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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile così composto: dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Daniele Carlo Madia Giudice rel. dott. Emanuela Lo Presti Giudice
riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento di reclamo ex art. 19, comma 7, CC.II., portante n. 2831/2024 RGVG ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di reclamo ex artt. 19, comma 7, CC.II. e 669 terdecies c.p.c., depositato in data 22.08.2024, la società ha impugnato il decreto datato e Parte_1
comunicato in data 6.8.2024 con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato cessate le misure protettive concesse con l'ordinanza 13.3.2024, archiviando la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa avviata presso la CCIAA di Messina.
Parte reclamante con la proposta impugnazione ha quindi formulato le seguenti domande: “
1. in via principale, in riforma del provvedimento di archiviazione
6.8.2024:
i. previa occorrendo revisione della Relazione Finale con termine all'Esperto nominato dalla CCIAA di Messina avv. Valentina Urso per nuova valutazione anche alla luce delle ragioni esposte e della documentazione prodotta, di voler concedere la proroga delle misure protettive concesse con provvedimento del 13.3.2024, e di cui all'art. 18 CCII;
ii. di ordinare all'Esperto la riapertura della Composizione Negoziata della Crisi presentata da per le ragioni ed i documenti di cui alla narrativa, Parte_1 non essendo tra l'altro ancora decorso il termine normativamente previsto per la conclusione della Composizione Negoziata della Crisi;
iii. di revocare la Relazione Finale redatta dall'Esperto e datata 12.7.2024 perché errata ed ingiustamente gravatoria per nell'ambito Parte_1
1 dell'avviata Composizione Negoziata della Crisi, per le ragioni ed i documenti di cui alla narrativa;
iv. conseguentemente e per l'effetto, ordinare al segretario generale della
Camera di Commercio di Messina di pubblicare il richiesto provvedimento di riapertura nel Registro Imprese Archivio Ufficiale della CCIAA,
v. conseguentemente, ed ulteriormente, ordinare al segretario generale della
Camera di Commercio di Messina la cancellazione dal Registro Imprese Archivio
Ufficiale della CCIAA della Relazione Finale redatta dall'Esperto datata 12.7.2024, dandone adeguata pubblicità”.
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio:
A) l' Controparte_1
che si è rimesso alla decisione del Tribunale;
[...]
B) l'avv. Valentina Urso, nella qualità di esperto nominato dalla CCIAA di
Messina, che ha formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “1. accerti e dichiari la correttezza dell'operato dell'Esperto in ottemperanza al provvedimento del Giudice delle misure di protezione che onera l'Esperto a vigilare il verificarsi delle condizioni per il risanamento e/o lo svolgersi delle trattative.
2. Accerti e condanni la per lite temeraria nella misura che riterrà più Pt_1
congrua con refusione di spese a favore dell'esperto costituitosi;
3. Accerti e dichiari che stante la mole di lavoro svolto dall'Esperto lo stesso ha diritto ad avere il saldo di quanto già chiesto con proforma in prededuzione. L'Esperto non chiede la liquidazione della restante attività non conteggiata in proforma;
4. Condanni la al saldo pro forma n. 70/2024 del 29.03.2024, detratto Pt_1
l'acconto versato”;
C) la che ha domandato il rigetto del reclamo;
Controparte_2
D) la che ha chiesto il rigetto del reclamo poiché infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto.
Nel corso del procedimento le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive e all'udienza cartolare del 13.11.2024 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che il proposto reclamo non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
2 Con provvedimento depositato in data 6/08/2024, il Giudice preso atto della relazione finale dell'esperto ex articolo 17, comma 8, CCII depositata dall'avv.
Valentina Urso in data 12.07.2024, ha dichiarato cessati gli effetti delle misure protettive, che erano state concesse con ordinanza del 13/03/2024.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Parte_1
debitrice in composizione negoziata, deducendo, in estrema sintesi:
a) la violazione del termine di conclusione dell'incarico dell'esperto pari a 180 giorni decorrenti dall'accettazione dell'incarico in base a quanto previsto dall'art.17, co. 7, CCII, posto che l'esperto aveva inserito la propria Relazione Finale ex art. 17 co. 8 CCII nell'apposita piattaforma in data 12.07.2024 (e cioè in data antecedente al
24.07.2024, data di scadenza del predetto termine di conclusione dell'incarico).
Tale violazione aveva poi determinato l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, disposta in data 19 luglio 2024 dal segretario generale della Camera di
Commercio di Messina.
La conclusione della composizione negoziata, in pendenza di istanza di proroga delle misure protettive, aveva poi determinato la cessazione degli effetti delle misure protettive, dichiarata dal Giudice ai sensi dell'art. 17, co. 8, CC.II. con il provvedimento reclamato.
b) illegittimità della relazione finale nella parte in cui si afferma che non sussistano o siano venute meno concrete prospettive di risanamento, senza dare atto delle ragioni ostative delle prospettive di risanamento.
In proposito, la ha rappresentato di aver proposto ai suoi Parte_1
principali creditori un accordo in forza del quale, a fronte del pagamento bonario e pressoché immediato del debito, gli stessi avrebbero acconsentito ad una decurtazione dell'importo dovuto. Le proposte di transazione “saldo e stralcio” con pagamento entro il 31 agosto 2024, erano state avanzate dalla società in composizione negoziata in maniera individuale nei confronti dei principali creditori previo esame di ciascuna posizione creditoria, con accantonamento di un “fondo rischi” di euro 110.000,00, da utilizzarsi nell'ambito delle trattive.
