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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5278 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 28/10/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. LUCIANO POLIZZI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. DOMENICA MARLENE PIERA D'ALEO ( ) presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 23/09/2025 le parti si riportavano ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 06/06/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 31/07/1978 dal quale erano nati due figli, il Per_1 07/08/1979 e il 03/09/1975, e di essersi separato con decreto di omologa del Per_2
28/09/1999. Riferiva che le sue condizioni economiche erano peggiorate al punto da non percepire alcun reddito e deduceva l'indipendenza economica dei figli maggiorenni. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15/10/2019, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che in sede di separazione consensuale era stato stabilito un assegno di mantenimento in suo favore pari a euro 300,00 attesa la mancanza di redditi e i problemi di salute. Deduceva che il marito svolgeva un'attività lavorativa insieme alla compagna, mentre le sue condizioni economiche erano peggiorate. Tanto premesso, chiedeva disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno divorzile pari ad €
300,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/10/2019, il Presidente delegato, sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati senza porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente. Espletato l'interrogatorio formale ed escusso il teste, all'udienza cartolare del 28/10/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 28/09/1999 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va rigettata, non sussistendone i presupposti.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato (cfr. nota informativa ) e che per tale ragione non ha presentato alcuna dichiarazione Parte_1 dei redditi negli ultimi tre anni (cfr. autocertificazione ), mentre la resistente Parte_1
è disoccupata e ha allegato la mancanza di redditi percepiti per gli anni 2020 e 2021 (cfr. certificato reddituale ), nonché la percezione di redditi esenti pari ad € 6.537,47, CP_1
€ 8.250,00 ed € 7.500,00 riconducibili rispettivamente agli anni 2022, 2023 e 2024 (cfr. ISEE
2019+CERTIFICATI REDDITUALI DAL 2020 AL 2025); inoltre, ha allegato la certificazione medica dalla quale risulta affetta da psicosi depressiva. Ciò posto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile , in ragione dell'assenza di oggettiva disparità reddituale tra le parti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MO
(CE) il 31/07/1978 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 74, parte
II, serie A, anno 1978);
3. rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5278 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 28/10/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. LUCIANO POLIZZI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. DOMENICA MARLENE PIERA D'ALEO ( ) presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 23/09/2025 le parti si riportavano ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 06/06/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 31/07/1978 dal quale erano nati due figli, il Per_1 07/08/1979 e il 03/09/1975, e di essersi separato con decreto di omologa del Per_2
28/09/1999. Riferiva che le sue condizioni economiche erano peggiorate al punto da non percepire alcun reddito e deduceva l'indipendenza economica dei figli maggiorenni. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15/10/2019, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che in sede di separazione consensuale era stato stabilito un assegno di mantenimento in suo favore pari a euro 300,00 attesa la mancanza di redditi e i problemi di salute. Deduceva che il marito svolgeva un'attività lavorativa insieme alla compagna, mentre le sue condizioni economiche erano peggiorate. Tanto premesso, chiedeva disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno divorzile pari ad €
300,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/10/2019, il Presidente delegato, sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati senza porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente. Espletato l'interrogatorio formale ed escusso il teste, all'udienza cartolare del 28/10/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 28/09/1999 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va rigettata, non sussistendone i presupposti.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato (cfr. nota informativa ) e che per tale ragione non ha presentato alcuna dichiarazione Parte_1 dei redditi negli ultimi tre anni (cfr. autocertificazione ), mentre la resistente Parte_1
è disoccupata e ha allegato la mancanza di redditi percepiti per gli anni 2020 e 2021 (cfr. certificato reddituale ), nonché la percezione di redditi esenti pari ad € 6.537,47, CP_1
€ 8.250,00 ed € 7.500,00 riconducibili rispettivamente agli anni 2022, 2023 e 2024 (cfr. ISEE
2019+CERTIFICATI REDDITUALI DAL 2020 AL 2025); inoltre, ha allegato la certificazione medica dalla quale risulta affetta da psicosi depressiva. Ciò posto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile , in ragione dell'assenza di oggettiva disparità reddituale tra le parti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MO
(CE) il 31/07/1978 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 74, parte
II, serie A, anno 1978);
3. rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio