TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Pietro OL -Presidente
2. Maria Teresa LE -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 647 e 891 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'avv. Antonino Napoli, presso il cui studio, sito in Taurianova (RC) alla via Alcide De Gasperi n. 63, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente e resistente-
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio, sito in
Palmi alla Via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliato;
-resistente e ricorrente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 28.05.2024, e successivamente notificato il 24.06.2024 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di Parte_1
aver contratto, il 07.10.2006, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Seminara, atto n. 16 Parte II serie A;
che dall'unione sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Persona_2
08.05.2016), entrambe portatrici di handicap, in quanto affette da sindrome di Cockayne;
che, fin dall'inizio, l'unione è stata caratterizzata dalle violenze fisiche e psicologiche del resistente nei confronti di essa ricorrente, perpetrate nel corso degli anni di vita coniugale;
che il comportamento del CO è divenuto intollerabile non solo per le violenze esercitate ma anche per i tradimenti dallo stesso perpetrati negli anni;
che essa ricorrente ha sporto denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di Seminara e pende procedimento penale n. 662/24 RGNR;
che, dal punto di vista reddituale, il resistente svolge l'attività di pizzaiolo presso il ristorante “Il Rifugio del Gusto”, sito in Barrittieri di Seminara, di cui è di fatto titolare, sebbene formalmente la SRL sia intestata al fratello;
che, Persona_3
dal punto di vista patrimoniale, a seguito del decesso del padre del resistente, non vi è stato il trasferimento pro quota dei beni del de cuius nei confronti del né nei confronti CP_1
delle figlie per rappresentazione - tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 1.000,00 in favore della , la quale chiede, altresì l'affidamento Pt_1
delle figlie con collocazione presso di lei e disciplina delle modalità del diritto di visita paterno.
1.1.- In sede di prima udienza, il Giudice ha preliminarmente rilevato la nullità della notifica nei confronti del resistente, ordinandone la rinnovazione e rinviando all'uopo la causa all'udienza del 17.12.2024.
1.2.- Con separato ricorso depositato in data 18.07.2024, ha introdotto Controparte_1
parallelo giudizio di separazione, iscritto al n. 891/2024 RGAC, chiedendo, in via preliminare e urgente, la regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti delle figlie, in ragione dell'impedimento frapposto dalla;
nel merito, ha chiesto: 2. Pt_1
Per_ pronunciarsi la separazione dei coniugi;
3. affidarsi le figlie minori e in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio di visita da parte del padre per 5 giorni alla settimana per la durata di tre ore al giorno, oltre che con regolamentazione del diritto di visita per le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni;
4. restituzione della casa coniugale alla legittima proprietaria;
5. disporsi il pagamento, a titolo di mantenimento delle figlie minori, della somma di euro
400,00 mensili (euro 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3.- Con decreto reso nel procedimento RGAC 891/2024 sono stati emessi provvedimenti urgenti per disciplinare il diritto di visita paterno ed è stata fissata apposita udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili.
1.4.- Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 01.10.2024, alla quale sono state sentite le parti personalmente, il decreto del 25.07.2024 è stato parzialmente modificato.
All'udienza del 26.11.2024, il difensore della ha rappresentato la contemporanea Pt_1
pendenza tra le parti del procedimento di separazione giudiziale n. RGAC 647/2024, chiedendo pertanto la riunione con quello recante n. RGAC 891/2024 e la causa è stata rinviata all'udienza del 17 dicembre 2024 per tutti gli incombenti di prima udienza;
è stata altresì revocata, con riferimento ai provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., l'ordinanza del 27.10.2024, nella parte in cui era stata disposta l'assunzione di informatori sui fatti di violenza allegati, confermandosi nel resto le modalità di visita paterne, con l'aggiunta dell'assistenza dei Servizi Sociali.
1.5.- Con memoria depositata il 05.11.2024, il resistente , riportandosi al Controparte_1
ricorso depositato nel procedimento 891/2024 ed opponendosi al dedotto avversario, ha precisato: a) di non aver mai usato violenza fisica e verbale nei confronti della moglie;
b) che la rottura del rapporto di coniugio non è da riferire alle asserite violenze ma al comportamento della , che ha tenuto nascosta la malattia della seconda figlia fino al Pt_1
momento della sua nascita;
c) nonostante ciò, il padre è sempre presente per le figlie, accudendole e prendendosene cura;
d) la relazione con la sig.ra risale al marzo del Pt_2
2024 è non di certo stata la causa della separazione, perché già nel periodo natalizio del 2023 esso resistente aveva comunicato alla la volontà di allontanarsi dalla casa familiare;
Pt_1
e) i coniugi sono in regime di separazione dei beni e non di comunione;
f) il non è CP_1 titolare del ristorante “il Rifugio del Gusto” ma mero dipendente, mentre la ricorrente beneficia dei redditi pensionistici delle due minori;
g) esso resistente deve sostenere diverse spese, quali il mantenimento stabilito dal Tribunale, l'affitto della casa, oltre che due rate mensili per finanziamenti.
