TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/05/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13324/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13324/2021 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze (C. F. ) presso i cui Uffici - in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 - è P.IVA_2 elettivamente domiciliata,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce alla CP_1 C.F._1 comparsa di costituzione dall'Avv. Bernardo BETTAZZI, presso il cui studio - in Firenze in Via A.
La Marmora n. 53 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, in persona Controparte_2 del curatore Dott. CP_3
CONVENUTO, CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti
Per parte attrice : Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale, dichiarare privo di efficacia: l'atto di compravendita del 13.12.2016 con cui la società
in qualità di disponente, ha venduto alla Sig.ra (c.f. CP_2 CP_1
) i seguenti cespiti immobiliari e precisamente: - “Beni in Comune di Campi C.F._1
Bisenzio, a) appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 288 di via San Quirico, ubicato in piano terzo e quarto della scala "C", composto da: * ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo cottura e bagno, in piano terzo;
* vano con piccolo terrazzo, con accesso tramite scala interna, in piano quarto. Confini: proprietà area scoperta a comune su più lati, vano scala, Pt_2 corridoio a comune, proprietà salvo se altri. b) - posto auto coperto della Controparte_4 superficie di circa mq.13, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano terreno cui si accede tramite rampa e corsia di scorrimento a comune. Confini: corsia di scorrimento a comune, area comune, proprietà salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune Pt_2 come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 3, particella 504, sub. 99, Via San Quirico, n.288, piano 3-4, cat. A/3, cl. 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq 50, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 193,67= (appartamento); particella 504, sub. 175, via San Quirico, n.288, piano T, cat.C/6, cl.2, mq.13, superficie catastale di mq.14, rendita di euro 42,30= (posto auto). - Beni in Comune di Calenzano a) - appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 13 di via G. Matteotti, ubicato in piano primo composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo esclusivo.
Confini: proprietà , proprietà , parti comuni, salvo altri. b) - locale garage Parte_3 Pt_4 della superficie di circa mq.21, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano interrato cui si accede dal civico 35 via G. Matteotti a mezzo di rampa carrabile. Confini: proprietà Parte_5
, rampa comune, corridoio comune, salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del
[...] predetto Comune come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei
Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio
65, particella 1124, sub. 758, Via G.Matteotti, n.13, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5, superficie catastale totale mq. 88, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro
464,81= (appartamento); 12 particella 1124, sub. 612, via G. Matteotti, n.35, piano S1, cat.C/6, cl.5, mq.21, superficie catastale di mq.20, rendita di euro 154,01= (autorimessa)”. 2) in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace
l'atto di compravendita di cui supra. Con vittoria di spese ed onorari».
Per parte convenuta CP_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le ragioni di cui in narrativa – in tesi, respingere le domande tutte formulate dall'
[...]
o da qualsiasi altro soggetto processuale perché prescritte, nonché infondate Parte_1 in fatto e in diritto;
in ipotesi, previo rigetto di ogni avversa domanda, accertare l'eventuale conguaglio da corrispondere con riferimento al prezzo dei beni che risulterà di giustizia, se ritenuto disponendone il versamento ai soggetti di legge. Con vittoria di competenze e spese di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
L , con atto di citazione notificato il 23.11.2021 Parte_1 alla e il 17.12.2021 a ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, Controparte_2 CP_1 nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita in data 13.12.2026 -
Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie Per_1 di Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 (all.ti n.
82, 83, 84 fascicolo parte attrice), con il quale la veva venduto a Controparte_2 CP_1 due immobili, uno situato nel Comune di Campi Bisenzio e l'altro nel Comune di Calenzano.
[...]
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che: a) era creditrice nei confronti della società della somma di € 715.090,92 in forza di ruoli e relativi oneri e Controparte_2 accessori maturati;
b) l'atto dispositivo, oggetto della domanda, era successivo alla notifica di buona parte delle cartelle di pagamento a carico della contribuente (all.ti nn. 3 a 78); comunque, anche quelle notificate successivamente all'atto di compravendita si riferivano ad importi dovuti per anni di imposta antecedenti all'atto dispositivo (all. n. 88), trattandosi di imposte dichiarate e non versate, iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36 bis d.P.R. n.