Parte reclamante ha lamentato in particolare che, al momento del deposito del provvedimento impugnato, la era ancora in attesa – nel congruo Parte_1
termine legislativamente sancito dei suddetti 180 giorni – delle risposte di quasi tutti i
3 creditori, sicché, già solo per tale ragione, la composizione negoziata avrebbe dovuto essere riaperta e le misure protettive avrebbero dovuto essere prorogate. Ha rilevato ancora che: la proposta presentata era suffragata da fattori di certezza come la disponibilità liquida delle somme proposte in un arco temporale brevissimo (agosto
2024) e quindi non prevedeva né l'immediata dismissione di asset, né un reddito prospettico;
aveva incaricato, con specifico riferimento alla pianificata dismissione degli assets, degli agenti specializzati sia per la vendita del macchinario che dei beni immobili indicati come non più funzionali rispetto al business futuro, come tempestivamente riferito all'esperto; la vendita di tali beni avrebbe permesso di far fronte ad eventuali esborsi futuri derivanti dai contenziosi oggi pendenti e di dotare la
Società di risorse finanziarie in grado di assorbire eventuali oscillazioni negative di mercato, ovvero imprevisti, oppure da investire nello sviluppo della propria attività.
c) l'avvenuta interruzione delle trattative unilateralmente decisa dall'Esperto mediante il deposito anzitempo della relazione finale.
Ciò premesso, si osserva, in punto di diritto, che ai fini della concessione della proroga delle misure protettive sia necessaria la verifica, in positivo, dell'attualità delle misure rispetto alla loro funzione tipica, ovverosia quella di assicurare il buon esito delle trattative, e che, quindi, debbano essere valorizzati gli elementi di fatto emersi in sede di composizione negoziata della crisi, ed in particolar modo;
a) lo stato delle trattative con i creditori;
b) il grado di avanzamento del progetto di risanamento così come delineato dal debitore.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la proroga delle misure protettive e cautelari richiede la sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora, che si declinano, rispettivamente, nella sussistenza di concrete prospettive di risanamento e nella strumentalità della proroga proprio a consentire il risanamento all'esito di trattative con i creditori già avviate e condotte dal debitore secondo buona fede;
in altre pronunce si richiede espressamente una riscontrabile progressione delle iniziative mirate al risanamento aziendale, o, in altri termini, che sussistano concrete prospettive di risanamento complessivo e venga fornita evidenza della perdurante utilità della prosecuzione delle trattative, sebbene sia stato espressamente sostenuto che lo stato di insolvenza o l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della
4 debitrice in sede di composizione non siano di per sé ostative alla concessione della proroga.
Nel momento in cui i creditori o altre parti contestino la perdurante strumentalità delle misure e ne chiedano la revoca, il Collegio ritiene che vada inoltre operato un bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, al fine di evitare una eccessiva compromissione dei diritti dei creditori tale da rendere sproporzionato il mantenimento delle misure rispetto al pregiudizio arrecato (così l'art. 19 co. 6 CCII in tema di revoca o abbreviamento delle misure); in altri termini, la mancanza di un danno o di un pregiudizio per le ragioni creditorie è elemento (non sufficiente ma) sicuramente apprezzabile ai fini della decisione sul mantenimento o meno delle misure protettive.
Ciò posto, nel caso di specie, non può non evidenziarsi che le trattative tra la e i creditori principali si trovavano, al momento della proposizione Parte_1 dell'istanza di proroga, in una fase di stallo.
Ed invero, le proposte transattive a “saldo e stralcio” avanzate dalla
[...]
sono state integralmente rifiutate (allegati 44-45-46 della comparsa di Parte_1
costituzione dell'Esperto) soprattutto da quei creditori che avevano intrapreso azioni esecutive sul patrimonio immobiliare della : , LE PV ed EN Pt_1 CP_2
Energia S.p.A. ma anche dagli altri creditori invitati alle trattative, ed individuati dalla come “creditori rilevanti”. Anche l'unica proposta transattiva Parte_1
Part accettata da parte del creditore con riferimento al pagamento della somma di €.
15.000,00 (che residuava da un precedente accordo) entro il 30/08/2024, non è stata poi adempiuta dalla . Pt_1
Va, inoltre, evidenziato che la società reclamante non si era presentata, in
CP_ pendenza di composizione negoziata, alle riunioni con gli avvocati di EN e dell' in data 07/05/2024 omettendo di inviare e/o comunicare la proposta transattiva e la documentazione necessaria a chiarire la propria posizione.
