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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13542/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOCCAFONDI SILVIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale in Via G. DEL PIAN
DEI CARPINI 96, FIRENZE
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Stato di Firenze Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per : “Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Firenze adito, contrariis Parte_1
reiectis, per i motivi sopra esposti: annullare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il Sig.
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento RGNR N. 12788/24 – Tribunale di Parte_1
Firenze – essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. per il : “si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 il Sig , nato in [...] in Parte_1
data 25.09.1988, ha impugnato il decreto emesso in data 11.10.2024 dal Tribunale di Firenze, Giudice per le Indagini Preliminari, depositato il 15.10.2024 e comunicato in data 7.11.2024, con il quale ha pagina 1 di 4 dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito del procedimento penale recante n. 12788/24 in quanto “…non è stata depositata la fotocopia di un documento di identità dell'imputato e ritenuto che la certezza relativamente all'identità di chi chiede di essere ammesso al patrocinio è condizione necessaria per poter valutare da parte del giudice e della stessa amministrazione finanziaria se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente… rilevato che non è stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare attestante i redditi prodotti all'estero, prescritta per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dall'art. 79 DPR 115/2002;
considerato che
la certificazione dell'autorità consolare è richiesta a pena di inammissibilità della domanda;
ritenuto che
allo stato non vi è prova della impossibilità da parte dell'indagato di produrre la predetta documentazione non risultando dagli atti che la relativa richiesta di certificazione sia stata inoltrata all'autorità competente”
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che il deposito della documentazione attestante l'identità personale del richiedente il beneficio non è prevista dal DPR 115/2002, né dalle norme in esso richiamate, per la completezza della domanda e conseguentemente per la sua ammissibilità, in quanto l'art. 79, I c. lett. C DPR 115/2002 prevede che l'istanza sia corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. Ha dedotto, altresì, che la norma non dispone circa le modalità di redazione del documento in questione, ma rinvia in tal senso all'art. 46, I comma, Lett. O che dispone in ordine alle dichiarazioni sostitutive di certificazione che “…sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali dell'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni stati, qualità e fatti…”. Ha quindi rilevato che nel caso di specie la domanda è stata sottoscritta dall'interessato, che la firma è stata autenticata dal difensore - come richiesto dagli articoli
78 c. 1 lett. O DPR 115/02 e art. 38 III comma DPR 445/00 – che la domanda contiene una autocertificazione sui redditi sottoscritta dall'interessato; che alla domanda sono state allegate le C.U.
2023 e 2024 rilasciate dalla Casa Circondariale di Sollicciano (FI) e conseguentemente non possono esserci dubbi sulla effettiva identità del richiedente identificato dalla C.C. di Sollicciano. Infine, in ordine alla assenza di certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all'estero, il ricorrente rileva di essere cittadino di Stato europeo (è cittadino polacco) e conseguentemente non è tenuto ad allegare alcuna certificazione che è richiesta dalla norma solo per i cittadini di Stati non all'Unione Europea.
Ha chiesto di annullare il decreto opposto, e per l'effetto di ammettere il Sig. al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato per il procedimento n. 12788/2024.
Instaurato regolarmente il contraddittorio il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso sul CP_1 presupposto che sia legittimo il provvedimento con cui si respinge l'istanza di ammissione al patrocinio pagina 2 di 4 a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tali regioni la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio, non ritenendosi sufficiente una identificazione a mezzo di rilievi dattiloscopici e attribuzione di CUI o codice unico identificativo.
Concessi i termini richiesti per replica il ricorrente ha depositato note. All'udienza del 4.06.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Questo giudice osserva che l'art. 79 T.U.S.G. nel determinare il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio prevede, alla lettera c) del primo comma, che la stessa contenga “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) D.P.R.
445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione…”. L'art. 46, comma 1, lettera o) D.P.R. 445/2000 a cui fa riferimento la suddetta norma prevede che: “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: … lettera 0): situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”.
Pertanto, dalla lettura delle sopracitate disposizioni di legge si evince che non sussiste alcun onere di allegazione di copia del proprio documento di identità per il richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in quanto gli artt. 79 D.P.R. 115 del 2002 e 46 D.P.R. 445 del
2000 richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato (Cass. Penale n. 34192 del 14 marzo 2012), “atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità (Cass. n. 27507 del 1.06.2018).
