TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9674 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6735/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 20.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Leonie Ferrari presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico
Con le seguenti figlie:
- (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
14/08/2020, cittadina italiana;
pagina 1 di 5 - (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
11/07/2022, cittadina italiana
FATTO Con ricorso depositato in data 20.02.2025 , premesso di aver instaurato una Parte_1 relazione more uxorio con , dalla quale sono nate (il Parte_2 Persona_1
14.08.2020) e (l'11.07.2022), ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare le Parte_3 modalità di esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie nate fuori dal matrimonio, disponendo l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse Per_1 Pt_3 presso la madre (con assegnazione a quest'ultima della casa familiare) e la frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a tre pomeriggi infrasettimanali, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie mediante la somma mensile complessiva di € 700 oltre al 50% delle spese straordinarie, con il 100% dell'AUU a favore della madre e con condanna del padre al rimborso di € 14.434 (quota del 50% delle spese ordinarie e straordinarie sostenute integralmente dalla madre a far data da agosto 2023). Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025 il convenuto si è costituito in giudizio e, aderendo alle domande di affido e collocamento delle minori formulate da parte attrice, ha chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario delle figlie minori in via diretta e l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle stesse, con AUU suddiviso al 50% tra le parti. All'udienza del 27.06.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte e, assistite dai loro difensori, hanno dichiarato di concordare su quanto segue: le figlie ed vengono affidate ad entrambi i genitori;
Persona_1 Parte_3
Il padre potrà stare con le figlie:
- il lunedì, il martedì ed il giovedì delle settimane in cui il weekend è di competenza materna, dall'uscita dalla scuola (tra le 15 e le 16) e sino alle 21, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel quale caso le riaccompagnerà presso la madre prima di cena, entro le ore 19;
- a weekend alternati dalle ore 12,30 del sabato (con pranzo a carico del padre), alle 21 della domenica sera;
- i genitori potranno stare con la bambine durante le vacanze estive, almeno tre settimane ciascuno da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il resto del tempo varrebbe il calendario ordinario, ma i genitori concordano che le bambine possano andare in vacanza con i nonni con possibilità di ciascun genitore di andarle a trovare, previo accordo fra gli stessi;
- Il periodo di vacanze scolastiche Natalizie verrà equamente diviso tra i genitori con alternanza della notte di Vigilia di Natale e del giorno di Natale di anno in anno. Per l'anno 2025 le bambine staranno con la madre la notte del 24 con accompagnamento dal padre la mattina del 25 dicembre entro le ore 10,30;
- Ponti e festività verranno trascorsi dalle bambine con il genitore che ha il weekend più prossimo di competenza. Come criterio di preferenza, i genitori concordano di preferirsi reciprocamente in caso di eventuale pagina 2 di 5 necessità di ricorrere a terze persone nella gestione delle bambine. La casa famigliare sita a Cornaredo, in via G. Marconi n. 108, verrà assegnata alla signora Pt_1 che continuerà ad abitarla assieme alle bambine. Da questo momento la signora si impegna a Pt_1 fare fronte alle spese ordinarie condominiali attuali. Il GOT delegato, preso atto della richiesta delle parti di proseguire il giudizio al fine di valutare l'introduzione di un pomeriggio infrasettimanale di competenza paterna anche nelle settimane con weekend di sua competenza e di valutare altresì il tema economico, ha rimesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza già calendarizzata del 07.10.2025. A tale udienza le parti, dopo ampio confronto con il Tribunale, hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi: In ordine alla frequentazione padre-figlie Il padre vedrà le bambine:
- a fine settimana alternati, dal sabato alle 12,30 alle 19 della domenica sera, con possibilità per il padre di cenare con le figlie nella casa familiare;
- Nella settimana che esita con il weekend materno, il padre terrà le figlie il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel qual caso le riaccompagnerà entro le 19;
- Nella settimana che esita con il weekend paterno, a settimane alterne, il padre starà con le bambine – una settimana per due pomeriggi (martedì e giovedì) e l'altra per tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì)
- Per quanto riguarda, le vacanze si conferma quanto già verbalizzato all'udienza del 27 giugno 2025 In ordine al profilo economico:
- Devolvere l'intero AUU alla madre, previa sua eventuale rivalutazione a fronte della presentazione del nuovo ISEE della signora Pt_1
- Porre le spese condominiali ordinarie a carico della sig. Pt_1
- Porre le spese condominiali straordinarie a carico del sig. Parte_2
- Porre a carico l'arretrato delle spese condominiali ordinarie a carico dei genitori, per il 35% alla signora e il 75% al signore, fino al 27 giugno 2025; per il futuro solo a carico della signora;
- Spese legali compensate. Quindi i procuratori hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita a Cornaredo (MI), in via G. Marconi n. 108, per l'effetto assegnata a
[...] con quanto la arreda;
Pt_1
pagina 3 di 5 - il signor si impegna a spostare la residenza anagrafica entro 7 giorni dal Parte_2 trasferimento nell'immobile sito a Sedriano (MI), Cascina Gattinara n. 1;
- In ordine alle frequentazioni padre-figlie il padre vedrà le bambine:
- a fine settimana alternati, dal sabato alle 12.30 alle 19.00 della domenica sera, con possibilità per il padre di cenare con le figlie nella casa familiare;
- nella settimana che esita con il weekend materno, il padre terrà le figlie il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel qual caso le riaccompagnerà entro le 19.00;
- nella settimana che esita con il weekend paterno, a settimane alterne, il padre starà con le bambine – una settimana per due pomeriggi (martedì e giovedì) e l'altra per tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì);
- i genitori potranno stare con la bambine durante le vacanze estive almeno tre settimane ciascuno, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il resto del tempo varrà il calendario ordinario, ma i genitori concordano che le bambine possano andare in vacanza con i nonni, con possibilità di ciascun genitore di andarle a trovare, previo accordo fra gli stessi;
- il periodo di vacanze scolastiche Natalizie verrà equamente diviso tra i genitori con alternanza della notte di Vigilia di Natale e del giorno di Natale di anno in anno. Per l'anno 2025 le bambine staranno con la madre la notte del 24 con accompagnamento dal padre la mattina del 25 dicembre entro le ore 10.30;
- ponti e festività verranno trascorsi dalle bambine con il genitore che ha il weekend più prossimo di competenza. In ogni caso, come criterio di preferenza, i genitori concordano di preferirsi reciprocamente in caso di eventuale necessità di ricorrere a terze persone nella gestione delle bambine.
