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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/12/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6206/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6206/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO Parte_1 P.IVA_1
LUCIO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI PIETRO Controparte_1 P.IVA_2
DAVIDE
- parte convenuta opposta -
e
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
- convenuta opposta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. ritualmente notificato, la ha Parte_1 citato in giudizio la e la al fine di sentir accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “a) annullare il provvedimento reso dal G.E. nell'ambito della pagina 1 di 5 procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 181/20 in data 28.1.2021, e, in riforma dell'ordinanza depositata il 29.7.2021 b) accertare il diritto della al Parte_1 godimento degli immobili oggetto di espropriazione forzata ad istanza della Controparte_1 con il procedimento r.g.e. n. 181/20, come da contratto trascritto del 23.5.2018; c) in via gradata, disporre la consulenza tecnica di ufficio (nel contraddittorio con la comparente) per la determinazione del valore locativo di mercato degli immobili, nonché del valore delle opere di manutenzione straordinaria e di migliorie apportate dal conduttore agli immobili de quibus, nella misura di € 3.000,00 per entrambi cumulativamente (e perciò di
€ 1.500,00 ciascuno), da compensarsi con il credito vantato dalla conduttrice per le opere di manutenzione straordinaria e migliorie”.
L'attrice ha esposto, in particolare: (i) di aver stipulato nel 2002 un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Anzio via Nettunense Km. 30,900 (consistente in due capannoni) con la società S.C. (ii) che a seguito di cessione del bene alla Controparte_3
Idroelettrica Santa Lucia S.r.l. in data 2.1.2015 è stato formalizzato contratto di locazione avente ad oggetto anche un terzo capannone;
(iii) che in data 4.6.2015 l'immobile è stato acquisito dalla (iv) che con quest'ultima è sorta una controversia avente ad CP_2 oggetto interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla attrice e, con contratto del
23.5.2018, le parti conduttrice e locatrice sono pervenute ad una transazione prevedendo la regolazione transattiva del credito della conduttrice mediante concessione in godimento degli immobili alla conduttrice per la durata di anni 9 e mezzo, a decorrere dall'1.5.2018 e, perciò, sino al 31.10.2027 (registrato e trascritto il 25.5.2018 ai n. 17275 – 24925); (v) che con atto del 16.6.2020 la ha proceduto al pignoramento delle unità Controparte_1 immobiliari condotte in locazione dalla in danno della (vi) che Parte_1 CP_2 con provvedimento del 28.1.2021 il G.E. ha ritenuto la non opponibilità alla procedura del contratto di locazione del 23.5.2018; (vii) che con ricorso depositato l'1.3.2021 la
[...]
quale terzo conduttore dell'immobile pignorato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
(viii) che con ordinanza depositata il 29.7.2021 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo al Tribunale di dichiarare Controparte_1 inammissibile ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_2
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4.6.2025, è stata trattenuta in pagina 2 di 5 decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto alla istanza di sospensione del giudizio avanzata da parte attrice opponente a seguito della rimessione della causa in decisione, si rappresenta quanto segue.
Da quanto esposto dalle parti e dalla documentazione prodotta emerge che il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'emissione dell'ordinanza in questa sede impugnata, con provvedimento del 18.1.2022 ha ritenuto il contratto di locazione de quo opponibile alla procedura esecutiva R.G.E. n. 181/2020 fino alla scadenza del 31.10.2027.
La ha quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. ed è stato successivamente CP_1 instaurato il relativo giudizio di merito (R.G. n. 2786/2022), conclusosi con la sentenza n.
1766/24, la quale ha accolto la domanda proposta dalla riformando il CP_1 provvedimento del G.E. impugnato. La predetta sentenza è stata impugnata dalla
[...] dinanzi la Suprema Corte di Cassazione con ricorso notificato il 26.2.2025 e il Parte_1 procedimento è ad oggi pendente.
Orbene, quanto alla istanza ex art. 295 c.p.c., si ricorda che la sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione del medesimo «dipenda» dall'esito di un'altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, con la conseguenza che la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (cfr. Cass. n. 27426/2009). Secondo la Suprema Corte, poi, con specifico riguardo al processo esecutivo, gli atti del processo esecutivo non sono necessariamente legati da un nesso tale che la nullità di uno di essi comporti la nullità derivata di quelli successivi. Da ciò consegue che, proposta opposizione contro uno degli atti esecutivi, la proposizione di opposizione contro altro atto esecutivo successivo non comporta necessariamente la sospensione per pregiudizialità del secondo processo (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/1980, n.6564).
