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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 14488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14488/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERON LUISA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERON CP_1 C.F._2
LUISA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Pronunciarsi ai sensi dell'art.3 L.898/1970 e successive modifiche, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra dalla IG.ra e dal IG. in AS (PD) il 26.07.2003, come Parte_1 CP_1 risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (PD),
pagina 1 di 5 dell'anno 2003 n. 12 parte II Serie A, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AS (PD) l'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica, scambiandosi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento d'identificazione valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in AS (PD) in Via Cavinazzo n. 41, in piena proprietà della IG.ra , rimarrà alla stessa che continuerà a viverci col figlio. Pt_1
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle previsioni relative all'affidamento condiviso, ai tempi di permanenza degli stessi presso i genitori ed alla divisione dei compiti educativi.
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
4. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
5. Quando il padre avrà un immobile adeguato ad ospitare il figlio, quest'ultimo si recherà a fine settimana alternati dal padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera, secondo la sua discrezionalità e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Durante la settimana il minore starà col padre, sempre secondo la sua discrezionalità
e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, una volta alla settimana (con possibilità di pernotto quando il padre avrà un immobile in grado di ospitarlo), salvo diversa volontà del minore.
Il figlio trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua presso un genitore per il pranzo e presso l'altro per la cena, alternativamente di anno in anno, mentre il 31 dicembre ed il Capodanno lo passerà alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro.
pagina 2 di 5 Le vacanze di Natale e Pasquali seguiranno il calendario ordinario, salva diverso accordo tra i genitori con congruo anticipo e compatibilmente con eventuali ferie lavorative.
Durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio per 15 giorni anche non continuativi in un periodo da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di giugno di ogni anno.
10. Il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, fino al perfezionamento degli studi, anche universitari, di quest'ultimo, o comunque fino al conseguimento dell'autonomia economica, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note.
11. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 60 % a carico del padre e il 40 % a carico della madre.
Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via Whats App (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta via Whats App (o email) entro 15 giorni equivarrà ad approvazione.
Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
12. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
13. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale.
14. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello del minore di altro documento equipollente valido all'espatrio. pagina 3 di 5 I coniugi dichiarano sin d'ora per se stessi e per il figlio di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024, e Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.7.2003 a AS
(PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.12, parte
II, serie A, anno 2003, che dall'unione coniugale era nato il figlio in data Per_1
18.10.2009, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 18.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 15.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.393/2025, in data 18.3/1.4.2025, passata in giudicato il 21.2.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e non contrastano con gli interessi del figlio e va pertanto preso atto delle stesse.
pagina 4 di 5 Quanto al punto 14 delle condizioni va peraltro escluso il potere di rinuncia all'impugnazione in rappresentanza del figlio minore, che non è parte del procedimento.
Attesa la natura del giudizio, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1 in data 26.7.2003 a AS (PD), trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dello stesso Comune, al n.12, parte II, serie A, anno 2003;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di conIGlio il 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14488/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERON LUISA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERON CP_1 C.F._2
LUISA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Pronunciarsi ai sensi dell'art.3 L.898/1970 e successive modifiche, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra dalla IG.ra e dal IG. in AS (PD) il 26.07.2003, come Parte_1 CP_1 risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (PD),
pagina 1 di 5 dell'anno 2003 n. 12 parte II Serie A, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AS (PD) l'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica, scambiandosi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento d'identificazione valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in AS (PD) in Via Cavinazzo n. 41, in piena proprietà della IG.ra , rimarrà alla stessa che continuerà a viverci col figlio. Pt_1
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle previsioni relative all'affidamento condiviso, ai tempi di permanenza degli stessi presso i genitori ed alla divisione dei compiti educativi.
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
4. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
5. Quando il padre avrà un immobile adeguato ad ospitare il figlio, quest'ultimo si recherà a fine settimana alternati dal padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera, secondo la sua discrezionalità e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Durante la settimana il minore starà col padre, sempre secondo la sua discrezionalità
e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, una volta alla settimana (con possibilità di pernotto quando il padre avrà un immobile in grado di ospitarlo), salvo diversa volontà del minore.
Il figlio trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua presso un genitore per il pranzo e presso l'altro per la cena, alternativamente di anno in anno, mentre il 31 dicembre ed il Capodanno lo passerà alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro.
pagina 2 di 5 Le vacanze di Natale e Pasquali seguiranno il calendario ordinario, salva diverso accordo tra i genitori con congruo anticipo e compatibilmente con eventuali ferie lavorative.
Durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio per 15 giorni anche non continuativi in un periodo da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di giugno di ogni anno.
10. Il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, fino al perfezionamento degli studi, anche universitari, di quest'ultimo, o comunque fino al conseguimento dell'autonomia economica, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note.
11. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 60 % a carico del padre e il 40 % a carico della madre.
Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via Whats App (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta via Whats App (o email) entro 15 giorni equivarrà ad approvazione.
Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
12. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
13. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale.
14. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello del minore di altro documento equipollente valido all'espatrio. pagina 3 di 5 I coniugi dichiarano sin d'ora per se stessi e per il figlio di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024, e Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.7.2003 a AS
(PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.12, parte
II, serie A, anno 2003, che dall'unione coniugale era nato il figlio in data Per_1
18.10.2009, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 18.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 15.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.393/2025, in data 18.3/1.4.2025, passata in giudicato il 21.2.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e non contrastano con gli interessi del figlio e va pertanto preso atto delle stesse.
pagina 4 di 5 Quanto al punto 14 delle condizioni va peraltro escluso il potere di rinuncia all'impugnazione in rappresentanza del figlio minore, che non è parte del procedimento.
Attesa la natura del giudizio, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1 in data 26.7.2003 a AS (PD), trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dello stesso Comune, al n.12, parte II, serie A, anno 2003;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di conIGlio il 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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