600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, delle quali il debitore era pertanto a conoscenza dal relativo anno di imposta (cfr. Cass. SS.UU. n. 4780/1987; Cass. SS.UU n. 26671/2009; Cass. n. 14414/2005); c) il legale rappresentate e liquidatore della (all. Controparte_2 Controparte_5
n. 1), era il marito convivente dell'acquirente (all. 90 e 91); d) il prezzo dichiarato CP_1 nell'atto di compravendita per i due immobili era inferiore al valore di mercato;
a fronte di un prezzo dichiarato di € 62.500,00 per il primo appartamento ed € 120.000,00 per il secondo, l'effettivo valore sarebbe stato rispettivamente € 89.196,66 ed € 233.913,96 (all. n. 87); e) dall'atto di compravendita risultava che il prezzo era stato pagato prima e al di fuori dell'atto, a mezzo di un assegno bancario.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e nello specifico deducendo: a) CP_1 che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. Controparte_2
185/2021, pubblicata il 13.12.2021 (doc. 3); b) l'improcedibilità della domanda in quanto la dichiarazione di fallimento comportava l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali verso il fallito (art. 51 legge fall.); c) la prescrizione dell'azione in quanto l'atto di citazione era stato notificato alla l 17.12.2021, mentre l'atto oggetto di revocatoria era stato stipulato CP_1 il 13.12.2016 e trascritto il 16.12.2016; l'azione era prescritta il 13.12.2021, vale a dire cinque anni dopo la stipula dell'atto; d) ha allegato copia assegno bancario tratto da NC CC VA EN (doc. 4) di € 182.550,00 del 31.12.2016 consegnato alla e perizia Controparte_2 giurata del 2016 dalla quale risultava che il valore commerciale dell'immobile di Calenzano era di € 120.000,00 e quello dell'immobile di Campi Bisenzio € 57.000,00, quindi per un importo totale di €
177.000,00, inferiore a quanto dalla stessa pagato;
e) ha allegato contratto di compravendita stipulato il 6.10.2020 (doc. n. 7), con il quale aveva veduto a terzi l'immobile situato nel comune di Calenzano al prezzo di € 178.000,00 e ha eccepito quindi la propria carenza di legittimazione passiva in merito al suddetto immobile;
f) nell'ipotesi in cui il prezzo di vendita dei due beni non fosse ritenuto congruo, la a chiesto accertarsi l'eventuale conguaglio da corrispondere CP_1 nella misura che risulterà di giustizia alla curatela di Controparte_2
All'udienza in data 11.4.2022 il Giudice, rilevata l'intervenuta dichiarazione del fallimento di ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Controparte_2
Il processo è stato riassunto da parte attrice nei confronti della Curatela con ricorso notificato al curatore e all'altra convenuta (cfr. atto depositato in PCT il 2.11.2022). si è costituita in giudizio a seguito della riassunzione del processo, richiamando e CP_1 rinnovando tutte le argomentazioni, le istanze, le difese, le deduzioni istruttorie e le conclusioni già in precedenza avanzate.
All'udienza del 14.11.2022 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della Curatela e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Con provvedimento del 21.3.2023, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce delle doglianze complessivamente formulate - ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12.2.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ., udienza poi differita al 13.1.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 21.1.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
******
1) In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda dedotta della parte convenuta
CP_1
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il fallimento della è stato dichiarato Controparte_2 con sentenza n. 185/2021 del 13.12.2021 (doc. n. 3 fascicolo quindi successivamente CP_1 alla notifica, tramite PEC del 23.11.2021, dell'atto di citazione in giudizio.
Nel rapporto tra azione revocatoria e fallimento del debitore è necessario distinguere a seconda che il fallimento preceda l'esercizio dell'azione o, viceversa, sopravvenga durante il giudizio. Nel primo caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso non permette l'esercizio dell'azione contro il fallimento;
nel secondo, se il curatore subentra nel giudizio ai sensi dell'art. 66 L.Fall., viene meno la legittimazione ad agire del creditore originario, mentre - se egli non subentra - l'iniziativa del creditore non è improcedibile, perché́ il bene oggetto dell'atto di disposizione non è destinato ad essere acquisito al fallimento.
La proposizione dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore ex art. 2901 cod. civ., pur permettendo al curatore del successivo fallimento di subentrare nel relativo processo ovvero di proporre ex novo la medesima azione ex art. 66 L.Fall., non esclude, in caso di inerzia dell'organo concorsuale, la prosecuzione dell'azione del creditore individuale (Cass. n. 29421/2008). L'azione revocatoria fallimentare od ordinaria può per contro essere proseguita, se proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in revocatoria (ex multis Cass.
n. 758319/1994, n. 7119/1998, n. 5272/2008, n. 6709/2009, n. 21810/2015, n. 19795/2016).
Nella fattispecie, in presenza della riassunzione avvenuta dopo l'interruzione - provvedimento che implicitamente stava a significare che il giudizio poteva proseguire nei confronti del fallimento -
l'unico soggetto che, in astratto, era legittimato a dolersi della situazione era proprio il curatore fallimentare, che non è intervenuto facendo propria la domanda di revocatoria ordinaria.
Si deve poi rilevare che l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria produce effetto retroattivo e l'atto eventualmente revocato, pur intrinsecamente valido, perde il suo effetto fin dalla trascrizione della domanda, per cui il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente.
2) In merito alla prescrizione dell'azione revocatoria.
La doglianza è infondata.
