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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443/2023 R.G. avente ad oggetto “pensione di reversibilità”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rocco La Placa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023, premettendo di Parte_1
essere invalido civile nella misura del 75% (giusto verbale di visita di revisione del 3 CP_ novembre 2022), ha chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione di reversibilità, a seguito del decesso del padre avvenuto l'8 febbraio Persona_1
2019.
In particolare, il ricorrente, a seguito del rigetto del ricorso proposto innanzi al
CP_ comitato provinciale ha dedotto l'illegittimità del provvedimento originario di rigetto della domanda del 15 luglio 2022 atteso che, alla data del decesso del padre, lo stesso “era affetto da malattie che per loro stessa natura determinano un'incapacità di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto”. CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso così come proposto, contestando, da una parte, la carenza del requisito della “vivenza a carico” e, dall'altra, l'insussistenza del
1 presupposto sanitario necessario al riconoscimento della pensione in discussione considerato che il beneficio riconosciuto al con il verbale allegato al ricorso introduttivo Parte_1
riguarda una prestazione riservata agli invalidi civili irrilevante nel caso di specie.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere una ricognizione della materia in oggetto.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la legge stabilisce che la stessa spetta ai figli riconosciuti inabili al lavoro e che si trovano a carico del genitore al momento del decesso, con un reddito personale inferiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare dell'indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).
Ebbene, è evidente nel caso di specie la carenza del presupposto sanitario richiesto, considerato che la documentazione sanitaria versata è insufficiente a provare la sussistenza dell'inabilità lavorativa al momento del decesso del padre.
Difatti, sia la certificazione medica allegata all'atto introduttivo sia quella prodotta in corso di causa non possono considerarsi idonee a dimostrare il grado di disabilità intellettiva sostenuta dal ricorrente e, quindi, a ritenere sussistente il requisito dell'inabilità prescritta dalla normativa ai fini del riconoscimento della pensione de quo.
Allo stesso modo non può dirsi sufficientemente assolto l'onere della prova dell'ulteriore requisito richiesto della convivenza e della vivenza a carico con il genitore al momento del decesso. Si rammenti che detti requisiti vanno considerati con particolare rigore, laddove non si identifichi indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile al genitore.
Difatti secondo costante giurisprudenza di legittimità il ricorrente deve dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al suo mantenimento (vds. Corte di Cassazione sentenza del 27/12/2021, n. 41548).
Orbene anche sotto tale aspetto il ricorrente si è limitato a produrre i certificati storici di famiglia e di residenza, mentre nulla ha dedotto, prodotto ed allegato in ordine alla propria situazione reddituale all'epoca della morte del padre. Dunque, è evidente anche il difetto va del requisito previsto dell'art. 22, comma 7, della legge n. 904/1965 secondo il quale è
2 necessario che l'assicurato e/o il pensionato provveda in via continuativa e in misura totale,
o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile, non essendo sufficiente la prova della mera convivenza – come nel caso di specie – e dell'essere fiscalmente a carico del genitore.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità deve essere rigettata per carenza dei relativi requisiti.
3. Spese.
Le spese di lite, stante la natura della controversia e la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 23 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443/2023 R.G. avente ad oggetto “pensione di reversibilità”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rocco La Placa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023, premettendo di Parte_1
essere invalido civile nella misura del 75% (giusto verbale di visita di revisione del 3 CP_ novembre 2022), ha chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione di reversibilità, a seguito del decesso del padre avvenuto l'8 febbraio Persona_1
2019.
In particolare, il ricorrente, a seguito del rigetto del ricorso proposto innanzi al
CP_ comitato provinciale ha dedotto l'illegittimità del provvedimento originario di rigetto della domanda del 15 luglio 2022 atteso che, alla data del decesso del padre, lo stesso “era affetto da malattie che per loro stessa natura determinano un'incapacità di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto”. CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso così come proposto, contestando, da una parte, la carenza del requisito della “vivenza a carico” e, dall'altra, l'insussistenza del
1 presupposto sanitario necessario al riconoscimento della pensione in discussione considerato che il beneficio riconosciuto al con il verbale allegato al ricorso introduttivo Parte_1
riguarda una prestazione riservata agli invalidi civili irrilevante nel caso di specie.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere una ricognizione della materia in oggetto.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la legge stabilisce che la stessa spetta ai figli riconosciuti inabili al lavoro e che si trovano a carico del genitore al momento del decesso, con un reddito personale inferiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare dell'indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).
Ebbene, è evidente nel caso di specie la carenza del presupposto sanitario richiesto, considerato che la documentazione sanitaria versata è insufficiente a provare la sussistenza dell'inabilità lavorativa al momento del decesso del padre.
Difatti, sia la certificazione medica allegata all'atto introduttivo sia quella prodotta in corso di causa non possono considerarsi idonee a dimostrare il grado di disabilità intellettiva sostenuta dal ricorrente e, quindi, a ritenere sussistente il requisito dell'inabilità prescritta dalla normativa ai fini del riconoscimento della pensione de quo.
Allo stesso modo non può dirsi sufficientemente assolto l'onere della prova dell'ulteriore requisito richiesto della convivenza e della vivenza a carico con il genitore al momento del decesso. Si rammenti che detti requisiti vanno considerati con particolare rigore, laddove non si identifichi indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile al genitore.
Difatti secondo costante giurisprudenza di legittimità il ricorrente deve dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al suo mantenimento (vds. Corte di Cassazione sentenza del 27/12/2021, n. 41548).
Orbene anche sotto tale aspetto il ricorrente si è limitato a produrre i certificati storici di famiglia e di residenza, mentre nulla ha dedotto, prodotto ed allegato in ordine alla propria situazione reddituale all'epoca della morte del padre. Dunque, è evidente anche il difetto va del requisito previsto dell'art. 22, comma 7, della legge n. 904/1965 secondo il quale è
2 necessario che l'assicurato e/o il pensionato provveda in via continuativa e in misura totale,
o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile, non essendo sufficiente la prova della mera convivenza – come nel caso di specie – e dell'essere fiscalmente a carico del genitore.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità deve essere rigettata per carenza dei relativi requisiti.
3. Spese.
Le spese di lite, stante la natura della controversia e la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 23 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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