TRIB
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio – presidente -
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice -
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8863/2023 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.07.2023 (inizialmente al ruolo Volontaria Giurisdizione al N. 3434/2023 V.G.) , premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 25.02.2014 la sentenza n. 1697/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1
e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione datata 31.01.2014, tra le quali vi era l'assegnazione della casa coniugale in favore della e l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il P_ contributo al mantenimento dei figli e (nati, rispettivamente, il 21.11.1995 Per_1 Per_2 ed il 28.06.2004 mentre il primogenito era già autonomo perché viveva da anni in Per_3
Australia) dell'importo di € 180,00 mensili per ciascuno sino all'estinzione del finanziamento Org_ contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre ed al 50% delle spese straordinarie;
2. le parti in data 10.07.2018 avevano sottoscritto una scrittura privata stragiudiziale modificativa della convenzione divorzile;
3. nelle more le sue condizioni di salute erano peggiorate a causa della sclerosi multipla mentre la resistente aveva contratto nuovo matrimonio nel 2022 ed era andata a vivere nella casa di proprietà del secondo marito, pur non rilasciando la ex casa coniugale;
4. il figlio , l'unico ancora non economicamente autosufficiente, aveva espresso il Per_2 desiderio di andare a vivere col padre nella ex casa coniugale;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, revocandosi l'assegnazione della casa coniugale in favore della e, di contro, assegnandola a lui che vi sarebbe andato a vivere col figlio P_
, nonché revocandosi di conseguenza il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2
e ponendo a carico della resistente il contributo materno al mantenimento di Per_2 Per_2 nella misura di € 200,00 mensili, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bari. Domandava, da ultimo, darsi atto della revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia già concordata tra le parti nella scrittura stragiudiziale del Per_1
10.07.2018, con pari decorrenza. La resistente si costituiva in data 11.12.2023, chiedendo il rigetto della Controparte_1 sola istanza di controparte volta a porre a suo carico un contributo materno al mantenimento del figlio
(dichiarandosi invece disponibile a contribuire al solo 50% delle spese straordinarie), di Per_2 contro assentendo sia alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale (già da lei rilasciata a novembre 2023) sia alla revoca del contributo paterno al mantenimento di sia alla revoca Per_2 del contributo paterno al mantenimento di ma a decorrere dalla domanda. Per_1
La causa veniva rimessa la Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 17.01.2024, previo deposito di note scritte in data 14.01.2024, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 13.01.2024.
1 Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso in data 18.11.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere ex art. 9 L. Div. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 L. Div. natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole ed all'assegnazione della casa coniugale, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo in data 11.07.2023 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 13.01.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 6 febbraio 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Saverio U. de Simone
2
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio – presidente -
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice -
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8863/2023 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.07.2023 (inizialmente al ruolo Volontaria Giurisdizione al N. 3434/2023 V.G.) , premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 25.02.2014 la sentenza n. 1697/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1
e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione datata 31.01.2014, tra le quali vi era l'assegnazione della casa coniugale in favore della e l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il P_ contributo al mantenimento dei figli e (nati, rispettivamente, il 21.11.1995 Per_1 Per_2 ed il 28.06.2004 mentre il primogenito era già autonomo perché viveva da anni in Per_3
Australia) dell'importo di € 180,00 mensili per ciascuno sino all'estinzione del finanziamento Org_ contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre ed al 50% delle spese straordinarie;
2. le parti in data 10.07.2018 avevano sottoscritto una scrittura privata stragiudiziale modificativa della convenzione divorzile;
3. nelle more le sue condizioni di salute erano peggiorate a causa della sclerosi multipla mentre la resistente aveva contratto nuovo matrimonio nel 2022 ed era andata a vivere nella casa di proprietà del secondo marito, pur non rilasciando la ex casa coniugale;
4. il figlio , l'unico ancora non economicamente autosufficiente, aveva espresso il Per_2 desiderio di andare a vivere col padre nella ex casa coniugale;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, revocandosi l'assegnazione della casa coniugale in favore della e, di contro, assegnandola a lui che vi sarebbe andato a vivere col figlio P_
, nonché revocandosi di conseguenza il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2
e ponendo a carico della resistente il contributo materno al mantenimento di Per_2 Per_2 nella misura di € 200,00 mensili, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bari. Domandava, da ultimo, darsi atto della revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia già concordata tra le parti nella scrittura stragiudiziale del Per_1
10.07.2018, con pari decorrenza. La resistente si costituiva in data 11.12.2023, chiedendo il rigetto della Controparte_1 sola istanza di controparte volta a porre a suo carico un contributo materno al mantenimento del figlio
(dichiarandosi invece disponibile a contribuire al solo 50% delle spese straordinarie), di Per_2 contro assentendo sia alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale (già da lei rilasciata a novembre 2023) sia alla revoca del contributo paterno al mantenimento di sia alla revoca Per_2 del contributo paterno al mantenimento di ma a decorrere dalla domanda. Per_1
La causa veniva rimessa la Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 17.01.2024, previo deposito di note scritte in data 14.01.2024, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 13.01.2024.
1 Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso in data 18.11.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere ex art. 9 L. Div. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 L. Div. natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole ed all'assegnazione della casa coniugale, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo in data 11.07.2023 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 13.01.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 6 febbraio 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Saverio U. de Simone
2