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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello da
. Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_2 P.IVA_1
DAMIANO 4 MILANO presso lo studio dell'avv. ADAVASTRO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ADAVASTRO
NICOLO' VIA S.DAMIANO 4 20122 MILANO;
C.F._1 [...]
( ) VIA G. DONIZETTI, 47 20122 MILANO;
Parte_3 C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STUDIO LEGALE CP_1 P.IVA_2
AVV. EMILIO MARCO CASALI E 27100 PAVIA presso lo studio CP_2
dell'avv. CASALI EMILIO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis , previe le più favorevoli declaratorie, annullare e/o comunque riformare integralmente l'erronea sentenza del Tribunale di Pavia, Sez. III Civile, Giudice dott.ssa Quota, n.1369/2018 , pubblicata il 4.09.2018 e notificata dall'odierna appellata a mezzo PEC il successivo 5.9.2018, resa nel procedimento ordinario di cognizione iscritto al N.R.G. 5230/2015 promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...
e per l'effetto, anche all a luce delle statuizioni rese dalla Suprema Corte di Cassazione: CONDANNARE al pagamento, a favore di , ex art. 2041 c.c., della CP_1 Parte_1 somma di 200.000 Euro, o di quell'altra somma minore o maggiore quale sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni, computati dalla data del rilascio dell'autorizzazione n. 39/2009, a mezzo della quale la Provincia di Pavia ha autorizzato l'appellata al raddoppio dei quantitativi di rifiuti trattati nel proprio impianto, al saldo effettivo. I
N VIA ISTRUTTORIA occorrendo, come da istanze istruttorie formulate dall'attrice con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc in data 28.6.2016 avanti il Tribunale di Pavia e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni:
- disporre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che l'accesso allo stabilimento di lavorazione fanghi di proprietà di sito in Comune CP_1 di Bascapè, località Albaredo, avviene a mezzo di una viabilità privata sterrata che intercetta la tratta viaria denominata “bretella ovest di Pairana, di cui è causa (cfr doc . 22 che si rammostra
2. “Vero che la tratta viaria denominata “bretella ovest di Pairana” è aperta al traffico veicolare?”
3. “Vero che la tratta viaria denominata “bretella ovest di Pairana” è quotidianamente utilizzata dai mezzi che servono lo stabilimento di lavorazione fanghi di proprietà di sito in Comune di CP_1 Bascapè, località Albaredo?”
4. “Vero che successivamente all'apertura al traffico della tratta viaria denominata “bretella ovest di Pairana”, il Comune di Landriano ha vietato, con ordinanza n. 5/2016 (doc. 19 che si rammostra al
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teste), l'accesso ed il transito dal centro della frazione Pairana ai mezzi di trasporto con peso superiore alle 3,5 tonnellate a pieno carico?”
5. “Vero che dalla data del 29.01.2016, data di pubblicazione dell 'ordinanza di cui al precedente capitolo n. 4, i mezzi pesanti che dalla strada provinciale n. 2 sono diretti allo stabilimento produttivo CP_ di transitano sulla predetta “bretella ovest di Pairana?”
6. “Vero che in sede di conferenza di servizi per la valutazione degli impatti ambientali connessi con il rilascio delle autorizzazioni al trattamento fanghi, il ha espresso “il proprio Controparte_3 parere favorevole fatta salva la realizzazione della bretella intorno a Pairana”, come da doc.7 di parte attrice che si rammostra al teste?” su tutti i capitoli l'Arch. , Sindaco del all'epoca della stipula degli accordi per la Testimone_1 Controparte_3 realizzazione della tratta viaria, domiciliato in ragione della carica presso la sede comunale a
Landriano, Piazza Garibaldi n.14; sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Landriano, SA , Testimone_2 domiciliata in ragione della carica presso la sede comunale a Landriano, Piazza Garibaldi n.14. disporre Consulenza Te cnica d'Ufficio, volta ad accertare la corrispondenza tra il tracciato definitivo dell'opera viaria e quello indicato nello schema A allegato alla scrittura privata stipulata tra le parti in data 15.4.2008
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso il procedimento dinanzi la Cor te di Cassazione, e con condanna della parte appellata alla restituzione di tutte le spese processuali già versate da , oltre all'imposta per la registrazione delle sentenze sino ad oggi Parte_1 rese ed al rimborso dei contributi unificati versati.
Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2 e 3 i Sig.ri , e dipendenti Cosmocal spa, domiciliati a Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Sant'Angelo Lodigiano, viale Tr este n. 106;
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, respingere l'appello avversario in quanto infondato così confermando le statuizioni assunte con la sentenza di primo grado gravata, e comunque assolvere l'appellata da ogni indebita pretesa avversaria. Ci si oppone all'accoglimento delle richieste istruttorie avversarie come reiterate nell'atto di impugnazione, per le ragioni tutte già espresse e qui parimenti integralmente richiamate e trascritte.