- a titolo di contributo nel mantenimento della prole, il padre rinuncerà alla sua quota di assegno unico Inps (50%), acconsentendo che l'intero assegno unico Inps sia percepito dalla Sig.ra previa sua eventuale rivalutazione a fronte della presentazione del nuovo ISEE Pt_1 della ricorrente;
- le spese condominiali ordinarie saranno integralmente a carico della Sig.ra dal 27 Pt_1 giugno 2025;
- le spese condominiali straordinarie resteranno a carico del solo Sig. proprietario Parte_2 dell'immobile;
- l'arretrato delle spese condominiali ordinarie - fino al 27 giugno 2025 - sarà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 35% a carico della Sig.ra e nella restante misura Pt_1 del 65% al Sig. Per quanto attiene alle spese ordinarie future, queste saranno a Parte_2 carico della Sig.ra nella quota del 100%; Pt_1
- spese legali compensate tra le parti.
Le parti, inoltre, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c., hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate come sopra integralmente trascritte, confermando altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza. pagina 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 20.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Leonie Ferrari presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico
Con le seguenti figlie:
- (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
14/08/2020, cittadina italiana;
pagina 1 di 5 - (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
11/07/2022, cittadina italiana
FATTO Con ricorso depositato in data 20.02.2025 , premesso di aver instaurato una Parte_1 relazione more uxorio con , dalla quale sono nate (il Parte_2 Persona_1
14.08.2020) e (l'11.07.2022), ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare le Parte_3 modalità di esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie nate fuori dal matrimonio, disponendo l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse Per_1 Pt_3 presso la madre (con assegnazione a quest'ultima della casa familiare) e la frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a tre pomeriggi infrasettimanali, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie mediante la somma mensile complessiva di € 700 oltre al 50% delle spese straordinarie, con il 100% dell'AUU a favore della madre e con condanna del padre al rimborso di € 14.434 (quota del 50% delle spese ordinarie e straordinarie sostenute integralmente dalla madre a far data da agosto 2023). Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025 il convenuto si è costituito in giudizio e, aderendo alle domande di affido e collocamento delle minori formulate da parte attrice, ha chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario delle figlie minori in via diretta e l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle stesse, con AUU suddiviso al 50% tra le parti. All'udienza del 27.06.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte e, assistite dai loro difensori, hanno dichiarato di concordare su quanto segue: le figlie ed vengono affidate ad entrambi i genitori;
Persona_1 Parte_3
Il padre potrà stare con le figlie:
- il lunedì, il martedì ed il giovedì delle settimane in cui il weekend è di competenza materna, dall'uscita dalla scuola (tra le 15 e le 16) e sino alle 21, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel quale caso le riaccompagnerà presso la madre prima di cena, entro le ore 19;
- a weekend alternati dalle ore 12,30 del sabato (con pranzo a carico del padre), alle 21 della domenica sera;
- i genitori potranno stare con la bambine durante le vacanze estive, almeno tre settimane ciascuno da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il resto del tempo varrebbe il calendario ordinario, ma i genitori concordano che le bambine possano andare in vacanza con i nonni con possibilità di ciascun genitore di andarle a trovare, previo accordo fra gli stessi;
- Il periodo di vacanze scolastiche Natalizie verrà equamente diviso tra i genitori con alternanza della notte di Vigilia di Natale e del giorno di Natale di anno in anno. Per l'anno 2025 le bambine staranno con la madre la notte del 24 con accompagnamento dal padre la mattina del 25 dicembre entro le ore 10,30;
- Ponti e festività verranno trascorsi dalle bambine con il genitore che ha il weekend più prossimo di competenza. Come criterio di preferenza, i genitori concordano di preferirsi reciprocamente in caso di eventuale pagina 2 di 5 necessità di ricorrere a terze persone nella gestione delle bambine. La casa famigliare sita a Cornaredo, in via G. Marconi n. 108, verrà assegnata alla signora Pt_1 che continuerà ad abitarla assieme alle bambine. Da questo momento la signora si impegna a Pt_1 fare fronte alle spese ordinarie condominiali attuali. Il GOT delegato, preso atto della richiesta delle parti di proseguire il giudizio al fine di valutare l'introduzione di un pomeriggio infrasettimanale di competenza paterna anche nelle settimane con weekend di sua competenza e di valutare altresì il tema economico, ha rimesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza già calendarizzata del 07.10.2025. A tale udienza le parti, dopo ampio confronto con il Tribunale, hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi: In ordine alla frequentazione padre-figlie Il padre vedrà le bambine:
