TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), attualmente in stato di detenzione presso la Parte_1 C.F._1
Casa Circondariale di ME (PZ), situata in Via Lecce, 85025, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Carbone del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catanzaro, in via
Milano n. 15/bis, come da procura in calce all' atto di opposizione, autenticata come per legge dal
Direttore della Casa Circondariale di ME
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1
), in rappresentanza della società (codice fiscale e numero di iscrizione al P.IVA_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna P.IVA_2
Bigi del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Jesi, Via Pasquinelli n. 2/a, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-OPPOSTA oggetto: Fideiussione conclusioni: come precisate all' udienza del 14.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte:
-per l'attore-opponente:
pagina 1 di 17 “1-In via preliminare si chiede che il Giudice disponga CTU che accerti, sulla base dei prezzi di mercato e di listino riferiti all'anno 2018, il valore di una imbarcazione modello Pershing 54” lunghezza mt 16,45, costruzione anno 2001:
2-Sempre in via preliminare si chiede che il Giudice disponga CTU che accerti quale è il tasso di interesse realmente applicabile secondo la normativa vigente al contratto di locazione finanziaria n. Pt_ 15419 ora 930951 - sottoscritto il 31 luglio 2013 fra il sig. e la (ora Controparte_3 [...]
: CP_4
3-Nel merito, previo accertamento della integrale o parziale nullità della fideiussione di cui è causa. Si
CHIEDE DI dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca e/o l'inefficacia del decreto n. ingiuntivo n. 1554/2021 emesso dal Tribunale Civile di Ancona nei confronti dell'esponente ed in favore della , e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'Avv. Controparte_4
in favore della per i fatti di cui è causa o che comunque egli è Parte_1 Controparte_5
debitore di una somma di importo non superiore ad euro 40.000.00 o comunque di diverso importo secondo giustizia ma inferiore all'ammontare dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, previa eventuale parziale compensazione secondo giustizia.”
- per la convenuta-opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare le avverse opposizioni, le domande e le eccezioni in esse riportate in quanto inammissibili, generiche ed infondate, e, per l'effetto, confermare per l'intero il decreto ingiuntivo n. 1554/2021 reso dal Tribunale di Ancona;
- in ogni caso ed in subordine: condannare l'opponente al pagamento dell'importo risultante dal decreto ingiuntivo opposto o, in ulteriore estremo subordine, al pagamento della somma minore o maggiore considerata di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, compresi quelli riferiti alla fase monitoria”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con contratto di locazione finanziaria n. 15419, successivamente numerato 930951 (all.2 parte opponente), la (oggi concedeva in leasing a Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
(C.F. , l' imbarcazione Unità da diporto a motore Pershing 54, “Sea
[...] C.F._2
Shadow – Gaetana”, sigla e numero di iscrizione IPS -358D, iscritta presso l'Ufficio Circondariale
pagina 2 di 17 Marittimo di Fano – licenza di navigazione n. 014157 – nominativo internazionale IP 6699 – n. identificativo scafo IT-ADRP5441D101, lunghezza ft mt 16,45, anno 2001.
In relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria, l'odierno opponente prestava garanzia fideiussoria personale nei confronti della (ora Parte_1 Controparte_3
. (all.3 parte opponente) Controparte_4
La in data 20.09.2015, comunicava la risoluzione contrattuale al debitore Controparte_3
Pt_ principale ed al garante fideiussore, evidenziando che il debitore principale aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione (all.4 parte opponente).
Successivamente la ricorreva in via monitoria innanzi al Tribunale di Ancona che, Controparte_3
Pt_ in data 4.07.2016, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1200/2016, con il quale e venivano Pt_1 condannati a pagare, in solido, la somma di € 66.004,15, interessi come da domanda e spese della procedura monitoria (all.5 parte opponente).
Pt_ Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione sia che il (all.6 parte Pt_1
opponente). Il giudizio suddetto (procedimento iscritto al n. 6433/2016 R.G. del Tribunale di Ancona) veniva abbandonato ed estinto, con rinuncia del creditore al titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1200/2016 del Tribunale di Ancona.
A seguito dell'avvenuto ritiro dell'imbarcazione, la provvedeva a riallocarla sul Controparte_4 mercato, vendendola a terzi (doc. n. 8 parte opposta), con imputazione del ricavato dalla vendita (€
87.500,00) a parziale copertura del debito residuo, e conseguente emissione di Fattura 7781/2018 relativa a penale contrattuale per inadempimento, pari ad € 239.985,40 (doc. n. 9 parte opposta).
In data 19.05.2021, sia il debitore principale che il garante venivano diffidati al pagamento di € Pt_1
291.635,46, di cui € 239.985,40 per penale contrattuale ed € 51.650,06 per interessi di mora (doc. 11 parte opposta) e conseguentemente la attivava procedura monitoria per pari importo Controparte_4
(doc. 1 fasc. opponente)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha opposto il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1554/2021 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ancona in data 9.11.2021 in favore della con il quale è stato ingiunto di pagare al ricorrente, in solido con , la Controparte_4 Parte_3 somma di € 291.635,46 oltre agli interessi come da domanda dal dovuto al saldo e le spese del procedimento.
I motivi di opposizione si fondano su:
- nullità totale, o in subordine parziale, della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, riportando il contratto di fideiussione in atti datato 3.04.2013 (fideiussione specifica limitata in relazione all'affidamento locazione finanziaria nr.15419), agli artt.2, 7 (ndr. art.6 del pagina 3 di 17 modello ABI) e 9 (ndr. art.8 del modello ABI), le clausole di “reviviscenza”, di “rinunzia ai termini di cui all'art.1957 c.c.” e di “sopravvivenza”, ricalcate pedissequamente sul modello dello schema elaborato dall'ABI e cioè quelle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del
02.05.2005, in quanto contrarie all'art 2 L. 287/1990 (Legge antitrust).
- Inammissibilità della domanda creditoria nei confronti del fideiussore per la violazione dell'art. 1957
c.c. (decadenza dal termine semestrale), avendo rinunciato al primo decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 1200/2016 nonché al giudizio di opposizione nrg. 6433/2016 Tribunale di Ancona, estinto in data 30.10.2019, senza nei successivi sei mesi aver messo in mora il fideiussore.
- Insussistenza, quantomeno parziale, del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'art. 14 del contratto di locazione finanziaria. Parte opponente lamenta la riallocazione sul mercato mediante vendita a terzi dell'imbarcazione, con imputazione del ricavato dalla vendita a parziale copertura del debito residuo dovuto. In particolare, lamenta il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo non congruo al valore di mercato, e che la stessa non sia stata previamente comunicata al fideiussore, in violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e in aggravio della posizione debitoria a carico del fideiussore, che avrebbe potuto eccepire la mancanza di congruità del prezzo di vendita ed attivarsi come parte diligente per vendere l'imbarcazione a prezzi migliori, o acquistare egli stesso l'imbarcazione. Eccepisce la mancata prova della vendita, ritenendo a tal fine insufficiente la fattura.
- Superamento dei tassi soglia di usura con riguardo agli interessi moratori pattuiti nel contratto di leasing n. 15419 del 31.07.2013, con conseguente nullità della garanzia prestata e tramutazione del contratto da oneroso a gratuito;
in particolare in merito ai tassi moratori parte opponente lamenta l'esposizione di un tasso REFI non corrispondente a quello reale;
la dichiarazione di un tasso annuo del
5,20% ed applicazione di un tasso maggiore per il tramite della suddivisione della percentuale, in violazione della funzione di equivalenza dei tassi;
la mancanza di esplicita dichiarazione del tasso di interesse (usurario) applicabile alla ipotesi di anticipata risoluzione, e la sua usurarietà concreta.
La società TE, sostenendo in via preliminare la natura autonoma della garanzia, rilasciata con impossibilità di porre eccezioni sulla validità del contratto di leasing, ha puntualmente contestato tutte le eccezioni.
Il precedente giudice assegnatario del procedimento ammetteva CTU volta a verificare “il valore commerciale della barca venduta, sugli atti e, ove il terzo acquirente vi acconsenta, mediante ispezione diretta del bene venduto” (verbale di udienza del 03.02.2023).
Successivamente, seguiva istanza di proroga del CTU di giorni 30 e la sospensione del processo per mesi tre disposta dal giudice su istanza delle parti, all'esito della quale il procedimento veniva pagina 4 di 17 assegnato allo scrivente giudice. Il CTU richiedeva ulteriori due proroghe di giorni 30 ciascuna, e quindi veniva convocato in contraddittorio con le parti, posto che erano state mosse doglianze al suo operato ex art. 92 disp. att. c.p.c. da parte dell'opponente. All'udienza del 07.05.2024, il CTU evidenziava sia l'impossibilità procedere alla stima del valore del bene mediante i soli documenti presenti agli atti di causa, sia l'impossibilità di ispezionare il bene poiché trasferito all'estero.