A ciò si aggiunga che, all'esito dei primi incontri con i creditori, l'Esperto ha riscontrato che la aveva postato in contabilità e nelle bozze di Parte_1
bilancio debiti in misura inferiore a quelli reali (in particolare all. 37 poi all. 30-31-32-
33-33a-33b-34-35-36-37 della comparsa di costituzione) e che tale disallineamento ha inciso in maniera significativa in termini economici sulle prospettive di risanamento indicate nel piano. Nel parere positivo reso dall'Esperto alla concessione delle misure
5 di protezione (all. 4 comparsa di costituzione), si rappresentava che con la liquidità di cassa dichiarate dalla , al momento del deposito del parere pari ad €. Pt_1
889.881,79 e la vendita degli immobili non oggetto di procedura esecutiva, la debitrice avrebbe potuto realizzare una somma che avrebbe consentito di pagare i creditori con un abbattimento del debito del 60%. La circostanza accertata in pendenza di composizione negoziata di una maggior entità dei debiti della nei confronti dei Pt_1
creditori ha fatto, quindi, venire meno le condizioni per il pagamento dei creditori ed il conseguente risanamento dell'azienda.
La prova del disallineamento contabile riscontrato dall'Esperto si evince dalla documentazione versata in atti (allegati 25 e da 27 a 37) e, in particolare, dalle pec di
EN (all. 28-33-33a- 34-), nonché dalle difese contenute nella memoria di costituzione della creditrice . CP_3
Va ancora rilevato che la dismissione degli assets, programmata in seno al piano di risanamento, non è stata condotta diligentemente dalla posto che Parte_1
la predetta debitrice ha stipulato mandati (v. incarico di mediazione datato 11-12 giugno 2024 all. 41-42-43 della comparsa di costituzione) per la vendita di immobili che già erano oggetto di procedure esecutive (Tribunale di Messina R.G. Es 97/2023;
Trib. Catania n. 437/23 RGEs) o sottoposti a ipoteca e quindi non vendibili liberi da vincoli. Pertanto, le programmate vendite dei predetti immobili non si sarebbero verosimilmente realizzate.
Da ciò si evince che, in pendenza di misure protettive, il programmato risanamento dell'azienda non è stato portato avanti.
Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di risanamento anche solo parziale non Parte consente (né avrebbe consentito alla data di scadenza della la proroga del termine per la conclusione della procedura di composizione della crisi (iniziata con domanda del 24/01/2024 e con scadenza nei 180 giorni successivi). Il rifiuto manifestato dai creditori , EN, e LE PV alle proposte della e la mancanza di altre CP_2 Pt_1
proposte migliorative da parte della , ha quindi determinato il mancato Pt_1
raggiungimento degli obiettivi della procedura di composizione della crisi d'impresa nei tempi concessi ed ha giustificato la chiusura negativa della procedura stessa.
Con riferimento alle doglianze di parte reclamante concernenti l'attività posta in essere dall'Esperto nel corso delle trattative si osserva quanto segue.
6 Dopo l'invio da parte della delle proposte transattive (risalente alla data Pt_1
del 19/06/2024 e cioè il giorno dopo la richiesta di proroga delle misure protettive), in data 01/07/2024 l'Esperto reiterava l'invio delle predette proposte a tutti i creditori cui le proposte erano indirizzate (all.50) sollecitando una risposta dei creditori, i quali
Parte rispondevano negativamente (all.44, all.45 e all 46), ad eccezione della che dichiarava di aver accettato l'offerta di pagamento dell'intero debito di euro 15.000,00 entro il 30.08.2024 (pagamento che non è stato poi effettuato nel termine stabilito - all.49).
In questo arco temporale la non si è adoperata a riattivare le trattative Pt_1 con i creditori silenti o rifiutanti. In data 08/07/2024 l'Esperto ha, a mezzo pec, sollecitato la ad inviare la documentazione idonea sia ad ottemperare Pt_1 all'obbligo di vigilanza imposto dal Giudice delle misure di prevenzione (all. 44-45-
46-48 e all. 50) sia a predisporre la relazione finale, comunicando alla società debitrice il rifiuto dei creditori, peraltro già in precedenza comunicato dai predetti alla . Pt_1
A questa pec la non ha dato riscontro, né risposta alcuna. Pt_1
L'Esperto ha dunque depositato la relazione negativa di chiusura (anche nel fascicolo delle misure di protezione RGVG 366/2024), attestando il mancato raggiungimento degli accordi, la mancanza di trattative in corso e le variazioni economiche peggiorative della (si confrontino le situazioni patrimoniali ed Pt_1
economiche al 31.12.2023 e al 31.03.2024, all. 17 e 18 della comparsa di costituzione, in cui la da 854.291,46 scende al 31/03 a 729.443,95 ed i ricavi passano da €. Pt_4
105.807,60 a €. 26.093,35) che avrebbero potuto compromettere i diritti dei creditori non garantiti.
Alla conclusione della relazione finale (depositata il 12 luglio 2024) molte delle informazioni richieste dall'Esperto non sono state fornite dalla Parte_1
In proposito va evidenziato che il piano di ristrutturazione durante le misure di protezione e durante il periodo dei 180 giorni composizione negoziata non ha avuto attuazione neppure parziale, né la ha rendicontato e/o relazionato sulla Pt_1
gestione effettiva dell'impresa in questo arco temporale e/o sulle azioni di marketing e azioni connesse al piano industriale poste in essere.
