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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIODI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIECO ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CHIECO ANTONIO
ATTORE OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVANI Controparte_1 P.IVA_2
BENEDETTA e dell'avv. CALMONTE RENZO ( ) VIA FURLOTTI N. 8 C.F._1
43121 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA FURLOTTI 8 43121 PARMA presso il difensore avv. GALVANI BENEDETTA
CONVENUTO OPPOSTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da , in persona del Parte_2 proprio Legale Rappresentante pro tempore, avverso ° 1050/2023 del 12.08.2023 (R.G. n.° 2573/2023 ) richiesto da ed emesso dal Tribunale di Controparte_1 Parma a mezzo del quale è stato ingiunto il p di €. 17.080,00 a titolo di pagina 1 di 5 corrispettivo per il noleggio del semirimorchio TG. XA 743ME per i mesi successivi alla risoluzione del contratto dal mese di gennaio 2022 a febbraio 2023, oltre interessi e spese della procedura.
************
L'opposizione proposta da si fonda sull'asserita insussistenza dei presupposti Parte_2 per l'emissione del decreto e le rate, di cui controparte chiedeva il pagamento, fossero frutto della vendita del semirimorchio in base alla scrittura privata del 22.07.2021 con la quale le Parti si erano accordate per la vendita al prezzo di €. 15.000,00 da versarsi in canoni di noleggio di
€.1.220,00 IVA compresa al mese e che pertanto il contratto di noleggio parallelo non fosse altro che un modo per prevedere una dilazione di pagamento per il prezzo della vendita come specificato nella scrittura del 22.07.2021.
Espone che ad oggi sarebbero stati corrisposti €.11.00,00 (con bonifici ed assegni) peraltro somma non contestata dall'opposta e che pertanto residuerebbe il saldo del prezzo di soli 4.000,00 oltre IVA. Allega ancora che ,con atto di pignoramento presso terzi, l'OP avrebbe recuperato €. 7. 320,00 e pertanto il totale del prezzo versato- cioè quello a suo tempo pattuito -per la vendita è stato di €. 18.320,00 mediante corresponsione mensile in forma di canoni di locazione.
Allega che il prezzo è già stato versato ed il mezzo promesso in vendita restituito a seguito di un azione giudiziaria e del tutto ingiustificata appare pertanto la pretesa dell'opposta di voler incassare la somma di €.35.400,00.
Chiede pertanto la restituzione delle somme incassate per la vendita in €. 18.320,00 e/o la restituzione del mezzo TG. XA 743ME .
Conclude Parte Attrice Opponente :
“ Accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.1050/2023 , R.G n. 2573/2023 , emesso in data 12 Agosto 2023 , e notificato il 18 Agosto 2023 perché la richiesta creditoria e di restituzione dei mezzi appare infondata, ingiusta ed illegittima per i motivi sopra esposti, risultando infondato il credito azionato, sia per l'assoluta genericità, oltre che inesigibile per la contraddittorietà delle due tipologie di contratti esistenti contemporaneamente, laddove uno escluderebbe l'altro e, in subordine, 2) - Nel caso in cui venga accertata la legittimità da parte dell'opposta ad ottenere la restituzione del semirimorchio, già eseguita, disporre la restituzione delle somme incassate a titolo di vendita del mezzo , non sussistendo la prova dell'esistenza di alcun danno subito dall'opposta per i fatti di causa e, in ulteriore estremo subordine, 3) - Imputare le somme incassate dall'opposta, indicati quali canoni di locazione del mezzo per fini di dilazione del pagamento, a quota del prezzo di acquisto pattuito con la scrittura privata del 22.07.2021 così come pattuiti tra le parti e, per l'effetto, 4) - Condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme incassate per la vendita con mancata consegna del bene e che si indicano in €.18.320,00, salvo migliori conteggi, e/o alla restituzione del mezzo targ. XA 743ME all'opponente, che ne ha versato il prezzo pattuito a suo tempo;
5) - Condannare la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché diritti ed onorari di avvocato, da distrarsi in favore della difesa anticipataria ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nella quale Controparte_2 contestava tutt Controparte allegando, in primis, che due sono i contratti stipulati tra le Parti uno di noleggio del 1.06.2021 avente ad oggetto la locazione di un semirimorchio di proprietà dell'OP con decorrenza dal 1.06.2021 sino al 1.02.2022 prevedendo un canone di €. 1.000,00 al mese oltre IVA. Al punto 5) si prevedeva la possibilità di acquistare il mezzo per un valore di riscatto non identificato poiché la clausola veniva lasciata incompleta dalle Parti. A completamento del primo contratto e a questo successivamente in data 22.07.2021veniva perfezionato il contratto di vendita per un prezzo di €. 15.000,00 con un canone di noleggio di €. 1.000,00 per 15 mesi.