Parte convenuta ha dedotto che l'atto di citazione le era stato notificato il CP_1
17.12.2021, mentre l'atto dispositivo era stato stipulato il 13.12.2016 e, pertanto, l'azione si era prescritta il 13.12.2021, vale a dire cinque anni dopo la stipula dell'atto. La disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da tale momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. n. 4049/23). Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di
Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 (all.ti n. 82,
83, 84 fascicolo parte attrice), e l'atto introduttivo è stato notificato via PEC al debitore il 23.11.2021, mentre a il 17.12.2021, quindi oltre lo Controparte_2 CP_1 scadere del termine di prescrizione;
tuttavia, trattandosi di giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., nel quale sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, la regolare notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'uno è utile ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (Cass., Sez. Un. Civ., n. 9523/2010).
Invero, «in caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art.
102 cod. proc. civ., comma 2 ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana
l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse, di talchè la valida notifica dell'atto introduttivo nei confronti di uno dei litisconsorti, è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'altro» (Cass. Civ., Sez. Un. n. 23068/2011). Ne consegue che è priva di pregio l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria avanzata da costituitasi regolarmente in giudizio. CP_1
3) In merito alla domanda attorea ex art. 2901 cod. civ..
L'azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) si inserisce nell'ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ.. L'inefficacia che essa determina, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto.
La ratio sottesa a tale disciplina è quella di riservare ai creditori il valore netto del patrimonio del debitore, al tempo dell'assunzione del debito. Difatti, l'azione revocatoria trova il proprio fondamento nel dovere di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impone al debitore, comunque, di preservare la garanzia patrimoniale, in presenza di creditori che potrebbero vedere pregiudicata la possibilità di recuperare il proprio credito.
Come noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. richiede la sussistenza di seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un valido rapporto di credito o anche solo di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria e il soggetto disponente;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni);
4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente;
ove egli fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto;
cfr. art. 2901, co. 4, cod. civ.);
5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Fermo ciò, nel caso di specie rilevano le considerazioni che seguono.
Tra parte attrice e la sussiste il rapporto di debito- Controparte_2 credito richiesto dall'art. art. 2901 cod. civ..
Risulta provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione (all.ti nn. 3 a 78 fascicolo parte attrice) il credito vantato da parte attrice per la somma di € 715.090,92, a seguito di cartelle notificate sia in epoca precedente che successiva all'atto di disposizione oggetto di revocatoria, stipulato il 13.12.2016.
Pertanto, tenuto conto della suddetta documentazione - ritenuta utilizzabile e non contestata dal debitore - non vi è dubbio in merito alla qualità di creditore a fini revocatori in capo all'odierna parte attrice nei confronti della qualità che legittima l'esercizio dell'azione Controparte_2 revocatoria ex art. 2901 cod. civ..
In merito all'elemento oggettivo, ovvero l'eventus damni, deve precisarsi che, al fine di valutarne la sussistenza, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che - in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore - si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464/2009).
La convenuta ha allegato alla memoria ex art. 183 - n. 2 cod. civ., copia del suo CP_1 estratto conto (doc. n. 13) dal quale risulta l'addebito del pagamento dell'assegno di € 182.500,00 consegnato in pagamento alla per l'acquisto dei beni di cui all'atto Controparte_2 dispositivo in oggetto e ha dedotto la congruità del prezzo pagato, contestando la valutazione allegata in atti da (di € 323.110,62, calcolata ex Parte_1 art. 79 del d.P.R. n. 602/1973, di € 323.110,62, cfr. all. n. 87).
Ebbene, nel merito va rilevato che la questione sulla congruità del corrispettivo previsto dalle parti per la compravendita non incide sulla prova dell'eventus damni: la sostituzione di un bene immobile con denaro (anche in caso di congruità del prezzo) comporta sempre un peggioramento della consistenza del patrimonio del debitore in quanto «… comporta di per se una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilita di cessione del denaro». (Cass. n. 1896/2012, Cass. Ordinanza n. 16221/2019).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui questo Giudice non ritiene di discostarsi,
è costante nel ritenere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. n. 16221/2019, nonché Cass. n.
13172/2017).
L'onere della prova del creditore si restringe alla dimostrazione di una variazione rilevante del patrimonio del disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia generica per i creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345/2018 e Cass. n. 21808/2015).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame, non vi è dubbio che il trasferimento della proprietà degli immobili verso il pagamento di un prezzo in denaro abbia comportato una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, e, segnatamente, la trasformazione di tali beni in un altro (il denaro) più facilmente occultabile e meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva. Sarebbe stato dunque onere del convenuto provare che il suo patrimonio residuo era comunque sufficiente a soddisfare il credito dell'attrice, onere che non è stato assolto nel caso in esame.
Accanto all'elemento oggettivo, l'art. 2901 cod. civ. richiede anche la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. In primo luogo, deve precisarsi che, a seconda della natura dell'atto dispositivo, tale consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie è richiesta in capo al solo debitore disponente, qualora si tratti di atti a titolo gratuito, ovvero anche in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso.
In secondo luogo, si deve poi evidenziare, quanto all'elemento soggettivo della scientia fraudis, che
- in caso di credito sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale, come nella fattispecie -
è sufficiente la dimostrazione circa la sussistenza di mero dolo generico.
È infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (cfr. Cass. n.
16221/2019, Cass. n. 6702/2018).