- a fine settimana alternati, dal sabato alle 12,30 alle 19 della domenica sera, con possibilità per il padre di cenare con le figlie nella casa familiare;
- Nella settimana che esita con il weekend materno, il padre terrà le figlie il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel qual caso le riaccompagnerà entro le 19;
- Nella settimana che esita con il weekend paterno, a settimane alterne, il padre starà con le bambine – una settimana per due pomeriggi (martedì e giovedì) e l'altra per tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì)
- Per quanto riguarda, le vacanze si conferma quanto già verbalizzato all'udienza del 27 giugno 2025 In ordine al profilo economico:
- Devolvere l'intero AUU alla madre, previa sua eventuale rivalutazione a fronte della presentazione del nuovo ISEE della signora Pt_1
- Porre le spese condominiali ordinarie a carico della sig. Pt_1
- Porre le spese condominiali straordinarie a carico del sig. Parte_2
- Porre a carico l'arretrato delle spese condominiali ordinarie a carico dei genitori, per il 35% alla signora e il 75% al signore, fino al 27 giugno 2025; per il futuro solo a carico della signora;
- Spese legali compensate. Quindi i procuratori hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita a Cornaredo (MI), in via G. Marconi n. 108, per l'effetto assegnata a
[...] con quanto la arreda;
Pt_1
pagina 3 di 5 - il signor si impegna a spostare la residenza anagrafica entro 7 giorni dal Parte_2 trasferimento nell'immobile sito a Sedriano (MI), Cascina Gattinara n. 1;
- In ordine alle frequentazioni padre-figlie il padre vedrà le bambine:
- a fine settimana alternati, dal sabato alle 12.30 alle 19.00 della domenica sera, con possibilità per il padre di cenare con le figlie nella casa familiare;
- nella settimana che esita con il weekend materno, il padre terrà le figlie il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, salvo il giorno in cui le bambine avessero attività sportiva, nel qual caso le riaccompagnerà entro le 19.00;
- nella settimana che esita con il weekend paterno, a settimane alterne, il padre starà con le bambine – una settimana per due pomeriggi (martedì e giovedì) e l'altra per tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì);
- i genitori potranno stare con la bambine durante le vacanze estive almeno tre settimane ciascuno, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il resto del tempo varrà il calendario ordinario, ma i genitori concordano che le bambine possano andare in vacanza con i nonni, con possibilità di ciascun genitore di andarle a trovare, previo accordo fra gli stessi;
- il periodo di vacanze scolastiche Natalizie verrà equamente diviso tra i genitori con alternanza della notte di Vigilia di Natale e del giorno di Natale di anno in anno. Per l'anno 2025 le bambine staranno con la madre la notte del 24 con accompagnamento dal padre la mattina del 25 dicembre entro le ore 10.30;
- ponti e festività verranno trascorsi dalle bambine con il genitore che ha il weekend più prossimo di competenza. In ogni caso, come criterio di preferenza, i genitori concordano di preferirsi reciprocamente in caso di eventuale necessità di ricorrere a terze persone nella gestione delle bambine.
- a titolo di contributo nel mantenimento della prole, il padre rinuncerà alla sua quota di assegno unico Inps (50%), acconsentendo che l'intero assegno unico Inps sia percepito dalla Sig.ra previa sua eventuale rivalutazione a fronte della presentazione del nuovo ISEE Pt_1 della ricorrente;
- le spese condominiali ordinarie saranno integralmente a carico della Sig.ra dal 27 Pt_1 giugno 2025;
- le spese condominiali straordinarie resteranno a carico del solo Sig. proprietario Parte_2 dell'immobile;
- l'arretrato delle spese condominiali ordinarie - fino al 27 giugno 2025 - sarà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 35% a carico della Sig.ra e nella restante misura Pt_1 del 65% al Sig. Per quanto attiene alle spese ordinarie future, queste saranno a Parte_2 carico della Sig.ra nella quota del 100%; Pt_1
- spese legali compensate tra le parti.
Le parti, inoltre, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c., hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate come sopra integralmente trascritte, confermando altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza. pagina 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5