Con Ordinanza del 08.05.2024 il giudice revocava l'incarico al CTU liquidandone il compenso mediante decreto, ritenendo la consulenza tecnica irrilevante e superflua ai fini della decisione.
All'udienza del 14.01.25 - precisate le conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che in data 26.07.2016, la società (C.F. e PIVA Controparte_3
) e la società (C.F. e PIVA ) si sono P.IVA_3 Controparte_6 P.IVA_4
dichiarate e riconosciute fuse mediante incorporazione;
in conseguenza della fusione,
[...]
è subentrata in tutte le attività, passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e Controparte_6
ragioni attive e passive della incorporata ivi compresi i rapporti processuali, Controparte_3
incluso il presente (doc. n. 2 parte opposta).
Con atto Notaio Dott. iscritto al collegio notarile di Brescia, del 28.8.2017, la Persona_1 ha conferito alla il ramo d'azienda denominato Controparte_6 Controparte_4
“leasing” e, per effetto del conferimento, sono state trasferite in capo alla ogni attività Controparte_4
e passività, onere e rischio verificatosi o maturati a partire dal conferimento. Costituiscono oggetto del conferimento tutti i contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 15620, dandosi atto altresì che in tale ambito sono state ricomprese anche tutte le posizioni rientrate nelle imprese conferenti dalla cessione al fondo Atlante per effetto della cosiddetta “retention rule” (doc. n. 3 parte opposta).
Mediante contratto di cessione di crediti stipulato in data 22.11.2021, la società ha Controparte_4
ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla società ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, Controparte_2
4 e 7, comma 1, della Legge sulla Cartolarizzazione (l. 30 aprile 1999, n. 130) un portafoglio di crediti, tra i quali è incluso quello per cui è causa. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre 2021, Parte Seconda, n. 141 (doc. n. 13 parte opposta). In particolare, l'attività di gestione e recupero dei crediti è stata affidata e ceduta da Controparte_2
pagina 5 di 17 alla società (doc. n. 14 parte opposta) la quale pertanto, risulta avere legittimazione Controparte_1 attiva nell'ambito del presente giudizio.
Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto in data 3.04.2013
(fideiussione specifica limitata in relazione all'affidamento locazione finanziaria n. 15419) per violazione della normativa Antitrust, ed in particolare dell'art. 2, L. 287/1990.
Più precisamente, viene eccepita la nullità assoluta dell'intero contratto di fideiussione in atti, ai sensi dell'art.1418 cod. civ., ed in via subordinata viene eccepita nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole e, segnatamente della “clausola di reviviscenza”, “di sopravvivenza” e di “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”.
L'opponente deduce che la fideiussione concessa il 3.04.2013 (fideiussione specifica limitata leasing n.
15419) è interamente nulla perché identica allo schema sanzionato con il provvedimento emanato da
Banca d'Italia del 2.5.2005, modello in cui sono inserite le clausole n. 2, 7 e 9 (corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI), già oggetto di sanzione.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta nell'anno 2013 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547;
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa pagina 6 di 17 dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, nè è stato dimostrato che la società fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale. Controparte_3
Ritiene inoltre e comunque il Tribunale che la fideiussione oggetto di causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione specifica, in quanto prevede un importo massimo ed è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di leasing: in altri termini, la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie od obbligazioni future, poiché il debito garantito origina dal contratto di leasing nr.
15419, con espressa indicazione nel corpo del contratto del valore garantito pari ad € 430.000,00, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di leasing non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1938 c.c.
Qualificata la fideiussione come specifica, ritiene questo Tribunale che l'opponente non possa comunque giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le 'fideiussioni omnibus' senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Tanto più va ricordato che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della Banca d'Italia anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c. ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua pagina 7 di 17 conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla contraente la fideiussione oggetto del giudizio, pur privata delle clausole contrattuali Controparte_3 illecite, si presenta idonea a garantire il rapporto a cui accede.
Con particolare riguardo alla dedotta liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., norma legittimamente esclusa dalle parti nell'ambito della riconosciuta disponibilità del diritto (Cass.
31569/2019) con la clausola di cui all'art. 7 del contratto di garanzia, deve richiamarsi l'orientamento della
Corte di Cassazione che in più occasioni ha ritenuto sufficiente la richiesta stragiudiziale per impedire la decadenza, allorché le parti abbiano statuito come sufficiente la richiesta scritta, indicata nella specie all'art. 8 del contratto di garanzia (doc. 3 parte opponente).
Sul punto, per tutte, Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017, e di recente Cassazione civile sez. I, 03/11/2021,
n.31509, ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non abbia natura di contratto autonomo di garanzia (come nella specie, in quanto l'articolo 10 del contratto di garanzia statuisce che nessuna eccezione può essere svolta riguardo al momento in cui il TE esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore, così limitando la possibilità di eccezioni, essendo possibile comunque formulare eccezioni circa la validità della obbligazione garantita.
Ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Tribunale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c., in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass.
7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma e valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore e idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Il tutto senza ulteriormente considerare che, in concreto, la TE non risulta essere incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata nel termine decadenziale con azioni di recupero del credito e del bene contro pagina 8 di 17 il debitore principale ed il fideiussore sia mediante diffida di pagamento dei canoni scaduti ed Pt_1 insoluti contestuale alla risoluzione contrattuale del 30.9.2015 (doc. 4 parte opponente), sia mediante la proposizione di un primo procedimento monitorio per il recupero del credito.
A tal proposito, essendo l'atto stragiudiziale idoneo a precludere la decadenza dalla garanzia fideiussoria, a nulla rileva l'esito del primo procedimento monitorio (estinto per rinuncia del creditore istante), posto che l'atto processuale di rinuncia non produce né l'effetto di rinuncia abdicativa del diritto sostanziale di credito, né di rinuncia alla garanzia fideiussoria, accessoria al diritto di credito stesso.
La TE ha legittimamente inteso mutare la propria strategia di recupero del credito e a fronte dell'avvenuta risoluzione del contratto e, rimasti insoluti i canoni, ha dapprima venduto il bene oggetto di leasing (doc. 7 parte opponente, doc. 8 parte opposta, fattura del 14.3.2018), e quindi attivato la clausola penale come da contratto (doc. 9 parte opposta, fattura del 19.3.2018), intimando stragiudizialmente prima
(doc. 11 parte opposta, diffida del 12.5.2021) - e giudizialmente nel presente procedimento - tanto il debitore principale, quanto il fideiussore al pagamento della penale. Pt_1
Neppure coglie nel segno l'eccezione di parte opponente volta a lamentare la mancata determinazione dell'ammontare del saldo residuo, nonché l'erroneo scomputo dalla penale del prezzo di vendita in luogo del valore di mercato dell'imbarcazione.
Quanto alla esatta determinazione dell'ammontare del saldo residuo vantato dalla in Controparte_4 complessivi € 291.635,46, di cui € 239.985,40 per penale contrattuale, € 51.650,06 per interessi di mora, essa è dimostrata dall'estratto conto contabile certificato ex art. 50 TUB (doc. n. 10 parte opposta).
In secondo luogo, occorre sottolineare che il deconto del prezzo di vendita del bene oggetto di leasing dall'importo della penale è previsto ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto, in caso di anticipata risoluzione dello stesso per inadempimento del cliente, “la TE avrà diritto di trattenere tutte le somme versatele, compresi gli eventuali anticipi e di richiedere i corrispettivi maturati sino alla restituzione del bene, oltre interessi spese e salvi gli ulteriori danni. A richiesta della TE è inoltre dovuto il pagamento a titolo di penale – ex art.
1382 c.c. – di una somma pari al valore attuale, calcolato al momento della risoluzione al tasso REFI in vigore alla data di stipula del presente atto, di tutto il restante corrispettivo fino al termine della locazione oltre al prezzo di opzione. Gli importi che la TE abbia conseguito per la vendita del bene, per il suo riutilizzo, per indennizzi assicurativi o per risarcimento di terzi, al netto di ogni onere e spesa sostenuti, potranno essere imputati a deconto del debito come sopra indicato”. (doc 4 parte opposta)
Il contratto non prevede, dunque, che dalla penale sia scomputato il valore di mercato del bene, bensì unicamente il prezzo che il TE abbia conseguito per la vendita del bene medesimo.
