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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1156/2022 promossa in grado di appello
Da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marinelli.
APPELLANTE Contro in proprio e quale mandatario speciale della , rappresentato e CP_1 Parte_2 difeso dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino.
APPELLATO
All'udienza del 7 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 6/2/2018 il “ Parte_3 Parte_1
” operante nel campo della ricerca agro-alimentare con particolare riferimento al
[...] settore della filiera cerealicola, aveva adito il G.L. del Tribunale di Palermo per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59420140000539235 con il quale l' sul CP_1 presupposto del verbale ispettivo del 21/6/2013 – recante il disconoscimento dei rapporti di collaborazione a progetto stipulati tra il 2008 ed il 2012 con i collaboratori
[...]
, , , e Pt_4 Persona_1 Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 aveva intimato il pagamento della contribuzione omessa e delle correlate sanzioni per il totale di € 70.741,47.
Nel contradditorio delle parti, con sentenza del 13/5/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione. Opinava il che alla stregua degli indici normativi e giurisprudenziali funzionali alla Pt_5 verifica della natura fittizia delle collaborazioni , l'analisi della veste formale dei progetti affidati e, soprattutto, la descrizione delle mansioni svolte siccome emergente dalle prove testimoniali raccolte, aveva rappresentato il quadro di una prestazione lontana dai connotati di autonomia organizzativa ed esecutiva tipici della collaborazione a progetto, bensì caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo , gerarchico e disciplinare degli organi direttivi del . Parte_1
La sentenza in parola è stata impugnata dal “ ” che ne Parte_1 Parte_1 stigmatizza la asseritamente distorta valutazione delle prove documentali e testimoniali rese dai lavoratori siccome indicative della genuinità dei contratti , della specificità degli incarichi e della sottoposizione dei lavoratori a semplici poteri di indirizzo e di coordinamento unicamente funzionali a conformare la prestazione agli obiettivi dei progetti affidati. Chiede valorizzarsi in tal senso l'esito di complanari giudizi (Tribunale di Enna sentenza n. 237/2017 e Corte di Appello sentenza n. 957/2022) all'esito dei quali i giudici avevano escluso la natura subordinata – in un caso di uno dei lavoratori coinvolto nella vicenda ( - dei rapporti in contestazione. CP_2
Resiste anche in questo caso l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto l'appello appare infondato. Premesso che deve escludersi ogni interferenza sulla controversia in esame di altri giudizi di merito che hanno investito nel tempo l'attività svolta dl e che, Parte_1 anche rispetto alla lavoratrice hanno comunque riguardato la prestazione CP_2 dalla stessa svolta in periodi non coperti dai contratti a progetto in questione , la disamina delle ragioni di gravame sviluppate dall'odierno gravame passa dalla definizione delle coordinate normative e interpretative che se seguono. Sul piano teorico la legislazione applicabile quoad tempus ai rapporti per cui è processo (art. 61 D. lgs. n. 276/2003) ritiene soddisfatti i requisiti di validità tutte le volte in cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano “ riconducibili a uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa." Al controllo giurisdizionale è dedicato l'art. 69 a tenore del quale (testo previgente) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Il c.d. contratto a progetto è istituto tipico appartenente alla contrattazione speciale del lavoro che l'ordinamento ha inteso circondare da precise cautele a protezione dei diritti del lavoratore contro il rischio di applicazioni fraudolente.
Questo spiega la presenza di una apparato “sanzionatorio” che riconduce alla carenza dei presupposti giuridici dell'accordo negoziale ovvero alla applicazione distorta dei suoi contenuti una vera e propria presunzione legale di abuso del diritto che determina la conversione della fattispecie contrattuale in quella ordinaria del lavoro subordinato. Compito del giudice diventa, allora, quello di sindacare non soltanto l'assetto negoziale prescelto dalla parti sotto il profilo della conformità del contenuto ad un “progetto” o
“programma” di lavoro , ma anche di verificare in concreto le modalità e le forme in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in guisa da inferire, sulla base di una prognosi ex ante, se il contratto effettivamente voluto dalle parti sia rispettoso delle garanzie dettate dalla legge o se debba ricondursi all'ipotesi generale della subordinazione. A tale riguardo ritiene la Corte che una ricostruzione attendibile dell'istituto maggiormente rispettosa del dato normativo individui nel progetto una frazione o segmento, non atomisticamente considerati e, tuttavia, necessariamente conclusi , dell'attività aziendale , la cui esecuzione viene affidata ad uno solo od anche o ad un gruppo di collaboratori i quali ne curano l'attuazione con gestione autonoma, teleologicamente coordinata e strumentale al raggiungimento degli obiettivi statutari.
