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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Tomasino Russu e dall'avv. Giulia Russu, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, residente in [...] rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Claudio Ronchietto, giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21; litisconsorte necessario contumace
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 11 ottobre 2024 con trattazione cartolare i difensori delle parti concludevano come da note depositate telematicamente riportandosi ai propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 01/02/1975, Parte_1 in Roma aveva contratto matrimonio con , nato a [...] Controparte_3
(RM) il 11/02/1950, deduceva:
- che dall'unione coniugale erano nati tre figli: nata il Persona_1
16/07/1975, nata il [...] e nata il Persona_2 Persona_3
03/04/1983;
- che con sentenza n. 240/2021, emessa in data 18/06/2021, passata in giudicato in data 25/01/2022, il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che con sentenza n. 362/2023 emessa in data 14/09/2023, passata in giudicato in data 11/12/2023, il Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto a favore della odierna ricorrente a carico del , un Parte_1 CP_3 assegno divorzile di € 800,00 mensili;
- che, dopo il divorzio, il 17/12/2022 il aveva contratto CP_3 matrimonio civile con Controparte_1
- che il era deceduto in data 09/05/2023 in Peschiera Del Garda CP_3
(VR) e che al momento del decesso percepiva una pensione di circa CP_2
4.700,00 lordi;
- che il matrimonio della ricorrente con il era durato 46 anni e la CP_3 ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 75% per cui non poteva lavorare non solo per l'età (70 anni) ma anche per le condizioni di salute e si trovava in precarie condizioni economiche.
La ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità in misura
2 non inferiore al 75% a proprio favore e, per l'effetto, di condannare l' ad CP_2 erogare la quota ritenuta di giustizia a favore della in quanto titolare Parte_1 dell'assegno divorzile.
Nonostante la regolarità delle notifiche effettuate, non si costituiva l' CP_2
Si costituiva in data 30.04.2024 la resistente Controparte_1 che richiedeva al Tribunale di disporre a suo favore nella misura del 70% la quota della pensione di reversibilità.
La resistente deduceva:
- che sino dai primi mesi del 2003 i rapporti personali tra la ricorrente ed il coniuge si erano deteriorati tanto che il marito, che si era allontanato, già da alcuni mesi dalla casa coniugale, aveva depositato il 10.9.2003 dinanzi al
Tribunale di Tivoli ricorso giudiziale di separazione personale;
- che il era stato costretto ad affrontare, con il sostegno della CP_3 convenuta convivente, la grave malattia oncologica polmonare diagnosticata il
5.2.2018 senza che la ricorrente se ne fosse presa cura e fosse neanche andata al funerale dell'ex coniuge;
- che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 27.2.2009 su impugnazione della sentenza di separazione da parte della Parte_1 confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale disponendo, in favore della un assegno di mantenimento a carico del coniuge di € Parte_1
1.200,00;
- che i tentativi di trovare una soluzione conciliativa con la resistente non avevano esito positivo, per il poteva sposarsi in seconde nozze solo CP_3 cinque mesi prima del suo decesso;
- che la ricorrente disponeva di un appartamento da cui percepiva tuttora un reddito di € 660,00 mensili nonché un locale magazzino di 80 mq circa verosimilmente anch'esso produttivo di rendite, siti a Sacrofano e abitava a La
Maddalena in un'abitazione sita in una residenza nobiliare;
- che la resistente che ha 54 anni, attualmente disoccupata, aveva conosciuto il alla fine del 2018 quando gli era stata diagnosticata una CP_3 forma di tumore polmonare per cui veniva sottoposto ad interventi chirurgici
(di lobectomia) su entrambi i polmoni residuando una patologia oncologica
“plurimetastatica” che lo costringeva a ciclica terapia salvavita ed un successivo
3 intervento di ernio plastica del rene con convivenza intrapresa in un immobile condotto in locazione in Santa NE.
All'udienza del 31 maggio 2024, veniva dichiarata la contumacia dell' ed il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti, formulava una CP_2 proposta conciliativa nei seguenti termini: visto l'art. 9, co. 3, L. 898/70, accerta e dichiara il diritto di a percepire una quota pari al Parte_1
65% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge di Chio, nato a CP_3
Subiaco il 11.02.1950 e deceduto a Civitavecchia il 9 maggio 2023, con decorrenza dal mese di marzo 2024. Il difensore della ricorrente aderiva alla proposta conciliativa mentre il difensore della resistente dichiarava di non aderire pur essendo favorevole ad una soluzione transattiva della controversia.
All'udienza del 11 ottobre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi depositati.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che nel caso di specie non è contestato il diritto della a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza Parte_1 del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico ed Controparte_3 incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del che il rapporto lavorativo CP_3 da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio, come dedotto da parte ricorrente.