Tutto ciò premesso, il ha ribadito le conclusioni prese, salvo che per l'assegno di CP_1
mantenimento in favore delle figlie minori, che ha chiesto determinarsi nella somma di euro
300,00 mensili (euro 150,00 ciascuna), in luogo dei 400,00 inizialmente prospettati dallo stesso ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha inoltre chiesto ammonirsi la a rispettare il principio della bigenitorialità. Pt_1
1.6.- All'udienza del 17 dicembre 2024, chiamati entrambi i procedimenti, è stata disposta la riunione del procedimento n. 891/2024 a quello recante n. 647/2024. I procuratori delle parti hanno inoltre dichiarato di essere d'accordo sul ripristino delle modalità delle visite paterne senza l'assistenza dei Servizi Sociali, oltre a voler regolare consensualmente le modalità di visita durante il periodo natalizio per l'anno 2024/2025.
Tuttavia, alla successiva udienza dell'11.02.2025, il procuratore del resistente ha chiesto modificarsi le vigenti modalità di visita, deducendo che il suo assistito viene pesantemente insultato dai familiari della . Il difensore della ricorrente si è opposto, impegnandosi Pt_1 affinché la non faccia comparire la madre all'atto delle visite e tenuto conto che essa Pt_1
ricorrente sta trasferendo la residenza in altra abitazione.
Su richiesta congiunta dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con riserva all'esito di ogni altra determinazione.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che la ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Seminara, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio concordatario in quel Comune il 07.10.2006, con atto trascritto al n. 16 parte II serie A, anno
2006.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Seminara in data 07.10.2006, con atto trascritto al n. 16, parte
II serie A, anno 2006 dei registri di quel Comune.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., non definitivamente pronunciando sulle domande reciprocamente introdotte da e da , nei giudizi riuniti iscritti al RGAC ai numeri 647 e Parte_1 Controparte_1
891 dell'anno 2024, così provvede:
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario, celebrato in Seminara in data 07.10.2006, e trascritto al n. 16, parte II serie A, anno 2006 dei registri di quel Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa LE ER OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Pietro OL -Presidente
2. Maria Teresa LE -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 647 e 891 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'avv. Antonino Napoli, presso il cui studio, sito in Taurianova (RC) alla via Alcide De Gasperi n. 63, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente e resistente-
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio, sito in
Palmi alla Via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliato;
-resistente e ricorrente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 28.05.2024, e successivamente notificato il 24.06.2024 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di Parte_1
aver contratto, il 07.10.2006, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Seminara, atto n. 16 Parte II serie A;
che dall'unione sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Persona_2
08.05.2016), entrambe portatrici di handicap, in quanto affette da sindrome di Cockayne;
che, fin dall'inizio, l'unione è stata caratterizzata dalle violenze fisiche e psicologiche del resistente nei confronti di essa ricorrente, perpetrate nel corso degli anni di vita coniugale;
che il comportamento del CO è divenuto intollerabile non solo per le violenze esercitate ma anche per i tradimenti dallo stesso perpetrati negli anni;
che essa ricorrente ha sporto denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di Seminara e pende procedimento penale n. 662/24 RGNR;
che, dal punto di vista reddituale, il resistente svolge l'attività di pizzaiolo presso il ristorante “Il Rifugio del Gusto”, sito in Barrittieri di Seminara, di cui è di fatto titolare, sebbene formalmente la SRL sia intestata al fratello;
che, Persona_3
dal punto di vista patrimoniale, a seguito del decesso del padre del resistente, non vi è stato il trasferimento pro quota dei beni del de cuius nei confronti del né nei confronti CP_1
delle figlie per rappresentazione - tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 1.000,00 in favore della , la quale chiede, altresì l'affidamento Pt_1
delle figlie con collocazione presso di lei e disciplina delle modalità del diritto di visita paterno.
1.1.- In sede di prima udienza, il Giudice ha preliminarmente rilevato la nullità della notifica nei confronti del resistente, ordinandone la rinnovazione e rinviando all'uopo la causa all'udienza del 17.12.2024.
