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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000382150 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2025/0000382150, notificata in data 11.6.2025 e relativa alla propria autovettura targata Targa_1 (tributo richiesto: IMU 2018, ente impositore: Comune di Vibo Valentia).
A sostegno del ricorso ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione dell'imposta, invocando l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il concessionario (SOGET s.p.a.) si è costituito in giudizio, tramite proprio funzionario, resistendo al ricorso e controdeducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 447101230008532931, in data
02/01/2024, con conseguente definitività del credito poiché detto avviso non è stato opposto;
ha altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di lite.
Il Comune di Vibo Valentia è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, che è stata effettuata il 2.1.2024 (presso l'indirizzo di residenza del contribuente); si tratta di notifica che, tenuto conto della sospensione dei relativi termini disposta dalla disciplina emergenziale VI (DL n. 18/2020, art. 67) è stata compiuta tempestivamente con il che non è maturato, in specie, né il termine di decadenza, né quello di prescrizione.
L'atto del concessionario è stato quindi legittimamente adottato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 180,00 in favore della costituita resistente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000382150 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2025/0000382150, notificata in data 11.6.2025 e relativa alla propria autovettura targata Targa_1 (tributo richiesto: IMU 2018, ente impositore: Comune di Vibo Valentia).
A sostegno del ricorso ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione dell'imposta, invocando l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il concessionario (SOGET s.p.a.) si è costituito in giudizio, tramite proprio funzionario, resistendo al ricorso e controdeducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 447101230008532931, in data
02/01/2024, con conseguente definitività del credito poiché detto avviso non è stato opposto;
ha altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di lite.
Il Comune di Vibo Valentia è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, che è stata effettuata il 2.1.2024 (presso l'indirizzo di residenza del contribuente); si tratta di notifica che, tenuto conto della sospensione dei relativi termini disposta dalla disciplina emergenziale VI (DL n. 18/2020, art. 67) è stata compiuta tempestivamente con il che non è maturato, in specie, né il termine di decadenza, né quello di prescrizione.
L'atto del concessionario è stato quindi legittimamente adottato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 180,00 in favore della costituita resistente.