Ciò premesso ritiene il Collegio che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (45 anni e 8 mesi quello tra la ed il , 5 mesi quello Parte_1 CP_3 tra il e la , alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di CP_3 CP_1 quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass.
16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico,
4 assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003):
Occorre premettere che, nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata dalle parti sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attribuzione della pensione di reversibilità alla ricorrente che gode dell'assegno divorzile e non si è riposata.
Ai fini del calcolo della quota spettante alla occorre tenere conto CP_4 della misura dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (pari ad euro 800,00 oltre rivalutazione Istat); la circostanza per cui la ricorrente ha 70 anni, ha una invalidità al 75%, risulta non avere lavorato dall'anno 2006 e percepisce una rendita da un locale magazzino in Sacrofano (tuttavia gravato da debiti), mentre la resistente ha 54 anni e ha smesso di lavorare nel 2020 per dedicarsi alle cure del marito ed ha documentato di corrispondere un canone di locazione di euro
640,00 mensili .
Deve inoltre tenersi conto della durata della convivenza prematrimoniale di cinque anni che per la è iniziata nel 2019 – circostanza non CP_1 contestata dalla ricorrente – e dal fatto che la separazione è intervenuta nell'anno 2007 e che la seconda moglie ha dovuto assistere il marito in costanza di una grave malattia documentata in atti, ma che in ragione dell'età di
54 anni e che ha lavorato fino all'anno 2000 potrà riprendere a lavorare.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al 70% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente, diritto che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n.
6272/2004; Cass. n. 15837/2001).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
<Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge
5 assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.>> (Cass. 22259/2013).
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 396/2023 R.G.A.C. così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di nata a [...] il Parte_1
08/03/1955, a percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato a [...] il [...] e Controparte_3 deceduto il 09/05/2023, a decorrere dal 1 giugno 2023;
2) accerta e dichiara il diritto di nata a Controparte_1
Montana (Bulgaria) il 31.8.1970, a percepire una quota pari al 30% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato a [...] Controparte_3
(RM) il 11/02/1950 e deceduto il 09/05/2023, a decorrere dal 1 giugno 2023; CP_ 3) ordina all' di corrispondere la pensione secondo le quote e con la decorrenza indicata sub 1), oltre rivalutazione annuale secondo norme vigenti;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 14 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Tomasino Russu e dall'avv. Giulia Russu, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, residente in [...] rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Claudio Ronchietto, giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21; litisconsorte necessario contumace
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 11 ottobre 2024 con trattazione cartolare i difensori delle parti concludevano come da note depositate telematicamente riportandosi ai propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 01/02/1975, Parte_1 in Roma aveva contratto matrimonio con , nato a [...] Controparte_3
(RM) il 11/02/1950, deduceva:
- che dall'unione coniugale erano nati tre figli: nata il Persona_1
16/07/1975, nata il [...] e nata il Persona_2 Persona_3
03/04/1983;
- che con sentenza n. 240/2021, emessa in data 18/06/2021, passata in giudicato in data 25/01/2022, il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che con sentenza n. 362/2023 emessa in data 14/09/2023, passata in giudicato in data 11/12/2023, il Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto a favore della odierna ricorrente a carico del , un Parte_1 CP_3 assegno divorzile di € 800,00 mensili;
- che, dopo il divorzio, il 17/12/2022 il aveva contratto CP_3 matrimonio civile con Controparte_1
- che il era deceduto in data 09/05/2023 in Peschiera Del Garda CP_3
(VR) e che al momento del decesso percepiva una pensione di circa CP_2
4.700,00 lordi;
- che il matrimonio della ricorrente con il era durato 46 anni e la CP_3 ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 75% per cui non poteva lavorare non solo per l'età (70 anni) ma anche per le condizioni di salute e si trovava in precarie condizioni economiche.
La ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità in misura
2 non inferiore al 75% a proprio favore e, per l'effetto, di condannare l' ad CP_2 erogare la quota ritenuta di giustizia a favore della in quanto titolare Parte_1 dell'assegno divorzile.
Nonostante la regolarità delle notifiche effettuate, non si costituiva l' CP_2
Si costituiva in data 30.04.2024 la resistente Controparte_1 che richiedeva al Tribunale di disporre a suo favore nella misura del 70% la quota della pensione di reversibilità.