1.2.- Con separato ricorso depositato in data 18.07.2024, ha introdotto Controparte_1
parallelo giudizio di separazione, iscritto al n. 891/2024 RGAC, chiedendo, in via preliminare e urgente, la regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti delle figlie, in ragione dell'impedimento frapposto dalla;
nel merito, ha chiesto: 2. Pt_1
Per_ pronunciarsi la separazione dei coniugi;
3. affidarsi le figlie minori e in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio di visita da parte del padre per 5 giorni alla settimana per la durata di tre ore al giorno, oltre che con regolamentazione del diritto di visita per le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni;
4. restituzione della casa coniugale alla legittima proprietaria;
5. disporsi il pagamento, a titolo di mantenimento delle figlie minori, della somma di euro
400,00 mensili (euro 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3.- Con decreto reso nel procedimento RGAC 891/2024 sono stati emessi provvedimenti urgenti per disciplinare il diritto di visita paterno ed è stata fissata apposita udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili.
1.4.- Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 01.10.2024, alla quale sono state sentite le parti personalmente, il decreto del 25.07.2024 è stato parzialmente modificato.
All'udienza del 26.11.2024, il difensore della ha rappresentato la contemporanea Pt_1
pendenza tra le parti del procedimento di separazione giudiziale n. RGAC 647/2024, chiedendo pertanto la riunione con quello recante n. RGAC 891/2024 e la causa è stata rinviata all'udienza del 17 dicembre 2024 per tutti gli incombenti di prima udienza;
è stata altresì revocata, con riferimento ai provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., l'ordinanza del 27.10.2024, nella parte in cui era stata disposta l'assunzione di informatori sui fatti di violenza allegati, confermandosi nel resto le modalità di visita paterne, con l'aggiunta dell'assistenza dei Servizi Sociali.
1.5.- Con memoria depositata il 05.11.2024, il resistente , riportandosi al Controparte_1
ricorso depositato nel procedimento 891/2024 ed opponendosi al dedotto avversario, ha precisato: a) di non aver mai usato violenza fisica e verbale nei confronti della moglie;
b) che la rottura del rapporto di coniugio non è da riferire alle asserite violenze ma al comportamento della , che ha tenuto nascosta la malattia della seconda figlia fino al Pt_1
momento della sua nascita;
c) nonostante ciò, il padre è sempre presente per le figlie, accudendole e prendendosene cura;
d) la relazione con la sig.ra risale al marzo del Pt_2
2024 è non di certo stata la causa della separazione, perché già nel periodo natalizio del 2023 esso resistente aveva comunicato alla la volontà di allontanarsi dalla casa familiare;
Pt_1
e) i coniugi sono in regime di separazione dei beni e non di comunione;
f) il non è CP_1 titolare del ristorante “il Rifugio del Gusto” ma mero dipendente, mentre la ricorrente beneficia dei redditi pensionistici delle due minori;
g) esso resistente deve sostenere diverse spese, quali il mantenimento stabilito dal Tribunale, l'affitto della casa, oltre che due rate mensili per finanziamenti.
Tutto ciò premesso, il ha ribadito le conclusioni prese, salvo che per l'assegno di CP_1
mantenimento in favore delle figlie minori, che ha chiesto determinarsi nella somma di euro
300,00 mensili (euro 150,00 ciascuna), in luogo dei 400,00 inizialmente prospettati dallo stesso ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha inoltre chiesto ammonirsi la a rispettare il principio della bigenitorialità. Pt_1
1.6.- All'udienza del 17 dicembre 2024, chiamati entrambi i procedimenti, è stata disposta la riunione del procedimento n. 891/2024 a quello recante n. 647/2024. I procuratori delle parti hanno inoltre dichiarato di essere d'accordo sul ripristino delle modalità delle visite paterne senza l'assistenza dei Servizi Sociali, oltre a voler regolare consensualmente le modalità di visita durante il periodo natalizio per l'anno 2024/2025.
Tuttavia, alla successiva udienza dell'11.02.2025, il procuratore del resistente ha chiesto modificarsi le vigenti modalità di visita, deducendo che il suo assistito viene pesantemente insultato dai familiari della . Il difensore della ricorrente si è opposto, impegnandosi Pt_1 affinché la non faccia comparire la madre all'atto delle visite e tenuto conto che essa Pt_1
ricorrente sta trasferendo la residenza in altra abitazione.
Su richiesta congiunta dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con riserva all'esito di ogni altra determinazione.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che la ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Seminara, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio concordatario in quel Comune il 07.10.2006, con atto trascritto al n. 16 parte II serie A, anno
2006.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Seminara in data 07.10.2006, con atto trascritto al n. 16, parte
II serie A, anno 2006 dei registri di quel Comune.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., non definitivamente pronunciando sulle domande reciprocamente introdotte da e da , nei giudizi riuniti iscritti al RGAC ai numeri 647 e Parte_1 Controparte_1
891 dell'anno 2024, così provvede:
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario, celebrato in Seminara in data 07.10.2006, e trascritto al n. 16, parte II serie A, anno 2006 dei registri di quel Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa LE ER OL