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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/10/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier Consigliere
dott. LB LE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 27.2.2025, promossa da
C.F. - P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso
EZ e LA MA del Foro di Milano e presso il loro studio in Milano
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti appellante
contro
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persello del Foro di Udine, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello appellato
1 Conclusioni delle parti costituite:
per l'appellante
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, preso atto della presente rinuncia all'appello, rilevato che la presente rinuncia all'impugnazione (in quanto ricompresa nella rinuncia all'azione) non necessita dell'accettazione dell'Ente appellato, voglia,
conseguentemente, dichiarare l'estinzione del presente giudizio, rimettendosi l'odierna rinunciante a quanto verrà qualmente deciso in punto spese di lite.
Per l'appellato
Accetta la rinuncia e chiede liquidarsi le spese.
Motivi della decisione
1. La Corte, premesso che:
- con sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 29.1.2025, il Tribunale di Udine
respingeva l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1135/2023 emesso nei suoi ed in favore del Controparte_1
per l'importo di euro 28.400,00 oltre accessori e condannava Parte_1
a pagare al la somma di € 6.000,00, oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali di mora dal 10 aprile 2024 al saldo nonché alla rifusione delle spese del giudizio;
- ha interposto appello avverso la sentenza con Parte_1
atto di citazione d'appello notificato in data 14.3.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 In via pregiudiziale: previa ogni necessaria o preliminare declaratoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Udine, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice
Amministrativo, con ogni conseguenza di legge, disponendosi la restituzione delle somme versate dall'odierna conchiudente in esecuzione del decreto immediatamente esecutivo e della sentenza del Tribunale di Udine n. 79/2025, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata (doc. 4). Nel merito: previa riforma dell'impugnata sentenza n.
79/2025 del Tribunale di Udine, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate nelle premesse del presente atto, la nullità e/o l'inefficacia dell'articolo 5 del contratto inter partes nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge, e nella specie dell'art. 93
D.Lgs.259/2003 e dell'art. 63 D.Lgs.446/1997 nonché dell'art. 1 comma 831 bis L.
160/2019, con la conseguente sostituzione di detta clausola con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di Euro 516,46 sino al 31.12.20202 e successivamente, di euro 800,00 annui ex art. 1 comma 831 bis L. 160/ 2019 o nella diversa misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà conforme a legge. Previa riforma dell'impugnata sentenza revocarsi la statuizione di conferma del decreto ingiuntivo
1135/2023 nonché la statuizione di condanna al pagamento della somma di euro
28.400,00 oltre accessori nonché l'ulteriore statuizione di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.000,00 (non compresa nell'importo oggetto del decreto ingiuntivo); per l'effetto accertarsi che l'odierna appellante nulla deve a controparte
3 e condannarsi il , in persona del sindaco pro tempore;
alla Controparte_1
restituzione degli importi che sono stati corrisposti, salvo gravame, dalla conchiudente in forza del decreto immediatamente esecutivo (€ 30.639,65) e in forza dell'impugnata sentenza (€ 16.421,00), per un totale complessivo di euro 47.060,65 (doc. 4 appello).
Previa riforma dell'impugnata sentenza e previo accertamento del carattere indebito ex art. 2033 c.c. delle somme ricevute dal per il periodo dal Controparte_1
01.01.2016 al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta
[...]
avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate Parte_1
nella misura minima di € 516,46.- in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata pretesa creditoria o somma riconosciuta come dovuta a favore del con il credito in capo a Controparte_1 [...]
conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere Parte_1
le somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo dal 01.01.2016
al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella
[...]
misura minima di € 516,46.- in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019. Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio;
- il si è costituito in appello rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
Nel merito: dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi perché infondato l'appello proposto dalla società (in forma Parte_1
4 abbreviata , con sede in Milano, Via Gaetano Negri n.1, c.f. CP_2
, ed ogni altra domanda dalla stessa formulata, confermandosi in ogni P.IVA_1
sua parte la sentenza appellata. Competenze e spese di lite del grado rifuse.. con atto di citazione notificato in data 21.3.2024;
- con atto depositato in data 15.10.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio d'appello ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo;
- all'udienza 21.10.2025 il procuratore dell'ente appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese del giudizio;
ritenuto che:
- visti gli artt. 306 e 359 c.p.c., va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- le spese del grado sono poste a carico della parte rinunziante ai sensi dell'art. 306,
ultimo comma c.p.c. Alla liquidazione si provvede in dispositivo, a valori medi dello scaglione applicabile (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, nei minimi per la fase di trattazione, escluse le competenze per la fase di decisione che non ha avuto ingresso.
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo d'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in euro
3.808,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Così deciso in Trieste, il 21.10.2025
Il Presidente
5 Il Consigliere Est.
Dott. LB LE
Dott. Arturo Picciotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier Consigliere
dott. LB LE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 27.2.2025, promossa da
C.F. - P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso
EZ e LA MA del Foro di Milano e presso il loro studio in Milano
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti appellante
contro
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persello del Foro di Udine, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello appellato
1 Conclusioni delle parti costituite:
per l'appellante
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, preso atto della presente rinuncia all'appello, rilevato che la presente rinuncia all'impugnazione (in quanto ricompresa nella rinuncia all'azione) non necessita dell'accettazione dell'Ente appellato, voglia,
conseguentemente, dichiarare l'estinzione del presente giudizio, rimettendosi l'odierna rinunciante a quanto verrà qualmente deciso in punto spese di lite.
Per l'appellato
Accetta la rinuncia e chiede liquidarsi le spese.
Motivi della decisione
1. La Corte, premesso che:
- con sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 29.1.2025, il Tribunale di Udine
respingeva l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1135/2023 emesso nei suoi ed in favore del Controparte_1
per l'importo di euro 28.400,00 oltre accessori e condannava Parte_1
a pagare al la somma di € 6.000,00, oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali di mora dal 10 aprile 2024 al saldo nonché alla rifusione delle spese del giudizio;
- ha interposto appello avverso la sentenza con Parte_1
atto di citazione d'appello notificato in data 14.3.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 In via pregiudiziale: previa ogni necessaria o preliminare declaratoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Udine, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice
Amministrativo, con ogni conseguenza di legge, disponendosi la restituzione delle somme versate dall'odierna conchiudente in esecuzione del decreto immediatamente esecutivo e della sentenza del Tribunale di Udine n. 79/2025, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata (doc. 4). Nel merito: previa riforma dell'impugnata sentenza n.
79/2025 del Tribunale di Udine, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate nelle premesse del presente atto, la nullità e/o l'inefficacia dell'articolo 5 del contratto inter partes nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge, e nella specie dell'art. 93
D.Lgs.259/2003 e dell'art. 63 D.Lgs.446/1997 nonché dell'art. 1 comma 831 bis L.
160/2019, con la conseguente sostituzione di detta clausola con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di Euro 516,46 sino al 31.12.20202 e successivamente, di euro 800,00 annui ex art. 1 comma 831 bis L. 160/ 2019 o nella diversa misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà conforme a legge. Previa riforma dell'impugnata sentenza revocarsi la statuizione di conferma del decreto ingiuntivo
1135/2023 nonché la statuizione di condanna al pagamento della somma di euro
28.400,00 oltre accessori nonché l'ulteriore statuizione di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.000,00 (non compresa nell'importo oggetto del decreto ingiuntivo); per l'effetto accertarsi che l'odierna appellante nulla deve a controparte
3 e condannarsi il , in persona del sindaco pro tempore;
alla Controparte_1
restituzione degli importi che sono stati corrisposti, salvo gravame, dalla conchiudente in forza del decreto immediatamente esecutivo (€ 30.639,65) e in forza dell'impugnata sentenza (€ 16.421,00), per un totale complessivo di euro 47.060,65 (doc. 4 appello).
Previa riforma dell'impugnata sentenza e previo accertamento del carattere indebito ex art. 2033 c.c. delle somme ricevute dal per il periodo dal Controparte_1
01.01.2016 al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta
[...]
avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate Parte_1
nella misura minima di € 516,46.- in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata pretesa creditoria o somma riconosciuta come dovuta a favore del con il credito in capo a Controparte_1 [...]
conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere Parte_1
le somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo dal 01.01.2016
al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella
[...]
misura minima di € 516,46.- in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019. Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio;
- il si è costituito in appello rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
Nel merito: dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi perché infondato l'appello proposto dalla società (in forma Parte_1
4 abbreviata , con sede in Milano, Via Gaetano Negri n.1, c.f. CP_2
, ed ogni altra domanda dalla stessa formulata, confermandosi in ogni P.IVA_1
sua parte la sentenza appellata. Competenze e spese di lite del grado rifuse.. con atto di citazione notificato in data 21.3.2024;
- con atto depositato in data 15.10.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio d'appello ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo;
- all'udienza 21.10.2025 il procuratore dell'ente appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese del giudizio;
ritenuto che:
- visti gli artt. 306 e 359 c.p.c., va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- le spese del grado sono poste a carico della parte rinunziante ai sensi dell'art. 306,
ultimo comma c.p.c. Alla liquidazione si provvede in dispositivo, a valori medi dello scaglione applicabile (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, nei minimi per la fase di trattazione, escluse le competenze per la fase di decisione che non ha avuto ingresso.
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo d'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in euro
3.808,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Così deciso in Trieste, il 21.10.2025
Il Presidente
5 Il Consigliere Est.
Dott. LB LE
Dott. Arturo Picciotto
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