Inoltre l'art. 78 D.P.R. 115/2002 prevede espressamente al secondo comma che“l'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata da difensore ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, D.P.R. 445/2000”.
Nel caso di specie, si evince che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 13.10.2017 è stata correttamente compilata, è stata sottoscritta dal Sig. e la relativa sottoscrizione è Parte_1 stata autenticata dal difensore Avv. Silvio Toccafondi in conformità a quanto disposto dall'art. 78, comma 2, T.U.S.G.
Come si evince dalle Certificazioni Uniche depositate agli atti, il ricorrente è titolare di codice fiscale che costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche – e di soggetti diversi dalle persone pagina 3 di 4 fisiche – in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche, per scopi fiscali e amministrativi.
Di talché si ritiene elemento idoneo per le verifiche dei requisiti soggettivi di ammissione al beneficio.
Inoltre dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente sia nato in [...] e sia cittadino polacco, conseguentemente non necessita il deposito della certificazione consolare normativamente prevista per i cittadini extra europei.
Pertanto, si ritiene che, sulla base delle considerazioni svolte, debba essere revocato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, di conseguenza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, il signor debba essere ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Per quanto riguarda le spese di lite, parte soccombente in questo procedimento è il Controparte_1
il quale, ad ogni modo, in continuità con un fermo orientamento espresso dalla Suprema
[...]
Corte, non può essere condannato alla refusione delle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa (anche per il presente procedimento) al patrocinio a spese dello Stato. In questo senso, infatti,
è opinione consolidata quella secondo cui disporre la condanna al pagamento delle spese di lite di una amministrazione dello Stato nei confronti di altra amministrazione avrebbe quale conseguenza quella di una pronuncia insuscettibile di esecuzione (ex multis Cass. civ. n. 30876/2018). I compensi da riconoscere al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il provvedimento impugnato e ammette
[...]
(C.F. ), nato in [...] il [...], al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato nel procedimento penale recante n. 12788/24
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, 16.12.2
Il Giudice on.
SE TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13542/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOCCAFONDI SILVIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale in Via G. DEL PIAN
DEI CARPINI 96, FIRENZE
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Stato di Firenze Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per : “Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Firenze adito, contrariis Parte_1
reiectis, per i motivi sopra esposti: annullare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il Sig.
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento RGNR N. 12788/24 – Tribunale di Parte_1
Firenze – essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. per il : “si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 il Sig , nato in [...] in Parte_1
data 25.09.1988, ha impugnato il decreto emesso in data 11.10.2024 dal Tribunale di Firenze, Giudice per le Indagini Preliminari, depositato il 15.10.2024 e comunicato in data 7.11.2024, con il quale ha pagina 1 di 4 dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito del procedimento penale recante n. 12788/24 in quanto “…non è stata depositata la fotocopia di un documento di identità dell'imputato e ritenuto che la certezza relativamente all'identità di chi chiede di essere ammesso al patrocinio è condizione necessaria per poter valutare da parte del giudice e della stessa amministrazione finanziaria se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente… rilevato che non è stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare attestante i redditi prodotti all'estero, prescritta per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dall'art. 79 DPR 115/2002;
considerato che
la certificazione dell'autorità consolare è richiesta a pena di inammissibilità della domanda;
ritenuto che
allo stato non vi è prova della impossibilità da parte dell'indagato di produrre la predetta documentazione non risultando dagli atti che la relativa richiesta di certificazione sia stata inoltrata all'autorità competente”
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che il deposito della documentazione attestante l'identità personale del richiedente il beneficio non è prevista dal DPR 115/2002, né dalle norme in esso richiamate, per la completezza della domanda e conseguentemente per la sua ammissibilità, in quanto l'art. 79, I c. lett. C DPR 115/2002 prevede che l'istanza sia corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. Ha dedotto, altresì, che la norma non dispone circa le modalità di redazione del documento in questione, ma rinvia in tal senso all'art. 46, I comma, Lett. O che dispone in ordine alle dichiarazioni sostitutive di certificazione che “…sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali dell'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni stati, qualità e fatti…”. Ha quindi rilevato che nel caso di specie la domanda è stata sottoscritta dall'interessato, che la firma è stata autenticata dal difensore - come richiesto dagli articoli
78 c. 1 lett. O DPR 115/02 e art. 38 III comma DPR 445/00 – che la domanda contiene una autocertificazione sui redditi sottoscritta dall'interessato; che alla domanda sono state allegate le C.U.