Nella fattispecie, l'atto dispositivo da revocarsi è successivo al credito di parte attrice e il debitore e il suo legale rappresentante (all. n. 1) non Controparte_2 Controparte_5 potevano non essere consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti dell'erario, non avendo adempiuto ai propri oneri fiscali per tributi dovuti sin dal 2010.
Dalla documentazione in atti, risulta poi che, al momento dell'atto di disposizione, gli stessi avevano ricevuto la notifica di gran parte delle cartelle di pagamento per complessivi € €
226.656,72 (all. n. 88 – prospetto atti in revocatoria), mentre il residuo debito - risultante dalle cartelle notificate successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo - era relativo a crediti derivanti da imposte dichiarate e non versate riferite ad anni di imposta antecedenti per complessivi
€ 331.771,69 (all. n. 88 – prospetto atti in revocatoria).
Pertanto, non vi è dubbio che il legale rappresentante della
[...]
al momento della disposizione patrimoniale in favore della moglie Controparte_6
fosse effettivamente a conoscenza della pretesa creditoria di parte attrice. CP_1
Sussite poi nella fattispecie la prova della consapevolezza dell'intento frodatorio anche in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo, ovvero in capo alla convenuta tenuto CP_1 conto dei seguenti elementi presuntivi: il legame di parentela - rectius coniugio - (cfr. Cass. n.
161/2021, Cass. n. 10928/2020) tra il la l'iscrizione anagrafica CP_5 CP_1 presso il medesimo indirizzo di residenza (Località Gambali n. 10, Comune di Rignano sull'Arno –
FI; cfr. all. n. 90); elementi che rendono estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019).
In ogni caso, giova precisare che, essendo l'atto assoggettato a revocatoria successivo all'esistenza del credito della debitrice, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. non è necessaria la prova di un accordo in frode esistente tra debitore e terzo, ma è sufficiente che quest'ultimo fosse consapevole del fatto che la vendita diminuiva la garanzia patrimoniale del debitore;
inoltre la convenuta CP_1 non ha fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine all'acquisto degli immobili in questione. In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento al contratto di compravendita in data 13.12.2016 - Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , Per_1 trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910, posto in essere da in favore di Controparte_2
CP_1
Quanto agli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, deve tuttavia precisarsi che, giusto il disposto dell'art. 2901, u.c., cod. civ., “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. In tale ultima ipotesi, dunque, il creditore non potrà agire in via esecutiva nei confronti del terzo subacquirente di buona fede, potendo viceversa ottenere esclusivamente una tutela risarcitoria, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti delle parti coinvolte nell'atto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta, con esclusione pertanto delle la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 13324/2021 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, giusta il disposto dell'art 2901 cod. civ., dichiara inefficace nei confronti della parte attrice il Parte_1 seguente atto dispositivo: atto di compravendita in data 13.12.2016 - Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di Firenze, ai nn. R.G. 47496 Per_1
e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 con il quale la a Controparte_2 trasferito a i seguenti immobili: - “Beni in Comune di Campi Bisenzio, a) CP_1 appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 288 di via San Quirico, ubicato in piano terzo e quarto della scala "C", composto da: * ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo cottura e bagno, in piano terzo;
* vano con piccolo terrazzo, con accesso tramite scala interna, in piano quarto. Confini: proprietà area scoperta a comune su più lati, vano scala, corridoio a Pt_2 comune, proprietà salvo se altri. b) - posto auto coperto della superficie di circa Controparte_4 mq.13, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano terreno cui si accede tramite rampa e corsia di scorrimento a comune. Confini: corsia di scorrimento a comune, area comune, proprietà
salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: in ditta Pt_2 alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 3, particella 504, sub. 99, Via San
Quirico, n.288, piano 3-4, cat. A/3, cl. 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq 50, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 193,67= (appartamento); particella 504, sub. 175, via San Quirico, n.288, piano T, cat.C/6, cl.2, mq.13, superficie catastale di mq.14, rendita di euro 42,30= (posto auto). - Beni in Comune di Calenzano a) - appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 13 di via G. Matteotti, ubicato in piano primo composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo esclusivo. Confini: proprietà
, proprietà , parti comuni, salvo altri. b) - locale garage della superficie di Parte_3 Pt_4 circa mq.21, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano interrato cui si accede dal civico 35 via G. Matteotti a mezzo di rampa carrabile. Confini: proprietà , rampa Parte_6 comune, corridoio comune, salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 65, particella 1124, sub. 758, Via G.Matteotti, n.13, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5, superficie catastale totale mq. 88, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro 464,81= (appartamento); 12 particella 1124, sub. 612, via G. Matteotti, n.35, piano S1, cat.C/6, cl.5, mq.21, superficie catastale di mq.20, rendita di euro 154,01= (autorimessa)”;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Firenze, 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13324/2021 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze (C. F. ) presso i cui Uffici - in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 - è P.IVA_2 elettivamente domiciliata,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce alla CP_1 C.F._1 comparsa di costituzione dall'Avv. Bernardo BETTAZZI, presso il cui studio - in Firenze in Via A.
