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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il NA, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15631/2024 promossa da:
, nazionalità: argentina, nato il [...], a [...], Parte_1
Dipartimento OL, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San
Salvador, Provincia di
Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...], Parte_2
Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador, Provincia di Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...] Parte_3
, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a Santa Fe, Provincia di
Santa Fe (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...], Provincia Parte_4
di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], 1C, a Buenos Aires, Provincia di
Buenos Aires (Argentina),
, nazionalità : argentina , nata il [...] a [...], Parte_5
Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador,
Provincia di Entre Ríos (Argentina),
1 , nazionalità : argentina , nata il [...] a [...] Persona_1
RT, Dipartimento Diamante, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador, Provincia di Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina, nato il [...] a [...] , Distretto di Parte_6
Baradero, Provincia di Buenos Aires (Argentina), residente in [...], a
Irineo Portela, Distretto Baradero, Provincia di Buenos Aires (Argentina)
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. EMANUELE ALESSANDRO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Nel merito:
- previa eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presente azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa,
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
, , stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per
[...] Parte_6 tutti i motivi dedotti in narrativa;
- e, per l'effetto, ORDINARE al , in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71 , di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , provvedendo alle Parte_5 Persona_1 Parte_6 eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Ordinanza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e Rimborso forfettario) da distrarsi in favore del avvocato Alessandro Emanuele.».
2 Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il NA in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_7
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_8
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In punto di fatto, i ricorrenti allegano e documentano l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso i di Argentina e, conseguentemente, l'impossibilità di avere Parte_8
accesso in via amministrativa al diritto garantito dalla legge (cfr. doc. 30-35).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del NA di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il NA Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e prima ancora, nel vigore del codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della
4 cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (con generazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del 1992). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca
(segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal NA (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che
5 l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla). Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici
6 propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_2
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero era ancora in vita al momento dell'unificazione (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così,
“iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-29, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato in [...] Persona_2
07.10.1846, in Italia, a Exilles(attuale Provincia di Torino), come comprovato dall'estratto dell'atto di nascita e di battesimo (Doc.1);
si è sposato in data 14.08.1872 con Persona_2 Persona_3
, come comprovato dal certificato di matrimonio (Doc. 2).
Il Sig. o o o non si è mai Per_2 Per_2 Persona_2 Persona_4 Pt_2
naturalizzato, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale (Doc.3).
7 Il Sig . e la Sig.ra hanno generato Persona_2 Persona_3
un figlio, , nato a [...], Argentina), il Persona_5
26.09.1876, come comprovato dal certificato di nascita/battesimo (Doc.4).
coniugatosi in data 13.05.1899 a con (Doc.5) , ha Persona_5 Persona_6
generato il nato il [...] a [...], Dipartimento OL Persona_7
(Provincia di Entre Rios, Argentina) (Doc. 6).
si è coniugato con in data 04.04.1930 (Doc. Persona_7 Controparte_2
7) e ha generato 3 figli i quali hanno dato vita ai tre rami familiari che conducono agli odierni ricorrenti: (identificato in ricorso come RA A), Parte_9 Parte_10
(identificato in ricorso come RA B) e (identificato in
[...] Parte_11
ricorso come RA C).
RA A:
ha generato la primogenita , nata il Persona_7 Parte_9
14.04.1933 a Distretto Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.8). si è coniugata con in data 26.11.1958 ( Doc.9 ) e ha Parte_9 Persona_8
generato:
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...], Parte_1
Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 10) ;
si è coniugato con (Doc. 11), e ha Parte_1 Persona_9
generato quattro figli, odierni ricorrenti:
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_2
(Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 12) ,
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_3
RT (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 13) ,
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_4
(Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.14)
8 - l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...] Persona_1
RT (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.15) .
Figlio RA B :
ha generato la secondogenita , nata il Persona_7 Parte_10
19.12.1937 a Distretto Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.
16).
ha NZ ( Doc.17 ), generando Parte_10 Persona_10 Per_11
, nata il [...] a [...], Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos,
[...]
Argentina) ( Doc.18 ).
, coniugatasi con ( Doc.19 ), ha generato Persona_11 Persona_12
- l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...], Parte_5
Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) ( Doc.20 ).
Figlio RA C :
ha generato la terzogenita , nata il Persona_7 Parte_11
16.04.1942 nel Distrito Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.
21).
ha sposato ( Doc.22 ), generando Parte_11 Persona_13 Per_14
, nato il [...] nella città di OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.23)-
[...]
