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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 220/2025 Oggi 29 maggio 2025, alle ore 09:42 innanzi al Dott. Francesco FR, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. GAUDENZI NICOLA, la cui identità è verificata dal Parte_1 giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per TE
l'avv. BOTTANI MICHELA in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta
[...] ta che esibisce da remoto, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco FR
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco FR ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GAUDENZI Parte_1 C.F._1 i studio ato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), TE P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 12/03/2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con TE
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...] contrariis rejectis, così pronunciarsi: • accertare e dichiarare il diritto della sig. ra al riconoscimento del diritto a Parte_1 percepite l'Ape sociale a far data dal mese di aprile 2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella misura prevista dalla legge;
• accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire gli arretrati a titolo di Ape sociale non corrisposti dall'Istituto Pt_1 previdenziale a far data dal mese di aprile 2024 e fino all'effettiva erogazione dell'assegno; e per l'effetto CONDANNARE
- P.IVA in persona del TE P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00144 – Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo pec: CP_
, presso di LO), in persona Email_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lodi (LO), via Besana n. 4, indirizzo pec
t • A riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire l'Ape sociale a Email_3 Parte_1 far data dal mese di aprile 2024, o diversa data ritenuta di giustizia, nella misura prevista dalla legge;
• A corrispondere alla sig.ra gli arretrati relativi agli assegni sociali non corrisposti a dar data dal mese di aprile Pt_1
2024 e fino all'effettivo riconoscimento/erogazione dello stesso • Con sentenza esecutiva per legge;
• Con vittoria di spese”.
Si è ritualmente costituito in giudizio , TE contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
1 La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per il riconoscimento del beneficio c.d. APE Sociale previsto dall'art. 1 commi 179 e ss. della Legge n. 232 dell'11.12.2016 più volte prorogata, lamentando che non CP_1 avrebbe riconosciuto quale requisito equipollente alla cessazione dell'attività aziendale il decesso del rispettivo datore di lavoro.
Va premesso che non è contestato che la ricorrente sia in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge per l'accesso al beneficio (anzianità anagrafica;
requisito contributivo).
È documentale che in sede amministrativa, in data 12.04.2024 abbia negato il beneficio rigettando la CP_1 domanda con la seguente motivazione: “il suo rapporto di lavoro si è interrotto per decesso del datore di lavoro Persona_1
) pertanto la causale è diversa dal licenziamento” (doc. n. 2 ric.; doc. n. 1 fasc. , così come è documentale
[...] CP_1 il licenziamento della ricorrente intimato dagli eredi del datore di lavoro per decesso di questi (doc. n. 7 fasc.
. CP_1
Proposto ricorso gerarchico, con provvedimento del 17.05.2024, confermava la reiezione aggiungendo CP_1 la seguente motivazione: “per definizione il licenziamento è il “recesso del datore di lavoro” e presuppone, dunque, la sua esistenza in vita. In caso di morte del datore di lavoro si parla, più correttamente, di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro. Si tratta dunque di una causale di risoluzione del rapporto di lavoro, sempre involontaria, ma distinta dal licenziamento” (doc. n. 3 fasc. doc. n. 5 fasc. ric.). CP_1
Si tratta di una argomentazione, resa in sede amministrativa, che reitera nel presente giudizio e che non CP_1 può essere condivisa.
La normativa richiamata della L. n. 232/2016, art. 1, commi da 179 a 186 compresi, prevedendo quale requisito “lo stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro” (comma 179, lett. a) dell'art. 1), subordinando l'APE alla “cessazione dell'attività lavorativa” (comma 180 dell'art. 1) richiede uno stato di disoccupazione involontaria da cessazione del rapporto di lavoro (anche derivante da risoluzione consensuale ex art. 7 L. n. 604/1966) che collima con quanto avvenuto nel caso di specie, mentre per il caso del recesso vale osservare che la ricorrente, badante e colf, è stata licenziata dagli eredi del datore di lavoro in una situazione analoga alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dacché il decesso del datore di lavoro è fatto estraneo alla volontà del lavoratore, imputabile alla sfera altrui e causa, specie in un rapporto di lavoro subordinato quale quello in oggetto, della cessazione del rapporto di lavoro.
È sufficiente, altresì, esaminare l'art. 2 della Circolare n. 100 del 16.06.2017 per ravvisare la sussistenza CP_1 del requisito de: “siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15
2 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante.
In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni” (doc.
n. 8 . CP_1
In conclusione, la ricorrente versa in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro dovuta ad una fattispecie a lei non imputabile, assimilabile al licenziamento.
La domanda deve essere accolta, con accertamento della spettanza del diritto di con decorrenza Parte_1 dal mese di aprile 2024 (domanda presentata in data 25.03.2024, doc. n. 1 ric.) e condanna dell' al CP_1 pagamento degli arretrati a decorrere da tale mese.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'Ape sociale dal mese di aprile 2024;
2) condanna a corrispondere alla ricorrente gli arretrati a far data dal mese di aprile 2024 nella CP_1 misura prevista dalla legge;
3) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco FR NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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