Ove ritenuto d'uopo dalla Corte, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e, in specie, di quelle riversate dalla scrivente difesa nella memoria ex art.183, comma 6, n. 3), c.p.c. depositata in primo grado, da intendersi, qui, integralmente richiamata e trascritta.
Con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, incluso il procedimento dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Si richiama tutta la documentazione prodotta in atti dall'esponente difesa.
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Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o conclusioni nuove proposte da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al pagamento della somma di € 200.000, oltre interessi, in adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto stipulato in data 15.4.2008, chiedendone, in subordine, la condanna per arricchimento senza causa. L'accordo prevedeva che realizzasse, secondo un tracciato concordato e Parte_1 esterno al centro abitato, la tratta viaria denominata Bretella Ovest di Pairana, che doveva collegare la strada provinciale n. 2 Pavia-Melegnano con la strada provinciale per il comune di Bascapè.
, per contro, si era obbligata a pagare a la somma di € 200.000 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo economico per la realizzazione della suddetta bretella.
Il pagamento della somma veniva però condizionato al rispetto del tracciato concordato e all'ultimazione dei lavori entro due anni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa fra la provincia di Pavia e il comune di Landriano con i privati che dovevano realizzare l'opera.
2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n.1369/18 pubblicata il 4.9.2018, ha rigettato entrambe le domande. In particolare, quanto alla domanda di adempimento contrattuale, riteneva che l'obbligazione assunta da fosse subordinata a due condizioni sospensive -il rispetto del tracciato CP_1 concordato e la realizzazione dell'opera entro due anni dalla firma del protocollo d'intesa fra la provincia di Pavia e il comune di Landriano-, di cui la seconda non era stata rispettata. Invece, riteneva inammissibile la domanda di arricchimento senza causa stante il carattere sussidiario della stessa in ragione del titolo contrattuale per far valere la pretesa non invalido ma solo inefficace in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva. In ogni caso, la riteneva infondata nel merito, stante il difetto di prova del nesso di causa fra l'impoverimento dell'attrice e l'arricchimento della convenuta.
3. La Corte d'appello di Milano con sentenza n.1468/20 pubblicata il 16.6.2020, confermava la sentenza di primo grado. In particolare, riteneva corretta l'interpretazione del contratto secondo cui il pagamento di della CP_1 somma pattuita era subordinato all'avveramento di due condizioni sospensive di cui una non avveratasi e riteneva inammissibile la domanda di arricchimento senza causa recependo la motivazione del tribunale.
4. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.9731/24 pubblicata il 10.4.2024, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso di confermando la corretta interpretazione del Parte_1 contratto stipulato fra le parti in data 15.4.2008, secondo cui il pagamento della somma era subordinato a due condizioni sospensive di cui una non avveratasi.
Ha invece accolto il terzo motivo di ricorso diretto a censurare la declaratoria di inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa.
pagina 4 di 7 Infatti, la Corte di legittimità, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n.33954/23, ha ritenuto, nel caso di specie, la domanda di arricchimento senza causa proponibile, in quanto il mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinato l'adempimento dell'obbligazione di ha fatto venir meno con efficacia ex tunc, per fatto non imputabile alla parte adempiente - CP_1
essendo il mancato avveramento della condizione sospensiva imputabile Parte_1 agli enti pubblici, il titolo contrattuale che giustificava l'attribuzione patrimoniale ricevuta da , CP_1 non avendo altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito-. Infatti, “l'azione prevista dall'art. 2041 c.c. deve risultare proponibile per carenza di giustificazione della detta attribuzione patrimoniale (consistente nell'adempimento della prestazione il cui corrispettivo era dalle parti sottoposto a condizione non avveratasi)” -ord. 10.4.2024 pag.7-; “l'odierna parte ricorrente neppure può ricorrere ad altri strumenti tipici e tipizzati per ottenere la restituzione di quanto realizzato in esecuzione del contratto divenuto inefficace” -ord. 10.4.2024 pag.8-.
5. ha riassunto il giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda di Parte_1 ingiustificato arricchimento.
6. ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, diversamente da quanto dedotto da , l'ordinanza della Corte di Cassazione CP_1 non ha lasciato spazio ad alcuna nuova valutazione di ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa. Il contenuto della motivazione della stessa e i passaggi della medesima testualmente riportati sono inequivoci nell'affermare che, nel caso di specie, l'azione di arricchimento senza causa è proponibile. Infatti, proprio il fatto che non è tenuto, a causa della sopravvenuta inefficacia del contratto per CP_1 causa non imputabile alla controparte adempiente, a corrispondere, in forza del medesimo, alcun importo alla stessa, secondo la Corte di legittimità, giustifica, nel caso di specie, la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa da parte di che, in caso contrario, non Parte_1 avrebbe a disposizione altro rimedio per colmare lo squilibrio patrimoniale derivato dall'esecuzione di una prestazione rimasta priva di causa.