Detta disposizione contrattuale è conforme alle disposizioni di legge applicabili ratione temporis al contratto di leasing per cui è causa, in quanto risolto nell'anno 2015 (doc. 4 parte opponente) e quindi prima pagina 9 di 17 dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 138, L. 124/2017, il quale ha introdotto il valore di mercato del bene quale parametro di deconto dalla penale.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge
n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 28/01/2021, n. 2061; Cass. civ., sez. III, 15/02/2024, n.4236)
La Suprema Corte, con orientamento costante, afferma altresì la legittimità a norma dell'art. 1526, co2, c.c. della pattuizione della clausola penale nei termini di cui al contratto per cui è causa, “ In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2018, n.15202, Cass. civ., sez. III,
12/06/2018, n.15202; Cass. civ., sez. III, 28/08/2019, n.21762; Cass.civ., sez. III, 08/10/2019, n.25031;
Cass. civ., sez. III, 24/01/2020, n.1581)
Quanto premesso è utile ad evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente nella parte Pt_1 in cui pretende che a deconto dell'importo della penale, come puntualmente calcolata e documentata dalla
TE sia posto il valore di mercato dell'imbarcazione e non invece il prezzo Controparte_4 ricavato dalla vendita.
Detta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto smentita sia dalle disposizioni contrattuali, che dalla normativa applicabile.
Altresì meritevole di rigetto, in quanto carente in punto di prova, l'eccezione con cui parte opponente, nel lamentare l'eccessivo importo della clausola penale, per avere la venduto l'imbarcazione Controparte_4 ad un prezzo incongruo, chiede sia riconosciuta la responsabilità della concedente ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione dell'importo della penale.
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità è consolidata nell'affermare che “In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023,
n.16632; Corte appello Ancona, sez. I, 11/01/2024, n.51)
pagina 10 di 17 Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, emerge inoltre chiaramente che un conto è pretendere la detrazione dall'importo della penale del valore di mercato – ipotesi come osservato esclusa dalla Suprema
Corte – un conto è dedurre e provare che la liquidazione sia avvenuta in modo non diligente o abusivo, aggravando la posizione debitoria ex art. 1227 c.c., atteso che “altro è allegare che sia mancata la giustificazione in temi di stima della congruità del prezzo di vendita, altro che quest'ultima sia stata svolta con modalità in concreto non diligenti quali invece necessarie al fine di ottenere il miglior risultato che il mercato, in quel momento, è concretamente risultato assicurare per quel bene” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023, n.16632).
Fermo restando che l'eccezione di parte opponente confonde i due profili, l'incongruità del prezzo e l'assenza di diligenza del creditore ex art. 1227 c.c., in ogni caso, quanto alla prova circa la stima della congruità del prezzo di vendita, essa non può dirsi pienamente raggiunta da parte opponente su cui grava il relativo onere e dunque il rischio della prova ex art. 2697 c.c.
Insufficiente a tal fine è la documentazione prodotta in atti da volta a determinare il valore di stima Pt_1 del bene oggetto della presente controversia - obiettivo cui era rivolta anche la CTU disposta dal precedente giudicante e poi revocata.
Il documento denominato “listini quotazioni Pershing” allegato dal in sede di seconda memoria ex art. Pt_1
183, co. 6, c.p.c., contiene invero schermate tratte da una applicazione mobile denominata “Yatchworldapp”, che appare rivolta alla pubblicazione di annunci da parte di privati per la compravendita di imbarcazioni e non contiene alcuna quotazione ufficiale riconducibile alla azienda Pershing;
fermo restando che detto documento non è munito di data certa. Lo stesso dicasi per i documenti nn. 8, 9, 10 allegati al ricorso in opposizione, che contengono non listini prezzi, come da intitolazione, bensì annunci di soggetti privati tratti da siti on-line.
La stima di parte opponente redatta dall' Ing. (documento denominato “stima Ing. , 2° Per_2 Per_2 memoria ex art. 183 c.p.c.) e intitolata “Valutazione di massima ad oggi di imbarcazione Pershing 54 costruita nel
2001” stima il deprezzamento di una imbarcazione modello Pershing 54 costruita nel 2001, muovendo dal valore dell'imbarcazione al momento della costruzione pari ad “€ 800.000,00 (PRESUNTO)” (pag. 2 stima
Ing. ), in cui si legge “Essendo nell'anno 2022, trascorsi 21 anni dalla costruzione della barca in oggetto, facendo Per_2 una ricerca di mercato nel campo della compravendita per la tipologia della barca in oggetto, a parità di anno di costruzione, motorizzazione montata, accessori e stato buono di manutenzione, si evidenziano per almeno 6 barche, valori di richiesta in compra/vendita di circa € 280.000,0 – € 300.000,0”. Anche in questo documento non si rivengono quotazioni ufficiali allegate, ma vi è il mero riferimento ad annunci di compravendita non circoscritti da un punto di vista spazio-temporale e neppure puntualmente indicati o allegati.
In ogni caso, occorre sottolineare che il valore di mercato e il valore di stima di un bene specifico possono dirsi tendenzialmente coincidenti solo laddove le caratteristiche del bene stimato non si discostino dalle caratteristiche dei beni che formano il campione (o paniere) adottato per effettuare la valutazione del valore pagina 11 di 17 di mercato. Oltre alla suesposta mancata indicazione/allegazione del campione di riferimento, nella perizia di parte la descrizione delle caratteristiche dei beni oggetto di campionamento è la seguente: “motorizzazione montata, accessori e buono stato di manutenzione”, senza che sia tuttavia documentato che l'imbarcazione per cui è causa avesse le medesime caratteristiche.
La stima del perito prodotta dall'opponente (documento denominato “stima perito Per_3 Pt_1
, 2° memoria ex art. 183 c.p.c.) è nell'intenzione della parte riferita allo specifico bene oggetto di Per_3 causa, anche se si evince chiaramente sia stata redatta nel momento in cui il bene non era nella disponibilità della parte opponente, per cui in larga parte la stima si fonda su mere ipotesi: “Va inoltre aggiunto che il proprietario Media Leasing/Ubi Leasing, avrà nominato un custode dell'unità ed entrambi, proprietario e custode abbiano usato la normale diligenza ai fini di non far perdere valore alla imbarcazione durante la sua sosta ovunque sia avvenuta. Il non utilizzo dei motori (custoditi secondo diligenza) non ha aumentato certamente il numero delle ore di utilizzo, facendo addirittura divenire la barca più appetibile di altre con ore di funzionamento eventualmente maggiori. Si anticipa controparte in merito ad eventuali e inutili osservazioni sulla presenza o meno di allestimenti speciali, perché le barche di questo tipo sono equipaggiate in un elevato standard, sempre e con più o meno gli stessi accessori quindi non si trovano questi modelli a prezzi tanto diversi.” (pag. 3, doc. stima Perito Per_3
La relazione non persuade - e pertanto è inattendibile - nella misura in cui stima la svalutazione progressiva del bene mediante un dato percentuale autoreferenziale, ovvero disancorato da qualsivoglia parametro oggettivo esterno, e mediante asserzioni del perito prive di alcuna motivazione agganciata a studi di settore,
“La svalutazione media di una imbarcazione è del 20% al primo anno dalla costruzione e del 5% annua per i successivi.
Ovviamente si parla di imbarcazione usata, in quanto il terzultimo numero contenuto nel CIN indica l'anno di costruzione nel 2001. Essendo usata la barca soffre della sola svalutazione del 5% annua da quel momento in poi.” (pag. 2, doc. stima
Perito Per_3
Tanto premesso in riferimento alla carenza di prova circa l'incongruità tra prezzo di vendita e valore di mercato, deve essere evidenziato che in ogni caso parte opponente non ha fornito alcuna prova della negligenza della TE in ordine alla vendita, prova di cui è onerata a norma degli artt. 1227 e 2697
c.c.
Nessuna allegazione o prova in atti è utile a dimostrare che nel contesto spazio temporale in cui la vendita è intervenuta il creditore non abbia ottenuto – per causa imputabile - il miglior risultato Controparte_4 che il mercato poteva concretamente assicurare per detta imbarcazione.
Anche laddove in astratto si dovesse ritenere raggiunta la prova che il valore di stima del bene superasse il prezzo di vendita, tale elemento – isolatamente - non consentirebbe la paralisi della domanda attorea, posto che l'eventuale incongruenza tra stima del bene e prezzo di vendita non fonda alcuna presunzione – né tantomeno la prova - circa la negligenza della società concedente venditrice, né è utile ad invertire l'onere probatorio. pagina 12 di 17 Fermo restando che si esclude – stando alle disposizioni contrattuali e di legge applicabili, nonché alla giurisprudenza citata – che ad essere scomputato dall'importo della penale debba essere il valore di mercato e non invece il prezzo realizzato, la questione per cui è causa si riduce – anche mediante il richiamo di parte opponente all'art. 1227 c.c. - alla determinazione del danno patito dal fideiussore in ragione della condotta asseritamente negligente ed abusiva posta in essere dalla concedente, e consistita nella vendita dell'imbarcazione ad un prezzo più basso rispetto a quello ricavabile qualora la concedente avesse agito secondo buona fede oggettiva.