Allega l'OP che questo secondo contratto sarebbe stato accessorio al primo di noleggio e che con il puntuale ed integrale pagamento la proprietà del mezzo sarebbe stata traferita a Parte_2
Data l'inadempienza di che non pagava e continuava a detenere il bene veniva presentata Parte_3 denuncia penale nonché Decreto Ingiuntivo in data 3.06.2022 per la consegna immediata pagina 2 di 5 del mezzo dopodichè veniva messo a disposizione il bene senza che nulla venisse opposto nonché veniva richiesto il D.I per il pagamento dei canoni di noleggio da Luglio 2021 a Dicembre 2021 per un totale di €. 7.320,00 , credito che veniva recuperato dopo un pignoramento presso terzi , senza che venisse opposto.
Ritiene l'OP che la volontà delle Parti fosse quella di sottoscrivere due contratti, tra loro collegati cioè quella del noleggio con possibilità di acquistarne la proprietà solo dopo il pagamento di 15 rate mensili dell'importo di €. 1.220,00 ciascuna per la somma complessiva di € 18.300,00.
L'intento pertanto delle parti era quello che l'OP mantenesse la Controparte_1 proprietà del mezzo e ricevesse i canoni per il noleggio il mezzo con la Parte_3 possibilità di acquistarlo una volta pagate tutte le rate conc
Espone ancora l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti stipulati e la sussistenza di una reciproca dipendenza. Pertanto ritiene che, in presenza di un collegamento negoziale si verifichi l'estensione dall'uno all'altro contratto delle cause di invalidità pertanto la risoluzione del contratto di noleggio fa venir meno gli obblighi del contratto di vendita impedendo alla controparte di richiedere la restituzione del mezzo o delle somme.
Conclude Parte Attrice OP :
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - in via principale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti del 01.06.2021 e del 22.07.2021 perfezionati fra
e ed accertato e dichiarato il fondamento del credito azionato Controparte_1 Parte_2 da respingere la spiegata opposizione, poiché infondata, inammissibile, non Controparte_1 provata o come meglio, così confermando il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1050/2023 del Tribunale di Parma;
Firmato - in via ulteriormente principale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti del
01.06.2021 e del 22.07.2021 perfezionati fra e ed accertato e Controparte_1 Parte_2 dichiarato il fondamento del credito azionato da respingere tutte le domande Controparte_1 avanzate da in quanto infondate, inammissibili, non provate o come meglio;
- in via Parte_2 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare al pagamento in favore di della somma minore Parte_2 Controparte_1 che sarà ritenuta dovuta in esito all'espletanda istruttoria;
- in ogni caso, con il favore delle spese e competenze di giudizio comprese quelle inerenti al procedimento monitorio (IVA e CPA come per legge)”.
La causa e stata istruita con le produzioni documentali delle Parti e ritenuta sufficientemente matura, veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza di discussione , in base al nuovo terzo comma dell'Art. 127 ter cpc, poi trattenuta in decisione in data 16.09.2025
***************
Ad avviso del Giudicante la domanda di parte OP è fondata nei limiti di seguito indicati per le ragioni appresso esposte.
Da quanto è emerso in corso di causa, dalla documentazione in atti versata, risulta l'inadempimento di Parte opponente alle obbligazioni assunte nel contratto di noleggio ed al Parte_2 ritardo nella restituzione del semirimorchio che veniva consegnato solamente nel Marzo del 2023.
