CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 4-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.805-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Vittorio Della Rocca e Enrico Anzidei) Parte_1
parte appellante – appellata inc. cond.
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt (avv. Maria Teresa Lavari)
parte appellata – appellata inc. cond.
E
1 in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt (avv. Gioia Rita Telli)
parte appellata – appellante inc. cond.
E
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pt (avv. Michele Sordillo)
parte appellata – appellante inc. cond.
dando lettura del seguente dispositivo
pronunciando sull' appello principale e sugli appelli incidentali condizionati proposti dalla appellata e dall' , rigettata CP_2 CP_3 ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale, assorbiti gli appelli incidentali condizionati proposti dalla appellata e dall' CP_2 CP_3 condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_4
ed alla
[...] Controparte_2 le spese del presente grado, che si liquidano, per la prima,
[...] in euro 6.600, da distrarre a favore del procuratore antistatario, e per la seconda, in euro 5.000; il tutto oltre spese forfettarie 15%,
Iva e Cpa;
condanna a rimborsare all' Parte_1 [...] le spese del presente grado, che Controparte_3 si liquidano in euro 5.000, oltre oneri riflessi;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 29-3-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 25-9-2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello, con appelli incidentali condizionati della Controparte_2
e dell' .
[...] CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo n. 09780
2022 00086537 000 (per complessivi euro 228.303,69) notificatogli dall' su istanza della resistente a causa del mancato CP_5 CP_2 pagamento di cartelle esattoriali emesse su istanza della per Pt_2 contributi omessi e relative sanzioni.
L'istante eccepiva la nullità del preavviso di fermo per vizi di notifica, la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione dei diritti di credito vantati dalla nei CP_2 propri confronti.
Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente chiedeva che fosse annullato il preavviso di fermo, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio la resistente e l' che hanno CP_2 CP_5 chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, mentre l' , CP_3 non costituitosi nonostante la ritualità della notifica nei propri confronti, è stato dichiarato contumace.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: respinge il ricorso in opposizione;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.290,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, per ciascuna parte resistente costituita.
3
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assicurato.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 non ha ritenuto inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria, la notifica del preavviso di fermo da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri ed allegata in formato pdf non firmato digitalmente;
-2 non ha ritenuto nulla la notifica del preavviso di fermo mediante posta elettronica di file pdf, non firmato e senza estensione p7m.;
-3 non ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, ritenendo che gli atti presupposti del preavviso di fermo impugnato fossero stati regolarmente notificati, come si evinceva dalle relate allegate dall' alla propria memoria (all. 2 alla memoria , CP_5 CP_5 laddove gli allegati a cui il Giudice di prime cure aveva fatto riferimento non attenevano ai ruoli notificati dalla negli CP_2 anni anteriori al 2013; il che comportava l' annullamento del preavviso impugnato, non avendo il contribuente mai ricevuto le cartelle e gli avvisi di addebito indicati in premessa;
-4 non si è pronunciato sul disconoscimento delle firme apposte sulle ricevute prodotte, disconoscimento avanzato a seguito della costituzione delle parti e sulle note derivanti dalla domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_2
-5 Si è costituita l' , che ha eccepito l' inammissibilità dell' CP_5 appello per la sua tardività ed ha resistito al gravame.
Si è costituita la , che ha resistito al gravame ed ha chiesto, CP_2 con appello incidentale:
-1 in via condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante, in caso di riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per vizi di procedura, accertata la legittimità del credito della iscritto nei ruoli oggetto del CP_2 contendere, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio di primo grado nei confronti del ricorrente e, CP_2
4 per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Pt_1 delle somme iscritte nei ruoli impugnati non prescritte, oltre CP_2 interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo;
-2 in via ulteriormente condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalla
Co
nel primo grado nei confronti del per CP_2 CP_6 riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale, condannando il detto Concessionario al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti in riforma della gravata sentenza, oltre ulteriori interessi dalla data di consegna dei ruoli.
Si è costituito l' , che ha eccepito l' inammissibilità del CP_3 gravame, anche per tardività, ne ha dedotto l' infondatezza ed ha chiesto, con appello incidentale condizionato, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga che la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato ed accerti, pertanto, la tempestività dell'appello proposto dal Sig. Pt_1 accertare e dichiarare la violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, primo comma,
c.p.c.”. Sostiene a tal fine l' che il ricorso introduttivo CP_3 del giudizio di primo grado non risultava essere stato notificato alla sede legale a cui, ratione temporis, corrispondeva l'indirizzo
PEC t. Email_1
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
5 In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 L' appello è inammissibile.
L' art.327 cpc dispone che, indipendentemente dalla notificazione della sentenza impugnata, l' appello non può essere proposto dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La proposizione dell' appello avviene, nel rito del lavoro, mediante il deposito del relativo atto introduttivo (Cass.7219-02).
Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ai sensi dell' art.327 cpc, si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, cpc e 2963, comma 4, cc, il sistema della computazione civile, in base al calendario comune, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza (Cass.22518-23).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25-
9-2023. Il termine semestrale suddetto è scaduto il 25-3-2024, caduto di lunedì.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del
1941 non si applica alle controversie in materia del lavoro e della
6 previdenza - e quindi neanche nel presente gravame, che verte in materia contributiva - le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga (v. Cass.19079-18,
Cass.18145-12).
L' appellante ha depositato il ricorso introduttivo del grado il 29-
3-2024, e quindi oltre il termine di legge, come sopra determinato.
-8 Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l' ente di riscossione ha chiesto, in data 6-10-2023, la correzione di errore materiale, errore individuato nell' avere omesso il Tribunale di emettere pronuncia di distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha provveduto alla correzione con provvedimento in data 10-10-2023.
Osserva la Corte che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., solo se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione
(Cass.19959-23; v. anche Cass.20868-21, Cass.20691-17 ed altre).
Nella specie si tratta di un errore materiale chiaramente percepibile
- corretto dal primo giudice - in quanto tale incapace di ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, irrilevante ai fini della corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di primo grado e, quindi, inidoneo a prolungare i termini di impugnazione della sentenza.
7 -9 Restano assorbiti sia gli appelli incidentali condizionati proposti dalla e dall' che l' istanza proposta dall' CP_2 CP_3 appellante principale in data 23-9-2024, anche ai fini di economia processuale, per replicare agli appelli incidentali suddetti e per riferire in ordine all' istanza di correzione di errore materiale della sentenza, correzione sulla quale la parte istante non ha poi argomentato in udienza.
-10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell' art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, ivi comprese quelle sostenute dall' ente di riscossione per il procedimento di sospensiva (definito con declaratoria di non luogo a provvedere), liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa
(scaglione fino ad euro 260.000) ed in considerazione della sua semplicità in virtù della definizione in rito, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
8
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 4-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.805-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Vittorio Della Rocca e Enrico Anzidei) Parte_1
parte appellante – appellata inc. cond.
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt (avv. Maria Teresa Lavari)
parte appellata – appellata inc. cond.
E
1 in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt (avv. Gioia Rita Telli)
parte appellata – appellante inc. cond.
E
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pt (avv. Michele Sordillo)
parte appellata – appellante inc. cond.
dando lettura del seguente dispositivo
pronunciando sull' appello principale e sugli appelli incidentali condizionati proposti dalla appellata e dall' , rigettata CP_2 CP_3 ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale, assorbiti gli appelli incidentali condizionati proposti dalla appellata e dall' CP_2 CP_3 condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_4
ed alla
[...] Controparte_2 le spese del presente grado, che si liquidano, per la prima,
[...] in euro 6.600, da distrarre a favore del procuratore antistatario, e per la seconda, in euro 5.000; il tutto oltre spese forfettarie 15%,
Iva e Cpa;
condanna a rimborsare all' Parte_1 [...] le spese del presente grado, che Controparte_3 si liquidano in euro 5.000, oltre oneri riflessi;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 29-3-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 25-9-2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello, con appelli incidentali condizionati della Controparte_2
e dell' .
[...] CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo n. 09780
2022 00086537 000 (per complessivi euro 228.303,69) notificatogli dall' su istanza della resistente a causa del mancato CP_5 CP_2 pagamento di cartelle esattoriali emesse su istanza della per Pt_2 contributi omessi e relative sanzioni.
L'istante eccepiva la nullità del preavviso di fermo per vizi di notifica, la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione dei diritti di credito vantati dalla nei CP_2 propri confronti.
Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente chiedeva che fosse annullato il preavviso di fermo, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio la resistente e l' che hanno CP_2 CP_5 chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, mentre l' , CP_3 non costituitosi nonostante la ritualità della notifica nei propri confronti, è stato dichiarato contumace.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: respinge il ricorso in opposizione;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.290,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, per ciascuna parte resistente costituita.
3
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assicurato.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 non ha ritenuto inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria, la notifica del preavviso di fermo da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri ed allegata in formato pdf non firmato digitalmente;
-2 non ha ritenuto nulla la notifica del preavviso di fermo mediante posta elettronica di file pdf, non firmato e senza estensione p7m.;
-3 non ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, ritenendo che gli atti presupposti del preavviso di fermo impugnato fossero stati regolarmente notificati, come si evinceva dalle relate allegate dall' alla propria memoria (all. 2 alla memoria , CP_5 CP_5 laddove gli allegati a cui il Giudice di prime cure aveva fatto riferimento non attenevano ai ruoli notificati dalla negli CP_2 anni anteriori al 2013; il che comportava l' annullamento del preavviso impugnato, non avendo il contribuente mai ricevuto le cartelle e gli avvisi di addebito indicati in premessa;
-4 non si è pronunciato sul disconoscimento delle firme apposte sulle ricevute prodotte, disconoscimento avanzato a seguito della costituzione delle parti e sulle note derivanti dalla domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_2
-5 Si è costituita l' , che ha eccepito l' inammissibilità dell' CP_5 appello per la sua tardività ed ha resistito al gravame.
Si è costituita la , che ha resistito al gravame ed ha chiesto, CP_2 con appello incidentale:
-1 in via condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante, in caso di riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per vizi di procedura, accertata la legittimità del credito della iscritto nei ruoli oggetto del CP_2 contendere, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio di primo grado nei confronti del ricorrente e, CP_2
4 per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Pt_1 delle somme iscritte nei ruoli impugnati non prescritte, oltre CP_2 interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo;
-2 in via ulteriormente condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalla
Co
nel primo grado nei confronti del per CP_2 CP_6 riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale, condannando il detto Concessionario al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti in riforma della gravata sentenza, oltre ulteriori interessi dalla data di consegna dei ruoli.
Si è costituito l' , che ha eccepito l' inammissibilità del CP_3 gravame, anche per tardività, ne ha dedotto l' infondatezza ed ha chiesto, con appello incidentale condizionato, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga che la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato ed accerti, pertanto, la tempestività dell'appello proposto dal Sig. Pt_1 accertare e dichiarare la violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, primo comma,
c.p.c.”. Sostiene a tal fine l' che il ricorso introduttivo CP_3 del giudizio di primo grado non risultava essere stato notificato alla sede legale a cui, ratione temporis, corrispondeva l'indirizzo
PEC t. Email_1
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
5 In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 L' appello è inammissibile.
L' art.327 cpc dispone che, indipendentemente dalla notificazione della sentenza impugnata, l' appello non può essere proposto dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La proposizione dell' appello avviene, nel rito del lavoro, mediante il deposito del relativo atto introduttivo (Cass.7219-02).
Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ai sensi dell' art.327 cpc, si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, cpc e 2963, comma 4, cc, il sistema della computazione civile, in base al calendario comune, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza (Cass.22518-23).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25-
9-2023. Il termine semestrale suddetto è scaduto il 25-3-2024, caduto di lunedì.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del
1941 non si applica alle controversie in materia del lavoro e della
6 previdenza - e quindi neanche nel presente gravame, che verte in materia contributiva - le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga (v. Cass.19079-18,
Cass.18145-12).
L' appellante ha depositato il ricorso introduttivo del grado il 29-
3-2024, e quindi oltre il termine di legge, come sopra determinato.
-8 Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l' ente di riscossione ha chiesto, in data 6-10-2023, la correzione di errore materiale, errore individuato nell' avere omesso il Tribunale di emettere pronuncia di distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha provveduto alla correzione con provvedimento in data 10-10-2023.
Osserva la Corte che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., solo se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione
(Cass.19959-23; v. anche Cass.20868-21, Cass.20691-17 ed altre).
Nella specie si tratta di un errore materiale chiaramente percepibile
- corretto dal primo giudice - in quanto tale incapace di ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, irrilevante ai fini della corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di primo grado e, quindi, inidoneo a prolungare i termini di impugnazione della sentenza.
7 -9 Restano assorbiti sia gli appelli incidentali condizionati proposti dalla e dall' che l' istanza proposta dall' CP_2 CP_3 appellante principale in data 23-9-2024, anche ai fini di economia processuale, per replicare agli appelli incidentali suddetti e per riferire in ordine all' istanza di correzione di errore materiale della sentenza, correzione sulla quale la parte istante non ha poi argomentato in udienza.
-10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell' art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, ivi comprese quelle sostenute dall' ente di riscossione per il procedimento di sospensiva (definito con declaratoria di non luogo a provvedere), liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa
(scaglione fino ad euro 260.000) ed in considerazione della sua semplicità in virtù della definizione in rito, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
8