2023 e 2024 rilasciate dalla Casa Circondariale di Sollicciano (FI) e conseguentemente non possono esserci dubbi sulla effettiva identità del richiedente identificato dalla C.C. di Sollicciano. Infine, in ordine alla assenza di certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all'estero, il ricorrente rileva di essere cittadino di Stato europeo (è cittadino polacco) e conseguentemente non è tenuto ad allegare alcuna certificazione che è richiesta dalla norma solo per i cittadini di Stati non all'Unione Europea.
Ha chiesto di annullare il decreto opposto, e per l'effetto di ammettere il Sig. al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato per il procedimento n. 12788/2024.
Instaurato regolarmente il contraddittorio il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso sul CP_1 presupposto che sia legittimo il provvedimento con cui si respinge l'istanza di ammissione al patrocinio pagina 2 di 4 a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tali regioni la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio, non ritenendosi sufficiente una identificazione a mezzo di rilievi dattiloscopici e attribuzione di CUI o codice unico identificativo.
Concessi i termini richiesti per replica il ricorrente ha depositato note. All'udienza del 4.06.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Questo giudice osserva che l'art. 79 T.U.S.G. nel determinare il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio prevede, alla lettera c) del primo comma, che la stessa contenga “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) D.P.R.
445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione…”. L'art. 46, comma 1, lettera o) D.P.R. 445/2000 a cui fa riferimento la suddetta norma prevede che: “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: … lettera 0): situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”.
Pertanto, dalla lettura delle sopracitate disposizioni di legge si evince che non sussiste alcun onere di allegazione di copia del proprio documento di identità per il richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in quanto gli artt. 79 D.P.R. 115 del 2002 e 46 D.P.R. 445 del
2000 richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato (Cass. Penale n. 34192 del 14 marzo 2012), “atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità (Cass. n. 27507 del 1.06.2018).
Inoltre l'art. 78 D.P.R. 115/2002 prevede espressamente al secondo comma che“l'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata da difensore ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, D.P.R. 445/2000”.
Nel caso di specie, si evince che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 13.10.2017 è stata correttamente compilata, è stata sottoscritta dal Sig. e la relativa sottoscrizione è Parte_1 stata autenticata dal difensore Avv. Silvio Toccafondi in conformità a quanto disposto dall'art. 78, comma 2, T.U.S.G.
Come si evince dalle Certificazioni Uniche depositate agli atti, il ricorrente è titolare di codice fiscale che costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche – e di soggetti diversi dalle persone pagina 3 di 4 fisiche – in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche, per scopi fiscali e amministrativi.
Di talché si ritiene elemento idoneo per le verifiche dei requisiti soggettivi di ammissione al beneficio.
Inoltre dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente sia nato in [...] e sia cittadino polacco, conseguentemente non necessita il deposito della certificazione consolare normativamente prevista per i cittadini extra europei.
Pertanto, si ritiene che, sulla base delle considerazioni svolte, debba essere revocato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, di conseguenza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, il signor debba essere ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Per quanto riguarda le spese di lite, parte soccombente in questo procedimento è il Controparte_1
il quale, ad ogni modo, in continuità con un fermo orientamento espresso dalla Suprema
[...]
Corte, non può essere condannato alla refusione delle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa (anche per il presente procedimento) al patrocinio a spese dello Stato. In questo senso, infatti,
è opinione consolidata quella secondo cui disporre la condanna al pagamento delle spese di lite di una amministrazione dello Stato nei confronti di altra amministrazione avrebbe quale conseguenza quella di una pronuncia insuscettibile di esecuzione (ex multis Cass. civ. n. 30876/2018). I compensi da riconoscere al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il provvedimento impugnato e ammette
[...]
(C.F. ), nato in [...] il [...], al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato nel procedimento penale recante n. 12788/24
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, 16.12.2
Il Giudice on.
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