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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4477/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4477/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. PADOVANI ROBERTO Parte_1
Per l'avv. STIZZOLI PIETRO Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.40.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, in persona dell'amministratore Geom. Parte_1 Parte_3
con sede in Castelnuovo del Garda (Vr), c.f. ed elettivamente domiciliato in Verona, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Padovani;
opponente
contro
:
VE. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. con CP_1 Controparte_2
sede legale a San IO PA (Vr) in via Monte Pastello n. 5/d, p.i. , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Pietro Stizzoli del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 4477/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3619/24 emesso dal Tribunale di Verona il 19 giugno 2024, per un'importo di € 15.128,00, oltre interessi e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 15.128,00, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 84 del 31 maggio 2022, emessa dalla stessa per il saldo delle sue spettanze maturate da uno studio di fattibilità al fine di poter fruire del “bonus 110%”, da ciò,
stante il mancato pagamento della predetta fattura, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 3619/22 emesso dal
Tribunale di Verona e di respingere tutte le domande svolte nei confronti del Parte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
Rilevato che parte opposta aveva richiesto di rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto,
Part chiedeva di accertare e dichiarare il credito di nei confronti del CP_1 Parte_1 Parte_1
pari all'importo di €. 15.128,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso e
[...]
al tasso di mora dal deposito della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero per la maggiore o pagina 3 di 6 minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio e, di conseguenza, condannare l'opponente al pagamento di detto importo, con spese e compensi di lite interamente rifusi.
All'udienza del 13 marzo 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- amministratore del condominio opponente dal 2017 al febbraio 2023, Testimone_1
rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 8.01.2025.
Cap.1) confermo, riconosco il doc. 2 monitorio che mi viene esibito;
cap.7) riconosco la mail di cui al doc. 6 monitorio, si tratta della relazione tecnica integrata avente ad oggetto l'analisi della conformità urbanistica e catastale di un fabbricato a destinazione residenziale;
- , all'epoca dei fatti era direttore tecnico della società opposta, da gennaio 2025 fa Tes_2
parte del Consiglio di Amministrazione, ma non ha alcuna delega e non possiede quote societarie.
Cap.1) riconosco il doc. 2 monitorio, ero presente al momento del conferimento dell'incarico; cap.2) riconosco il doc. 5 e confermo la circostanza, preciso che la società è una impresa edile e non ha al suo interno professionisti in grado di redigere un progetto come quello richiesto;
- in qualità di architetto si era occupato di redigere una relazione di fattibilità Testimone_3
per verificare se il fabbricato avesse i requisiti per accedere al super bonus del 110% nei termini di conformità edilizia e catastale.
Cap.2) riconosco i docc. 2 e 5 che mi vengono esibiti, confermo la circostanza e preciso che l'incarico assegnato consisteva in più fasi, ma avendo verificato che il condominio aveva delle difformità edilizie, il primo punto riguardava la geometria del sottotetto, poiché, l'imposta delle travi del tetto era maggiore ed era a cm 70 e non a cm 60 come indicato nel progetto approvato, il secondo punto era da individuare nell'uso dei sottotetti, in quanto non era abitabile vista l'altezza, mentre erano presenti delle camere e dei bagni, quanto meno in due appartamenti, il sig. della società proprietaria della gran parte degli appartamenti mi comunicava che Per_2
questa situazione era comune a tutti gli appartamenti;
pagina 4 di 6 cap.3) confermo quanto indicato nel capitolo, preciso nello specifico mi sono occupato io di svolgere tutte queste attività, con la collaborazione dell'arch. per la parte Persona_3
afferente il rilievo in sito;
cap.4) riconosce il doc. 7 e confermo le circostanze;
cap.5) confermo, ricordo che quando ho affermato che vi erano delle problematiche legate alla conformità, ho consigliato di seguire una strada alternativa al bonus 110 e di farsi seguire da un termotecnico;
cap.6) una settimana dopo l'assemblea, mi sono preso del tempo per verificare se fosse possibile sanare tali difformità, ho visitato l'appartamento del sig. ed anche in questo Per_4
appartamento ho riscontrato le stesse anomalie presenti nell'altro corpo di fabbrica, dopo di ciò ho completato la relazione di fattibilità; cap.7) riconosco il doc. 6 e confermo la circostanza;