Ebbene, nella fattispecie l'oggetto dei giudizi è differente. Infatti, oggetto del presente giudizio è l'impugnativa dell'ordinanza del 28.1.2021, mentre oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/24 è l'impugnativa dell'ordinanza del 18.1.2022.
L'istanza ex art. 295 c.p.c. non è, pertanto, accoglibile.
In ogni caso, se è vero che la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia emesso pagina 3 di 5 l'ordinanza del 18.1.2022 (di segno opposto rispetto a quella oggetto di causa ed autonomamente impugnata) non rileva ai fini della sospensione, la stessa rileva quanto alla valutazione dell'interesse ad agire delle parti.
Nella specie, infatti, la Giudicante ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte:
“La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata dall'attrice opponente è stata di fatto revocata dalla successiva ordinanza del 18.1.2022, emessa nella medesima procedura esecutiva e dallo stesso giudice, di segno completamente opposto, con la quale è stata sospesa la procedura.
Si veda, sul punto, anche la sentenza n. 1766/2024 resa dal Tribunale intestato nel giudizio
RG n. 2786/2022: “…Osserva il tribunale che il g.e., con provvedimento reso in data
18.01.2022, ha di fatto revocato la precedente ordinanza (del 28.01.2021), con cui era stata riconosciuta l'inopponibilità alla procedura del contratto di locazione in questione”.
Ciò posto, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, si rileva che, a prescindere dal merito della vicenda, nella procedura pagina 4 di 5 esecutiva sono stati adottati, a distanza di pochi mesi, provvedimenti di segno opposto, per cui entrambe le parti hanno dovuto proporre differenti opposizioni ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c.. Atteso l'andamento della vicenda (peraltro, con riguardo al provvedimento del
18.1.2022, lo stesso è ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione), questo Giudice ritiene congro disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Velletri, 24 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6206/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO Parte_1 P.IVA_1
LUCIO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI PIETRO Controparte_1 P.IVA_2
DAVIDE
- parte convenuta opposta -
e
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
- convenuta opposta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. ritualmente notificato, la ha Parte_1 citato in giudizio la e la al fine di sentir accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “a) annullare il provvedimento reso dal G.E. nell'ambito della pagina 1 di 5 procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 181/20 in data 28.1.2021, e, in riforma dell'ordinanza depositata il 29.7.2021 b) accertare il diritto della al Parte_1 godimento degli immobili oggetto di espropriazione forzata ad istanza della Controparte_1 con il procedimento r.g.e. n. 181/20, come da contratto trascritto del 23.5.2018; c) in via gradata, disporre la consulenza tecnica di ufficio (nel contraddittorio con la comparente) per la determinazione del valore locativo di mercato degli immobili, nonché del valore delle opere di manutenzione straordinaria e di migliorie apportate dal conduttore agli immobili de quibus, nella misura di € 3.000,00 per entrambi cumulativamente (e perciò di
€ 1.500,00 ciascuno), da compensarsi con il credito vantato dalla conduttrice per le opere di manutenzione straordinaria e migliorie”.
L'attrice ha esposto, in particolare: (i) di aver stipulato nel 2002 un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Anzio via Nettunense Km. 30,900 (consistente in due capannoni) con la società S.C. (ii) che a seguito di cessione del bene alla Controparte_3
Idroelettrica Santa Lucia S.r.l. in data 2.1.2015 è stato formalizzato contratto di locazione avente ad oggetto anche un terzo capannone;
(iii) che in data 4.6.2015 l'immobile è stato acquisito dalla (iv) che con quest'ultima è sorta una controversia avente ad CP_2 oggetto interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla attrice e, con contratto del
23.5.2018, le parti conduttrice e locatrice sono pervenute ad una transazione prevedendo la regolazione transattiva del credito della conduttrice mediante concessione in godimento degli immobili alla conduttrice per la durata di anni 9 e mezzo, a decorrere dall'1.5.2018 e, perciò, sino al 31.10.2027 (registrato e trascritto il 25.5.2018 ai n. 17275 – 24925); (v) che con atto del 16.6.2020 la ha proceduto al pignoramento delle unità Controparte_1 immobiliari condotte in locazione dalla in danno della (vi) che Parte_1 CP_2 con provvedimento del 28.1.2021 il G.E. ha ritenuto la non opponibilità alla procedura del contratto di locazione del 23.5.2018; (vii) che con ricorso depositato l'1.3.2021 la
[...]