Sicchè , se è pur vero che il “progetto” non può essere completamente scisso dalla mission imprenditoriale, non può del pari negarsi che lo stesso debba in qualche modo sganciarsi dall'ordinaria attività dell'impresa. Fermo restando che, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, la formulazione impressa dalle parti verso uno specifico tipo contrattuale riversa in capo agli organi accertatori il compito di dimostrare la divergenza tra il nomen iuris impiegato ed il concreto atteggiarsi della fattispecie negoziale, deve ritenersi che nel caso in esame l' CP_1 abbia fornito plurimi e convergenti elementi idonei a confutare l'impianto formale e ad orientare il convincimento del giudice in senso favorevole alla tesi della subordinazione. Ciò vale anzitutto sul piano della validità formale dei progetti. A tale riguardo infatti la descrizione delle mansioni da svolgere contenuta nei contratti a progetto non appare caratterizzata da un connotato di specificità e di autonomia trattandosi di prestazioni comunque funzionali alla realizzazione di progetti affidati al dalla Regione Sicilia sulla base di Convenzioni tra gli stessi stipulate - cfr. Parte_1 esemplificativamente il caso del contratto a progetto concluso con Persona_1 incaricato della mansione di addetto alla verifica dei requisiti di qualità nell'ambito del progetto “Qualità e tracciabilità del grano duro in Sicilia” affidato al - così da Parte_1 non formare oggetto di una obbligazione di risultato diretta a fornire un opus identificabile e distinto dalla mera messa a disposizione delle energie lavorative. Ma dove emergono elementi peculiarmente significativi divergenti dalla rappresentazione formalmente offerta si coglie nella verifica delle concrete modalità di esecuzione della prestazione essendo queste caratterizzate dall'inserimento organico nella struttura del e dalla sottoposizione a obblighi e vincoli incompatibili con i Parte_1 connotati di autonomia che devono caratterizzare il ruolo del collaboratore a progetto. Tanto in particolare si desume dalle prove testimoniali raccolte con i lavoratori escussi , le quali confrontate con le dichiarazioni rese al momento della verifica ispettiva, offrono il quadro coerente di una prestazione contrassegnata da rigidi vincoli di orario e da controlli stringenti su tempi - “ All'inizio ci era stato presentato come un progetto, senza presenza obbligatoria. Poi invece la presenza era obbligatoria, così ci hanno detto e Persona_3 Per_4
che erano i responsabili. Anche l'orario era obbligatorio “( - Lavoravamo dalle 9 alle
[...] CP_3
13 e dalle 14 alle 17 o 18. In caso di ritardo, mi chiedevano spiegazioni. (…) Io non ho mai giustificato per iscritto un'assenza, ma lo facevo verbalmente, sempre ai dirigenti ed ai colleghi sopra indicati - Gli orari erano alle 8 fino a pausa pranzo e poi il pomeriggio. (…) Ricordo Per_2 che se arrivavo in ritardo, cioè alle 8.15 o 8.20 a volte litigavo, cioè venivo ripreso dai dirigenti o da chi ne faceva le veci, cioè (…)(Gaglio) - Io avevo un orario (…). In via Alfieri, i Persona_5 colleghi avevano un orario stabilito. Io a livello morale avevo pure lo stesso orario. Loro lavoravano dalle 8.30 fino ad ora di pranzo e riprendevano dopo mezz'ora di pausa. Uscivamo tutti verso le 17.30. (…) Non erano previste sanzioni per il mancato rispetto dell'orario, non esistevano sanzioni. Però se arrivavo in ritardo, mi si faceva notare di rispettare l'orario. Il dott. mi Per_5 raccomandava di rispettare gli orari”) ( ) - “comunicavo al che mi sarei assentato e, Pt_4 Parte_1 quindi, mi trattenevo di più il pomeriggio” (…) “Se non ricordo male, si stabilivano dei giorni” di ferie. “Senz'altro di stabilivano dei giorni. Non so se si tratta di un piano ferie, ma comunicavamo i giorni del periodo estivo in cui avremmo fatto una pausa ( ) - So che quando si Per_1 Per_1 assentava, recuperava il lavoro svolto, anche perché, credo, si assentasse più dei trenta giorni canonici”(…) “Vero che le assenze dovevano essere comunicate e giustificate ( – e sui Per_2 contenuti - e erano i dirigenti. Dirigevano il consorzio dando ordine sul lavoro da Per_4 Per_3 svolgere (..) Ribadisco che lavoravo eseguendo gli incarichi che mi venivano dati dai dirigenti, l'incarico era quello, io ero libero di scrivere una frase in un certo modo, ma è chiaro che mi interfacciavo con i dirigenti, i quali revisionavano i lavori. Ricordo delle liti su questo, per esempio sulle fonti che io utilizzavo che non erano condivise dal dirigente. In questi casi avevamo un battibecco, si trovava un compromesso oppure ovviamente decideva il dirigente” ( ) – della Per_1 prestazione non ascrivili a meri poteri di indirizzo e/o coordinamento e non altrimenti spiegabili che con un vero e proprio assoggettamento a obblighi di dipendenza e di sudditanza gerarchica e disciplinare dal datore di lavoro. Di tal che, in disparte la circostanza di per sé scarsamente indicativa dovuta al fatto che le retribuzioni potevano essere corrisposte senza una regolarità fissa correlata ai tempi di erogazione dei finanziamenti, e scontata la considerazione del tutto plausibile che, in ordine ad attività di carattere intellettuale, il controllo gerarchico può agire larvatamente sugli inevitabili margini di autonomia operativa negoziati dal lavoratore, ciò che rileva con valore decisivo – correttamente sottolineato e dal G.L. – è il dato di una prestazione in cui l'attività del sedicente collaboratore era di fatto gestita dai dirigenti del e Parte_1 che l'individuazione degli incarichi a progetto sottacesse l' inserimento stabile nell'organizzazione consortile e il disimpegno di compiti non esternalizzabili senza il controllo e la direzione dei quadri dirigenziali. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1687/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 13 maggio 2022. Condanna il appellante al pagamento in favore dell delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 7 novembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria