TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9704/2020 R.G. promossa da:
in persona del suo Parte_1 Controparte_1 amministratore di sostegno Controparte_2 Controparte_3
e tutti quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Grazianna Greco come da mandato in atti,
[...] ricorrenti in riassunzione contro
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
eredi di CP_7 Controparte_8 Persona_2 eredi di ed eredi di convenuti Persona_3 Persona_4 contumaci nonché
quale erede di rappresentato e difeso Controparte_9 Persona_5 dall'Avv. Antonio Fortunato Martucci come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: usucapione di immobile
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 03.03.2025 venivano precisate le con- clusioni nei termini di cui in verbale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 18.10.2020 citava in giudizio dinanzi a codesto Persona_1
Tribunale i sigg.ri: CP_10 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e gli
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_5 Persona_3 eredi di onde sentire: 1) dichiarare che egli era proprietario in modo Persona_4 pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile urbano censito nel Comune di ZZ al fg. 42, p.ll 1416 sub 1 e 2 sito in Via Litoranea Salentina s.n. località Casalabate;
2) ordinare al Conservatore dei RR.II di Lecce di provvedere alle necessarie volture e trascrizioni, esonerandolo da ogni responsabilità; 3) in caso di opposizione, condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa datata 01.04.2021 si costituiva in giudizio , quale Controparte_9 erede di il quale nulla opponeva in ordine alla domanda principale Persona_5 dell'attore a condizione che egli si facesse carico dei relativi oneri soprattutto in relazione al pagamento dell'imposta di registro;
chiedeva respingersi ogni diversa e/o contraria domanda ex adverso proposta;
con vittoria di spese e compensi, con distrazione.
Tenutasi l'udienza di comparizione, con ordinanza del 03-08.03.2022 il Tribunale ordinava il deposito dello stato di famiglia originario di e Persona_6 di nonché dei loro successori eventualmente deceduti nelle more Persona_7 dell'introduzione del giudizio al fine di verificare l'integrità del contraddittorio.
Risultati numerosi e in parte irreperibili i soggetti che avrebbero dovuto essere convenuti in giudizio, l'attore chiedeva ed otteneva l'autorizzazione del Presidente del
Tribunale a notificare loro l'atto di citazione per pubblici proclami.
Eseguita detta notificazione;
nell'udienza del 14.04.2023 il giudizio veniva interrotto per il sopravvenuto decesso dell'attore, ritualmente dichiarato dal suo procuratore.
Con istanza del 20.06.2023 , quale Parte_1 Controparte_2 amministratore di sostegno di , Controparte_1 Controparte_11
e (tutti quali eredi di Controparte_3 Parte_2 Persona_1
) chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio e, all'esito,
[...] provvedevano alla relativa notifica al solo convenuto . Controparte_9
Depositata rinuncia agli atti da parte di assegnati i termini di Controparte_11 cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte attrice;
nell'udienza del 03.02.205 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 02.07.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione, il
Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_4
, , nonché degli Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 eredi di , degli eredi di e degli eredi di Persona_3 Persona_4 Per_2
, rimasti non costituiti in giudizio pur dopo la rituale notifica dell'atto di
[...] citazione.
A detti soggetti non dovevano essere notificati anche l'istanza di riassunzione del giudizio e il susseguente decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione, giusta quanto statuito con sentenza n. 26800/2022 della Corte di Cassazione.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Dai documenti in atti risulta: - che con scrittura privata del 14.08.1981,
[...]
e vendevano alla figlia e al di lei Persona_6 CP_12 Persona_7 marito una zona di terreno di metri 70 di lunghezza e m. 15 di Persona_1 larghezza sita in contrada Rauccio al fg. 12 p.lla 22-21 sub 4 U-Z in agro di ZZ;
- che in data 24.03.1985 presentava istanza di rilascio di Persona_1 concessione edilizia in sanatoria per l'immobile realizzato su detta zona di terreno;
- che in data 13.10.2020 decedeva poi lasciando a sé quali eredi legittimi il Persona_7 marito ed i figli Persona_1 Controparte_13 CP_7
e . CP_3 CP_11 Pt_1
Giusta ordinanza della Corte di Cassazione del 30.07.2024 n. 21304, nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, invalida perché realizzata in forma di scrittura privata, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res
(consegna che, nella specie, può evincersi dalla successiva realizzazione da parte degli acquirenti sul bene di una costruzione) l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione;
pertanto, può ragionevolmente ritenersi che per
[...]
e il possesso uti domini dell'immobile in questione Persona_1 Persona_7 sia cominciato a decorrere dalla scrittura privata del 14.08.1981, circostanza corroborata
-del resto- dalle risultanze della prova orale assunta in giudizio.
Il teste riconosceva infatti come verissima la circostanza Testimone_1 che e sin dalla sottoscrizione della Persona_1 Persona_7 scrittura privata nell'anno 1981 avevano posseduto senza interruzione come proprietari la porzione di terreno agricolo sito in agro di ZZ sul quale avevano poi edificato l'immobile; riferiva inoltre che gli stessi avevano sempre posseduto il predetto bene in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, dall'anno 1981, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, né alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi;
e tanto poteva affermare in quanto, durante il periodo estivo, soggiornava con i genitori nell'abitazione posta a 10 metri da quella dei sigg.ri
[...]
ed Persona_1 Persona_7
Il teste a sua volta confermava il possesso senza interruzioni uti Testimone_2 domini da parte degli stessi del bene oggetto di causa sin dall'anno 1981 e che nessuno ne aveva rivendicato la proprietà; e di tanto era a conoscenza avendo abitato, come ospite, le prime due stanze dell'immobile per cui è causa durante l'estate.
Deve pertanto concludersi che, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., e già nel 2020 avessero Persona_1 Persona_7 acquistato per usucapione la proprietà del terreno e della costruzione edificatavi di cui in oggetto (attualmente identificati in Catasto urbano del Comune di ZZ al foglio 42,
p.lla 1416 sub 1 e 2 sito in via Litoranea salentina s.n. località Casalabate a causa della protrazione per oltre venti anni di una idonea situazione possessoria.
Al decesso di nel 2020, ai sensi dell'art. 1416 I comma, c.c., il Persona_7 possesso continuava negli eredi legittimi, marito e figli di lei;
deceduto nelle more anche
, il possesso continuava nei figli, eredi legittimi di lui, che, Persona_1 pertanto, vanno riconosciuti proprietari in modo pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile urbano censito nel comune di ZZ (LE)al Fogl. 42, P.lla
1416, sub 1 e 2 , sito in via Litoranea Salentina S.N. località Casalabate.
In conseguenza del riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione, va ordi- nato al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità e all'UTE di procedere alle necessarie annotazioni.
Attesa la mancata opposizione delle parti convenute, vanno integralmente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara che , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e hanno acquisito per usucapione ventennale il diritto di proprietà
[...] Parte_2 sull'immobile urbano censito nel comune di ZZ (LE) al Foglio 42, P.lla 1416, sub 1 e 2 , sito in via Litoranea Salentina S.N. località Casalabate, nonché su ogni sua accessione, comunione e pertinenza, con ogni servitù attiva e passiva, apparente e non, così come in loco;
2) ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio della Provincia di Lecce, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità, ed ordina altresì al Dirigente dell'UTE l'annotazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 luglio 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)