L'eccezione che la procedura negoziata sia stata chiusa in data 12.07.2024 e, cioè, qualche giorno prima rispetto alla stabilita scadenza (del 24.07.2024) non assume
7 quindi rilevanza posto che la non aveva relazionato e inviato all'Esperto la Pt_1
documentazione richiesta, omettendo in tal modo di rappresentare sia l'attuazione (e/o il tentativo di attuazione) del piano di risanamento, sia la pendenza di nuove trattative CP_ con creditori rilevanti come EN, come LE o o . Per_1
Invero, appare evidente in base alla documentazione versata in atti che le trattative con i creditori si erano ampiamente concluse con esito negativo (né la reclamante ha provato il contrario) comunicato dai creditori alla ma non anche Pt_1 all' , già a giugno 2024 a seguito delle proposte del 19/06/2024 e di ciò la Pt_5
non aveva procurato né di darne notizia all'Esperto (all. 44 pec dell'avv. Pt_1
Balistreri per il Banco BPM nella quale si legge che confermava quanto già detto ed attendeva nuove proposte migliorative), né tantomeno di riaprirle con nuove proposte migliorative, limitandosi a depositare l'istanza di proroga delle misure di protezione in data 18/06/2024, un giorno prima dell'invio massivo delle proposte.
Le uniche proposte transattive che sono state comunicate all'Esperto si sono concluse con un rifiuto netto di tutti i maggiori creditori ed a queste non è seguita una nuova proposta che sia stata portata conoscenza dell'Esperto. Anzi le proposte datate
19/06/2024 sono state rinviate dall'Esperto via pec in data 01/07/2024 ai creditori sollecitando un riscontro. I creditori hanno risposto nell'immediatezza sollecitando una contro offerta migliorativa, ma la non ha poi fatto seguire alcun riscontro. Pt_1
Si ribadisce, altresì, che sarebbe stata necessaria ai fini dell'ottenimento di una proroga delle misure protettive, una relazione sulla gestione durante il periodo di vigenza delle predette misure, anche per valutare il grado di avanzamento del progetto di risanamento e, conseguentemente, l'elaborazione di proposte transattive alternative rispetto a quelle già avanzate e rifiutate.
La relazione sulla gestione dell'impresa e/o la documentazione richiesta in data
8.07.2024 avrebbe, invero, consentito all'Esperto sia di vigilare sulla corretta gestione dell'azienda da parte del debitore, sia di verificare le chances di soddisfazione dei creditori.
A tal proposito si osserva che la composizione negoziata, come procedimento teso a creare un clima collaborativo e di fiducia fra debitore e creditori per propiziare tramite gli offici dell'esperto un accordo di qualche tipo, stragiudiziale o giudiziale, si nutre del rispetto delle regole di buona fede e correttezza. Ne consegue che nel corso
8 delle trattative sussiste l'obbligo in capo alla debitrice sia di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati all'operazione di risanamento-ristrutturazione, in modo completo e trasparente, sia di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Il controllo della gestione da parte dell'Esperto si palesava, peraltro, necessario posto che la disponibilità di cassa della società debitrice al 31.12.203 era di €.
854.291,46 (all. 17) ed al 31/03/2024 era già scesa a €. 729.443,95 (all. 18), mentre i ricavi al 31/12/2023 erano di €. 293.986,92 ed al 31/03/2024 erano di soli €. 31.699,59.
Non si riscontra, quindi, alcuna illegittimità nell'operato dell'Esperto il quale, in base alla documentazione in suo possesso, non ha potuto fare altro che attestare l'esito infruttuoso della composizione negoziata.
Il deposito in sede di reclamo da parte della della documentazione Pt_1
contabile (tra cui la copia del bilancio al 30/06/2024) non assume poi rilevanza al fine di consentire la riapertura della composizione negoziata e/o la proroga delle misure protettive.
In proposito occorre evidenziare che i creditori costituiti in giudizio come la
[...]
e la creditore ipotecario) hanno chiesto il rigetto CP_2 Controparte_3
del reclamo, così confermando la mancanza di trattative in corso e/o dell'interesse a riaprirle.
D'altra parte la reclamante non ha documentato la sussistenza di trattative in corso con altri creditori, né ha fornito ulteriori elementi di prova in merito ad eventuali proposte transattive migliorative.
La mancanza di trattative in corso e di concrete prospettive di risanamento alla data del deposito della relazione finale dell'Esperto (risalente al 12.07.2024), così come nel momento in cui sarebbe scaduto il termine di conclusione della composizione negoziata (in data 24.07.2024), precludono, in definitiva, la concessione di una proroga delle misure protettive, chiesta da parte reclamante.
Inammissibili sono infine, in questa sede, le doglianze concernenti il compenso dell'esperto, sia perché non riguardano le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, sia perché la competenza su tale questione/materia risiede in capo al
Giudice delegato alla composizione negoziata.
9 Per le stesse ragioni sono inammissibili le domande formulate dall'Esperto aventi ad oggetto l'accertamento del saldo compenso maturato e la condanna della reclamante al pagamento di tale saldo.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, la natura del procedimento e la soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti costituite.
