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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
Parte_4 C.F._4
pagina 1 di 10
Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7
Parte_8 C.F._8
Parte_9 C.F._9
Parte_10 C.F._10
Parte_11 C.F._11
Parte_12 C.F._12
Parte_13 C.F._13
Parte_14 C.F._14
Parte_15 C.F._15
Parte_16 C.F._16
Parte_17 C.F._17
Parte_18 C.F._18
Parte_19 C.F._19
Parte_20 C.F._20
nata a [...] il [...] ), Parte_21 C.F._21 CP_1
nato a [...] il [...] ) quali eredi del
[...] C.F._22
Dott. nato a [...] il [...] ), Persona_1 C.F._23 deceduto il 18/12/1999.
Controparte_2 C.F._24
Parte_22 C.F._25
Controparte_3 C.F._26
Controparte_4 C.F._27
Controparte_5 C.F._28
Controparte_6 C.F._29
Controparte_7 C.F._30
Controparte_8 C.F._31
Controparte_9 C.F._32
CP_10 C.F._33
CP_11 C.F._34
Parte_23 C.F._35
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella.
APPELLANTI
E
( ), Controparte_12 P.IVA_1 Controparte_13
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_14
pagina 2 di 10 ( ), P.IVA_3
contumaci.
( ), Controparte_15 P.IVA_4
APPELLATI
pagina 3 di 10 Per gli appellanti:
CONCLUSIONI
pagina 4 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica nel periodo compreso tra il 1983 e il 1994, a seguito di iscrizione ai relativi corsi in epoca compresa tra il 1978 e il 1991.
Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi,
il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, a titolo retributivo o di risarcimento, nella misura pagina 5 di 10 di € 11.200,00 (o in via subordinata € 6.713,94), oltre maggior danno ex art. 1224, comma 2,
c.c. e interessi, per ciascun anno di specializzazione frequentato. In via subordinata chiedevano la liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16418/2018, rigettava le domande di tutti gli attori,
per intervenuta prescrizione dei diritti azionati, a eccezione di e Parte_8 Pt_23
nei cui confronti liquidava un importo annuo di € 6.713,94 oltre interessi legali dalla
[...]
prima data di messa in mora dell'amministrazione.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza ritenendo errate sia l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione sia l'omesso riconoscimento in favore dei dottori e del maggiore importo richiesto di € 11.200,00 annuo e della rivalutazione e Parte_8 Pt_23
interessi, trattandosi di debito di valore.
È stata in seguito fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 25.2.2025,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, previa concessione dei termini anticipati alle parti per deposito di memorie conclusionali.
A tale udienza la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Ai fini della valutazione dei motivi d'appello, occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
pagina 6 di 10 La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self
executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass. n.
16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per
inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità -
pagina 7 di 10 dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui
all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto
nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un
rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in
riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11
della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di Giustizia
Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima Corte del pagina 8 di 10 24.1.2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Non condivisibili è quindi la tesi alternativa degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del momento in cui sarebbero state superate le incertezze nella ricostruzione del rimedio giurisdizionale messo a disposizione dello Stato per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di una direttiva.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può
decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Pertanto, i diritti risarcitori vantati dagli appellanti sono prescritti e sul punto gli appelli devono essere rigettati.
Per completezza si rileva che per alcuni attori risulta documentalmente che l'iscrizione a corsi di specializzazione è successiva all'anno accademico 1990/1991.
Anche per gli stessi l'appello deve essere comunque rigettato, dato che la causa petendi delle domande è fondata invece sull'omessa corresponsione agli attori della borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257/1991 solo a partire dall'anno accademico 1991/1992.
6. Anche le doglianze relative alla quantificazione degli importi liquidati sono infondate,
ritenendosi condivisibili i principi costantemente affermati, come sopra riportati, dalla Corte
di Cassazione la quale non ha ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già
intrapreso la specializzazione.
pagina 9 di 10 Inoltre, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di risarcimento dei
danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in
favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito
dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha
effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione
delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -
secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere
riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda
giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi
compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,
tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni
assertive o di merito e di quelle istruttorie.” (Cass. n. 1641/2020, Rv. 656556 - 01).
8. Gli appelli devono pertanto essere integralmente rigettati.
Nulla sulle spese, stante la contumacia degli appellati.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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