2. Ciò posto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa.
Infatti, , in esecuzione del piano attuativo di iniziativa privata, si obbligava con Parte_1 il comune di Landriano a realizzare la ovest di Pairana con spese a suo totale carico -doc. 13 Pt_4
Immobiliare Lazzaretto–
In data 15.4.2008, e stipulavano una scrittura privata con la quale, dando Parte_1 CP_1 atto che il tracciato della realizzanda Bretella Ovest di Pairana correva limitrofo alla proprietà di , CP_1 su cui insisteva un impianto di trattamento di rifiuti speciali, in modo tale che la realizzazione della stessa le avrebbe consentito di avere uno sbocco diretto della medesima, con conseguente valorizzazione della proprietà -lett. d) convenzione-, convenivano che avrebbe corrisposto a CP_1
pagina 5 di 7 la somma di 200.000 €, a titolo di contributo economico per la realizzazione Parte_1 della medesima, subordinato alla due condizioni già esposte di cui una non si è successivamente verificata -doc. 2 Parte_1 Parte_1 E' incontestato e comunque provato che ha adempiuto la propria obbligazione Parte_1 realizzando la Bretella Ovest di cui usufruisce . CP_1
Altresì, per effetto del mancato avveramento di una delle condizioni sospensive, è venuta meno ex tunc l'efficacia del contratto e quindi della causa che giustificava l'esecuzione della prestazione di
. Parte_1
Il venir meno dell'efficacia del contratto ha arricchito in quanto gli ha consentito di risparmiare la CP_1 somma di 200.000 € che avrebbe dovuto corrispondere a quale contributo
Parte_1 economico per la realizzazione della Bretella Ovest. Parimenti, ha impoverito dello stesso importo che avrebbe dovuto ricevere
Parte_1 dalla stessa per la realizzazione dell'opera. Infatti, la mancata corresponsione dell'importo pattuito con ha comportato un maggiore costo di CP_1 200.000 € per la realizzazione dell'opera rimasto a carico di che altrimenti non
Parte_1 avrebbe dovuto sostenere. Quindi, l'inefficacia ex tunc del contratto per fatto non imputabile a -unico
Parte_1 fatto costitutivo- ha comportato, al tempo stesso, un ingiustificato arricchimento di pari a 200.000 CP_1
€ -pari al risparmio di spesa derivante dal mancato esborso pattuito a titolo di contributo economico per la realizzazione della strada di cui beneficia- e un corrispondente ingiustificato impoverimento di che, avendo realizzato l'opera, ha dovuto sopportare il maggiore costo di Parte_1 200.000 € che doveva essere a carico di . CP_1 Infatti, ciò che rileva è il fatto che sia l'arricchimento di , sia il corrispondente impoverimento di CP_1
sono provocati da un unico fatto costitutivo -l'inefficacia ex tunc del contratto Parte_1 sottoscritto in data 15.4.2008- e sono entrambi privi di giustificazione giuridica – Cass. n. 16305 del 21/06/2018 L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.– in motivazione: “sussistono nella specie tutti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2041 cod. civ., richiamandosi al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 cod. civ., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. 4/09/2013, n. 20226)” -pag.
7-. Pertanto, deve essere accolta la domanda di ingiustificato arricchimento di per Parte_1 l'importo di 200.000 €, oltre rivalutazione e interessi compensativi nella misura degli interessi legali decorrenti dalla data dell'indebito arricchimento – da individuarsi nel 30.1.2016 data di apertura al pubblico della circolazione sulla bretella (doc.23 attore in riassunzione) – da calcolarsi sulla somma non rivalutata e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi pagina 6 di 7 legali sull'intera somma comprensiva di rivalutazione e interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo – Cass. n. 28930 del 05/10/2022 L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento-.
3. In ordine alle spese di lite occorre avere riguardo all'esito complessivo della lite con accoglimento, sia pure in relazione alla domanda subordinata, dell'intero importo richiesto. Pertanto, deve essere condannata a pagare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano, secondo i valori medi delle tabelle del Dm. 147/22 per le cause di valore compreso fra 52.000 € e 260.000 € sulla base dell'attribuito, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 - di cui € 2552 per studio;
€ 1628 per la fase introduttiva;
€ 5670 per la trattazione;
€ 4253 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2977 per studio;
€ 1911 per la fase introduttiva;
€ 5103 per la fase decisionale, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.655,00 - di cui € 3.402 per studio;
€ 2478 per la fase introduttiva;
€ 1775 per la fase decisionale e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi 9.991,00 - di cui € 2977 per studio;
€ 1911 per la fase introduttiva;
€ 5103 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione n.9731/24 pubblicata il 10.4.2024, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, Parte_1
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n.1369/18 pubblicata il 4.9.2018
3. condanna a pagare a titolo di ingiustificato arricchimento CP_1 Parte_1 la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
4. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, del CP_1 giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di
[...] che liquida per compensi defensionali, quanto al giudizio di primo grado, in Parte_1 complessivi € 14.103,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.991,00, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.655,00, quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
5. conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Pavia n.1369/18 pubblicata il 4.9.2018
Milano, 29.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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