Non sussistono infine i presupposti per condannare la reclamante al risarcimento del danno per lite temeraria, così come richiesta dall'esperto in sede di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
Dichiara inammissibili le domande formulate dall'esperto avv. Valentina Urso di accertamento del saldo compenso maturato e di condanna della reclamante al pagamento dello stesso.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Dichiara parte reclamante tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 13 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Daniele Carlo Madia dott. Ugo Scavuzzo
10
Seconda Sezione Civile così composto: dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Daniele Carlo Madia Giudice rel. dott. Emanuela Lo Presti Giudice
riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento di reclamo ex art. 19, comma 7, CC.II., portante n. 2831/2024 RGVG ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di reclamo ex artt. 19, comma 7, CC.II. e 669 terdecies c.p.c., depositato in data 22.08.2024, la società ha impugnato il decreto datato e Parte_1
comunicato in data 6.8.2024 con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato cessate le misure protettive concesse con l'ordinanza 13.3.2024, archiviando la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa avviata presso la CCIAA di Messina.
Parte reclamante con la proposta impugnazione ha quindi formulato le seguenti domande: “
1. in via principale, in riforma del provvedimento di archiviazione
6.8.2024:
i. previa occorrendo revisione della Relazione Finale con termine all'Esperto nominato dalla CCIAA di Messina avv. Valentina Urso per nuova valutazione anche alla luce delle ragioni esposte e della documentazione prodotta, di voler concedere la proroga delle misure protettive concesse con provvedimento del 13.3.2024, e di cui all'art. 18 CCII;
ii. di ordinare all'Esperto la riapertura della Composizione Negoziata della Crisi presentata da per le ragioni ed i documenti di cui alla narrativa, Parte_1 non essendo tra l'altro ancora decorso il termine normativamente previsto per la conclusione della Composizione Negoziata della Crisi;
iii. di revocare la Relazione Finale redatta dall'Esperto e datata 12.7.2024 perché errata ed ingiustamente gravatoria per nell'ambito Parte_1
1 dell'avviata Composizione Negoziata della Crisi, per le ragioni ed i documenti di cui alla narrativa;
iv. conseguentemente e per l'effetto, ordinare al segretario generale della
Camera di Commercio di Messina di pubblicare il richiesto provvedimento di riapertura nel Registro Imprese Archivio Ufficiale della CCIAA,
v. conseguentemente, ed ulteriormente, ordinare al segretario generale della
Camera di Commercio di Messina la cancellazione dal Registro Imprese Archivio
Ufficiale della CCIAA della Relazione Finale redatta dall'Esperto datata 12.7.2024, dandone adeguata pubblicità”.
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio:
A) l' Controparte_1
che si è rimesso alla decisione del Tribunale;
[...]
B) l'avv. Valentina Urso, nella qualità di esperto nominato dalla CCIAA di
Messina, che ha formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “1. accerti e dichiari la correttezza dell'operato dell'Esperto in ottemperanza al provvedimento del Giudice delle misure di protezione che onera l'Esperto a vigilare il verificarsi delle condizioni per il risanamento e/o lo svolgersi delle trattative.
2. Accerti e condanni la per lite temeraria nella misura che riterrà più Pt_1
congrua con refusione di spese a favore dell'esperto costituitosi;
3. Accerti e dichiari che stante la mole di lavoro svolto dall'Esperto lo stesso ha diritto ad avere il saldo di quanto già chiesto con proforma in prededuzione. L'Esperto non chiede la liquidazione della restante attività non conteggiata in proforma;
4. Condanni la al saldo pro forma n. 70/2024 del 29.03.2024, detratto Pt_1
l'acconto versato”;
C) la che ha domandato il rigetto del reclamo;
Controparte_2
D) la che ha chiesto il rigetto del reclamo poiché infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto.
Nel corso del procedimento le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive e all'udienza cartolare del 13.11.2024 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che il proposto reclamo non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
2 Con provvedimento depositato in data 6/08/2024, il Giudice preso atto della relazione finale dell'esperto ex articolo 17, comma 8, CCII depositata dall'avv.
Valentina Urso in data 12.07.2024, ha dichiarato cessati gli effetti delle misure protettive, che erano state concesse con ordinanza del 13/03/2024.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Parte_1
debitrice in composizione negoziata, deducendo, in estrema sintesi:
a) la violazione del termine di conclusione dell'incarico dell'esperto pari a 180 giorni decorrenti dall'accettazione dell'incarico in base a quanto previsto dall'art.17, co. 7, CCII, posto che l'esperto aveva inserito la propria Relazione Finale ex art. 17 co. 8 CCII nell'apposita piattaforma in data 12.07.2024 (e cioè in data antecedente al
24.07.2024, data di scadenza del predetto termine di conclusione dell'incarico).
Tale violazione aveva poi determinato l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, disposta in data 19 luglio 2024 dal segretario generale della Camera di
Commercio di Messina.
La conclusione della composizione negoziata, in pendenza di istanza di proroga delle misure protettive, aveva poi determinato la cessazione degli effetti delle misure protettive, dichiarata dal Giudice ai sensi dell'art. 17, co. 8, CC.II. con il provvedimento reclamato.
b) illegittimità della relazione finale nella parte in cui si afferma che non sussistano o siano venute meno concrete prospettive di risanamento, senza dare atto delle ragioni ostative delle prospettive di risanamento.
In proposito, la ha rappresentato di aver proposto ai suoi Parte_1
principali creditori un accordo in forza del quale, a fronte del pagamento bonario e pressoché immediato del debito, gli stessi avrebbero acconsentito ad una decurtazione dell'importo dovuto. Le proposte di transazione “saldo e stralcio” con pagamento entro il 31 agosto 2024, erano state avanzate dalla società in composizione negoziata in maniera individuale nei confronti dei principali creditori previo esame di ciascuna posizione creditoria, con accantonamento di un “fondo rischi” di euro 110.000,00, da utilizzarsi nell'ambito delle trattive.