cap.8) confermo, la combinazione delle due difformità non permettevano la sanatoria e, quindi, la possibilità di accedere al superbonus;
- , in qualità di architetto aveva assistito l'arch. nei rilievi in sito. Persona_3 Per_5
Cap.4) riconosco il doc. 7, le foto le ha scattate l'arch. e confermo di essere stata Per_5
presente ai sopralluoghi;
cap.5) nulla so;
cap.8) nulla so, io ho soltanto assistito l'arch. per i rilevi in sito. Tes_3
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la parziale fondatezza della propria pretesa creditoria, di cui alla fattura azionata in via monitoria, in quanto ha dimostrato di aver svolto attività di verifica della conformità catastale sul corpo fabbricato del opponente e dopo aver accertato che, tenuto conto delle insanabili difformità presenti, Parte_1
dovute dalla maggiore altezza del sottotetto di ben 10 cm e che nel sottotetto, non abitabile, erano state realizzate delle camere e dei bagni, ha redatto una relazione di non fattibilità, poiché, le difformità
individuate non permettevano l'accesso al “superbonus 110%”, ma l'attività espletata è stata parziale rispetto a quanto indicato nel punto 1 di cui al doc. 2 monitorio, quindi, il compenso deve,
pagina 5 di 6 conseguentemente, essere ridotto, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, quindi, in via equitativa viene liquidato in € 7.000,00.
Ritenuta, in definitiva, la parziale fondatezza dell'opposizione, da ciò il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con la condanna del condominio opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta stante il parziale accoglimento dell'opposizione, come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna il condominio in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore della società opposta della somma pari ad € 7.000,00 oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo;
condanna il condominio opponente alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate, in misura ridotta per i motivi su esposti in € 2.550,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4477/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. PADOVANI ROBERTO Parte_1
Per l'avv. STIZZOLI PIETRO Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.40.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, in persona dell'amministratore Geom. Parte_1 Parte_3
con sede in Castelnuovo del Garda (Vr), c.f. ed elettivamente domiciliato in Verona, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Padovani;
opponente
contro
:
VE. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. con CP_1 Controparte_2
sede legale a San IO PA (Vr) in via Monte Pastello n. 5/d, p.i. , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Pietro Stizzoli del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 4477/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3619/24 emesso dal Tribunale di Verona il 19 giugno 2024, per un'importo di € 15.128,00, oltre interessi e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 15.128,00, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 84 del 31 maggio 2022, emessa dalla stessa per il saldo delle sue spettanze maturate da uno studio di fattibilità al fine di poter fruire del “bonus 110%”, da ciò,
stante il mancato pagamento della predetta fattura, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 3619/22 emesso dal
Tribunale di Verona e di respingere tutte le domande svolte nei confronti del Parte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
Rilevato che parte opposta aveva richiesto di rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto,
Part chiedeva di accertare e dichiarare il credito di nei confronti del CP_1 Parte_1 Parte_1
pari all'importo di €. 15.128,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso e
[...]
al tasso di mora dal deposito della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero per la maggiore o pagina 3 di 6 minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio e, di conseguenza, condannare l'opponente al pagamento di detto importo, con spese e compensi di lite interamente rifusi.
All'udienza del 13 marzo 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- amministratore del condominio opponente dal 2017 al febbraio 2023, Testimone_1
rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 8.01.2025.
Cap.1) confermo, riconosco il doc. 2 monitorio che mi viene esibito;
cap.7) riconosco la mail di cui al doc. 6 monitorio, si tratta della relazione tecnica integrata avente ad oggetto l'analisi della conformità urbanistica e catastale di un fabbricato a destinazione residenziale;
- , all'epoca dei fatti era direttore tecnico della società opposta, da gennaio 2025 fa Tes_2
parte del Consiglio di Amministrazione, ma non ha alcuna delega e non possiede quote societarie.
