.11.2020 e mia madre già vivevano insieme e lo ricordo per averlo detto ai carabinieri che mi avevano contatto per essere sentito a sommarie informazioni. Ricordo che nel periodo del covid vivessero insieme. Mia mamma era aiutata al mercato da mia sorella e il suo compagno. Io non ho mai
Per_ visto al mercato con mia madre, io mia madre la incrociavo al mercato circa 2 / 3 volte al mese.
dovrebbe essere un ragazzo che frequentava il mercato ma non con mia Controparte_5 mamma”.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al deposito di stralci delle dichiarazioni rese dalla sig.ra TA PP, nonché quelle rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e , nel Procedimento Penale n. 1588/21 celebrato presso il Tribunale di Milano IX Testimone_3
sezione Penale al fine di dare evidenza della contraddittorietà delle stesse rispetto a quelle deposizioni rese avanti all'intestato Tribunale.
Prima ancora di esaminare il quadro probatorio e, quindi, le deposizioni rese da TA e dai testimoni escussi, deve rilevarsi come i fatti per cui è causa vanno ricondotti nell'ambito di un rapporto, come è chiaramente emerso nel corso del giudizio, di natura affettiva tra le parti e che lo stesso è poi sfociato in un procedimento penale a seguito di denuncia per maltrattamenti resa dalla resistente e pretesa datrice di lavoro, PP TA a carico del ricorrente.
Ora, le dichiarazioni rese dalla TA e da tutti i testimoni escussi, figli e genero della resistente, sono apparse allo scrivente giudice genuine e attendibili anche in ragione del fatto che sono state tra loro del tutto coerenti.
Le dichiarazioni rese nel procedimento penale non determinano, a parere di chi scrive, la falsità delle dichiarazioni rese avanti al Tribunale del Lavoro da TA e dalla figlia Nel Testimone_1
procedimento penale la ha in parte dichiarato quanto riferito anche nel presente giudizio e nel Tes_1
dire che il ricorrente lavorava con la madre non smentisce quanto ha dichiarato nel presente procedimento, nel quale, a differenza che nel procedimento penale, le domande del magistrato erano rivolte ad accertare la natura subordinata del rapporto, tanto che nel presente procedimento la Tes_1 non ha negato che andasse al mercato a lavorare con sua mamma ma ha precisato che “ogni Pt_1
tanto per non lasciarlo a casa per i danni che faceva, andava con lei, per lo più andava al bar, a parlare con i vicini, lui era di fatto mantenuto da mia madre. Tante volte lui non andava al mercato…
Le volte che è andato al mercato con mia madre si contano sulle dita di una mano. Le Parte_1
pagina 7 di 9 volte che l'ho visto la maggior parte delle volte o discutevano in ogni caso non l'ho mai visto aiutarla con la merce o con le clienti, lui a volte andava a caricare, come se volesse aggregarsi… Mia mamma andava al mercato con il furgone che guidava lei. Alcune volte, sporadicamente, capitava che Pt_1 andasse con mia mamma presso i fornitori a caricare la merce”. Alcuna evidente contraddittorietà o falsità è rinvenibile dall'esame delle sue dichiarazioni.
Peraltro, anche gli altri testimoni, tutti indicati in atti dallo stesso ricorrente, hanno confermato quanto riferito dalla teste Testimone_1
I testi escussi e citati dallo stesso ricorrente non hanno fornito alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
All'esito dell'istruttoria orale disposta, i cui esiti sono stati sopra ritrascritti, può escludersi che parte ricorrente, evidentemente gravata dal relativo onere, abbia fornito una prova piena del diritto invocato.
, infatti, non è riuscito a fornire alcun elemento probatorio, eventualmente indiziario né Pt_1
tantomeno grave, preciso e concordante, tale da fondare l'accertamento della natura subordinata del rapporto così come dedotto in ricorso.
Nonostante i testi abbiano dato atto di aver visto presso la bancarella della TA il ricorrente che, di tanto in tanto, la aiutava, nessuno di loro ha però riferito di averlo visto svolgere la prestazione lavorativa dedotta in ricorso con la continuità e l'assiduità giornaliera, dal lunedì al sabato dalle 5.00 alle 20.00, ed due domeniche al mese, dalle ore 5.00 alle 22.00.
Anzi, il teste ha riferito “lo vedevo però andava al bar, dai vicini, veniva per controllare la Tes_2 situazione o per controllarla e volte diceva “vado al bar” e in realtà stava due ore a guardare la
TA. Lavorare non l'ho mai visto, non l'ho mai visto sistemare la merce trattare coi clienti”.
Tali dichiarazioni non dimostrano, come detto, una presenza costante e quotidiana del ricorrente presso la bancarella della TA e, anzi, provano che lo stesso ricorrente, del tutto liberamente e senza chiedere alcunché al preteso datore di lavoro, potesse allontanarsi per prendere un caffè o chiacchierare coi vicini.
Le dichiarazioni testimoniali non solo non hanno restituito elementi determinanti dai quali poter desumere, nemmeno in via indiretta, la sussistenza di indici rivelatori della subordinazione, ma, anzi, ne hanno offerti in senso contrario.
Nessun teste è stato in grado di riferire con sufficiente precisione che orari in concreto il ricorrente osservasse né quali direttive gli impartisse il preteso datore di lavoro.
Alla luce delle predette deposizioni si deve ritenere che non vi sia alcun riscontro estrinseco dell'esistenza di assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, né del suo inserimento continuativo nell'organizzazione della resistente, né che il ricorrente pagina 8 di 9 fosse tenuto all'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Tanto giustifica, a parere di chi scrive, il rigetto del ricorso per non aver il ricorrente sufficientemente provato in giudizio la propria pretesa.
Nulla sulle spese tenuto conto che la società è rimasta contumace.
Mentre, quanto ad , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in CP_2
dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese con riferimento alla convenuta contumace;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 800,00 CP_2
oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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