Parte reclamante ha lamentato in particolare che, al momento del deposito del provvedimento impugnato, la era ancora in attesa – nel congruo Parte_1
termine legislativamente sancito dei suddetti 180 giorni – delle risposte di quasi tutti i
3 creditori, sicché, già solo per tale ragione, la composizione negoziata avrebbe dovuto essere riaperta e le misure protettive avrebbero dovuto essere prorogate. Ha rilevato ancora che: la proposta presentata era suffragata da fattori di certezza come la disponibilità liquida delle somme proposte in un arco temporale brevissimo (agosto
2024) e quindi non prevedeva né l'immediata dismissione di asset, né un reddito prospettico;
aveva incaricato, con specifico riferimento alla pianificata dismissione degli assets, degli agenti specializzati sia per la vendita del macchinario che dei beni immobili indicati come non più funzionali rispetto al business futuro, come tempestivamente riferito all'esperto; la vendita di tali beni avrebbe permesso di far fronte ad eventuali esborsi futuri derivanti dai contenziosi oggi pendenti e di dotare la
Società di risorse finanziarie in grado di assorbire eventuali oscillazioni negative di mercato, ovvero imprevisti, oppure da investire nello sviluppo della propria attività.
c) l'avvenuta interruzione delle trattative unilateralmente decisa dall'Esperto mediante il deposito anzitempo della relazione finale.
Ciò premesso, si osserva, in punto di diritto, che ai fini della concessione della proroga delle misure protettive sia necessaria la verifica, in positivo, dell'attualità delle misure rispetto alla loro funzione tipica, ovverosia quella di assicurare il buon esito delle trattative, e che, quindi, debbano essere valorizzati gli elementi di fatto emersi in sede di composizione negoziata della crisi, ed in particolar modo;
a) lo stato delle trattative con i creditori;
b) il grado di avanzamento del progetto di risanamento così come delineato dal debitore.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la proroga delle misure protettive e cautelari richiede la sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora, che si declinano, rispettivamente, nella sussistenza di concrete prospettive di risanamento e nella strumentalità della proroga proprio a consentire il risanamento all'esito di trattative con i creditori già avviate e condotte dal debitore secondo buona fede;
in altre pronunce si richiede espressamente una riscontrabile progressione delle iniziative mirate al risanamento aziendale, o, in altri termini, che sussistano concrete prospettive di risanamento complessivo e venga fornita evidenza della perdurante utilità della prosecuzione delle trattative, sebbene sia stato espressamente sostenuto che lo stato di insolvenza o l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della
4 debitrice in sede di composizione non siano di per sé ostative alla concessione della proroga.
Nel momento in cui i creditori o altre parti contestino la perdurante strumentalità delle misure e ne chiedano la revoca, il Collegio ritiene che vada inoltre operato un bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, al fine di evitare una eccessiva compromissione dei diritti dei creditori tale da rendere sproporzionato il mantenimento delle misure rispetto al pregiudizio arrecato (così l'art. 19 co. 6 CCII in tema di revoca o abbreviamento delle misure); in altri termini, la mancanza di un danno o di un pregiudizio per le ragioni creditorie è elemento (non sufficiente ma) sicuramente apprezzabile ai fini della decisione sul mantenimento o meno delle misure protettive.
Ciò posto, nel caso di specie, non può non evidenziarsi che le trattative tra la e i creditori principali si trovavano, al momento della proposizione Parte_1 dell'istanza di proroga, in una fase di stallo.
Ed invero, le proposte transattive a “saldo e stralcio” avanzate dalla
[...]
sono state integralmente rifiutate (allegati 44-45-46 della comparsa di Parte_1
costituzione dell'Esperto) soprattutto da quei creditori che avevano intrapreso azioni esecutive sul patrimonio immobiliare della : , LE PV ed EN Pt_1 CP_2
Energia S.p.A. ma anche dagli altri creditori invitati alle trattative, ed individuati dalla come “creditori rilevanti”. Anche l'unica proposta transattiva Parte_1
Part accettata da parte del creditore con riferimento al pagamento della somma di €.
15.000,00 (che residuava da un precedente accordo) entro il 30/08/2024, non è stata poi adempiuta dalla . Pt_1
Va, inoltre, evidenziato che la società reclamante non si era presentata, in
CP_ pendenza di composizione negoziata, alle riunioni con gli avvocati di EN e dell' in data 07/05/2024 omettendo di inviare e/o comunicare la proposta transattiva e la documentazione necessaria a chiarire la propria posizione.