, coniugatosi con ( Doc.24) ha generato Persona_14 Persona_15
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...], Distretto Parte_6
di Baradero (Provincia di Buenos Aires, Argentina) ( Doc.25 ).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
9 Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il NA, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
, nato in [...] il [...] Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Persona_1
, nato in [...] il [...] Parte_6
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il NA, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15631/2024 promossa da:
, nazionalità: argentina, nato il [...], a [...], Parte_1
Dipartimento OL, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San
Salvador, Provincia di
Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...], Parte_2
Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador, Provincia di Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...] Parte_3
, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a Santa Fe, Provincia di
Santa Fe (Argentina),
, nazionalità : argentina , nato il [...] a [...], Provincia Parte_4
di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], 1C, a Buenos Aires, Provincia di
Buenos Aires (Argentina),
, nazionalità : argentina , nata il [...] a [...], Parte_5
Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador,
Provincia di Entre Ríos (Argentina),
1 , nazionalità : argentina , nata il [...] a [...] Persona_1
RT, Dipartimento Diamante, Provincia di Entre Ríos (Argentina), residente in [...], a San Salvador, Provincia di Entre Ríos (Argentina),
, nazionalità : argentina, nato il [...] a [...] , Distretto di Parte_6
Baradero, Provincia di Buenos Aires (Argentina), residente in [...], a
Irineo Portela, Distretto Baradero, Provincia di Buenos Aires (Argentina)
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. EMANUELE ALESSANDRO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Nel merito:
- previa eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presente azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa,
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
, , stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per
[...] Parte_6 tutti i motivi dedotti in narrativa;
- e, per l'effetto, ORDINARE al , in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71 , di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , provvedendo alle Parte_5 Persona_1 Parte_6 eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Ordinanza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e Rimborso forfettario) da distrarsi in favore del avvocato Alessandro Emanuele.».
2 Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il NA in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_7
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_8
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In punto di fatto, i ricorrenti allegano e documentano l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso i di Argentina e, conseguentemente, l'impossibilità di avere Parte_8
accesso in via amministrativa al diritto garantito dalla legge (cfr. doc. 30-35).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del NA di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il NA Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e prima ancora, nel vigore del codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della
4 cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (con generazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del 1992). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca
(segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal NA (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che
5 l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla). Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici
6 propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_2
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero era ancora in vita al momento dell'unificazione (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così,
“iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-29, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato in [...] Persona_2
07.10.1846, in Italia, a Exilles(attuale Provincia di Torino), come comprovato dall'estratto dell'atto di nascita e di battesimo (Doc.1);
si è sposato in data 14.08.1872 con Persona_2 Persona_3
, come comprovato dal certificato di matrimonio (Doc. 2).
Il Sig. o o o non si è mai Per_2 Per_2 Persona_2 Persona_4 Pt_2
naturalizzato, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale (Doc.3).
7 Il Sig . e la Sig.ra hanno generato Persona_2 Persona_3
un figlio, , nato a [...], Argentina), il Persona_5
26.09.1876, come comprovato dal certificato di nascita/battesimo (Doc.4).
coniugatosi in data 13.05.1899 a con (Doc.5) , ha Persona_5 Persona_6
generato il nato il [...] a [...], Dipartimento OL Persona_7
(Provincia di Entre Rios, Argentina) (Doc. 6).
si è coniugato con in data 04.04.1930 (Doc. Persona_7 Controparte_2
7) e ha generato 3 figli i quali hanno dato vita ai tre rami familiari che conducono agli odierni ricorrenti: (identificato in ricorso come RA A), Parte_9 Parte_10
(identificato in ricorso come RA B) e (identificato in
[...] Parte_11
ricorso come RA C).
RA A:
ha generato la primogenita , nata il Persona_7 Parte_9
14.04.1933 a Distretto Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.8). si è coniugata con in data 26.11.1958 ( Doc.9 ) e ha Parte_9 Persona_8
generato:
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...], Parte_1
Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 10) ;
si è coniugato con (Doc. 11), e ha Parte_1 Persona_9
generato quattro figli, odierni ricorrenti:
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_2
(Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 12) ,
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_3
RT (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc. 13) ,
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...] Parte_4
(Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.14)
8 - l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...] Persona_1
RT (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.15) .
Figlio RA B :
ha generato la secondogenita , nata il Persona_7 Parte_10
19.12.1937 a Distretto Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.
16).
ha NZ ( Doc.17 ), generando Parte_10 Persona_10 Per_11
, nata il [...] a [...], Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos,
[...]
Argentina) ( Doc.18 ).
, coniugatasi con ( Doc.19 ), ha generato Persona_11 Persona_12
- l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...], Parte_5
Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) ( Doc.20 ).
Figlio RA C :
ha generato la terzogenita , nata il Persona_7 Parte_11
16.04.1942 nel Distrito Cuarto, Dipartimento OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.
21).
ha sposato ( Doc.22 ), generando Parte_11 Persona_13 Per_14
, nato il [...] nella città di OL (Provincia di Entre Ríos, Argentina) (Doc.23)-
[...]
, coniugatosi con ( Doc.24) ha generato Persona_14 Persona_15
- l'odierno ricorrente , nato il [...] a [...], Distretto Parte_6
di Baradero (Provincia di Buenos Aires, Argentina) ( Doc.25 ).
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
9 Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il NA, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
, nato in [...] il [...] Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Persona_1
, nato in [...] il [...] Parte_6
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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