Ne consegue che, alla luce del principio generale di cui al primo comma dell' art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 1227 c.c., grava in capo al fideiussore che alleghi di aver patito un pregiudizio a causa della condotta della concedente, l'onere di fornire adeguata prova dell'entità del danno, nonché del nesso causale tra negligenza creditoria e danno, secondo il consolidato principio in base al quale “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.” (Cass. civ., sez. I,
04/09/2023, n.25712; Cass. civ., sez. III, 02/03/2007, n.4954)
Ebbene, parte opponente non ha provato la negligenza o l'abuso posti in essere dalla TE
[...] all'atto di vendita, limitandosi meramente ad asserire che vi sarebbe una piena CP_4 sovrapponibilità tra valore di stima dell'imbarcazione e il valore di mercato.
La negligenza della TE - o l'abuso del diritto di credito da parte di quest'ultima - non può tuttavia ravvisarsi nel mero esercizio di autodeterminazione negoziale che abbia comportato una vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato, posto che il rischio di siffatta circostanza grava sul debitore inadempiente, e non sul creditore.
Se alla luce del canone della buona fede (1375 c.c.) l'ordinamento censura la condotta abusiva e negligente che sia tale da frustrare le ragioni debitorie ex art. 1227 c.c., d'altro canto per il medesimo principio di correttezza non può ammettersi la frustrazione dell'interesse creditorio che si avrebbe aderendo alla tesi di parte opponente, secondo cui la negligenza nella vendita si desume dall' incongruità del prezzo rispetto a quello di mercato, incongruità peraltro meramente asserita e indimostrata.
Invero, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore che dia luogo a risoluzione del contratto di leasing, la clausola penale mira a consentire la forfettizzazione del danno subito dal creditore concedente. Pertanto, verrebbero frustrate eccessivamente le ragioni creditorie, con evidente violazione del principio di buona fede, laddove si onerasse la concedente di vendere con modalità tali da garantire al debitore lo scomputo dalla penale di un prezzo pari o prossimo al valore di mercato;
senza considerare - in punto di diligenza pagina 13 di 17 richiesta - che una società finanziaria non può ritenersi esperta del concreto andamento del mercato nautico in un dato contesto spazio-temporale.
Tale valutazione in termini di buona fede oggettiva non può non tenere conto che la parte che ha dato causa alla patologica rottura del rapporto contrattuale è l'utilizzatore, il cui inadempimento alla corresponsione dei canoni è certamente imputabile, trattandosi di inadempimento di obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto il denaro, per sua natura bene sempre reperibile secondo il noto brocardo genus numquam perit.
Come affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, "il creditore ha interesse al miglior effettivo e immediato incasso dalla vendita, preferibile alla necessità di dover recuperare dall'utilizzatore e nel caso dal suo garante, il residuo in sofferenza" (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023, n.16632).
La Cassazione valorizza il “miglior effettivo incasso” definendolo al contempo “immediato”, con ciò evidenziando anche le ragioni di urgenza che spingono alla vendita la società concedente, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore. Dette ragioni di urgenza sono dettate dal fatto che il bene concesso in leasing, una volta recuperato dalla società concedente a seguito di risoluzione, rappresenta un costo per la società stessa, che si somma a quello patologicamente causato dall'utilizzatore, inadempiente quanto alla corresponsione dei canoni.
Alla luce di tali considerazioni, non può ragionevolmente ritenersi la TE onerata di attendere una proposta di acquisto del terzo pari al valore di mercato, ben potendo la stessa diligentemente vendere al migliore offerente sul mercato in quel dato momento storico, al fine di conseguire il miglior effettivo incasso immediato.
Le predette considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza di merito “in linea generale non può pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria, possa effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato senza considerare che, in via indiziaria, può presumersi che la concedente cerchi di collocare il bene al miglior prezzo possibile e ciò per ridurre l'importo della clausola penale di dubbia o, quantomeno, di difficile soddisfazione stante l'inadempimento del debitore principale.” (Trib. Brescia sent. n. 962/2020)
In altre parole, l'interesse del debitore (o del garante) tenuto al pagamento della penale deve essere bilanciato, alla luce del canone di buona fede oggettiva (1375 c.c.), con l'interesse della concedente di evitare il maggior danno derivante dalla permanenza del bene nella sua sfera giuridica per un tempo prolungato;
permanenza che grava sulle sue finanze anche in termini di costi manutentivi e di conservazione del bene stesso, con conseguente aggravio del danno da inadempimento da essa subìto.
Nel caso di specie, parte opponente non ha allegato né fornito la prova che al momento della vendita la concedente avesse ricevuto proposte di acquisto per un valore più elevato di quello realizzato, o che la stessa concedente non si sia diligentemente operata al fine di reperire potenziali acquirenti sul mercato. pagina 14 di 17 Per tutti i motivi esposti, l'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata da non è meritevole di accoglimento, Pt_1
e la penale non assoggettabile a riduzione giudiziale.
Altresì meritevole di rigetto è la contestazione del valore probatorio della fattura di vendita da parte di
[...] al terzo acquirente (doc. 8 parte opposta), posto che l'eccezione per come formulata “La CP_4 stessa fattura non costituisce prova del reale prezzo di vendita ove questa avvenuta, perché potrebbe naturalmente essere una semplice parte del reale corrispettivo” sottende una eccezione di simulazione di vendita che non solo non è stata formulata espressamente, ma neppure suffragata da alcun elemento probatorio da parte del onerato Pt_1 in tal senso a norma dell'art. 2697 c.c.
Quanto al valore probatorio delle fatture, occorre sottolineare che la fattura di vendita dell'imbarcazione a terzi non costituisce che un mero indizio, in questa sede liberamente valutabile dal giudice, a norma dell'art. 116 c.p.c.
Tale indizio si inserisce nel quadro probatorio ben più ampio e completo fornito dalla parte opposta, la quale ha allegato la fattura di emissione della penale (doc. 9 parte opposta), come risultante anche da estratto conto contabile certificato ex art. 50 TUB (doc. 10 parte opposta). Detti importi risultano fatturati previo scomputo del prezzo di vendita del bene, e trovano pieno riscontro nel presente giudizio di opposizione, tanto nelle previsioni contrattuali di leasing (doc. 4 parte opposta), che nel contratto di fideiussione (doc. 6 parte opposta).
Infine, quanto alla censurata applicazione dei tassi di mora si osserva preliminarmente come le contestazioni avanzate dall'opponente risultino del tutto generiche nella formulazione e carenti in Pt_1 punto di specifica allegazione, prima ancora che di prova e, per altra parte, le stesse siano erronee in quanto di segno contrario ai dati fattuali in atti. Basti rilevare, a tal proposito, che l'odierna opponente contesta la debenza di interessi moratori per € 95.000,00 laddove l'opposta richiede, a tal titolo, il pagamento di €
51.650,06.
In proposito giova premettere, in tema di riparto dell'onere assertivo e probatorio, che, nel caso di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul debitore, su cui incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass. n. 9764/2013
e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione di voci passive
(c.d. onere di contestazione specifica), non essendo a tal fine sufficiente la contestazione generica.
Ed infatti, con riferimento al caso in esame, si osserva come la parte opponente ha addotto contestazioni in punto di usurarietà del tasso di mora talmente generiche da risultare sostanzialmente pagina 15 di 17 irricevibili;
il tutto senza neppure indicare un quantum ritenuto oggetto di illegittimo conteggio, né demandandolo ad una consulenza tecnica d'ufficio.
A ciò si aggiunga che tali contestazioni non sono neppure state articolate in modo più preciso in seguito alle difese effettuate da parte della opposta in sede di costituzione.
E' a dir poco evidente come doglianze articolate in modo così generico e del tutto avulse dai concreti fatti di causa non possano neppure essere prese in considerazione dal giudicante rispetto al quale, in simili ipotesi, non sorgerebbe neppure il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. n. 13328/2015, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi).
Ed infatti in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'eccezione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della eccezione specifica che si vuole proporre (art. 163
c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della eccezione.
Va peraltro evidenziato come ai fini dell'integrazione dell'onere di allegazione non potrebbe ritenersi sufficiente neppure il mero rinvio alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n. 2435/2008), perizia di parte che nel caso in esame non
è stata neppure prodotta in atti.