A ciò si aggiunga che, all'esito dei primi incontri con i creditori, l'Esperto ha riscontrato che la aveva postato in contabilità e nelle bozze di Parte_1
bilancio debiti in misura inferiore a quelli reali (in particolare all. 37 poi all. 30-31-32-
33-33a-33b-34-35-36-37 della comparsa di costituzione) e che tale disallineamento ha inciso in maniera significativa in termini economici sulle prospettive di risanamento indicate nel piano. Nel parere positivo reso dall'Esperto alla concessione delle misure
5 di protezione (all. 4 comparsa di costituzione), si rappresentava che con la liquidità di cassa dichiarate dalla , al momento del deposito del parere pari ad €. Pt_1
889.881,79 e la vendita degli immobili non oggetto di procedura esecutiva, la debitrice avrebbe potuto realizzare una somma che avrebbe consentito di pagare i creditori con un abbattimento del debito del 60%. La circostanza accertata in pendenza di composizione negoziata di una maggior entità dei debiti della nei confronti dei Pt_1
creditori ha fatto, quindi, venire meno le condizioni per il pagamento dei creditori ed il conseguente risanamento dell'azienda.
La prova del disallineamento contabile riscontrato dall'Esperto si evince dalla documentazione versata in atti (allegati 25 e da 27 a 37) e, in particolare, dalle pec di
EN (all. 28-33-33a- 34-), nonché dalle difese contenute nella memoria di costituzione della creditrice . CP_3
Va ancora rilevato che la dismissione degli assets, programmata in seno al piano di risanamento, non è stata condotta diligentemente dalla posto che Parte_1
la predetta debitrice ha stipulato mandati (v. incarico di mediazione datato 11-12 giugno 2024 all. 41-42-43 della comparsa di costituzione) per la vendita di immobili che già erano oggetto di procedure esecutive (Tribunale di Messina R.G. Es 97/2023;
Trib. Catania n. 437/23 RGEs) o sottoposti a ipoteca e quindi non vendibili liberi da vincoli. Pertanto, le programmate vendite dei predetti immobili non si sarebbero verosimilmente realizzate.
Da ciò si evince che, in pendenza di misure protettive, il programmato risanamento dell'azienda non è stato portato avanti.
Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di risanamento anche solo parziale non Parte consente (né avrebbe consentito alla data di scadenza della la proroga del termine per la conclusione della procedura di composizione della crisi (iniziata con domanda del 24/01/2024 e con scadenza nei 180 giorni successivi). Il rifiuto manifestato dai creditori , EN, e LE PV alle proposte della e la mancanza di altre CP_2 Pt_1
proposte migliorative da parte della , ha quindi determinato il mancato Pt_1
raggiungimento degli obiettivi della procedura di composizione della crisi d'impresa nei tempi concessi ed ha giustificato la chiusura negativa della procedura stessa.
Con riferimento alle doglianze di parte reclamante concernenti l'attività posta in essere dall'Esperto nel corso delle trattative si osserva quanto segue.
6 Dopo l'invio da parte della delle proposte transattive (risalente alla data Pt_1
del 19/06/2024 e cioè il giorno dopo la richiesta di proroga delle misure protettive), in data 01/07/2024 l'Esperto reiterava l'invio delle predette proposte a tutti i creditori cui le proposte erano indirizzate (all.50) sollecitando una risposta dei creditori, i quali
Parte rispondevano negativamente (all.44, all.45 e all 46), ad eccezione della che dichiarava di aver accettato l'offerta di pagamento dell'intero debito di euro 15.000,00 entro il 30.08.2024 (pagamento che non è stato poi effettuato nel termine stabilito - all.49).
In questo arco temporale la non si è adoperata a riattivare le trattative Pt_1 con i creditori silenti o rifiutanti. In data 08/07/2024 l'Esperto ha, a mezzo pec, sollecitato la ad inviare la documentazione idonea sia ad ottemperare Pt_1 all'obbligo di vigilanza imposto dal Giudice delle misure di prevenzione (all. 44-45-
46-48 e all. 50) sia a predisporre la relazione finale, comunicando alla società debitrice il rifiuto dei creditori, peraltro già in precedenza comunicato dai predetti alla . Pt_1
A questa pec la non ha dato riscontro, né risposta alcuna. Pt_1
L'Esperto ha dunque depositato la relazione negativa di chiusura (anche nel fascicolo delle misure di protezione RGVG 366/2024), attestando il mancato raggiungimento degli accordi, la mancanza di trattative in corso e le variazioni economiche peggiorative della (si confrontino le situazioni patrimoniali ed Pt_1
economiche al 31.12.2023 e al 31.03.2024, all. 17 e 18 della comparsa di costituzione, in cui la da 854.291,46 scende al 31/03 a 729.443,95 ed i ricavi passano da €. Pt_4
105.807,60 a €. 26.093,35) che avrebbero potuto compromettere i diritti dei creditori non garantiti.
Alla conclusione della relazione finale (depositata il 12 luglio 2024) molte delle informazioni richieste dall'Esperto non sono state fornite dalla Parte_1
In proposito va evidenziato che il piano di ristrutturazione durante le misure di protezione e durante il periodo dei 180 giorni composizione negoziata non ha avuto attuazione neppure parziale, né la ha rendicontato e/o relazionato sulla Pt_1
gestione effettiva dell'impresa in questo arco temporale e/o sulle azioni di marketing e azioni connesse al piano industriale poste in essere.