Da qui la legittima risoluzione per inadempimento dei contratti del 1.06.2021 e 22.07.2021 ed il riconoscimento , a titolo di indennità per la detenzione del bene in oggetto fino alla data del
26.03.2023 - data di riconsegna nella disponibilità della proprietaria - Controparte_1 pagina 3 di 5 entro i limiti della somma richiesta con il Decreto Ingiuntivo oggi opposto, (€. 17.080,00) al lordo delle somme percepite come da documentazione probatoria versata in atti dall'Opponente (€. 5.100,00) da dedursi dal suddetto importo della domanda.
Dall'analisi degli elementi economici di supporto alla domanda come dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti non risulta provata la corresponsione della somma di €.11.000,00 ma di €. 3.880,00 oltre il canone corrisposto per una mensilità di €. 1.220,00 posto che i bonifici della somma di €. 2.440,00 risultano a favore di Società terza estranea al giudizio de quo
Ritenuto pertanto che l'Opponente debba essere condannato a corrispondere la minor somma di €. 11.980,00, oltre interessi dal deposito della domanda del D.I opposto al saldo, da calcolarsi ai sensi del
D.l.
Le spese, calcolate secondo i parametri del DM Giustizia n.° 147/2022, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi stante il basso grado di complessità della causa in base all'importo complessivamente liquidato all'esito della causa, secondo il c.d criterio del “decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A)in accoglimento parziale della proposta opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n.° 1050/2023 del
12.08.2023 (R.G. n.° 2573/2023 ) emesso dal Tribunale di Parma;
2) condanna l'Opponente in persona del suo Legale Rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore dell'OP , in persona del suo Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore della somma di €. 11.980,00, nonchè interessi al saggio stabilito da D.Lgs. N°231/02 dalla domanda al saldo;
2)Condanna l'Opponente a rimborsare all'OP il 50% delle spese di lite del presente procedimento che vengono liquidate, per la presente fase, in ragione di complessive €. 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A., C.P.A. , nonchè il 50% delle spese ed i compensi come già liquidati in D.I , dovendosi ritenere compensate per il residuo;
Parma, lì 9.10.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIODI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIECO ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CHIECO ANTONIO
ATTORE OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVANI Controparte_1 P.IVA_2
BENEDETTA e dell'avv. CALMONTE RENZO ( ) VIA FURLOTTI N. 8 C.F._1
43121 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA FURLOTTI 8 43121 PARMA presso il difensore avv. GALVANI BENEDETTA
CONVENUTO OPPOSTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da , in persona del Parte_2 proprio Legale Rappresentante pro tempore, avverso ° 1050/2023 del 12.08.2023 (R.G. n.° 2573/2023 ) richiesto da ed emesso dal Tribunale di Controparte_1 Parma a mezzo del quale è stato ingiunto il p di €. 17.080,00 a titolo di pagina 1 di 5 corrispettivo per il noleggio del semirimorchio TG. XA 743ME per i mesi successivi alla risoluzione del contratto dal mese di gennaio 2022 a febbraio 2023, oltre interessi e spese della procedura.
************
L'opposizione proposta da si fonda sull'asserita insussistenza dei presupposti Parte_2 per l'emissione del decreto e le rate, di cui controparte chiedeva il pagamento, fossero frutto della vendita del semirimorchio in base alla scrittura privata del 22.07.2021 con la quale le Parti si erano accordate per la vendita al prezzo di €. 15.000,00 da versarsi in canoni di noleggio di
€.1.220,00 IVA compresa al mese e che pertanto il contratto di noleggio parallelo non fosse altro che un modo per prevedere una dilazione di pagamento per il prezzo della vendita come specificato nella scrittura del 22.07.2021.
Espone che ad oggi sarebbero stati corrisposti €.11.00,00 (con bonifici ed assegni) peraltro somma non contestata dall'opposta e che pertanto residuerebbe il saldo del prezzo di soli 4.000,00 oltre IVA. Allega ancora che ,con atto di pignoramento presso terzi, l'OP avrebbe recuperato €. 7. 320,00 e pertanto il totale del prezzo versato- cioè quello a suo tempo pattuito -per la vendita è stato di €. 18.320,00 mediante corresponsione mensile in forma di canoni di locazione.