In conclusione la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 188/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna (C.F. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi CP_1 P.IVA_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese;
3) Spese di CTU a carico di (C.F. ). Parte_1 C.F._1
pagina 16 di 17 Ancona, 27.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), attualmente in stato di detenzione presso la Parte_1 C.F._1
Casa Circondariale di ME (PZ), situata in Via Lecce, 85025, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Carbone del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catanzaro, in via
Milano n. 15/bis, come da procura in calce all' atto di opposizione, autenticata come per legge dal
Direttore della Casa Circondariale di ME
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1
), in rappresentanza della società (codice fiscale e numero di iscrizione al P.IVA_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna P.IVA_2
Bigi del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Jesi, Via Pasquinelli n. 2/a, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-OPPOSTA oggetto: Fideiussione conclusioni: come precisate all' udienza del 14.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte:
-per l'attore-opponente:
pagina 1 di 17 “1-In via preliminare si chiede che il Giudice disponga CTU che accerti, sulla base dei prezzi di mercato e di listino riferiti all'anno 2018, il valore di una imbarcazione modello Pershing 54” lunghezza mt 16,45, costruzione anno 2001:
2-Sempre in via preliminare si chiede che il Giudice disponga CTU che accerti quale è il tasso di interesse realmente applicabile secondo la normativa vigente al contratto di locazione finanziaria n. Pt_ 15419 ora 930951 - sottoscritto il 31 luglio 2013 fra il sig. e la (ora Controparte_3 [...]
: CP_4
3-Nel merito, previo accertamento della integrale o parziale nullità della fideiussione di cui è causa. Si
CHIEDE DI dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca e/o l'inefficacia del decreto n. ingiuntivo n. 1554/2021 emesso dal Tribunale Civile di Ancona nei confronti dell'esponente ed in favore della , e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'Avv. Controparte_4
in favore della per i fatti di cui è causa o che comunque egli è Parte_1 Controparte_5
debitore di una somma di importo non superiore ad euro 40.000.00 o comunque di diverso importo secondo giustizia ma inferiore all'ammontare dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, previa eventuale parziale compensazione secondo giustizia.”
- per la convenuta-opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:
- in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare le avverse opposizioni, le domande e le eccezioni in esse riportate in quanto inammissibili, generiche ed infondate, e, per l'effetto, confermare per l'intero il decreto ingiuntivo n. 1554/2021 reso dal Tribunale di Ancona;
- in ogni caso ed in subordine: condannare l'opponente al pagamento dell'importo risultante dal decreto ingiuntivo opposto o, in ulteriore estremo subordine, al pagamento della somma minore o maggiore considerata di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, compresi quelli riferiti alla fase monitoria”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con contratto di locazione finanziaria n. 15419, successivamente numerato 930951 (all.2 parte opponente), la (oggi concedeva in leasing a Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
(C.F. , l' imbarcazione Unità da diporto a motore Pershing 54, “Sea
[...] C.F._2
Shadow – Gaetana”, sigla e numero di iscrizione IPS -358D, iscritta presso l'Ufficio Circondariale
pagina 2 di 17 Marittimo di Fano – licenza di navigazione n. 014157 – nominativo internazionale IP 6699 – n. identificativo scafo IT-ADRP5441D101, lunghezza ft mt 16,45, anno 2001.
In relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria, l'odierno opponente prestava garanzia fideiussoria personale nei confronti della (ora Parte_1 Controparte_3
. (all.3 parte opponente) Controparte_4
La in data 20.09.2015, comunicava la risoluzione contrattuale al debitore Controparte_3
Pt_ principale ed al garante fideiussore, evidenziando che il debitore principale aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione (all.4 parte opponente).
Successivamente la ricorreva in via monitoria innanzi al Tribunale di Ancona che, Controparte_3
Pt_ in data 4.07.2016, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1200/2016, con il quale e venivano Pt_1 condannati a pagare, in solido, la somma di € 66.004,15, interessi come da domanda e spese della procedura monitoria (all.5 parte opponente).
Pt_ Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione sia che il (all.6 parte Pt_1
opponente). Il giudizio suddetto (procedimento iscritto al n. 6433/2016 R.G. del Tribunale di Ancona) veniva abbandonato ed estinto, con rinuncia del creditore al titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1200/2016 del Tribunale di Ancona.
A seguito dell'avvenuto ritiro dell'imbarcazione, la provvedeva a riallocarla sul Controparte_4 mercato, vendendola a terzi (doc. n. 8 parte opposta), con imputazione del ricavato dalla vendita (€
87.500,00) a parziale copertura del debito residuo, e conseguente emissione di Fattura 7781/2018 relativa a penale contrattuale per inadempimento, pari ad € 239.985,40 (doc. n. 9 parte opposta).
In data 19.05.2021, sia il debitore principale che il garante venivano diffidati al pagamento di € Pt_1
291.635,46, di cui € 239.985,40 per penale contrattuale ed € 51.650,06 per interessi di mora (doc. 11 parte opposta) e conseguentemente la attivava procedura monitoria per pari importo Controparte_4
(doc. 1 fasc. opponente)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha opposto il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1554/2021 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ancona in data 9.11.2021 in favore della con il quale è stato ingiunto di pagare al ricorrente, in solido con , la Controparte_4 Parte_3 somma di € 291.635,46 oltre agli interessi come da domanda dal dovuto al saldo e le spese del procedimento.
I motivi di opposizione si fondano su:
- nullità totale, o in subordine parziale, della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, riportando il contratto di fideiussione in atti datato 3.04.2013 (fideiussione specifica limitata in relazione all'affidamento locazione finanziaria nr.15419), agli artt.2, 7 (ndr. art.6 del pagina 3 di 17 modello ABI) e 9 (ndr. art.8 del modello ABI), le clausole di “reviviscenza”, di “rinunzia ai termini di cui all'art.1957 c.c.” e di “sopravvivenza”, ricalcate pedissequamente sul modello dello schema elaborato dall'ABI e cioè quelle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del
02.05.2005, in quanto contrarie all'art 2 L. 287/1990 (Legge antitrust).
- Inammissibilità della domanda creditoria nei confronti del fideiussore per la violazione dell'art. 1957
c.c. (decadenza dal termine semestrale), avendo rinunciato al primo decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 1200/2016 nonché al giudizio di opposizione nrg. 6433/2016 Tribunale di Ancona, estinto in data 30.10.2019, senza nei successivi sei mesi aver messo in mora il fideiussore.
- Insussistenza, quantomeno parziale, del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'art. 14 del contratto di locazione finanziaria. Parte opponente lamenta la riallocazione sul mercato mediante vendita a terzi dell'imbarcazione, con imputazione del ricavato dalla vendita a parziale copertura del debito residuo dovuto. In particolare, lamenta il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo non congruo al valore di mercato, e che la stessa non sia stata previamente comunicata al fideiussore, in violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e in aggravio della posizione debitoria a carico del fideiussore, che avrebbe potuto eccepire la mancanza di congruità del prezzo di vendita ed attivarsi come parte diligente per vendere l'imbarcazione a prezzi migliori, o acquistare egli stesso l'imbarcazione. Eccepisce la mancata prova della vendita, ritenendo a tal fine insufficiente la fattura.
- Superamento dei tassi soglia di usura con riguardo agli interessi moratori pattuiti nel contratto di leasing n. 15419 del 31.07.2013, con conseguente nullità della garanzia prestata e tramutazione del contratto da oneroso a gratuito;
in particolare in merito ai tassi moratori parte opponente lamenta l'esposizione di un tasso REFI non corrispondente a quello reale;
la dichiarazione di un tasso annuo del
5,20% ed applicazione di un tasso maggiore per il tramite della suddivisione della percentuale, in violazione della funzione di equivalenza dei tassi;
la mancanza di esplicita dichiarazione del tasso di interesse (usurario) applicabile alla ipotesi di anticipata risoluzione, e la sua usurarietà concreta.
La società TE, sostenendo in via preliminare la natura autonoma della garanzia, rilasciata con impossibilità di porre eccezioni sulla validità del contratto di leasing, ha puntualmente contestato tutte le eccezioni.
Il precedente giudice assegnatario del procedimento ammetteva CTU volta a verificare “il valore commerciale della barca venduta, sugli atti e, ove il terzo acquirente vi acconsenta, mediante ispezione diretta del bene venduto” (verbale di udienza del 03.02.2023).
Successivamente, seguiva istanza di proroga del CTU di giorni 30 e la sospensione del processo per mesi tre disposta dal giudice su istanza delle parti, all'esito della quale il procedimento veniva pagina 4 di 17 assegnato allo scrivente giudice. Il CTU richiedeva ulteriori due proroghe di giorni 30 ciascuna, e quindi veniva convocato in contraddittorio con le parti, posto che erano state mosse doglianze al suo operato ex art. 92 disp. att. c.p.c. da parte dell'opponente. All'udienza del 07.05.2024, il CTU evidenziava sia l'impossibilità procedere alla stima del valore del bene mediante i soli documenti presenti agli atti di causa, sia l'impossibilità di ispezionare il bene poiché trasferito all'estero.
Con Ordinanza del 08.05.2024 il giudice revocava l'incarico al CTU liquidandone il compenso mediante decreto, ritenendo la consulenza tecnica irrilevante e superflua ai fini della decisione.
All'udienza del 14.01.25 - precisate le conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che in data 26.07.2016, la società (C.F. e PIVA Controparte_3
) e la società (C.F. e PIVA ) si sono P.IVA_3 Controparte_6 P.IVA_4
dichiarate e riconosciute fuse mediante incorporazione;
in conseguenza della fusione,
[...]
è subentrata in tutte le attività, passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e Controparte_6
ragioni attive e passive della incorporata ivi compresi i rapporti processuali, Controparte_3
incluso il presente (doc. n. 2 parte opposta).
Con atto Notaio Dott. iscritto al collegio notarile di Brescia, del 28.8.2017, la Persona_1 ha conferito alla il ramo d'azienda denominato Controparte_6 Controparte_4
“leasing” e, per effetto del conferimento, sono state trasferite in capo alla ogni attività Controparte_4
e passività, onere e rischio verificatosi o maturati a partire dal conferimento. Costituiscono oggetto del conferimento tutti i contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 15620, dandosi atto altresì che in tale ambito sono state ricomprese anche tutte le posizioni rientrate nelle imprese conferenti dalla cessione al fondo Atlante per effetto della cosiddetta “retention rule” (doc. n. 3 parte opposta).
Mediante contratto di cessione di crediti stipulato in data 22.11.2021, la società ha Controparte_4
ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla società ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, Controparte_2
4 e 7, comma 1, della Legge sulla Cartolarizzazione (l. 30 aprile 1999, n. 130) un portafoglio di crediti, tra i quali è incluso quello per cui è causa. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre 2021, Parte Seconda, n. 141 (doc. n. 13 parte opposta). In particolare, l'attività di gestione e recupero dei crediti è stata affidata e ceduta da Controparte_2
pagina 5 di 17 alla società (doc. n. 14 parte opposta) la quale pertanto, risulta avere legittimazione Controparte_1 attiva nell'ambito del presente giudizio.
Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto in data 3.04.2013
(fideiussione specifica limitata in relazione all'affidamento locazione finanziaria n. 15419) per violazione della normativa Antitrust, ed in particolare dell'art. 2, L. 287/1990.
Più precisamente, viene eccepita la nullità assoluta dell'intero contratto di fideiussione in atti, ai sensi dell'art.1418 cod. civ., ed in via subordinata viene eccepita nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole e, segnatamente della “clausola di reviviscenza”, “di sopravvivenza” e di “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”.
L'opponente deduce che la fideiussione concessa il 3.04.2013 (fideiussione specifica limitata leasing n.
15419) è interamente nulla perché identica allo schema sanzionato con il provvedimento emanato da
Banca d'Italia del 2.5.2005, modello in cui sono inserite le clausole n. 2, 7 e 9 (corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI), già oggetto di sanzione.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta nell'anno 2013 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547;
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa pagina 6 di 17 dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, nè è stato dimostrato che la società fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale. Controparte_3
Ritiene inoltre e comunque il Tribunale che la fideiussione oggetto di causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione specifica, in quanto prevede un importo massimo ed è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di leasing: in altri termini, la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie od obbligazioni future, poiché il debito garantito origina dal contratto di leasing nr.
15419, con espressa indicazione nel corpo del contratto del valore garantito pari ad € 430.000,00, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di leasing non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1938 c.c.
Qualificata la fideiussione come specifica, ritiene questo Tribunale che l'opponente non possa comunque giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le 'fideiussioni omnibus' senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Tanto più va ricordato che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della Banca d'Italia anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c. ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua pagina 7 di 17 conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla contraente la fideiussione oggetto del giudizio, pur privata delle clausole contrattuali Controparte_3 illecite, si presenta idonea a garantire il rapporto a cui accede.
Con particolare riguardo alla dedotta liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., norma legittimamente esclusa dalle parti nell'ambito della riconosciuta disponibilità del diritto (Cass.
31569/2019) con la clausola di cui all'art. 7 del contratto di garanzia, deve richiamarsi l'orientamento della
Corte di Cassazione che in più occasioni ha ritenuto sufficiente la richiesta stragiudiziale per impedire la decadenza, allorché le parti abbiano statuito come sufficiente la richiesta scritta, indicata nella specie all'art. 8 del contratto di garanzia (doc. 3 parte opponente).
Sul punto, per tutte, Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017, e di recente Cassazione civile sez. I, 03/11/2021,
n.31509, ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non abbia natura di contratto autonomo di garanzia (come nella specie, in quanto l'articolo 10 del contratto di garanzia statuisce che nessuna eccezione può essere svolta riguardo al momento in cui il TE esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore, così limitando la possibilità di eccezioni, essendo possibile comunque formulare eccezioni circa la validità della obbligazione garantita.
Ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Tribunale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c., in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass.
7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma e valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore e idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Il tutto senza ulteriormente considerare che, in concreto, la TE non risulta essere incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata nel termine decadenziale con azioni di recupero del credito e del bene contro pagina 8 di 17 il debitore principale ed il fideiussore sia mediante diffida di pagamento dei canoni scaduti ed Pt_1 insoluti contestuale alla risoluzione contrattuale del 30.9.2015 (doc. 4 parte opponente), sia mediante la proposizione di un primo procedimento monitorio per il recupero del credito.
A tal proposito, essendo l'atto stragiudiziale idoneo a precludere la decadenza dalla garanzia fideiussoria, a nulla rileva l'esito del primo procedimento monitorio (estinto per rinuncia del creditore istante), posto che l'atto processuale di rinuncia non produce né l'effetto di rinuncia abdicativa del diritto sostanziale di credito, né di rinuncia alla garanzia fideiussoria, accessoria al diritto di credito stesso.
La TE ha legittimamente inteso mutare la propria strategia di recupero del credito e a fronte dell'avvenuta risoluzione del contratto e, rimasti insoluti i canoni, ha dapprima venduto il bene oggetto di leasing (doc. 7 parte opponente, doc. 8 parte opposta, fattura del 14.3.2018), e quindi attivato la clausola penale come da contratto (doc. 9 parte opposta, fattura del 19.3.2018), intimando stragiudizialmente prima
(doc. 11 parte opposta, diffida del 12.5.2021) - e giudizialmente nel presente procedimento - tanto il debitore principale, quanto il fideiussore al pagamento della penale. Pt_1
Neppure coglie nel segno l'eccezione di parte opponente volta a lamentare la mancata determinazione dell'ammontare del saldo residuo, nonché l'erroneo scomputo dalla penale del prezzo di vendita in luogo del valore di mercato dell'imbarcazione.
Quanto alla esatta determinazione dell'ammontare del saldo residuo vantato dalla in Controparte_4 complessivi € 291.635,46, di cui € 239.985,40 per penale contrattuale, € 51.650,06 per interessi di mora, essa è dimostrata dall'estratto conto contabile certificato ex art. 50 TUB (doc. n. 10 parte opposta).
In secondo luogo, occorre sottolineare che il deconto del prezzo di vendita del bene oggetto di leasing dall'importo della penale è previsto ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto, in caso di anticipata risoluzione dello stesso per inadempimento del cliente, “la TE avrà diritto di trattenere tutte le somme versatele, compresi gli eventuali anticipi e di richiedere i corrispettivi maturati sino alla restituzione del bene, oltre interessi spese e salvi gli ulteriori danni. A richiesta della TE è inoltre dovuto il pagamento a titolo di penale – ex art.
1382 c.c. – di una somma pari al valore attuale, calcolato al momento della risoluzione al tasso REFI in vigore alla data di stipula del presente atto, di tutto il restante corrispettivo fino al termine della locazione oltre al prezzo di opzione. Gli importi che la TE abbia conseguito per la vendita del bene, per il suo riutilizzo, per indennizzi assicurativi o per risarcimento di terzi, al netto di ogni onere e spesa sostenuti, potranno essere imputati a deconto del debito come sopra indicato”. (doc 4 parte opposta)
Il contratto non prevede, dunque, che dalla penale sia scomputato il valore di mercato del bene, bensì unicamente il prezzo che il TE abbia conseguito per la vendita del bene medesimo.