L'eccezione che la procedura negoziata sia stata chiusa in data 12.07.2024 e, cioè, qualche giorno prima rispetto alla stabilita scadenza (del 24.07.2024) non assume
7 quindi rilevanza posto che la non aveva relazionato e inviato all'Esperto la Pt_1
documentazione richiesta, omettendo in tal modo di rappresentare sia l'attuazione (e/o il tentativo di attuazione) del piano di risanamento, sia la pendenza di nuove trattative CP_ con creditori rilevanti come EN, come LE o o . Per_1
Invero, appare evidente in base alla documentazione versata in atti che le trattative con i creditori si erano ampiamente concluse con esito negativo (né la reclamante ha provato il contrario) comunicato dai creditori alla ma non anche Pt_1 all' , già a giugno 2024 a seguito delle proposte del 19/06/2024 e di ciò la Pt_5
non aveva procurato né di darne notizia all'Esperto (all. 44 pec dell'avv. Pt_1
Balistreri per il Banco BPM nella quale si legge che confermava quanto già detto ed attendeva nuove proposte migliorative), né tantomeno di riaprirle con nuove proposte migliorative, limitandosi a depositare l'istanza di proroga delle misure di protezione in data 18/06/2024, un giorno prima dell'invio massivo delle proposte.
Le uniche proposte transattive che sono state comunicate all'Esperto si sono concluse con un rifiuto netto di tutti i maggiori creditori ed a queste non è seguita una nuova proposta che sia stata portata conoscenza dell'Esperto. Anzi le proposte datate
19/06/2024 sono state rinviate dall'Esperto via pec in data 01/07/2024 ai creditori sollecitando un riscontro. I creditori hanno risposto nell'immediatezza sollecitando una contro offerta migliorativa, ma la non ha poi fatto seguire alcun riscontro. Pt_1
Si ribadisce, altresì, che sarebbe stata necessaria ai fini dell'ottenimento di una proroga delle misure protettive, una relazione sulla gestione durante il periodo di vigenza delle predette misure, anche per valutare il grado di avanzamento del progetto di risanamento e, conseguentemente, l'elaborazione di proposte transattive alternative rispetto a quelle già avanzate e rifiutate.
La relazione sulla gestione dell'impresa e/o la documentazione richiesta in data
8.07.2024 avrebbe, invero, consentito all'Esperto sia di vigilare sulla corretta gestione dell'azienda da parte del debitore, sia di verificare le chances di soddisfazione dei creditori.
A tal proposito si osserva che la composizione negoziata, come procedimento teso a creare un clima collaborativo e di fiducia fra debitore e creditori per propiziare tramite gli offici dell'esperto un accordo di qualche tipo, stragiudiziale o giudiziale, si nutre del rispetto delle regole di buona fede e correttezza. Ne consegue che nel corso
8 delle trattative sussiste l'obbligo in capo alla debitrice sia di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati all'operazione di risanamento-ristrutturazione, in modo completo e trasparente, sia di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Il controllo della gestione da parte dell'Esperto si palesava, peraltro, necessario posto che la disponibilità di cassa della società debitrice al 31.12.203 era di €.
854.291,46 (all. 17) ed al 31/03/2024 era già scesa a €. 729.443,95 (all. 18), mentre i ricavi al 31/12/2023 erano di €. 293.986,92 ed al 31/03/2024 erano di soli €. 31.699,59.
Non si riscontra, quindi, alcuna illegittimità nell'operato dell'Esperto il quale, in base alla documentazione in suo possesso, non ha potuto fare altro che attestare l'esito infruttuoso della composizione negoziata.
Il deposito in sede di reclamo da parte della della documentazione Pt_1
contabile (tra cui la copia del bilancio al 30/06/2024) non assume poi rilevanza al fine di consentire la riapertura della composizione negoziata e/o la proroga delle misure protettive.
In proposito occorre evidenziare che i creditori costituiti in giudizio come la
[...]
e la creditore ipotecario) hanno chiesto il rigetto CP_2 Controparte_3
del reclamo, così confermando la mancanza di trattative in corso e/o dell'interesse a riaprirle.
D'altra parte la reclamante non ha documentato la sussistenza di trattative in corso con altri creditori, né ha fornito ulteriori elementi di prova in merito ad eventuali proposte transattive migliorative.
La mancanza di trattative in corso e di concrete prospettive di risanamento alla data del deposito della relazione finale dell'Esperto (risalente al 12.07.2024), così come nel momento in cui sarebbe scaduto il termine di conclusione della composizione negoziata (in data 24.07.2024), precludono, in definitiva, la concessione di una proroga delle misure protettive, chiesta da parte reclamante.
Inammissibili sono infine, in questa sede, le doglianze concernenti il compenso dell'esperto, sia perché non riguardano le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, sia perché la competenza su tale questione/materia risiede in capo al
Giudice delegato alla composizione negoziata.
9 Per le stesse ragioni sono inammissibili le domande formulate dall'Esperto aventi ad oggetto l'accertamento del saldo compenso maturato e la condanna della reclamante al pagamento di tale saldo.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, la natura del procedimento e la soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti costituite.
Non sussistono infine i presupposti per condannare la reclamante al risarcimento del danno per lite temeraria, così come richiesta dall'esperto in sede di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
Dichiara inammissibili le domande formulate dall'esperto avv. Valentina Urso di accertamento del saldo compenso maturato e di condanna della reclamante al pagamento dello stesso.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Dichiara parte reclamante tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 13 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Daniele Carlo Madia dott. Ugo Scavuzzo
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