La resistente deduceva:
- che sino dai primi mesi del 2003 i rapporti personali tra la ricorrente ed il coniuge si erano deteriorati tanto che il marito, che si era allontanato, già da alcuni mesi dalla casa coniugale, aveva depositato il 10.9.2003 dinanzi al
Tribunale di Tivoli ricorso giudiziale di separazione personale;
- che il era stato costretto ad affrontare, con il sostegno della CP_3 convenuta convivente, la grave malattia oncologica polmonare diagnosticata il
5.2.2018 senza che la ricorrente se ne fosse presa cura e fosse neanche andata al funerale dell'ex coniuge;
- che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 27.2.2009 su impugnazione della sentenza di separazione da parte della Parte_1 confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale disponendo, in favore della un assegno di mantenimento a carico del coniuge di € Parte_1
1.200,00;
- che i tentativi di trovare una soluzione conciliativa con la resistente non avevano esito positivo, per il poteva sposarsi in seconde nozze solo CP_3 cinque mesi prima del suo decesso;
- che la ricorrente disponeva di un appartamento da cui percepiva tuttora un reddito di € 660,00 mensili nonché un locale magazzino di 80 mq circa verosimilmente anch'esso produttivo di rendite, siti a Sacrofano e abitava a La
Maddalena in un'abitazione sita in una residenza nobiliare;
- che la resistente che ha 54 anni, attualmente disoccupata, aveva conosciuto il alla fine del 2018 quando gli era stata diagnosticata una CP_3 forma di tumore polmonare per cui veniva sottoposto ad interventi chirurgici
(di lobectomia) su entrambi i polmoni residuando una patologia oncologica
“plurimetastatica” che lo costringeva a ciclica terapia salvavita ed un successivo
3 intervento di ernio plastica del rene con convivenza intrapresa in un immobile condotto in locazione in Santa NE.
All'udienza del 31 maggio 2024, veniva dichiarata la contumacia dell' ed il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti, formulava una CP_2 proposta conciliativa nei seguenti termini: visto l'art. 9, co. 3, L. 898/70, accerta e dichiara il diritto di a percepire una quota pari al Parte_1
65% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge di Chio, nato a CP_3
Subiaco il 11.02.1950 e deceduto a Civitavecchia il 9 maggio 2023, con decorrenza dal mese di marzo 2024. Il difensore della ricorrente aderiva alla proposta conciliativa mentre il difensore della resistente dichiarava di non aderire pur essendo favorevole ad una soluzione transattiva della controversia.
All'udienza del 11 ottobre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi depositati.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che nel caso di specie non è contestato il diritto della a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza Parte_1 del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico ed Controparte_3 incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del che il rapporto lavorativo CP_3 da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio, come dedotto da parte ricorrente.
Ciò premesso ritiene il Collegio che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (45 anni e 8 mesi quello tra la ed il , 5 mesi quello Parte_1 CP_3 tra il e la , alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di CP_3 CP_1 quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass.
16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico,
4 assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003):
Occorre premettere che, nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata dalle parti sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attribuzione della pensione di reversibilità alla ricorrente che gode dell'assegno divorzile e non si è riposata.
Ai fini del calcolo della quota spettante alla occorre tenere conto CP_4 della misura dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (pari ad euro 800,00 oltre rivalutazione Istat); la circostanza per cui la ricorrente ha 70 anni, ha una invalidità al 75%, risulta non avere lavorato dall'anno 2006 e percepisce una rendita da un locale magazzino in Sacrofano (tuttavia gravato da debiti), mentre la resistente ha 54 anni e ha smesso di lavorare nel 2020 per dedicarsi alle cure del marito ed ha documentato di corrispondere un canone di locazione di euro
640,00 mensili .
Deve inoltre tenersi conto della durata della convivenza prematrimoniale di cinque anni che per la è iniziata nel 2019 – circostanza non CP_1 contestata dalla ricorrente – e dal fatto che la separazione è intervenuta nell'anno 2007 e che la seconda moglie ha dovuto assistere il marito in costanza di una grave malattia documentata in atti, ma che in ragione dell'età di
54 anni e che ha lavorato fino all'anno 2000 potrà riprendere a lavorare.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al 70% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente, diritto che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n.
6272/2004; Cass. n. 15837/2001).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
<Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge
5 assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.>> (Cass. 22259/2013).
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 396/2023 R.G.A.C. così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di nata a [...] il Parte_1
08/03/1955, a percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato a [...] il [...] e Controparte_3 deceduto il 09/05/2023, a decorrere dal 1 giugno 2023;
2) accerta e dichiara il diritto di nata a Controparte_1
Montana (Bulgaria) il 31.8.1970, a percepire una quota pari al 30% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato a [...] Controparte_3
(RM) il 11/02/1950 e deceduto il 09/05/2023, a decorrere dal 1 giugno 2023; CP_ 3) ordina all' di corrispondere la pensione secondo le quote e con la decorrenza indicata sub 1), oltre rivalutazione annuale secondo norme vigenti;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 14 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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