quale terzo conduttore dell'immobile pignorato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
(viii) che con ordinanza depositata il 29.7.2021 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo al Tribunale di dichiarare Controparte_1 inammissibile ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_2
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4.6.2025, è stata trattenuta in pagina 2 di 5 decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto alla istanza di sospensione del giudizio avanzata da parte attrice opponente a seguito della rimessione della causa in decisione, si rappresenta quanto segue.
Da quanto esposto dalle parti e dalla documentazione prodotta emerge che il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'emissione dell'ordinanza in questa sede impugnata, con provvedimento del 18.1.2022 ha ritenuto il contratto di locazione de quo opponibile alla procedura esecutiva R.G.E. n. 181/2020 fino alla scadenza del 31.10.2027.
La ha quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. ed è stato successivamente CP_1 instaurato il relativo giudizio di merito (R.G. n. 2786/2022), conclusosi con la sentenza n.
1766/24, la quale ha accolto la domanda proposta dalla riformando il CP_1 provvedimento del G.E. impugnato. La predetta sentenza è stata impugnata dalla
[...] dinanzi la Suprema Corte di Cassazione con ricorso notificato il 26.2.2025 e il Parte_1 procedimento è ad oggi pendente.
Orbene, quanto alla istanza ex art. 295 c.p.c., si ricorda che la sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione del medesimo «dipenda» dall'esito di un'altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, con la conseguenza che la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (cfr. Cass. n. 27426/2009). Secondo la Suprema Corte, poi, con specifico riguardo al processo esecutivo, gli atti del processo esecutivo non sono necessariamente legati da un nesso tale che la nullità di uno di essi comporti la nullità derivata di quelli successivi. Da ciò consegue che, proposta opposizione contro uno degli atti esecutivi, la proposizione di opposizione contro altro atto esecutivo successivo non comporta necessariamente la sospensione per pregiudizialità del secondo processo (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/1980, n.6564).
Ebbene, nella fattispecie l'oggetto dei giudizi è differente. Infatti, oggetto del presente giudizio è l'impugnativa dell'ordinanza del 28.1.2021, mentre oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/24 è l'impugnativa dell'ordinanza del 18.1.2022.
L'istanza ex art. 295 c.p.c. non è, pertanto, accoglibile.
In ogni caso, se è vero che la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia emesso pagina 3 di 5 l'ordinanza del 18.1.2022 (di segno opposto rispetto a quella oggetto di causa ed autonomamente impugnata) non rileva ai fini della sospensione, la stessa rileva quanto alla valutazione dell'interesse ad agire delle parti.
Nella specie, infatti, la Giudicante ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte:
“La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata dall'attrice opponente è stata di fatto revocata dalla successiva ordinanza del 18.1.2022, emessa nella medesima procedura esecutiva e dallo stesso giudice, di segno completamente opposto, con la quale è stata sospesa la procedura.
Si veda, sul punto, anche la sentenza n. 1766/2024 resa dal Tribunale intestato nel giudizio
RG n. 2786/2022: “…Osserva il tribunale che il g.e., con provvedimento reso in data
18.01.2022, ha di fatto revocato la precedente ordinanza (del 28.01.2021), con cui era stata riconosciuta l'inopponibilità alla procedura del contratto di locazione in questione”.
Ciò posto, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, si rileva che, a prescindere dal merito della vicenda, nella procedura pagina 4 di 5 esecutiva sono stati adottati, a distanza di pochi mesi, provvedimenti di segno opposto, per cui entrambe le parti hanno dovuto proporre differenti opposizioni ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c.. Atteso l'andamento della vicenda (peraltro, con riguardo al provvedimento del
18.1.2022, lo stesso è ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione), questo Giudice ritiene congro disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Velletri, 24 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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