Allega che il prezzo è già stato versato ed il mezzo promesso in vendita restituito a seguito di un azione giudiziaria e del tutto ingiustificata appare pertanto la pretesa dell'opposta di voler incassare la somma di €.35.400,00.
Chiede pertanto la restituzione delle somme incassate per la vendita in €. 18.320,00 e/o la restituzione del mezzo TG. XA 743ME .
Conclude Parte Attrice Opponente :
“ Accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.1050/2023 , R.G n. 2573/2023 , emesso in data 12 Agosto 2023 , e notificato il 18 Agosto 2023 perché la richiesta creditoria e di restituzione dei mezzi appare infondata, ingiusta ed illegittima per i motivi sopra esposti, risultando infondato il credito azionato, sia per l'assoluta genericità, oltre che inesigibile per la contraddittorietà delle due tipologie di contratti esistenti contemporaneamente, laddove uno escluderebbe l'altro e, in subordine, 2) - Nel caso in cui venga accertata la legittimità da parte dell'opposta ad ottenere la restituzione del semirimorchio, già eseguita, disporre la restituzione delle somme incassate a titolo di vendita del mezzo , non sussistendo la prova dell'esistenza di alcun danno subito dall'opposta per i fatti di causa e, in ulteriore estremo subordine, 3) - Imputare le somme incassate dall'opposta, indicati quali canoni di locazione del mezzo per fini di dilazione del pagamento, a quota del prezzo di acquisto pattuito con la scrittura privata del 22.07.2021 così come pattuiti tra le parti e, per l'effetto, 4) - Condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme incassate per la vendita con mancata consegna del bene e che si indicano in €.18.320,00, salvo migliori conteggi, e/o alla restituzione del mezzo targ. XA 743ME all'opponente, che ne ha versato il prezzo pattuito a suo tempo;
5) - Condannare la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché diritti ed onorari di avvocato, da distrarsi in favore della difesa anticipataria ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nella quale Controparte_2 contestava tutt Controparte allegando, in primis, che due sono i contratti stipulati tra le Parti uno di noleggio del 1.06.2021 avente ad oggetto la locazione di un semirimorchio di proprietà dell'OP con decorrenza dal 1.06.2021 sino al 1.02.2022 prevedendo un canone di €. 1.000,00 al mese oltre IVA. Al punto 5) si prevedeva la possibilità di acquistare il mezzo per un valore di riscatto non identificato poiché la clausola veniva lasciata incompleta dalle Parti. A completamento del primo contratto e a questo successivamente in data 22.07.2021veniva perfezionato il contratto di vendita per un prezzo di €. 15.000,00 con un canone di noleggio di €. 1.000,00 per 15 mesi.
Allega l'OP che questo secondo contratto sarebbe stato accessorio al primo di noleggio e che con il puntuale ed integrale pagamento la proprietà del mezzo sarebbe stata traferita a Parte_2
Data l'inadempienza di che non pagava e continuava a detenere il bene veniva presentata Parte_3 denuncia penale nonché Decreto Ingiuntivo in data 3.06.2022 per la consegna immediata pagina 2 di 5 del mezzo dopodichè veniva messo a disposizione il bene senza che nulla venisse opposto nonché veniva richiesto il D.I per il pagamento dei canoni di noleggio da Luglio 2021 a Dicembre 2021 per un totale di €. 7.320,00 , credito che veniva recuperato dopo un pignoramento presso terzi , senza che venisse opposto.
Ritiene l'OP che la volontà delle Parti fosse quella di sottoscrivere due contratti, tra loro collegati cioè quella del noleggio con possibilità di acquistarne la proprietà solo dopo il pagamento di 15 rate mensili dell'importo di €. 1.220,00 ciascuna per la somma complessiva di € 18.300,00.
L'intento pertanto delle parti era quello che l'OP mantenesse la Controparte_1 proprietà del mezzo e ricevesse i canoni per il noleggio il mezzo con la Parte_3 possibilità di acquistarlo una volta pagate tutte le rate conc
Espone ancora l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti stipulati e la sussistenza di una reciproca dipendenza. Pertanto ritiene che, in presenza di un collegamento negoziale si verifichi l'estensione dall'uno all'altro contratto delle cause di invalidità pertanto la risoluzione del contratto di noleggio fa venir meno gli obblighi del contratto di vendita impedendo alla controparte di richiedere la restituzione del mezzo o delle somme.