La Marmora n. 53 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, in persona Controparte_2 del curatore Dott. CP_3
CONVENUTO, CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti
Per parte attrice : Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale, dichiarare privo di efficacia: l'atto di compravendita del 13.12.2016 con cui la società
in qualità di disponente, ha venduto alla Sig.ra (c.f. CP_2 CP_1
) i seguenti cespiti immobiliari e precisamente: - “Beni in Comune di Campi C.F._1
Bisenzio, a) appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 288 di via San Quirico, ubicato in piano terzo e quarto della scala "C", composto da: * ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo cottura e bagno, in piano terzo;
* vano con piccolo terrazzo, con accesso tramite scala interna, in piano quarto. Confini: proprietà area scoperta a comune su più lati, vano scala, Pt_2 corridoio a comune, proprietà salvo se altri. b) - posto auto coperto della Controparte_4 superficie di circa mq.13, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano terreno cui si accede tramite rampa e corsia di scorrimento a comune. Confini: corsia di scorrimento a comune, area comune, proprietà salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune Pt_2 come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 3, particella 504, sub. 99, Via San Quirico, n.288, piano 3-4, cat. A/3, cl. 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq 50, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 193,67= (appartamento); particella 504, sub. 175, via San Quirico, n.288, piano T, cat.C/6, cl.2, mq.13, superficie catastale di mq.14, rendita di euro 42,30= (posto auto). - Beni in Comune di Calenzano a) - appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 13 di via G. Matteotti, ubicato in piano primo composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo esclusivo.
Confini: proprietà , proprietà , parti comuni, salvo altri. b) - locale garage Parte_3 Pt_4 della superficie di circa mq.21, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano interrato cui si accede dal civico 35 via G. Matteotti a mezzo di rampa carrabile. Confini: proprietà Parte_5
, rampa comune, corridoio comune, salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del
[...] predetto Comune come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei
Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio
65, particella 1124, sub. 758, Via G.Matteotti, n.13, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5, superficie catastale totale mq. 88, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro
464,81= (appartamento); 12 particella 1124, sub. 612, via G. Matteotti, n.35, piano S1, cat.C/6, cl.5, mq.21, superficie catastale di mq.20, rendita di euro 154,01= (autorimessa)”. 2) in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace
l'atto di compravendita di cui supra. Con vittoria di spese ed onorari».
Per parte convenuta CP_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le ragioni di cui in narrativa – in tesi, respingere le domande tutte formulate dall'
[...]
o da qualsiasi altro soggetto processuale perché prescritte, nonché infondate Parte_1 in fatto e in diritto;
in ipotesi, previo rigetto di ogni avversa domanda, accertare l'eventuale conguaglio da corrispondere con riferimento al prezzo dei beni che risulterà di giustizia, se ritenuto disponendone il versamento ai soggetti di legge. Con vittoria di competenze e spese di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
L , con atto di citazione notificato il 23.11.2021 Parte_1 alla e il 17.12.2021 a ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, Controparte_2 CP_1 nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita in data 13.12.2026 -
Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie Per_1 di Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 (all.ti n.
82, 83, 84 fascicolo parte attrice), con il quale la veva venduto a Controparte_2 CP_1 due immobili, uno situato nel Comune di Campi Bisenzio e l'altro nel Comune di Calenzano.
[...]
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che: a) era creditrice nei confronti della società della somma di € 715.090,92 in forza di ruoli e relativi oneri e Controparte_2 accessori maturati;
b) l'atto dispositivo, oggetto della domanda, era successivo alla notifica di buona parte delle cartelle di pagamento a carico della contribuente (all.ti nn. 3 a 78); comunque, anche quelle notificate successivamente all'atto di compravendita si riferivano ad importi dovuti per anni di imposta antecedenti all'atto dispositivo (all. n. 88), trattandosi di imposte dichiarate e non versate, iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36 bis d.P.R. n.
600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, delle quali il debitore era pertanto a conoscenza dal relativo anno di imposta (cfr. Cass. SS.UU. n. 4780/1987; Cass. SS.UU n. 26671/2009; Cass. n. 14414/2005); c) il legale rappresentate e liquidatore della (all. Controparte_2 Controparte_5
n. 1), era il marito convivente dell'acquirente (all. 90 e 91); d) il prezzo dichiarato CP_1 nell'atto di compravendita per i due immobili era inferiore al valore di mercato;
a fronte di un prezzo dichiarato di € 62.500,00 per il primo appartamento ed € 120.000,00 per il secondo, l'effettivo valore sarebbe stato rispettivamente € 89.196,66 ed € 233.913,96 (all. n. 87); e) dall'atto di compravendita risultava che il prezzo era stato pagato prima e al di fuori dell'atto, a mezzo di un assegno bancario.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e nello specifico deducendo: a) CP_1 che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. Controparte_2
185/2021, pubblicata il 13.12.2021 (doc. 3); b) l'improcedibilità della domanda in quanto la dichiarazione di fallimento comportava l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali verso il fallito (art. 51 legge fall.); c) la prescrizione dell'azione in quanto l'atto di citazione era stato notificato alla l 17.12.2021, mentre l'atto oggetto di revocatoria era stato stipulato CP_1 il 13.12.2016 e trascritto il 16.12.2016; l'azione era prescritta il 13.12.2021, vale a dire cinque anni dopo la stipula dell'atto; d) ha allegato copia assegno bancario tratto da NC CC VA EN (doc. 4) di € 182.550,00 del 31.12.2016 consegnato alla e perizia Controparte_2 giurata del 2016 dalla quale risultava che il valore commerciale dell'immobile di Calenzano era di € 120.000,00 e quello dell'immobile di Campi Bisenzio € 57.000,00, quindi per un importo totale di €
177.000,00, inferiore a quanto dalla stessa pagato;
e) ha allegato contratto di compravendita stipulato il 6.10.2020 (doc. n. 7), con il quale aveva veduto a terzi l'immobile situato nel comune di Calenzano al prezzo di € 178.000,00 e ha eccepito quindi la propria carenza di legittimazione passiva in merito al suddetto immobile;
f) nell'ipotesi in cui il prezzo di vendita dei due beni non fosse ritenuto congruo, la a chiesto accertarsi l'eventuale conguaglio da corrispondere CP_1 nella misura che risulterà di giustizia alla curatela di Controparte_2
All'udienza in data 11.4.2022 il Giudice, rilevata l'intervenuta dichiarazione del fallimento di ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Controparte_2
Il processo è stato riassunto da parte attrice nei confronti della Curatela con ricorso notificato al curatore e all'altra convenuta (cfr. atto depositato in PCT il 2.11.2022). si è costituita in giudizio a seguito della riassunzione del processo, richiamando e CP_1 rinnovando tutte le argomentazioni, le istanze, le difese, le deduzioni istruttorie e le conclusioni già in precedenza avanzate.
All'udienza del 14.11.2022 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della Curatela e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Con provvedimento del 21.3.2023, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce delle doglianze complessivamente formulate - ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12.2.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ., udienza poi differita al 13.1.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 21.1.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
******
1) In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda dedotta della parte convenuta
CP_1
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il fallimento della è stato dichiarato Controparte_2 con sentenza n. 185/2021 del 13.12.2021 (doc. n. 3 fascicolo quindi successivamente CP_1 alla notifica, tramite PEC del 23.11.2021, dell'atto di citazione in giudizio.
Nel rapporto tra azione revocatoria e fallimento del debitore è necessario distinguere a seconda che il fallimento preceda l'esercizio dell'azione o, viceversa, sopravvenga durante il giudizio. Nel primo caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso non permette l'esercizio dell'azione contro il fallimento;
nel secondo, se il curatore subentra nel giudizio ai sensi dell'art. 66 L.Fall., viene meno la legittimazione ad agire del creditore originario, mentre - se egli non subentra - l'iniziativa del creditore non è improcedibile, perché́ il bene oggetto dell'atto di disposizione non è destinato ad essere acquisito al fallimento.
La proposizione dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore ex art. 2901 cod. civ., pur permettendo al curatore del successivo fallimento di subentrare nel relativo processo ovvero di proporre ex novo la medesima azione ex art. 66 L.Fall., non esclude, in caso di inerzia dell'organo concorsuale, la prosecuzione dell'azione del creditore individuale (Cass. n. 29421/2008). L'azione revocatoria fallimentare od ordinaria può per contro essere proseguita, se proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in revocatoria (ex multis Cass.
n. 758319/1994, n. 7119/1998, n. 5272/2008, n. 6709/2009, n. 21810/2015, n. 19795/2016).
Nella fattispecie, in presenza della riassunzione avvenuta dopo l'interruzione - provvedimento che implicitamente stava a significare che il giudizio poteva proseguire nei confronti del fallimento -
l'unico soggetto che, in astratto, era legittimato a dolersi della situazione era proprio il curatore fallimentare, che non è intervenuto facendo propria la domanda di revocatoria ordinaria.
Si deve poi rilevare che l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria produce effetto retroattivo e l'atto eventualmente revocato, pur intrinsecamente valido, perde il suo effetto fin dalla trascrizione della domanda, per cui il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente.
2) In merito alla prescrizione dell'azione revocatoria.
La doglianza è infondata.
Parte convenuta ha dedotto che l'atto di citazione le era stato notificato il CP_1
17.12.2021, mentre l'atto dispositivo era stato stipulato il 13.12.2016 e, pertanto, l'azione si era prescritta il 13.12.2021, vale a dire cinque anni dopo la stipula dell'atto. La disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da tale momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. n. 4049/23). Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di
Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 (all.ti n. 82,
83, 84 fascicolo parte attrice), e l'atto introduttivo è stato notificato via PEC al debitore il 23.11.2021, mentre a il 17.12.2021, quindi oltre lo Controparte_2 CP_1 scadere del termine di prescrizione;
tuttavia, trattandosi di giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., nel quale sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, la regolare notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'uno è utile ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (Cass., Sez. Un. Civ., n. 9523/2010).
