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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2024, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3610/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Helmut Cella
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 19.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 20.11.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla
1 data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, nel periodo dalla data della visita medico – legale ad oggi, le condizioni di salute si sono aggravate, allegando in proposito i certificati del
30.09.2024, del 5.08.2024 e del 22.07.2024.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie della sig.ra . Pt_1
Il dott. , quindi, dopo aver riesaminato la documentazione Per_1 medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e
2 dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Secondo quanto documentato dalla visita praticata in data
30.09.24 presso la Divisione di Neurologia dell'AOU Federico II di
Napoli, la Sig.ra nelle more, stando a quanto riportato Pt_1 nella documentazione, ha avuto un peggioramento delle condizioni di salute tali da determinare una riduzione della sua autonomia personale tale da renderlo impossibilitato a svolgere i compiti e funzioni propri della sua età. Pertanto, allo stato e a decorrere da tale data (30.09.24) può essere ritenuto soggetto ultrassessantacinquenne totalmente invalido con impossibilità a svolgere i compiti della propria età, senza necessità di revisioni future data la caratteristica evolutività delle patologie sofferte”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il Dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.09.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta in data successiva al deposito del presente ricorso, si compensano integralmente;
le spese di ctu si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
3 Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.09.2024.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 20.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3610/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Helmut Cella
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 19.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 20.11.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla
1 data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, nel periodo dalla data della visita medico – legale ad oggi, le condizioni di salute si sono aggravate, allegando in proposito i certificati del
30.09.2024, del 5.08.2024 e del 22.07.2024.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie della sig.ra . Pt_1
Il dott. , quindi, dopo aver riesaminato la documentazione Per_1 medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e
2 dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Secondo quanto documentato dalla visita praticata in data
30.09.24 presso la Divisione di Neurologia dell'AOU Federico II di
Napoli, la Sig.ra nelle more, stando a quanto riportato Pt_1 nella documentazione, ha avuto un peggioramento delle condizioni di salute tali da determinare una riduzione della sua autonomia personale tale da renderlo impossibilitato a svolgere i compiti e funzioni propri della sua età. Pertanto, allo stato e a decorrere da tale data (30.09.24) può essere ritenuto soggetto ultrassessantacinquenne totalmente invalido con impossibilità a svolgere i compiti della propria età, senza necessità di revisioni future data la caratteristica evolutività delle patologie sofferte”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il Dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.09.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta in data successiva al deposito del presente ricorso, si compensano integralmente;
le spese di ctu si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
3 Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.09.2024.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 20.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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