Conclude Parte Attrice OP :
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - in via principale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti del 01.06.2021 e del 22.07.2021 perfezionati fra
e ed accertato e dichiarato il fondamento del credito azionato Controparte_1 Parte_2 da respingere la spiegata opposizione, poiché infondata, inammissibile, non Controparte_1 provata o come meglio, così confermando il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1050/2023 del Tribunale di Parma;
Firmato - in via ulteriormente principale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti del
01.06.2021 e del 22.07.2021 perfezionati fra e ed accertato e Controparte_1 Parte_2 dichiarato il fondamento del credito azionato da respingere tutte le domande Controparte_1 avanzate da in quanto infondate, inammissibili, non provate o come meglio;
- in via Parte_2 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare al pagamento in favore di della somma minore Parte_2 Controparte_1 che sarà ritenuta dovuta in esito all'espletanda istruttoria;
- in ogni caso, con il favore delle spese e competenze di giudizio comprese quelle inerenti al procedimento monitorio (IVA e CPA come per legge)”.
La causa e stata istruita con le produzioni documentali delle Parti e ritenuta sufficientemente matura, veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza di discussione , in base al nuovo terzo comma dell'Art. 127 ter cpc, poi trattenuta in decisione in data 16.09.2025
***************
Ad avviso del Giudicante la domanda di parte OP è fondata nei limiti di seguito indicati per le ragioni appresso esposte.
Da quanto è emerso in corso di causa, dalla documentazione in atti versata, risulta l'inadempimento di Parte opponente alle obbligazioni assunte nel contratto di noleggio ed al Parte_2 ritardo nella restituzione del semirimorchio che veniva consegnato solamente nel Marzo del 2023.
Da qui la legittima risoluzione per inadempimento dei contratti del 1.06.2021 e 22.07.2021 ed il riconoscimento , a titolo di indennità per la detenzione del bene in oggetto fino alla data del
26.03.2023 - data di riconsegna nella disponibilità della proprietaria - Controparte_1 pagina 3 di 5 entro i limiti della somma richiesta con il Decreto Ingiuntivo oggi opposto, (€. 17.080,00) al lordo delle somme percepite come da documentazione probatoria versata in atti dall'Opponente (€. 5.100,00) da dedursi dal suddetto importo della domanda.
Dall'analisi degli elementi economici di supporto alla domanda come dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti non risulta provata la corresponsione della somma di €.11.000,00 ma di €. 3.880,00 oltre il canone corrisposto per una mensilità di €. 1.220,00 posto che i bonifici della somma di €. 2.440,00 risultano a favore di Società terza estranea al giudizio de quo
Ritenuto pertanto che l'Opponente debba essere condannato a corrispondere la minor somma di €. 11.980,00, oltre interessi dal deposito della domanda del D.I opposto al saldo, da calcolarsi ai sensi del
D.l.
Le spese, calcolate secondo i parametri del DM Giustizia n.° 147/2022, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi stante il basso grado di complessità della causa in base all'importo complessivamente liquidato all'esito della causa, secondo il c.d criterio del “decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A)in accoglimento parziale della proposta opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n.° 1050/2023 del
12.08.2023 (R.G. n.° 2573/2023 ) emesso dal Tribunale di Parma;
2) condanna l'Opponente in persona del suo Legale Rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore dell'OP , in persona del suo Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore della somma di €. 11.980,00, nonchè interessi al saggio stabilito da D.Lgs. N°231/02 dalla domanda al saldo;
2)Condanna l'Opponente a rimborsare all'OP il 50% delle spese di lite del presente procedimento che vengono liquidate, per la presente fase, in ragione di complessive €. 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A., C.P.A. , nonchè il 50% delle spese ed i compensi come già liquidati in D.I , dovendosi ritenere compensate per il residuo;
Parma, lì 9.10.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
pagina 4 di 5
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