Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Num. R.G. 800 / 2025
TRIBUNALE DI IVREA
UFFICIO RUOLO GENERALE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE TUTELARE letta la richiesta inoltrata dal Direttore Medico di Parte_1
Lucia Negroni, da qualificare come ricorso ex art. 3, comma 5, l.
[...]
219/2017 relativa al minore (nato il [...]), residente in [...]Persona_1
Canavese; rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'intervento di impianto di elettrodi intracerebrali a cui sarà sottoposto il minore in data 7.4.2025 prevede quale complicanza operatoria il rischio emorragico e che pertanto potrebbe presentarsi la necessità di trasfusioni di sangue e/o emoderivati nel corso dell'intervento, che dalla documentazione in atti risulta che i genitori del minore acconsentono all'intervento di impianto di elettrodi intracerebrali, opponendosi unicamente alle eventuali trasfusioni nel corso di detto intervento in ragione del loro credo religioso
(entrambi i genitori del minore sono Testimoni di Geova),
che, pertanto, oggetto del presente provvedimento non è la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della procedura chirurgica, bensì la richiesta di autorizzazione all'effettuazione di trasfusioni, qualora si rendano necessarie, nel corso di procedura chirurgica per cui vi è il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
che il minore è di età inferiore a 12 anni,
che dalla documentazione in atti i medici riferiscono che nel settembre 2021 il minore era stato sottoposto a intervento neurochirurgico di cortectomia in sede frontale mesiale sinistra presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino e che nel corso di tale intervento era stata sospesa la responsabilità genitoriale;
ritenuto che debba procedersi ad un bilanciamento tra due diritti costituzionalmente garantiti, ovvero quello di non curarsi per motivi attinenti alla libertà religiosa - anche se tale condizione esponga al rischio della vita stessa - e quello alla salute che, con riferimento alla vita di un minore, assume sfumature diverse. L'esercizio della responsabilità genitoriale, infatti, ha insita l'esigenza di bilanciamento tra il diritto dei genitori di educare i figli, anche secondo gli orientamenti della propria religione, da un lato, e l'interesse pubblicistico alla cura dei minori e alla tutela dei loro diritti alla vita, alla
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Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che, all'art. 6, parla di “diritto innato alla vita”.
Di qui, il dovere primario dei genitori di tutelare la salute e la vita dei figli è tale che nemmeno l'esercizio di un diritto in ossequio a un credo religioso, pur riconosciuto e tutelato dallo Stato, possa spingersi fino a metterne in pericolo l'integrità psico-fisica, dovendosi ritenere sempre prevalente il diritto alle cure e alla sopravvivenza dei minori, che l'effettuazione di trasfusioni in occasione dell'intervento (impianto di elettrodi intracerebrali) per cui è vi è il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale è solo eventuale (cfr. relazione del 4.4.2025: “Si precisa che il predetto trattamento sarebbe subordinato soltanto al verificarsi di importanti perdite ematiche nel corso dell'intervento”), che pertanto nel caso concreto, la necessità di ricorrere, in caso di necessità, alla terapia trasfusionale è indicata dai medici che hanno in cura il minore, al punto che la mancata autorizzazione alla stessa renderebbe maggiormente rischioso l'intervento a cui i genitori hanno comunque chiesto di sottoporre il figlio, con ripercussioni negative sul diritto alla salute e alle cure del minore (cfr. relazione del 4.4.2025: “I genitori del minore, entrambi Testimoni di Geova, acconsentono alla procedura chirurgica, ma in ragione del loro credo religioso, si sono opposti ad eventuali trasfusioni di sangue e/o emoderivati, qualora si rendessero necessarie”), che, infine, non sussistono concreti elementi per ritenere il trattamento contrario all'interesse del paziente minore (anche tenuto conto che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno espresso il consenso all'esecuzione dell'impianto di elettrodi intracerebrali) o lesivo della sua dignità,
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto;
P.Q.M.
autorizza la sottoposizione del minore , nato il [...], alla Persona_1 somministrazione di trasfusioni di sangue e/o emoderivati ove dovesse risultare necessario nel corso dell'intervento di impianto di elettrodi intracerebrali programmato per il 7.4.2025; dispone l'efficacia immediata del presente provvedimento;
manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione all' di Parte_1
Milano.
Ivrea, 05/04/2025
Il Giudice Tutelare
dott. Andrea Ghio
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