Invero, «in caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art.
102 cod. proc. civ., comma 2 ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana
l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse, di talchè la valida notifica dell'atto introduttivo nei confronti di uno dei litisconsorti, è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'altro» (Cass. Civ., Sez. Un. n. 23068/2011). Ne consegue che è priva di pregio l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria avanzata da costituitasi regolarmente in giudizio. CP_1
3) In merito alla domanda attorea ex art. 2901 cod. civ..
L'azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) si inserisce nell'ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ.. L'inefficacia che essa determina, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto.
La ratio sottesa a tale disciplina è quella di riservare ai creditori il valore netto del patrimonio del debitore, al tempo dell'assunzione del debito. Difatti, l'azione revocatoria trova il proprio fondamento nel dovere di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impone al debitore, comunque, di preservare la garanzia patrimoniale, in presenza di creditori che potrebbero vedere pregiudicata la possibilità di recuperare il proprio credito.
Come noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. richiede la sussistenza di seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un valido rapporto di credito o anche solo di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria e il soggetto disponente;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni);
4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente;
ove egli fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto;
cfr. art. 2901, co. 4, cod. civ.);
5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Fermo ciò, nel caso di specie rilevano le considerazioni che seguono.
Tra parte attrice e la sussiste il rapporto di debito- Controparte_2 credito richiesto dall'art. art. 2901 cod. civ..
Risulta provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione (all.ti nn. 3 a 78 fascicolo parte attrice) il credito vantato da parte attrice per la somma di € 715.090,92, a seguito di cartelle notificate sia in epoca precedente che successiva all'atto di disposizione oggetto di revocatoria, stipulato il 13.12.2016.
Pertanto, tenuto conto della suddetta documentazione - ritenuta utilizzabile e non contestata dal debitore - non vi è dubbio in merito alla qualità di creditore a fini revocatori in capo all'odierna parte attrice nei confronti della qualità che legittima l'esercizio dell'azione Controparte_2 revocatoria ex art. 2901 cod. civ..
In merito all'elemento oggettivo, ovvero l'eventus damni, deve precisarsi che, al fine di valutarne la sussistenza, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che - in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore - si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464/2009).
La convenuta ha allegato alla memoria ex art. 183 - n. 2 cod. civ., copia del suo CP_1 estratto conto (doc. n. 13) dal quale risulta l'addebito del pagamento dell'assegno di € 182.500,00 consegnato in pagamento alla per l'acquisto dei beni di cui all'atto Controparte_2 dispositivo in oggetto e ha dedotto la congruità del prezzo pagato, contestando la valutazione allegata in atti da (di € 323.110,62, calcolata ex Parte_1 art. 79 del d.P.R. n. 602/1973, di € 323.110,62, cfr. all. n. 87).
Ebbene, nel merito va rilevato che la questione sulla congruità del corrispettivo previsto dalle parti per la compravendita non incide sulla prova dell'eventus damni: la sostituzione di un bene immobile con denaro (anche in caso di congruità del prezzo) comporta sempre un peggioramento della consistenza del patrimonio del debitore in quanto «… comporta di per se una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilita di cessione del denaro». (Cass. n. 1896/2012, Cass. Ordinanza n. 16221/2019).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui questo Giudice non ritiene di discostarsi,
è costante nel ritenere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. n. 16221/2019, nonché Cass. n.
13172/2017).
L'onere della prova del creditore si restringe alla dimostrazione di una variazione rilevante del patrimonio del disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia generica per i creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345/2018 e Cass. n. 21808/2015).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame, non vi è dubbio che il trasferimento della proprietà degli immobili verso il pagamento di un prezzo in denaro abbia comportato una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, e, segnatamente, la trasformazione di tali beni in un altro (il denaro) più facilmente occultabile e meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva. Sarebbe stato dunque onere del convenuto provare che il suo patrimonio residuo era comunque sufficiente a soddisfare il credito dell'attrice, onere che non è stato assolto nel caso in esame.
Accanto all'elemento oggettivo, l'art. 2901 cod. civ. richiede anche la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. In primo luogo, deve precisarsi che, a seconda della natura dell'atto dispositivo, tale consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie è richiesta in capo al solo debitore disponente, qualora si tratti di atti a titolo gratuito, ovvero anche in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso.
In secondo luogo, si deve poi evidenziare, quanto all'elemento soggettivo della scientia fraudis, che
- in caso di credito sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale, come nella fattispecie -
è sufficiente la dimostrazione circa la sussistenza di mero dolo generico.
È infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (cfr. Cass. n.
16221/2019, Cass. n. 6702/2018).
Nella fattispecie, l'atto dispositivo da revocarsi è successivo al credito di parte attrice e il debitore e il suo legale rappresentante (all. n. 1) non Controparte_2 Controparte_5 potevano non essere consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti dell'erario, non avendo adempiuto ai propri oneri fiscali per tributi dovuti sin dal 2010.
