Articolo 4 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 3Articolo 5
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20 dicembre 1994
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1994