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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA DA RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 17076/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GIACON GIUSEPPE e il secondo dall'Avv. BURATO
CHIARA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12 e 18 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 07/12/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
I) Dichiarare, decorso il termine di Legge di mesi sei dalla comparizione personale delle parti in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e nel Comune di Zimella (VR) in data Parte_2 Parte_1
02.05.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al numero 4, parte
II, Serie A, anno 2004, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Zimella (VR).
II) Mantenere ferme le condizioni di affidamento e di mantenimento della prole già concordate per la separazione personale dei coniugi, che qui si riportano:
“1. Darsi atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra e sita ad Parte_1
Albaredo d'Adige (VR) Via del Sole n. 2, continuerà a rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultima, che vi abiterà assieme ai figli e . Persona_1 Persona_2
3. Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minorenne a entrambi i genitori, che si Persona_2 prenderanno cura della sua educazione, istruzione e mantenimento, continuando il medesimo ad avere collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
4. Il sig. avrà il diritto e dovere di vedere il figlio secondo il seguente Parte_2 Per_2 calendario di visite:
- il mercoledì sera, dalle 19.30 alle 21.30;
- a fine settimana alternati, la domenica sera dalle 19.30 alle 21.30, giorno eventualmente scambiabile con il sabato al medesimo orario, previo accordo dei ricorrenti e tenuto conto degli impegni dei figli.
Al fine di recuperare il rapporto padre – figlio che si è interrotto oltre un anno fa, le parti concordano che per i primi sei mesi il sig. vedrà alla presenza della sig.ra o Pt_2 Per_2 Parte_1 dell'altro figlio maggiorenne sig. ; trascorsi questi sei mesi, il sig. potrà Persona_1 Pt_2 frequentare liberamente il figlio secondo un calendario di massima che verrà concordato tra i Per_2 genitori con la possibilità di pernotto del minore presso il padre.
Il figlio non trascorrerà le vacanze natalizie nel 2024 con il padre e, per i prossimi Persona_2 anni, le vacanze di Natale verranno alternate all'ultimo dell'anno, di modo che avrà diritto a Per_2 stare con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, si provvederà a concordare, entro il pagina 2 di 5 31 maggio di ogni anno, quando trascorrerà le vacanze con il padre. Le vacanze di Persona_2
Pasqua saranno suddivise tra i due genitori, in modo che trascorra ogni anno Pasqua con un Per_2 genitore e Pasquetta con l'altro genitore.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 del mese, in favore della sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento della prole, la somma di € 300,00 (trecento/00) Parte_1 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
. Parte_1
6. Le parti concordano che l'importo del contributo al mantenimento per i figli, attualmente stabilito in euro 300,00 mensili, potrà essere aumentato dal momento che la situazione lavorativa del sig. Pt_2 si sarà consolidata e tenuto conto dello stipendio percepito dallo stesso.
7. L'assegno di mantenimento a favore della prole sarà rivalutato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo con decorrenza dal mese di pronuncia della sentenza di separazione.
8. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, previa esibizione della documentazione comprovante le stesse, che di seguito si riporta:
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per maltrattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida pagina 3 di 5 di autoveicoli nei limiti massimo di €. 1.000,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Qualora il genitore destinatario della richiesta di rimborso non contesti la spesa entro sette giorni, adducendo una giusta causa, tale spesa dovrà intendersi accettata con conseguente obbligo di rimborso pro quota a carico del genitore che non l'ha anticipata.
9. L'intero importo che verrà riconosciuto ai genitori per l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
10. Nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali dei coniugi e della famiglia, il sig. Pt_2
si obbliga a trasferire al figlio la proprietà della motocicletta Benelli targata
[...] Persona_1
EZ94290, entro 30 giorni dall'avvenuta omologa della separazione.
11. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di ogni altro valido documento per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore ”. Persona_2
III) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
IV) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 291/2025 pubblicata il 10/02/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZIMELLA-VR Parte_2
(anno 2004, parte II, Serie A, atto nr. 4) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
LA DA RT
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA DA RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 17076/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GIACON GIUSEPPE e il secondo dall'Avv. BURATO
CHIARA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12 e 18 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 07/12/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
I) Dichiarare, decorso il termine di Legge di mesi sei dalla comparizione personale delle parti in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e nel Comune di Zimella (VR) in data Parte_2 Parte_1
02.05.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al numero 4, parte
II, Serie A, anno 2004, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Zimella (VR).
II) Mantenere ferme le condizioni di affidamento e di mantenimento della prole già concordate per la separazione personale dei coniugi, che qui si riportano:
“1. Darsi atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra e sita ad Parte_1
Albaredo d'Adige (VR) Via del Sole n. 2, continuerà a rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultima, che vi abiterà assieme ai figli e . Persona_1 Persona_2
3. Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minorenne a entrambi i genitori, che si Persona_2 prenderanno cura della sua educazione, istruzione e mantenimento, continuando il medesimo ad avere collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
4. Il sig. avrà il diritto e dovere di vedere il figlio secondo il seguente Parte_2 Per_2 calendario di visite:
- il mercoledì sera, dalle 19.30 alle 21.30;
- a fine settimana alternati, la domenica sera dalle 19.30 alle 21.30, giorno eventualmente scambiabile con il sabato al medesimo orario, previo accordo dei ricorrenti e tenuto conto degli impegni dei figli.
Al fine di recuperare il rapporto padre – figlio che si è interrotto oltre un anno fa, le parti concordano che per i primi sei mesi il sig. vedrà alla presenza della sig.ra o Pt_2 Per_2 Parte_1 dell'altro figlio maggiorenne sig. ; trascorsi questi sei mesi, il sig. potrà Persona_1 Pt_2 frequentare liberamente il figlio secondo un calendario di massima che verrà concordato tra i Per_2 genitori con la possibilità di pernotto del minore presso il padre.
Il figlio non trascorrerà le vacanze natalizie nel 2024 con il padre e, per i prossimi Persona_2 anni, le vacanze di Natale verranno alternate all'ultimo dell'anno, di modo che avrà diritto a Per_2 stare con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, si provvederà a concordare, entro il pagina 2 di 5 31 maggio di ogni anno, quando trascorrerà le vacanze con il padre. Le vacanze di Persona_2
Pasqua saranno suddivise tra i due genitori, in modo che trascorra ogni anno Pasqua con un Per_2 genitore e Pasquetta con l'altro genitore.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 del mese, in favore della sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento della prole, la somma di € 300,00 (trecento/00) Parte_1 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
. Parte_1
6. Le parti concordano che l'importo del contributo al mantenimento per i figli, attualmente stabilito in euro 300,00 mensili, potrà essere aumentato dal momento che la situazione lavorativa del sig. Pt_2 si sarà consolidata e tenuto conto dello stipendio percepito dallo stesso.
7. L'assegno di mantenimento a favore della prole sarà rivalutato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo con decorrenza dal mese di pronuncia della sentenza di separazione.
8. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, previa esibizione della documentazione comprovante le stesse, che di seguito si riporta:
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per maltrattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida pagina 3 di 5 di autoveicoli nei limiti massimo di €. 1.000,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Qualora il genitore destinatario della richiesta di rimborso non contesti la spesa entro sette giorni, adducendo una giusta causa, tale spesa dovrà intendersi accettata con conseguente obbligo di rimborso pro quota a carico del genitore che non l'ha anticipata.
9. L'intero importo che verrà riconosciuto ai genitori per l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
10. Nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali dei coniugi e della famiglia, il sig. Pt_2
si obbliga a trasferire al figlio la proprietà della motocicletta Benelli targata
[...] Persona_1
EZ94290, entro 30 giorni dall'avvenuta omologa della separazione.
11. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di ogni altro valido documento per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore ”. Persona_2
III) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
IV) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 291/2025 pubblicata il 10/02/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZIMELLA-VR Parte_2
(anno 2004, parte II, Serie A, atto nr. 4) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
LA DA RT
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