Dalla documentazione in atti, risulta poi che, al momento dell'atto di disposizione, gli stessi avevano ricevuto la notifica di gran parte delle cartelle di pagamento per complessivi € €
226.656,72 (all. n. 88 – prospetto atti in revocatoria), mentre il residuo debito - risultante dalle cartelle notificate successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo - era relativo a crediti derivanti da imposte dichiarate e non versate riferite ad anni di imposta antecedenti per complessivi
€ 331.771,69 (all. n. 88 – prospetto atti in revocatoria).
Pertanto, non vi è dubbio che il legale rappresentante della
[...]
al momento della disposizione patrimoniale in favore della moglie Controparte_6
fosse effettivamente a conoscenza della pretesa creditoria di parte attrice. CP_1
Sussite poi nella fattispecie la prova della consapevolezza dell'intento frodatorio anche in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo, ovvero in capo alla convenuta tenuto CP_1 conto dei seguenti elementi presuntivi: il legame di parentela - rectius coniugio - (cfr. Cass. n.
161/2021, Cass. n. 10928/2020) tra il la l'iscrizione anagrafica CP_5 CP_1 presso il medesimo indirizzo di residenza (Località Gambali n. 10, Comune di Rignano sull'Arno –
FI; cfr. all. n. 90); elementi che rendono estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019).
In ogni caso, giova precisare che, essendo l'atto assoggettato a revocatoria successivo all'esistenza del credito della debitrice, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. non è necessaria la prova di un accordo in frode esistente tra debitore e terzo, ma è sufficiente che quest'ultimo fosse consapevole del fatto che la vendita diminuiva la garanzia patrimoniale del debitore;
inoltre la convenuta CP_1 non ha fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine all'acquisto degli immobili in questione. In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento al contratto di compravendita in data 13.12.2016 - Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , Per_1 trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di Firenze, ai nn. R.G. 47496 e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910, posto in essere da in favore di Controparte_2
CP_1
Quanto agli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, deve tuttavia precisarsi che, giusto il disposto dell'art. 2901, u.c., cod. civ., “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. In tale ultima ipotesi, dunque, il creditore non potrà agire in via esecutiva nei confronti del terzo subacquirente di buona fede, potendo viceversa ottenere esclusivamente una tutela risarcitoria, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti delle parti coinvolte nell'atto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta, con esclusione pertanto delle la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 13324/2021 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, giusta il disposto dell'art 2901 cod. civ., dichiara inefficace nei confronti della parte attrice il Parte_1 seguente atto dispositivo: atto di compravendita in data 13.12.2016 - Rep. n. 74.824 - a rogito del Notaio , trascritto in data 16.12.2016 presso le Conservatorie di Firenze, ai nn. R.G. 47496 Per_1
e R.P. 32373, e di Prato, ai numeri R.G. 13977 e R.P. 8910 con il quale la a Controparte_2 trasferito a i seguenti immobili: - “Beni in Comune di Campi Bisenzio, a) CP_1 appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 288 di via San Quirico, ubicato in piano terzo e quarto della scala "C", composto da: * ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo cottura e bagno, in piano terzo;
* vano con piccolo terrazzo, con accesso tramite scala interna, in piano quarto. Confini: proprietà area scoperta a comune su più lati, vano scala, corridoio a Pt_2 comune, proprietà salvo se altri. b) - posto auto coperto della superficie di circa Controparte_4 mq.13, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano terreno cui si accede tramite rampa e corsia di scorrimento a comune. Confini: corsia di scorrimento a comune, area comune, proprietà
salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: in ditta Pt_2 alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 3, particella 504, sub. 99, Via San
Quirico, n.288, piano 3-4, cat. A/3, cl. 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq 50, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 193,67= (appartamento); particella 504, sub. 175, via San Quirico, n.288, piano T, cat.C/6, cl.2, mq.13, superficie catastale di mq.14, rendita di euro 42,30= (posto auto). - Beni in Comune di Calenzano a) - appartamento ad uso civile abitazione, con accesso dal civico 13 di via G. Matteotti, ubicato in piano primo composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo esclusivo. Confini: proprietà
, proprietà , parti comuni, salvo altri. b) - locale garage della superficie di Parte_3 Pt_4 circa mq.21, pertinenziale all'unità abitativa, ubicato al piano interrato cui si accede dal civico 35 via G. Matteotti a mezzo di rampa carrabile. Confini: proprietà , rampa Parte_6 comune, corridoio comune, salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985), Foglio 65, particella 1124, sub. 758, Via G.Matteotti, n.13, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5, superficie catastale totale mq. 88, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro 464,81= (appartamento); 12 particella 1124, sub. 612, via G. Matteotti, n.35, piano S1, cat.C/6, cl.5, mq.21, superficie catastale di mq.20, rendita di euro 154,01= (autorimessa)”;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Firenze, 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.