Detta disposizione contrattuale è conforme alle disposizioni di legge applicabili ratione temporis al contratto di leasing per cui è causa, in quanto risolto nell'anno 2015 (doc. 4 parte opponente) e quindi prima pagina 9 di 17 dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 138, L. 124/2017, il quale ha introdotto il valore di mercato del bene quale parametro di deconto dalla penale.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge
n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 28/01/2021, n. 2061; Cass. civ., sez. III, 15/02/2024, n.4236)
La Suprema Corte, con orientamento costante, afferma altresì la legittimità a norma dell'art. 1526, co2, c.c. della pattuizione della clausola penale nei termini di cui al contratto per cui è causa, “ In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2018, n.15202, Cass. civ., sez. III,
12/06/2018, n.15202; Cass. civ., sez. III, 28/08/2019, n.21762; Cass.civ., sez. III, 08/10/2019, n.25031;
Cass. civ., sez. III, 24/01/2020, n.1581)
Quanto premesso è utile ad evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente nella parte Pt_1 in cui pretende che a deconto dell'importo della penale, come puntualmente calcolata e documentata dalla
TE sia posto il valore di mercato dell'imbarcazione e non invece il prezzo Controparte_4 ricavato dalla vendita.
Detta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto smentita sia dalle disposizioni contrattuali, che dalla normativa applicabile.
Altresì meritevole di rigetto, in quanto carente in punto di prova, l'eccezione con cui parte opponente, nel lamentare l'eccessivo importo della clausola penale, per avere la venduto l'imbarcazione Controparte_4 ad un prezzo incongruo, chiede sia riconosciuta la responsabilità della concedente ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione dell'importo della penale.
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità è consolidata nell'affermare che “In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023,
n.16632; Corte appello Ancona, sez. I, 11/01/2024, n.51)
pagina 10 di 17 Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, emerge inoltre chiaramente che un conto è pretendere la detrazione dall'importo della penale del valore di mercato – ipotesi come osservato esclusa dalla Suprema
Corte – un conto è dedurre e provare che la liquidazione sia avvenuta in modo non diligente o abusivo, aggravando la posizione debitoria ex art. 1227 c.c., atteso che “altro è allegare che sia mancata la giustificazione in temi di stima della congruità del prezzo di vendita, altro che quest'ultima sia stata svolta con modalità in concreto non diligenti quali invece necessarie al fine di ottenere il miglior risultato che il mercato, in quel momento, è concretamente risultato assicurare per quel bene” (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023, n.16632).
Fermo restando che l'eccezione di parte opponente confonde i due profili, l'incongruità del prezzo e l'assenza di diligenza del creditore ex art. 1227 c.c., in ogni caso, quanto alla prova circa la stima della congruità del prezzo di vendita, essa non può dirsi pienamente raggiunta da parte opponente su cui grava il relativo onere e dunque il rischio della prova ex art. 2697 c.c.
Insufficiente a tal fine è la documentazione prodotta in atti da volta a determinare il valore di stima Pt_1 del bene oggetto della presente controversia - obiettivo cui era rivolta anche la CTU disposta dal precedente giudicante e poi revocata.
Il documento denominato “listini quotazioni Pershing” allegato dal in sede di seconda memoria ex art. Pt_1
183, co. 6, c.p.c., contiene invero schermate tratte da una applicazione mobile denominata “Yatchworldapp”, che appare rivolta alla pubblicazione di annunci da parte di privati per la compravendita di imbarcazioni e non contiene alcuna quotazione ufficiale riconducibile alla azienda Pershing;
fermo restando che detto documento non è munito di data certa. Lo stesso dicasi per i documenti nn. 8, 9, 10 allegati al ricorso in opposizione, che contengono non listini prezzi, come da intitolazione, bensì annunci di soggetti privati tratti da siti on-line.
La stima di parte opponente redatta dall' Ing. (documento denominato “stima Ing. , 2° Per_2 Per_2 memoria ex art. 183 c.p.c.) e intitolata “Valutazione di massima ad oggi di imbarcazione Pershing 54 costruita nel
2001” stima il deprezzamento di una imbarcazione modello Pershing 54 costruita nel 2001, muovendo dal valore dell'imbarcazione al momento della costruzione pari ad “€ 800.000,00 (PRESUNTO)” (pag. 2 stima
Ing. ), in cui si legge “Essendo nell'anno 2022, trascorsi 21 anni dalla costruzione della barca in oggetto, facendo Per_2 una ricerca di mercato nel campo della compravendita per la tipologia della barca in oggetto, a parità di anno di costruzione, motorizzazione montata, accessori e stato buono di manutenzione, si evidenziano per almeno 6 barche, valori di richiesta in compra/vendita di circa € 280.000,0 – € 300.000,0”. Anche in questo documento non si rivengono quotazioni ufficiali allegate, ma vi è il mero riferimento ad annunci di compravendita non circoscritti da un punto di vista spazio-temporale e neppure puntualmente indicati o allegati.
In ogni caso, occorre sottolineare che il valore di mercato e il valore di stima di un bene specifico possono dirsi tendenzialmente coincidenti solo laddove le caratteristiche del bene stimato non si discostino dalle caratteristiche dei beni che formano il campione (o paniere) adottato per effettuare la valutazione del valore pagina 11 di 17 di mercato. Oltre alla suesposta mancata indicazione/allegazione del campione di riferimento, nella perizia di parte la descrizione delle caratteristiche dei beni oggetto di campionamento è la seguente: “motorizzazione montata, accessori e buono stato di manutenzione”, senza che sia tuttavia documentato che l'imbarcazione per cui è causa avesse le medesime caratteristiche.
La stima del perito prodotta dall'opponente (documento denominato “stima perito Per_3 Pt_1
, 2° memoria ex art. 183 c.p.c.) è nell'intenzione della parte riferita allo specifico bene oggetto di Per_3 causa, anche se si evince chiaramente sia stata redatta nel momento in cui il bene non era nella disponibilità della parte opponente, per cui in larga parte la stima si fonda su mere ipotesi: “Va inoltre aggiunto che il proprietario Media Leasing/Ubi Leasing, avrà nominato un custode dell'unità ed entrambi, proprietario e custode abbiano usato la normale diligenza ai fini di non far perdere valore alla imbarcazione durante la sua sosta ovunque sia avvenuta. Il non utilizzo dei motori (custoditi secondo diligenza) non ha aumentato certamente il numero delle ore di utilizzo, facendo addirittura divenire la barca più appetibile di altre con ore di funzionamento eventualmente maggiori. Si anticipa controparte in merito ad eventuali e inutili osservazioni sulla presenza o meno di allestimenti speciali, perché le barche di questo tipo sono equipaggiate in un elevato standard, sempre e con più o meno gli stessi accessori quindi non si trovano questi modelli a prezzi tanto diversi.” (pag. 3, doc. stima Perito Per_3
La relazione non persuade - e pertanto è inattendibile - nella misura in cui stima la svalutazione progressiva del bene mediante un dato percentuale autoreferenziale, ovvero disancorato da qualsivoglia parametro oggettivo esterno, e mediante asserzioni del perito prive di alcuna motivazione agganciata a studi di settore,
“La svalutazione media di una imbarcazione è del 20% al primo anno dalla costruzione e del 5% annua per i successivi.
Ovviamente si parla di imbarcazione usata, in quanto il terzultimo numero contenuto nel CIN indica l'anno di costruzione nel 2001. Essendo usata la barca soffre della sola svalutazione del 5% annua da quel momento in poi.” (pag. 2, doc. stima
Perito Per_3
Tanto premesso in riferimento alla carenza di prova circa l'incongruità tra prezzo di vendita e valore di mercato, deve essere evidenziato che in ogni caso parte opponente non ha fornito alcuna prova della negligenza della TE in ordine alla vendita, prova di cui è onerata a norma degli artt. 1227 e 2697
c.c.
Nessuna allegazione o prova in atti è utile a dimostrare che nel contesto spazio temporale in cui la vendita è intervenuta il creditore non abbia ottenuto – per causa imputabile - il miglior risultato Controparte_4 che il mercato poteva concretamente assicurare per detta imbarcazione.
Anche laddove in astratto si dovesse ritenere raggiunta la prova che il valore di stima del bene superasse il prezzo di vendita, tale elemento – isolatamente - non consentirebbe la paralisi della domanda attorea, posto che l'eventuale incongruenza tra stima del bene e prezzo di vendita non fonda alcuna presunzione – né tantomeno la prova - circa la negligenza della società concedente venditrice, né è utile ad invertire l'onere probatorio. pagina 12 di 17 Fermo restando che si esclude – stando alle disposizioni contrattuali e di legge applicabili, nonché alla giurisprudenza citata – che ad essere scomputato dall'importo della penale debba essere il valore di mercato e non invece il prezzo realizzato, la questione per cui è causa si riduce – anche mediante il richiamo di parte opponente all'art. 1227 c.c. - alla determinazione del danno patito dal fideiussore in ragione della condotta asseritamente negligente ed abusiva posta in essere dalla concedente, e consistita nella vendita dell'imbarcazione ad un prezzo più basso rispetto a quello ricavabile qualora la concedente avesse agito secondo buona fede oggettiva.
Ne consegue che, alla luce del principio generale di cui al primo comma dell' art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 1227 c.c., grava in capo al fideiussore che alleghi di aver patito un pregiudizio a causa della condotta della concedente, l'onere di fornire adeguata prova dell'entità del danno, nonché del nesso causale tra negligenza creditoria e danno, secondo il consolidato principio in base al quale “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.” (Cass. civ., sez. I,
04/09/2023, n.25712; Cass. civ., sez. III, 02/03/2007, n.4954)
Ebbene, parte opponente non ha provato la negligenza o l'abuso posti in essere dalla TE
[...] all'atto di vendita, limitandosi meramente ad asserire che vi sarebbe una piena CP_4 sovrapponibilità tra valore di stima dell'imbarcazione e il valore di mercato.
La negligenza della TE - o l'abuso del diritto di credito da parte di quest'ultima - non può tuttavia ravvisarsi nel mero esercizio di autodeterminazione negoziale che abbia comportato una vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato, posto che il rischio di siffatta circostanza grava sul debitore inadempiente, e non sul creditore.
Se alla luce del canone della buona fede (1375 c.c.) l'ordinamento censura la condotta abusiva e negligente che sia tale da frustrare le ragioni debitorie ex art. 1227 c.c., d'altro canto per il medesimo principio di correttezza non può ammettersi la frustrazione dell'interesse creditorio che si avrebbe aderendo alla tesi di parte opponente, secondo cui la negligenza nella vendita si desume dall' incongruità del prezzo rispetto a quello di mercato, incongruità peraltro meramente asserita e indimostrata.
Invero, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore che dia luogo a risoluzione del contratto di leasing, la clausola penale mira a consentire la forfettizzazione del danno subito dal creditore concedente. Pertanto, verrebbero frustrate eccessivamente le ragioni creditorie, con evidente violazione del principio di buona fede, laddove si onerasse la concedente di vendere con modalità tali da garantire al debitore lo scomputo dalla penale di un prezzo pari o prossimo al valore di mercato;
senza considerare - in punto di diligenza pagina 13 di 17 richiesta - che una società finanziaria non può ritenersi esperta del concreto andamento del mercato nautico in un dato contesto spazio-temporale.
Tale valutazione in termini di buona fede oggettiva non può non tenere conto che la parte che ha dato causa alla patologica rottura del rapporto contrattuale è l'utilizzatore, il cui inadempimento alla corresponsione dei canoni è certamente imputabile, trattandosi di inadempimento di obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto il denaro, per sua natura bene sempre reperibile secondo il noto brocardo genus numquam perit.
Come affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, "il creditore ha interesse al miglior effettivo e immediato incasso dalla vendita, preferibile alla necessità di dover recuperare dall'utilizzatore e nel caso dal suo garante, il residuo in sofferenza" (Cass. civ., sez. III, 12/06/2023, n.16632).
La Cassazione valorizza il “miglior effettivo incasso” definendolo al contempo “immediato”, con ciò evidenziando anche le ragioni di urgenza che spingono alla vendita la società concedente, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore. Dette ragioni di urgenza sono dettate dal fatto che il bene concesso in leasing, una volta recuperato dalla società concedente a seguito di risoluzione, rappresenta un costo per la società stessa, che si somma a quello patologicamente causato dall'utilizzatore, inadempiente quanto alla corresponsione dei canoni.
Alla luce di tali considerazioni, non può ragionevolmente ritenersi la TE onerata di attendere una proposta di acquisto del terzo pari al valore di mercato, ben potendo la stessa diligentemente vendere al migliore offerente sul mercato in quel dato momento storico, al fine di conseguire il miglior effettivo incasso immediato.
Le predette considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza di merito “in linea generale non può pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria, possa effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato senza considerare che, in via indiziaria, può presumersi che la concedente cerchi di collocare il bene al miglior prezzo possibile e ciò per ridurre l'importo della clausola penale di dubbia o, quantomeno, di difficile soddisfazione stante l'inadempimento del debitore principale.” (Trib. Brescia sent. n. 962/2020)
In altre parole, l'interesse del debitore (o del garante) tenuto al pagamento della penale deve essere bilanciato, alla luce del canone di buona fede oggettiva (1375 c.c.), con l'interesse della concedente di evitare il maggior danno derivante dalla permanenza del bene nella sua sfera giuridica per un tempo prolungato;
permanenza che grava sulle sue finanze anche in termini di costi manutentivi e di conservazione del bene stesso, con conseguente aggravio del danno da inadempimento da essa subìto.
Nel caso di specie, parte opponente non ha allegato né fornito la prova che al momento della vendita la concedente avesse ricevuto proposte di acquisto per un valore più elevato di quello realizzato, o che la stessa concedente non si sia diligentemente operata al fine di reperire potenziali acquirenti sul mercato. pagina 14 di 17 Per tutti i motivi esposti, l'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata da non è meritevole di accoglimento, Pt_1
e la penale non assoggettabile a riduzione giudiziale.
Altresì meritevole di rigetto è la contestazione del valore probatorio della fattura di vendita da parte di
[...] al terzo acquirente (doc. 8 parte opposta), posto che l'eccezione per come formulata “La CP_4 stessa fattura non costituisce prova del reale prezzo di vendita ove questa avvenuta, perché potrebbe naturalmente essere una semplice parte del reale corrispettivo” sottende una eccezione di simulazione di vendita che non solo non è stata formulata espressamente, ma neppure suffragata da alcun elemento probatorio da parte del onerato Pt_1 in tal senso a norma dell'art. 2697 c.c.
Quanto al valore probatorio delle fatture, occorre sottolineare che la fattura di vendita dell'imbarcazione a terzi non costituisce che un mero indizio, in questa sede liberamente valutabile dal giudice, a norma dell'art. 116 c.p.c.
Tale indizio si inserisce nel quadro probatorio ben più ampio e completo fornito dalla parte opposta, la quale ha allegato la fattura di emissione della penale (doc. 9 parte opposta), come risultante anche da estratto conto contabile certificato ex art. 50 TUB (doc. 10 parte opposta). Detti importi risultano fatturati previo scomputo del prezzo di vendita del bene, e trovano pieno riscontro nel presente giudizio di opposizione, tanto nelle previsioni contrattuali di leasing (doc. 4 parte opposta), che nel contratto di fideiussione (doc. 6 parte opposta).
Infine, quanto alla censurata applicazione dei tassi di mora si osserva preliminarmente come le contestazioni avanzate dall'opponente risultino del tutto generiche nella formulazione e carenti in Pt_1 punto di specifica allegazione, prima ancora che di prova e, per altra parte, le stesse siano erronee in quanto di segno contrario ai dati fattuali in atti. Basti rilevare, a tal proposito, che l'odierna opponente contesta la debenza di interessi moratori per € 95.000,00 laddove l'opposta richiede, a tal titolo, il pagamento di €
51.650,06.
In proposito giova premettere, in tema di riparto dell'onere assertivo e probatorio, che, nel caso di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul debitore, su cui incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass. n. 9764/2013
e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione di voci passive
(c.d. onere di contestazione specifica), non essendo a tal fine sufficiente la contestazione generica.
Ed infatti, con riferimento al caso in esame, si osserva come la parte opponente ha addotto contestazioni in punto di usurarietà del tasso di mora talmente generiche da risultare sostanzialmente pagina 15 di 17 irricevibili;
il tutto senza neppure indicare un quantum ritenuto oggetto di illegittimo conteggio, né demandandolo ad una consulenza tecnica d'ufficio.
A ciò si aggiunga che tali contestazioni non sono neppure state articolate in modo più preciso in seguito alle difese effettuate da parte della opposta in sede di costituzione.
E' a dir poco evidente come doglianze articolate in modo così generico e del tutto avulse dai concreti fatti di causa non possano neppure essere prese in considerazione dal giudicante rispetto al quale, in simili ipotesi, non sorgerebbe neppure il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. n. 13328/2015, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi).
Ed infatti in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'eccezione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della eccezione specifica che si vuole proporre (art. 163
c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della eccezione.
Va peraltro evidenziato come ai fini dell'integrazione dell'onere di allegazione non potrebbe ritenersi sufficiente neppure il mero rinvio alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n. 2435/2008), perizia di parte che nel caso in esame non
è stata neppure prodotta in atti.
In conclusione la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 188/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna (C.F. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi CP_1 P.IVA_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese;
3) Spese di CTU a carico di (C.F. ). Parte_1 C.F._1
pagina 16 di 17 Ancona, 27.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 17 di 17