Cap.1) riconosco il doc. 2 monitorio, ero presente al momento del conferimento dell'incarico; cap.2) riconosco il doc. 5 e confermo la circostanza, preciso che la società è una impresa edile e non ha al suo interno professionisti in grado di redigere un progetto come quello richiesto;
- in qualità di architetto si era occupato di redigere una relazione di fattibilità Testimone_3
per verificare se il fabbricato avesse i requisiti per accedere al super bonus del 110% nei termini di conformità edilizia e catastale.
Cap.2) riconosco i docc. 2 e 5 che mi vengono esibiti, confermo la circostanza e preciso che l'incarico assegnato consisteva in più fasi, ma avendo verificato che il condominio aveva delle difformità edilizie, il primo punto riguardava la geometria del sottotetto, poiché, l'imposta delle travi del tetto era maggiore ed era a cm 70 e non a cm 60 come indicato nel progetto approvato, il secondo punto era da individuare nell'uso dei sottotetti, in quanto non era abitabile vista l'altezza, mentre erano presenti delle camere e dei bagni, quanto meno in due appartamenti, il sig. della società proprietaria della gran parte degli appartamenti mi comunicava che Per_2
questa situazione era comune a tutti gli appartamenti;
pagina 4 di 6 cap.3) confermo quanto indicato nel capitolo, preciso nello specifico mi sono occupato io di svolgere tutte queste attività, con la collaborazione dell'arch. per la parte Persona_3
afferente il rilievo in sito;
cap.4) riconosce il doc. 7 e confermo le circostanze;
cap.5) confermo, ricordo che quando ho affermato che vi erano delle problematiche legate alla conformità, ho consigliato di seguire una strada alternativa al bonus 110 e di farsi seguire da un termotecnico;
cap.6) una settimana dopo l'assemblea, mi sono preso del tempo per verificare se fosse possibile sanare tali difformità, ho visitato l'appartamento del sig. ed anche in questo Per_4
appartamento ho riscontrato le stesse anomalie presenti nell'altro corpo di fabbrica, dopo di ciò ho completato la relazione di fattibilità; cap.7) riconosco il doc. 6 e confermo la circostanza;
cap.8) confermo, la combinazione delle due difformità non permettevano la sanatoria e, quindi, la possibilità di accedere al superbonus;
- , in qualità di architetto aveva assistito l'arch. nei rilievi in sito. Persona_3 Per_5
Cap.4) riconosco il doc. 7, le foto le ha scattate l'arch. e confermo di essere stata Per_5
presente ai sopralluoghi;
cap.5) nulla so;
cap.8) nulla so, io ho soltanto assistito l'arch. per i rilevi in sito. Tes_3
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la parziale fondatezza della propria pretesa creditoria, di cui alla fattura azionata in via monitoria, in quanto ha dimostrato di aver svolto attività di verifica della conformità catastale sul corpo fabbricato del opponente e dopo aver accertato che, tenuto conto delle insanabili difformità presenti, Parte_1
dovute dalla maggiore altezza del sottotetto di ben 10 cm e che nel sottotetto, non abitabile, erano state realizzate delle camere e dei bagni, ha redatto una relazione di non fattibilità, poiché, le difformità
individuate non permettevano l'accesso al “superbonus 110%”, ma l'attività espletata è stata parziale rispetto a quanto indicato nel punto 1 di cui al doc. 2 monitorio, quindi, il compenso deve,
pagina 5 di 6 conseguentemente, essere ridotto, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, quindi, in via equitativa viene liquidato in € 7.000,00.
Ritenuta, in definitiva, la parziale fondatezza dell'opposizione, da ciò il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con la condanna del condominio opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta stante il parziale accoglimento dell'opposizione, come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna il condominio in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore della società opposta della somma pari ad € 7.000,00 oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo;
condanna il condominio opponente alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate, in misura ridotta per i motivi su esposti in € 2.550,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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