Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Decreto decisorio 21 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 29/09/2022, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 01006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2022, proposto da
Biomerieux IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE IC IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto n. 1250 del 14 giugno 2022, comunicata in data 20 giugno 2022, con cui è stato aggiudicato il Lotto n. 22 della procedura aperta telematica indetta per l'affidamento della fornitura in “service” di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici presso i laboratori di analisi dei Presidi Ospedalieri del P.O.C. di Castellaneta, di IN FR e AN (C.I.G.: 7266142211);
- della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 20 giugno 2022;
- del verbale redatto in esito alla seduta riservata del 9 luglio 2020 e della nota prot. n. 93142 del 21 aprile 2021 di trasmissione del predetto verbale non cognita;
- del verbale 18 novembre 2021;
- della risposta alle contestazioni presentate dalla Biomerieux IA S.p.A. in data 18 novembre 2021, se ed in quanto intervenuta;
- della risposta all'istanza di autotutela a mezzo PEC in data 26 luglio 2022, al momento non pervenuta;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti componenti la lex specialis e, in particolare, ma non esclusivamente, della delibera di indizione, del Bando, del Disciplinare, del Capitolato, di tutti i verbali di gara, della determinazione 14 febbraio 2019;
- di ogni atto preliminare, connesso, conseguente, anche non cognito;
nonché
per la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall'Amministrazione resistente con la Società aggiudicataria, con dichiarazione di disponibilità e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente Biomerieux IA S.p.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto e della BE IC IA S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Orsini in sostituzione degli avv.to V. Russo e R. Bonatti, avv.to G. Misserini in sostituzione dell'avv.to M. Carulli, avv.to G. Di Pardo e avv.to F. Lorusso;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso, in disparte da ogni considerazione in ordine alla sua (dubbia) tempestività, appare infondato in quanto l’unica censura con esso formulata che si appunta sul contestato possesso da parte della aggiudicataria BE IC IA S.p.A. del terzo requisito premiale (per punti massimi aggiuntivi pari a 10), di tipo on/off, di cui al Capitolato Tecnico (“disponibilità di flaconi per la ricerca di batteri aerobi, miceti, anaerobi in emoderivati e sacche piastriniche”) pare priva di giuridico pregio atteso che:
- parte ricorrente non risulta, allo stato, aver fornito neppure un principio di prova in ordine alla effettiva inidoneità tecnica dei prodotti offerti dalla Società controinteressata aggiudicataria a soddisfare il requisito premiale di che trattasi anche in ragione della circostanza che, di contro, dalla Relazione tecnica presentata in corso di procedura da BE IC IA S.p.A. emerge l’utilizzabilità dei flaconi cd. “standard” anche per la ricerca di batteri su sacche (anche piastriniche) e dalle schede tecniche degli stessi prodotti non risulta alcuna specifica limitazione d’uso;
- l’esattezza delle analisi sui campioni è comunque garantita dal controllo operato dal laboratorio preposto (cd. validazione interna), obbligatorio tanto per i flaconi standard che per i flaconi specifici;
- in ogni caso, nessuna prescrizione di legge, regolamentare o della lex specialis imponeva l’uso di flaconi specifici certificati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO