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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2235 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Senese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito alla vita Saragat, n. 3 – 15 di Lamezia Terme;
= APPELLANTI=
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Ciriaco e Alberto Ciriaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Piazza della Repubblica, n. 10, di
Lamezia Terme;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: 1 per gli appellanti e rassegnate nell'atto Parte_1 Parte_2 introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia l'On.
Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: ... b) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 386/19, del
02.03.2019, resa, inter partes , dal Tribunale Civile di Lamezia Terme, nel giudizio
2023/16, pubblicati in data 30.04.2019 così provvedere: 1) accertare e dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto intercorso, inter partes, in data 09.12.2014
e conseguentemente disporre per l'effetto la restituzione degli immobili di cui al ridetto contratto preliminare del 09.12.2014 ai Sig.ri e Parte_1 [...]
; 2) dichiarare, in via subordinata, la nullità della sentenza di primo grado Parte_2 per assenza, apparenza o illogicità o contrarietà della motivazione, pronunciando sentenza autonoma, ex art. 1453 c.c. od ai sensi dell'art. 2932 c.c. statuendo obbligo
a carico del della corresponsione della somma di euro 168.000,00 oltre CP oneri ed accessori come per legge e/o di quanto comunque non ancora dovuto in forza del contratto preliminare del 09.12.2014; 3) condannare parte appellata
alle spese e competenze tutte del presente grado di giudizio e Controparte_1 del giudizio di primo grado, con distrazioni in favore del costituito procuratore.”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “...2) ancora in via preliminare dichiari l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 3) subordinatamente, dichiari il gravame inammissibile per le ragioni esposte;
4) nel merito, rigetti l'appello perché destituito di fondamento;
5) con condanna alla rifusione delle spese processuali.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , nella premessa di Controparte_1 avere intavolato trattative con e , a partire dall'anno 2012, Parte_1 Parte_2 li ha convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, rilevando:
- che tra gli stessi era stato stipulato, in data 09.12.2014, un contratto preliminare di vendita “ad effetti anticipati”;
- che attraverso tale negozio, esso attore si era obbligato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, l'albergo/ristorante Agri Park “Il passo”, sito in Iacurso, oltre a due appezzamenti di terreno insistenti nello stesso Comune, dietro corrispettivo di euro 830.000,00, rateizzato secondo le modalità concordate;
2 - che il contratto, inoltre, aveva previsto l'acquisto, in capo ad esso promissario acquirente, dell'immediata detenzione degli immobili;
- che, per contro, i promissari venditori si erano impegnati ad eliminare le ipoteche ed iscrizioni gravanti sui beni e a perfezionare la sanatoria delle costruzioni presso il
Comune di Jacurso;
- che, a fronte del contratto preliminare, aveva rinunciato a far Parte_1 valere nei confronti di , figlia dell'odierno appellato e a quei Controparte_2 tempi affittuaria di locali dell'albergo, l'ordinanza del Tribunale di Lamezia n.
624/2014 con la quale il primo aveva ottenuto il rilascio coattivo di detti beni nei confronti della detentrice, ferma restando la riviviscenza di tale facoltà in ipotesi di risoluzione del preliminare;
- che, stipulato il contratto, l'odierno appellato aveva proceduto a versare la somma dovuta alle regolari scadenze sino al 30 giugno 2015; la successiva rata, scadenzata per il 31 dicembre 2015 e pari ad euro 98.000,00, era stata versata in parte e in più soluzioni, come da scrittura integrativa stipulata tra le parti il 14.03.2016, nella quale si era prevista, altresì, la successiva conferma del preliminare mediante atto pubblico
– mai sottoscritto – e si era quantificata la somma residua ancora da versare in euro
58.000,00;
- che, successivamente, esso attore aveva versato a la somma di Parte_1 euro 8.800,00, mediante assegni circolari e contanti, e aveva trasferito a questi l'autovettura Audi A4 Avan S.W.
3.000 TD, targata CX627KG del valore di euro
10.000,00;
- che, per contro, gli erano rimasti inadempienti agli obblighi assunti: non Pt_1 erano state eliminate le ipoteche e le iscrizioni sui beni né era stata perfezionata la sanatoria presso il Comune di Jacurso.
Così, da un lato, il si era rifiutato di adempiere alla restante parte CP dell'obbligazione, omettendo di effettuare i pagamenti residui in favore degli Pt_1
e di provvedere direttamente al pagamento dei creditori ipotecari e pignoratizi.
Dal canto suo, – sul presupposto dell'inadempimento del Parte_1 CP agli accordi conclusi – aveva azionato l'ordinanza di rilascio, ottenendo, in data
15.11.2016, la restituzione coattiva dei beni mobili e immobili del complesso “Agri
Park”.
3 Sulla scorta di simili premesse in fatto, ha chiesto al Tribunale Controparte_1 la pronuncia di sentenza di accertamento della perdurante efficacia del contratto preliminare e la conseguente pronuncia costitutiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. in favore della figlia, effettuando in tale sede l'electio amici di cui all'art. 1401 c.c.
L'attore ha domandato, altresì:
- la condanna dei convenuti in solido alla restituzione in favore del promittente delle somme eventualmente occorse per l'estinzione delle Controparte_1 passività, per la liberazione degli immobili dai pesi ipotecari, per la regolarizzazione della pratica edilizia presso il Comune di Jacurso e per il ripianamento delle pendenze fiscali presso lo stesso Comune, laddove eccedenti il corrispettivo di vendita pattuito;
- la condanna dei convenuti al definitivo rilascio e consegna in favore della destinataria dell'acquisto nata a [...] l'[...] di tutti Controparte_3
i beni promessi in vendita;
- in via subordinata, per l'ipotesi di diniego della domanda principale:
o la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di euro
80.000,00, oltre accessori, in virtù delle riparazioni e dei miglioramenti asseritamente apportati alla struttura alberghiera;
l'accertamento del proprio diritto di ritenzione sui beni detenuti, con condanna dei convenuti alla riconsegna degli stessi oltre che al risarcimento dei danni;
o in ipotesi di risoluzione del contratto, la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Infine, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha domandato la condanna di alla restituzione della vettura Audi A4 Avan S.W.
3.000 TD, Parte_1 targata CX627KG.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo la Parte_1 Parte_2 declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, la compensazione di tali importi con diversi controcrediti vantati verso la controparte.
Acquisiti i documenti, espletato interrogatorio formale e rigettate le ulteriori richieste
4 istruttorie, all'esito del giudizio il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n.
386/2019 del 2.3.2019, pubblicata in data 30.04.2019, ha così statuito: “1) Accerta
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto preliminare del 9 dicembre 2014; 2) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_1
664.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1283 co. IV c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale (7 dicembre 2016); 3) Rigetta le altre domande;
4)
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, ritenuto che – vertendosi in ipotesi di reciproca contestazione di inadempimenti tra le parti – occorreva individuare l'inadempimento prevalente, ha accertato che: parte attrice aveva omesso il pagamento della rata del 30.06.2016, oltre che di una parte della rata del 31.12.2015 (la cui scadenza era stata prorogata al 31.03.2016), il tutto per un ammontare di oltre euro
150.000,00; i convenuti, alla data del 30.06.2015, non avevano eliminato i pesi gravanti sugli immobili né definito la sanatoria degli stessi. A fronte dei reciproci inadempimenti, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che il mancato tempestivo pagamento delle rate da parte del promissario acquirente avesse rivestito carattere preminente e ciò perché:
- le parti, nel preliminare del 09.12.2014, avevano previsto una clausola risolutiva espressa per la sola ipotesi di mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite: ai sensi dell'art. 8 del contratto de quo, in caso di mancato pagamento delle somme pattuite, l'accordo doveva intendersi risolto di diritto senza alcun preavviso in caso di mancata regolarizzazione dei versamenti entro 60 giorni dalla scadenza;
- la medesima clausola non era stata prevista né per l'ipotesi di mancata estinzione dei pesi entro il 30.06.2016 né per quanto atteneva alla procedura in sanatoria;
- inoltre, la scrittura del 14.04.2016, anche se successiva alla data del
30.06.2015, non conteneva nessun cenno all'ormai inadempiuto obbligo degli Pt_1 concentrandosi, ancora una volta, la volontà negoziale, sul pagamento delle rate attraverso la concessione al di una proroga. CP
Ritenuto, quindi, che, alla luce della lettera stessa del contratto, emergesse la maggiore importanza attribuita all'obbligazione del promissario acquirente piuttosto che a quella
5 del promissario venditore, il Tribunale ha, poi, reputato che l'azionamento dell'ordinanza di rilascio del Tribunale di Lamezia Terme del 18.9.2014, tramite atto di precetto notificato il 13.12.2016, integrasse la volontà degli di avvalersi Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto oggetto di causa.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da
, ritenendo sussistente una sua colpa, nonché le domande relative CP all'indennità ex art. 1150 c.c. e al diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c., spiegate dal medesimo attore, reputate inapplicabili al detentore qualificato, quale è il promissario acquirente.
In accoglimento della domanda restitutoria avanzata da , conseguente alla CP risoluzione del contratto, il Tribunale ha condannato i convenuti a restituire la Pt_1 somma di € 664.000,00 (versata in varie soluzioni da in esecuzione del CP contratto), con interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria per la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria e per mancata prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.. Ha, poi, rigettato l'eccezione di compensazione formulata dai convenuti, reputando non dimostrati gli asseriti controcrediti.
Infine, il Tribunale, pur dando atto che una parte degli immobili oggetto di contratto non erano stati restituiti dall'attore promittente acquirente ai promittenti alienanti, ha, tuttavia, precisato che alcuna domanda di restituzione era stata avanzata dai convenuti, con conseguente impossibilità di disporre in ordine alla restituzione, non potendo, il giudice, pronunciare ultra petita.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i fratelli che hanno Pt_1 affidato il mezzo a tre distinti motivi.
Con un primo articolato motivo – che racchiude, però, plurime e diverse questioni – gli appellanti, innanzi tutto, contestano la parte della pronuncia in cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.: il giudice di primo grado, a parere degli appellanti, avrebbe omesso di valutare, anche al solo fine di rigettarla, tanto la possibilità di pronunciare una sentenza ex art. 2932 c.c., quanto quella di pronunciare sentenza (costitutiva) di risoluzione per inadempimento, con conseguente restituzione delle controprestazioni, ritenendo erroneamente che fosse stata attivata la clausola risolutiva espressa, incorrendo, così, anche in un vizio di ultra petizione, giacché le parti mai avrebbero dedotto l'operatività della clausola in parola
6 né richiesto simile accertamento.
Così, secondo le prospettazioni difensive, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. (e non quella di cui all'art. 1456 c.c.), la quale determinerebbe automaticamente gli effetti restitutori, senza necessità di apposita domanda di parte.
Con lo stesso motivo di gravame, inoltre, la sentenza è stata censurata nella parte in cui avrebbe ritenuto siccome già avvenuta la restituzione del complesso alberghiero agli e ciò in virtù dell'ordinanza di rilascio azionata nel 2016, non tenendo Pt_1 conto del fatto che il provvedimento riguardava un contratto diverso da quello oggetto di causa, e cioè il contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con soggetto diverso dall'appellato.
Ancora, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha disposto, in conseguenza alla risoluzione del contratto, la restituzione delle quote di prezzo corrisposte dal . Ed invero, secondo la ricostruzione difensiva, le somme CP versate non sarebbero da considerarsi quote del prezzo unitario di vendita, bensì prestazioni periodiche o continuative (“canoni periodici in conto prezzo”) che il avrebbe dovuto versare direttamente ai creditori degli con funzione CP Pt_1 satisfattiva, appunto, delle pretese creditorie sottese ai pesi gravanti sugli immobili;
di conseguenza, la restituzione delle stesse in ipotesi di risoluzione del contratto sarebbe da escludersi ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha determinato l'effettivo importo delle somme che hanno formato oggetto di dazione in favore dei promittenti venditori, alla cui restituzione questi sono stati condannati.
Sul punto, hanno affermato che il Tribunale di Lamezia Terme, pur avendo escluso alcuni pagamenti non riconducibili al contatto oggetto di lite, avrebbe comunque ricompreso nel conteggio totale corresponsioni maggiori rispetto a quelle effettivamente imputabili al contratto stesso.
Col terzo motivo di gravame, infine, viene censurato il capo della sentenza di prime cure nella parte in cui avrebbe respinto, per carenza di prova, la domanda risarcitoria.
Sul punto, gli appellanti hanno evidenziato che l'inadempimento del avrebbe CP determinato l'impossibilità di estinguere le loro esposizioni debitorie nei confronti dei
7 privati e dell'Ente di riscossione Tributi, che si sarebbero, quindi, aggravate proprio in ragione di tale inadempimento. Inoltre, per effetto della sentenza si sarebbe verificata la conseguenza che , trovandosi a concorrere, in forza della condanna CP contenuta nella sentenza gravata, con i creditori che avrebbero dovuto essere soddisfatti con le somme che questi avrebbe dovuto versare, avrebbe intrapreso una procedura di esecuzione immobiliare che potrebbe consentirgli di acquistare i beni oggetto del preliminare ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato. Pertanto, dall'inadempimento del conseguirebbe un danno, patito dagli appellanti, CP corrispondente nel quantum alla differenza di prezzo da questi mai corrisposta.
Sulla scorta di tali argomentazioni, hanno dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ex
[...] art. 348 bis ratione temporis applicabile, dal momento che l'eventuale riforma della decisione non condurrebbe, a suo giudizio, ad un risultato materiale diverso da quello emergente dal provvedimento impugnato. Nel merito ha argomentato circa l'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione.
Ha concluso in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, la molteplicità delle questioni trattate in primo grado rende opportuna la
8 preventiva delimitazione del devoluto, alla luce dei motivi di gravame e delle statuizioni che ne sono oggetto.
A tal fine, giova rammentare che, nel giudizio di prime cure, l'attore da
[...]
propose – per quanto nella presente sede rileva – una la domanda CP principale volta a ottenere l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare e una domanda subordinata, tesa ad ottenere la risoluzione del medesimo preliminare, con condanna della controparte alle conseguenti restituzioni e risarcimenti.
Il Tribunale, muovendo dal presupposto di un inadempimento reciproco, con prevalenza di quello imputabile a (causa – secondo il Tribunale – CP dell'azionamento di clausola risolutiva espressa da parte dei promittenti venditori), ha rigettato la domanda principale ex art. 2932 c.c. (cfr. pag. 8 “Le considerazioni che precedono inducono a rigettare la domanda proposta in via principale dal ”), CP ritenendo risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., il contratto preliminare oggetto di causa, in ragione dell'inadempimento dell'attore.
Poiché la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è stata proposta esclusivamente da , è evidente che solo quest'ultimo possa riconoscersi parte CP soccombente rispetto alla statuizione di rigetto: egli, è, quindi, l'unico legittimato a impugnare la statuizione in argomento. Per l'effetto, gli appellanti non sono legittimati a proporre impugnazione avverso il rigetto in parola, non avendo mai formulato analoga domanda ex art. 2932 c.c. né subìto soccombenza sul punto.
Al contrario, risulta dagli atti che i fratelli resistettero alla domanda tesa Pt_1 all'esecuzione del preliminare, proposta dal , chiedendone espressamente il CP rigetto, come emerge chiaramente dalle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ove si legge: “Voglia l'On.le Tribunale adito – respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa – dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da parte attrice”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, le doglianze circa la mancata valutazione della domanda ex art. 2932 c.c. (che, in realtà, è stata valutata e rigettata), contenute nell'appello, sono inammissibili.
Va, poi, evidenziato che gli appellanti non contestano la pronuncia di risoluzione in sé: il gravame, infatti, non investe la declaratoria di risoluzione in quanto tale, bensì la
9 ragione giuridica posta a suo fondamento.
Tanto si evince sia dalle argomentazioni sviluppate nella parte espositiva dell'atto sia dalle conclusioni ivi rassegnate.
Infatti, gli appellanti, benchè abbiano dedotto che:
“L'inadempimento, però, in ordine al mancato pagamento del prezzo, afferendo ad una parte residuale dello stesso, non può e non poteva essere considerato di importanza tale da determinare la risoluzione del contratto”, hanno, poi, chiarito e precisato che:
“...mai nessuna delle parti...ha espressamente attivato la clausola risolutiva espressa od ha mai espressamente chiesto al Tribunale di Lamezia Terme di dichiarare risolto il contratto, per l'operatività della clausola risolutiva espressa” traendone per la conseguenza per cui:
“la domanda sottoposta alla cognizione del Giudice in primo grado non doveva essere quella regolamentata dall'art. 1456 c.c. ma, eventualmente, quella regolamentata dall'art. 1453 c.c., che, una volta accolta, contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale di Lamezia Terme, determina gli effetti restitutori automatici, quindi: la restituzione del prezzo da una parte e la restituzione dell'immobile dall'altra”.
Hanno quindi, rassegnato le conclusioni domandando alla Corte (non già semplicemente di rigettare della domanda spiegata dal in primo grado, CP bensì), in riforma della sentenza gravata, di:
“1) accertare e dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto intercorso, inter partes, in data 09.12.2014 e conseguentemente disporre per l'effetto la restituzione degli immobili di cui al ridetto contratto preliminare del 09.12.2014 ai
Sig.ri e 2) dichiarare, in via subordinata, la Parte_1 Parte_2 nullità della sentenza di primo grado per assenza, apparenza o illogicità o contrarietà della motivazione, pronunciando sentenza autonoma, ex art. 1453 c.c. od ai sensi dell'art. 2932 c.c. statuendo obbligo a carico del della CP corresponsione della somma di euro 168.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge e/o di quanto comunque non ancora dovuto in forza del contratto preliminare del 09.12.2014”.
Ciò comporta che la Corte non è chiamata a vagliare la correttezza della pronuncia di risoluzione del contratto (pronuncia che, per la verità, pare emessa in assenza di
10 domanda formulata dalla parte in favore della quale la risoluzione è stata dichiarata), alla quale gli appellanti hanno prestato evidente acquiescenza.
Invece, gli appellanti contestano che il Tribunale abbia pronunciato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in assenza di specifica domanda in tal senso, sostenendo anche che la clausola risolutiva espressa non sarebbe mai stata attivata dalle parti. Piuttosto, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure, nel caso di specie, avrebbe dovuto pronunciare una risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con sentenza di natura costitutiva, dalla quale comunque — secondo l'ordito difensivo — discenderebbe un diritto alla restituzione automatica (e, quindi, indipendente dalla proposizione di specifica domanda in tal senso) delle prestazioni eventualmente eseguite, che, invece, il Tribunale, pronunciando la risoluzione di diritto, ha ritenuto di non disporre per difetto di domanda.
Quindi, la questione posta all'attenzione della Corte è, innanzi tutto, quella di valutare la fondatezza della tesi per cui la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. – a differenza della pronuncia di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. – comporta, ex se e anche in assenza di specifica domanda di parte, il potere-dovere del giudice di emettere anche condanna alle reciproche restituzioni.
Ebbene, la riassunta tesi non è condivisibile.
Tanto che la risoluzione sia pronunciata in forza di accertato inadempimento ex art. 1453 c.c., tanto che sia dichiarata in forza di clausola risolutiva espressa, lo statuto normativo permane identico, trovando applicazione, in entrambi i casi, il disposto dell'art. 1458 c.c. e non essendovi ragione alcuna per differenziare l'una dall'altra ipotesi in punto di effetti della pronuncia.
Anche in ipotesi di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., la Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per
l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia
11 delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”
(Cass. 18/08/2022, n. 24915; vedi anche Cass. 23/04/2025, n.10555; Cass. 4/10/2022,
n. 28722; Cass. 26/04/2021, n. 10917; Corte d'appello di Napoli 3 ottobre 2023, n.
4159 la quale afferma, inoltre, che “La risoluzione del contratto, pur comportando
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a disporre la restituzione se non vi è stata espressa domanda sul punto da parte dell'altro contraente, posto che rientra nell'autonomia contrattuale delle parti poter liberamente disporre degli effetti della risoluzione, scegliendo se chiedere o meno la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”; Corte d'appello di Messina 15 gennaio
2024, n. 44; Corte d'appello di Salerno 28 ottobre 2022, n. 1433).
Dunque, l'effetto restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto, per quanto previsto in via astratta dall'art. 1458, co. 1 c.c., non si configura come un effetto giuridico automatico o implicito nella domanda di risoluzione stessa, ma necessita sempre di una domanda espressa da parte del contraente interessato.
È quindi escluso il potere del giudice di pronunciarsi d'ufficio sulla restituzione, trattandosi di un effetto che rientra pienamente nella disponibilità delle parti.
Tale orientamento si giustifica alla luce del principio dispositivo, cardine del processo civile, e della necessità di garantire la corretta delimitazione del thema decidendum attraverso le domande formulate dalle parti. Infatti, secondo la Suprema Corte, la restituzione non può considerarsi conseguenza automatica della risoluzione, e il giudice non può integrare la domanda per via interpretativa, neppure nei casi in cui le parti abbiano domandato effetti assimilabili (es. riduzione del prezzo).
Sul piano sistematico, le citate pronunce pongono in evidenza il carattere autonomo della domanda restitutoria, la quale può anche essere introdotta in un giudizio separato rispetto a quello risolutorio.
Un ulteriore corollario di tale impostazione è che la domanda restitutoria non può essere proposta per la prima volta in appello, pena la sua inammissibilità per novità della domanda, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. È, dunque, onere della parte richiedente formulare, sin dal primo grado, domanda tempestiva e specifica di restituzione, sia
12 essa relativa a beni o a somme di denaro.
Né deve trarre in inganno l'inciso contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “a differenza di quanto accade per la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che la giurisprudenza di legittimità ritiene implicita nella domanda di restituzione delle somme versate in attuazione del contratto...” (cfr. pag. 11): se la domanda di risoluzione per inadempimento può essere ritenuta implicita nella domanda di restituzione (in quanto logicamente e necessariamente la presuppone, nel senso che non può provvedersi sulla restituzione se prima non viene caducato il vincolo in forza del quale la prestazione da restituire è stata eseguita), altrettanto non può dirsi per l'ipotesi inversa, atteso che la domanda di risoluzione non implica, necessariamente e pregiudizialmente, anche la domanda di restituzione che non è antecedente logico o presupposto della risoluzione ma, piuttosto, un suo effetto, di cui la parte può disporre e che, quindi, deve veicolare in giudizio attraverso apposita e tempestiva domanda.
Ne consegue che, ribadita l'irretrattabilità della pronuncia di risoluzione (non impugnata), anche a voler ritenere che la risoluzione sia stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 1456 c.c. piuttosto che dell'art. 1453 c.c., la doglianza dell'appellante, nella sua realizzazione finale, risulta infondata, atteso che la diversa qualificazione della risoluzione non può comportare una pronuncia di condanna alle restituzioni, in assenza di tempestiva domanda di parte sul punto.
Tanto comporta anche l'irrilevanza, quoad effectum, della questione relativa al rapporto tra il preliminare oggetto di causa e il contratto di affitto di ramo di azienda in essere tra gli e . Pt_1 Controparte_2
Sul punto gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe confuso i due rapporti, sostenendo, in forza di simile confusione, “che vi sia stata restituzione degli immobili agli ”. Pt_1
Invero, il percorso motivazionale seguito nella sentenza gravata è ben più ampio.
Infatti, il Tribunale, muovendo dal contenuto della clausola risolutiva espressa di cui dall'art. 7 del preliminare del 9 dicembre 2014 (a mente del quale “... il promittente venditore rinuncia al momento a fare valere il provvedimento di Parte_1 rilascio adottato dal Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 18.9.2014,
R.G.C. 249/2014, Rep. 624/2014, nei confronti di titolare di Controparte_2
13 contratto di affitto di azienda scaduto, che potrà essere eseguito in caso di risoluzione del presente preliminare anche nell'interesse di allo scopo di Parte_2 ottenere la restituzione degli immobili oggetto del presente preliminare senza che
possa accampare alcun diritto”), ha ritenuto che la Controparte_1 dichiarazione, da parte degli di voler avvalersi della clausola risolutiva fosse Pt_1 da ritenere implicita nel fatto di avere, con precetto datato 1 settembre 2016, azionato l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 18 settembre 2014, R.G.C. 249/2014,
Rep. 624/2014.
Quindi, il dato che, nel ragionamento del Tribunale, assume rilievo ai fini della decisione non è l'intervenuta consegna o meno del complesso alberghiero (al quale fatto il Tribunale non riconduce alcun effetto di rilievo), bensì la notifica del precetto che, comportando l'azionamento dell'ordinanza di rilascio, costituirebbe comportamento concludente da cui desumere la volontà degli di avvalersi Pt_1 della citata clausola risolutiva.
Ora, che si condivida o meno il ragionamento, la conclusione cui sopra si è pervenuti non muta: quand'anche si ritenga errata l'affermazione per cui la notifica del precetto costituisca tacita dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa
(con conseguente necessità di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. e non ex art. 1456 c.c.), tanto non comporterebbe l'invocato effetto restitutorio automatico, sicché difetta l'interesse degli appellanti ad una riforma della sentenza in punto di ragione giuridica della risoluzione.
Con altra argomentazione – sviluppata nel medesimo primo motivo di appello – gli deducono l'erroneità della sentenza laddove ha disposto, in conseguenza alla Pt_1 risoluzione del contratto, la restituzione delle quote di prezzo corrisposte dal . CP
Ed invero, a giudizio degli appellanti, le somme versate non sarebbero da considerarsi quote del prezzo unitario di vendita, bensì prestazioni periodiche o continuative con funzione satisfattiva delle pretese creditorie sottese ai pesi gravanti sugli immobili;
di conseguenza, la restituzione delle stesse, in ipotesi di risoluzione del contratto, sarebbe da escludersi ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Anche tale censura non può essere accolta, atteso che il contratto concluso tra le parti non è qualificabile siccome negozio ad esecuzione periodica o continuata, trattandosi, piuttosto, di un preliminare di vendita ad effetti anticipati, con pagamento del prezzo
14 di acquisto rateizzato.
Nei contratti ad esecuzione periodica, le singole prestazioni (come canoni, forniture, servizi ricorrenti) sono autonome, indipendenti tra loro e reiterate nel tempo: ciascuna costituisce un'obbligazione a sé stante e ciascuna si esaurisce con la sua esecuzione e non è legata funzionalmente alle altre. Proprio per questo, una volta effettuate, non possono essere oggetto di restituzione, anche nel caso di cessazione anticipata del rapporto, poiché si tratta di prestazioni già utilmente eseguite e già consumate.
Diversamente, nei contratti con pagamento del prezzo rateale (come accade sovente nei contratti di compravendita con riserva di proprietà o nei preliminari ad effetti anticipati), il pagamento ripartito non fraziona l'obbligazione principale, che resta unitaria. Le singole rate costituiscono modalità esecutive dell'unico obbligo di corrispondere il prezzo complessivo. In tal caso, se il contratto viene meno (ad esempio per risoluzione), le rate già versate sono suscettibili di restituzione, poiché non si tratta di prestazioni autonome, ma di anticipazioni collegate a una prestazione globale non ancora perfezionata.
Pertanto, è evidente che la natura del contratto intercorso tra le parti non può essere assimilata a quella di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la quantificazione della somma oggetto di condanna restitutoria emessa nei loro confronti, ritenendo non correttamente conteggiato l'importo pagato dal (da restituire a quest'ultimo). CP
A tal riguardo, il Tribunale è pervenuto alla quantificazione di euro 664.000,00 esponendo dettagliatamente le ragioni nei seguenti termini: “dagli atti di causa risulta che il ha corrisposto ai convenuti, in virtù del preliminare de quo ed a fronte CP di un prezzo globale pattuito in euro 830.000,00: a) euro 534.510,00 alla data della stipula del preliminare (cfr. art. 2 contratto preliminare del 9 dicembre 2014); b) euro
94.520,05 in data 27 agosto 2015 (cfr. quietanze di pagamento sub 2-3 del fascicolo di parte attrice); c) euro 32.969,95 alla data del 14 marzo 2016 (cfr. scrittura privata integrativa del 14 marzo 2016; la somma di euro 32.969,95 è stata così ottenuta: euro
830.000,00 [prezzo complessivo pattuito] – euro 168.000,00 [somma indicata come ancora dovuta dal nella suddetta scrittura integrativa] – euro 629.030,05 CP
[somma in precedenza corrisposta]). A tali importi deve aggiungersi la somma di euro 2.000,00, di cui all'assegno circolare del 16 marzo 2016, n. 12 00620279-01,
15 tratto su Banca Nuova ed intestato ad , siccome successivo alla Parte_1 scrittura del 14 marzo 2016 e pertanto non ricompreso nella quietanza in essa contenuta ma temporalmente ad essa contiguo, apparendo, quindi, del tutto verosimile il collegamento tra il debito del derivante dal preliminare in oggetto e CP
l'assegno in parola. Gli altri assegni circolari prodotti dall'attore, siccome aventi data corrispondente a quella dell'accordo integrativo ovvero ad essa anteriore, devono ritenersi ricompresi nelle quietanze già prodotte dall'attore e pertanto computati negli importi sopra indicati. Non può invece essere accolta la domanda di restituzione dell'Audi A4 tg. CX627KG, avanzata dall'attore: pur essendo stata provata la sua dazione ad (cfr. interrogatorio formale del Parte_1 convenuto del 20 giugno 2018), non è emersa la data di tale consegna né la sua ragione, sicché deve escludersi che essa abbia rappresentato, nell'intenzione delle parti, una sorta di datio in solutum a parziale estinzione del debito del . Del CP resto, a conforto di tale conclusione, deve rilevarsi che il ha effettuato il CP versamento, in denaro, di oltre mezzo milione di euro, puntualmente riscontrato da quietanze di pagamento rilasciate dai convenuti, sicché sarebbe del tutto distonico rispetto a tale condotta esecutiva del preliminare l'improvvisa scelta di effettuare una datio in solutum, peraltro non accompagnata da alcun documento scritto.”.
A fronte di tale motivazione, non si rinviene una censura specifica e concreta dell'appellante che, al contrario, si limita a devolvere nuovamente e genericamente alla Corte – che, peraltro, neppure ha a disposizione i fascicoli di parte di primo grado, di cui è stato omesso il deposito – la rivisitazione della quantificazione senza, tuttavia, individuare i punti della motivazione che ritiene errati e le ragioni di tale erroneità.
Pertanto, il motivo è inammissibile.
Resta, quindi, da scrutinare l'ultimo motivo di impugnazione: gli appellanti contestano il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, assumendo che l'asserito ritardo del nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di CP compravendita avrebbe impedito loro di estinguere tempestivamente le proprie obbligazioni verso i creditori, determinando un aggravamento dell'debitoria, con conseguente danno, il cui ristoro sarebbe stato negato dal Tribunale, che pure aveva ritenuto determinante l'inadempimento del promittente acquirente. Quest'ultimo, poi, in forza della condanna contenuta nella sentenza gravata, “si trova a concorrere con
16 parte di quei creditori che avrebbero dovuto essere soddisfatti per strumento del puntuale ed integrale pagamento che egli avrebbe dovuto effettuare, quasi a poter sostenere che il abbia dolosamente preordinato il proprio inadempimento”. CP
A bene vedere, il motivo in argomento veicola una domanda inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello.
Infatti, nel primo grado i germani si limitarono, per l'ipotesi di accoglimento Pt_1 dell'avversa domanda di condanna al pagamento di somme, ad eccepire in compensazione i controcrediti derivanti: “a) dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al promittente alienante l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il periodo di tempo compreso tra la consegna del bene e la restituzione del medesimo;
b) dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al promittente alienante
l'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile, vale a dire del reddito che il promittente alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante), determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data di consegna dell'acquirente e quella della sua restituzione;
c) dallo stato fatiscente e di degrado in cui versa il complesso immobiliare per cui è causa, derivante dall'incuria e dell'inerzia con la quale è stato detenuto”.
Nessuna domanda di risarcimento del danno per aggravamento dell'esposizione debitoria ovvero per una dedotta condanna fraudolenta del risulta essere CP stata proposta in primo grado, mentre, in ordine a quelle poste creditorie eccepite in compensazione nell'originaria comparsa – e che il Tribunale ha ritenuto del tutto sguarnite di prova –, nulla è stato dedotto nell'appello.
Ne consegue che anche il motivo in parola va respinto.
In conclusione, l'appello non merita di essere accolto e dev'essere, pertanto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/22, secondo lo scaglione di valore della causa (da € 520.001 ad euro 1.000.000), in applicazione dei valori medi, ridotti della metà (tenuto conto dell'attività difensiva svolta dall'appellato, della modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza di attività
17 istruttoria), riconosciute tutte le fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 386/2019 del 2/03/2019 del Tribunale di Controparte_1
Lamezia Terme e pubblicata il 30.04.2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna in solido e alla refusione, in Parte_2 Parte_1 favore di , delle spese del grado di appello, che liquida Controparte_1 euro 13.078,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2235 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Senese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito alla vita Saragat, n. 3 – 15 di Lamezia Terme;
= APPELLANTI=
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Ciriaco e Alberto Ciriaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Piazza della Repubblica, n. 10, di
Lamezia Terme;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: 1 per gli appellanti e rassegnate nell'atto Parte_1 Parte_2 introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia l'On.
Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: ... b) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 386/19, del
02.03.2019, resa, inter partes , dal Tribunale Civile di Lamezia Terme, nel giudizio
2023/16, pubblicati in data 30.04.2019 così provvedere: 1) accertare e dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto intercorso, inter partes, in data 09.12.2014
e conseguentemente disporre per l'effetto la restituzione degli immobili di cui al ridetto contratto preliminare del 09.12.2014 ai Sig.ri e Parte_1 [...]
; 2) dichiarare, in via subordinata, la nullità della sentenza di primo grado Parte_2 per assenza, apparenza o illogicità o contrarietà della motivazione, pronunciando sentenza autonoma, ex art. 1453 c.c. od ai sensi dell'art. 2932 c.c. statuendo obbligo
a carico del della corresponsione della somma di euro 168.000,00 oltre CP oneri ed accessori come per legge e/o di quanto comunque non ancora dovuto in forza del contratto preliminare del 09.12.2014; 3) condannare parte appellata
alle spese e competenze tutte del presente grado di giudizio e Controparte_1 del giudizio di primo grado, con distrazioni in favore del costituito procuratore.”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “...2) ancora in via preliminare dichiari l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 3) subordinatamente, dichiari il gravame inammissibile per le ragioni esposte;
4) nel merito, rigetti l'appello perché destituito di fondamento;
5) con condanna alla rifusione delle spese processuali.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , nella premessa di Controparte_1 avere intavolato trattative con e , a partire dall'anno 2012, Parte_1 Parte_2 li ha convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, rilevando:
- che tra gli stessi era stato stipulato, in data 09.12.2014, un contratto preliminare di vendita “ad effetti anticipati”;
- che attraverso tale negozio, esso attore si era obbligato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, l'albergo/ristorante Agri Park “Il passo”, sito in Iacurso, oltre a due appezzamenti di terreno insistenti nello stesso Comune, dietro corrispettivo di euro 830.000,00, rateizzato secondo le modalità concordate;
2 - che il contratto, inoltre, aveva previsto l'acquisto, in capo ad esso promissario acquirente, dell'immediata detenzione degli immobili;
- che, per contro, i promissari venditori si erano impegnati ad eliminare le ipoteche ed iscrizioni gravanti sui beni e a perfezionare la sanatoria delle costruzioni presso il
Comune di Jacurso;
- che, a fronte del contratto preliminare, aveva rinunciato a far Parte_1 valere nei confronti di , figlia dell'odierno appellato e a quei Controparte_2 tempi affittuaria di locali dell'albergo, l'ordinanza del Tribunale di Lamezia n.
624/2014 con la quale il primo aveva ottenuto il rilascio coattivo di detti beni nei confronti della detentrice, ferma restando la riviviscenza di tale facoltà in ipotesi di risoluzione del preliminare;
- che, stipulato il contratto, l'odierno appellato aveva proceduto a versare la somma dovuta alle regolari scadenze sino al 30 giugno 2015; la successiva rata, scadenzata per il 31 dicembre 2015 e pari ad euro 98.000,00, era stata versata in parte e in più soluzioni, come da scrittura integrativa stipulata tra le parti il 14.03.2016, nella quale si era prevista, altresì, la successiva conferma del preliminare mediante atto pubblico
– mai sottoscritto – e si era quantificata la somma residua ancora da versare in euro
58.000,00;
- che, successivamente, esso attore aveva versato a la somma di Parte_1 euro 8.800,00, mediante assegni circolari e contanti, e aveva trasferito a questi l'autovettura Audi A4 Avan S.W.
3.000 TD, targata CX627KG del valore di euro
10.000,00;
- che, per contro, gli erano rimasti inadempienti agli obblighi assunti: non Pt_1 erano state eliminate le ipoteche e le iscrizioni sui beni né era stata perfezionata la sanatoria presso il Comune di Jacurso.
Così, da un lato, il si era rifiutato di adempiere alla restante parte CP dell'obbligazione, omettendo di effettuare i pagamenti residui in favore degli Pt_1
e di provvedere direttamente al pagamento dei creditori ipotecari e pignoratizi.
Dal canto suo, – sul presupposto dell'inadempimento del Parte_1 CP agli accordi conclusi – aveva azionato l'ordinanza di rilascio, ottenendo, in data
15.11.2016, la restituzione coattiva dei beni mobili e immobili del complesso “Agri
Park”.
3 Sulla scorta di simili premesse in fatto, ha chiesto al Tribunale Controparte_1 la pronuncia di sentenza di accertamento della perdurante efficacia del contratto preliminare e la conseguente pronuncia costitutiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. in favore della figlia, effettuando in tale sede l'electio amici di cui all'art. 1401 c.c.
L'attore ha domandato, altresì:
- la condanna dei convenuti in solido alla restituzione in favore del promittente delle somme eventualmente occorse per l'estinzione delle Controparte_1 passività, per la liberazione degli immobili dai pesi ipotecari, per la regolarizzazione della pratica edilizia presso il Comune di Jacurso e per il ripianamento delle pendenze fiscali presso lo stesso Comune, laddove eccedenti il corrispettivo di vendita pattuito;
- la condanna dei convenuti al definitivo rilascio e consegna in favore della destinataria dell'acquisto nata a [...] l'[...] di tutti Controparte_3
i beni promessi in vendita;
- in via subordinata, per l'ipotesi di diniego della domanda principale:
o la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di euro
80.000,00, oltre accessori, in virtù delle riparazioni e dei miglioramenti asseritamente apportati alla struttura alberghiera;
l'accertamento del proprio diritto di ritenzione sui beni detenuti, con condanna dei convenuti alla riconsegna degli stessi oltre che al risarcimento dei danni;
o in ipotesi di risoluzione del contratto, la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Infine, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha domandato la condanna di alla restituzione della vettura Audi A4 Avan S.W.
3.000 TD, Parte_1 targata CX627KG.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo la Parte_1 Parte_2 declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, la compensazione di tali importi con diversi controcrediti vantati verso la controparte.
Acquisiti i documenti, espletato interrogatorio formale e rigettate le ulteriori richieste
4 istruttorie, all'esito del giudizio il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n.
386/2019 del 2.3.2019, pubblicata in data 30.04.2019, ha così statuito: “1) Accerta
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto preliminare del 9 dicembre 2014; 2) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_1
664.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1283 co. IV c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale (7 dicembre 2016); 3) Rigetta le altre domande;
4)
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, ritenuto che – vertendosi in ipotesi di reciproca contestazione di inadempimenti tra le parti – occorreva individuare l'inadempimento prevalente, ha accertato che: parte attrice aveva omesso il pagamento della rata del 30.06.2016, oltre che di una parte della rata del 31.12.2015 (la cui scadenza era stata prorogata al 31.03.2016), il tutto per un ammontare di oltre euro
150.000,00; i convenuti, alla data del 30.06.2015, non avevano eliminato i pesi gravanti sugli immobili né definito la sanatoria degli stessi. A fronte dei reciproci inadempimenti, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che il mancato tempestivo pagamento delle rate da parte del promissario acquirente avesse rivestito carattere preminente e ciò perché:
- le parti, nel preliminare del 09.12.2014, avevano previsto una clausola risolutiva espressa per la sola ipotesi di mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite: ai sensi dell'art. 8 del contratto de quo, in caso di mancato pagamento delle somme pattuite, l'accordo doveva intendersi risolto di diritto senza alcun preavviso in caso di mancata regolarizzazione dei versamenti entro 60 giorni dalla scadenza;
- la medesima clausola non era stata prevista né per l'ipotesi di mancata estinzione dei pesi entro il 30.06.2016 né per quanto atteneva alla procedura in sanatoria;
- inoltre, la scrittura del 14.04.2016, anche se successiva alla data del
30.06.2015, non conteneva nessun cenno all'ormai inadempiuto obbligo degli Pt_1 concentrandosi, ancora una volta, la volontà negoziale, sul pagamento delle rate attraverso la concessione al di una proroga. CP
Ritenuto, quindi, che, alla luce della lettera stessa del contratto, emergesse la maggiore importanza attribuita all'obbligazione del promissario acquirente piuttosto che a quella
5 del promissario venditore, il Tribunale ha, poi, reputato che l'azionamento dell'ordinanza di rilascio del Tribunale di Lamezia Terme del 18.9.2014, tramite atto di precetto notificato il 13.12.2016, integrasse la volontà degli di avvalersi Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto oggetto di causa.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata da
, ritenendo sussistente una sua colpa, nonché le domande relative CP all'indennità ex art. 1150 c.c. e al diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c., spiegate dal medesimo attore, reputate inapplicabili al detentore qualificato, quale è il promissario acquirente.
In accoglimento della domanda restitutoria avanzata da , conseguente alla CP risoluzione del contratto, il Tribunale ha condannato i convenuti a restituire la Pt_1 somma di € 664.000,00 (versata in varie soluzioni da in esecuzione del CP contratto), con interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria per la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria e per mancata prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.. Ha, poi, rigettato l'eccezione di compensazione formulata dai convenuti, reputando non dimostrati gli asseriti controcrediti.
Infine, il Tribunale, pur dando atto che una parte degli immobili oggetto di contratto non erano stati restituiti dall'attore promittente acquirente ai promittenti alienanti, ha, tuttavia, precisato che alcuna domanda di restituzione era stata avanzata dai convenuti, con conseguente impossibilità di disporre in ordine alla restituzione, non potendo, il giudice, pronunciare ultra petita.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i fratelli che hanno Pt_1 affidato il mezzo a tre distinti motivi.
Con un primo articolato motivo – che racchiude, però, plurime e diverse questioni – gli appellanti, innanzi tutto, contestano la parte della pronuncia in cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.: il giudice di primo grado, a parere degli appellanti, avrebbe omesso di valutare, anche al solo fine di rigettarla, tanto la possibilità di pronunciare una sentenza ex art. 2932 c.c., quanto quella di pronunciare sentenza (costitutiva) di risoluzione per inadempimento, con conseguente restituzione delle controprestazioni, ritenendo erroneamente che fosse stata attivata la clausola risolutiva espressa, incorrendo, così, anche in un vizio di ultra petizione, giacché le parti mai avrebbero dedotto l'operatività della clausola in parola
6 né richiesto simile accertamento.
Così, secondo le prospettazioni difensive, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. (e non quella di cui all'art. 1456 c.c.), la quale determinerebbe automaticamente gli effetti restitutori, senza necessità di apposita domanda di parte.
Con lo stesso motivo di gravame, inoltre, la sentenza è stata censurata nella parte in cui avrebbe ritenuto siccome già avvenuta la restituzione del complesso alberghiero agli e ciò in virtù dell'ordinanza di rilascio azionata nel 2016, non tenendo Pt_1 conto del fatto che il provvedimento riguardava un contratto diverso da quello oggetto di causa, e cioè il contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con soggetto diverso dall'appellato.
Ancora, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha disposto, in conseguenza alla risoluzione del contratto, la restituzione delle quote di prezzo corrisposte dal . Ed invero, secondo la ricostruzione difensiva, le somme CP versate non sarebbero da considerarsi quote del prezzo unitario di vendita, bensì prestazioni periodiche o continuative (“canoni periodici in conto prezzo”) che il avrebbe dovuto versare direttamente ai creditori degli con funzione CP Pt_1 satisfattiva, appunto, delle pretese creditorie sottese ai pesi gravanti sugli immobili;
di conseguenza, la restituzione delle stesse in ipotesi di risoluzione del contratto sarebbe da escludersi ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha determinato l'effettivo importo delle somme che hanno formato oggetto di dazione in favore dei promittenti venditori, alla cui restituzione questi sono stati condannati.
Sul punto, hanno affermato che il Tribunale di Lamezia Terme, pur avendo escluso alcuni pagamenti non riconducibili al contatto oggetto di lite, avrebbe comunque ricompreso nel conteggio totale corresponsioni maggiori rispetto a quelle effettivamente imputabili al contratto stesso.
Col terzo motivo di gravame, infine, viene censurato il capo della sentenza di prime cure nella parte in cui avrebbe respinto, per carenza di prova, la domanda risarcitoria.
Sul punto, gli appellanti hanno evidenziato che l'inadempimento del avrebbe CP determinato l'impossibilità di estinguere le loro esposizioni debitorie nei confronti dei
7 privati e dell'Ente di riscossione Tributi, che si sarebbero, quindi, aggravate proprio in ragione di tale inadempimento. Inoltre, per effetto della sentenza si sarebbe verificata la conseguenza che , trovandosi a concorrere, in forza della condanna CP contenuta nella sentenza gravata, con i creditori che avrebbero dovuto essere soddisfatti con le somme che questi avrebbe dovuto versare, avrebbe intrapreso una procedura di esecuzione immobiliare che potrebbe consentirgli di acquistare i beni oggetto del preliminare ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato. Pertanto, dall'inadempimento del conseguirebbe un danno, patito dagli appellanti, CP corrispondente nel quantum alla differenza di prezzo da questi mai corrisposta.
Sulla scorta di tali argomentazioni, hanno dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ex
[...] art. 348 bis ratione temporis applicabile, dal momento che l'eventuale riforma della decisione non condurrebbe, a suo giudizio, ad un risultato materiale diverso da quello emergente dal provvedimento impugnato. Nel merito ha argomentato circa l'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione.
Ha concluso in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, la molteplicità delle questioni trattate in primo grado rende opportuna la
8 preventiva delimitazione del devoluto, alla luce dei motivi di gravame e delle statuizioni che ne sono oggetto.
A tal fine, giova rammentare che, nel giudizio di prime cure, l'attore da
[...]
propose – per quanto nella presente sede rileva – una la domanda CP principale volta a ottenere l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare e una domanda subordinata, tesa ad ottenere la risoluzione del medesimo preliminare, con condanna della controparte alle conseguenti restituzioni e risarcimenti.
Il Tribunale, muovendo dal presupposto di un inadempimento reciproco, con prevalenza di quello imputabile a (causa – secondo il Tribunale – CP dell'azionamento di clausola risolutiva espressa da parte dei promittenti venditori), ha rigettato la domanda principale ex art. 2932 c.c. (cfr. pag. 8 “Le considerazioni che precedono inducono a rigettare la domanda proposta in via principale dal ”), CP ritenendo risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., il contratto preliminare oggetto di causa, in ragione dell'inadempimento dell'attore.
Poiché la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è stata proposta esclusivamente da , è evidente che solo quest'ultimo possa riconoscersi parte CP soccombente rispetto alla statuizione di rigetto: egli, è, quindi, l'unico legittimato a impugnare la statuizione in argomento. Per l'effetto, gli appellanti non sono legittimati a proporre impugnazione avverso il rigetto in parola, non avendo mai formulato analoga domanda ex art. 2932 c.c. né subìto soccombenza sul punto.
Al contrario, risulta dagli atti che i fratelli resistettero alla domanda tesa Pt_1 all'esecuzione del preliminare, proposta dal , chiedendone espressamente il CP rigetto, come emerge chiaramente dalle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ove si legge: “Voglia l'On.le Tribunale adito – respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa – dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da parte attrice”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, le doglianze circa la mancata valutazione della domanda ex art. 2932 c.c. (che, in realtà, è stata valutata e rigettata), contenute nell'appello, sono inammissibili.
Va, poi, evidenziato che gli appellanti non contestano la pronuncia di risoluzione in sé: il gravame, infatti, non investe la declaratoria di risoluzione in quanto tale, bensì la
9 ragione giuridica posta a suo fondamento.
Tanto si evince sia dalle argomentazioni sviluppate nella parte espositiva dell'atto sia dalle conclusioni ivi rassegnate.
Infatti, gli appellanti, benchè abbiano dedotto che:
“L'inadempimento, però, in ordine al mancato pagamento del prezzo, afferendo ad una parte residuale dello stesso, non può e non poteva essere considerato di importanza tale da determinare la risoluzione del contratto”, hanno, poi, chiarito e precisato che:
“...mai nessuna delle parti...ha espressamente attivato la clausola risolutiva espressa od ha mai espressamente chiesto al Tribunale di Lamezia Terme di dichiarare risolto il contratto, per l'operatività della clausola risolutiva espressa” traendone per la conseguenza per cui:
“la domanda sottoposta alla cognizione del Giudice in primo grado non doveva essere quella regolamentata dall'art. 1456 c.c. ma, eventualmente, quella regolamentata dall'art. 1453 c.c., che, una volta accolta, contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale di Lamezia Terme, determina gli effetti restitutori automatici, quindi: la restituzione del prezzo da una parte e la restituzione dell'immobile dall'altra”.
Hanno quindi, rassegnato le conclusioni domandando alla Corte (non già semplicemente di rigettare della domanda spiegata dal in primo grado, CP bensì), in riforma della sentenza gravata, di:
“1) accertare e dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto intercorso, inter partes, in data 09.12.2014 e conseguentemente disporre per l'effetto la restituzione degli immobili di cui al ridetto contratto preliminare del 09.12.2014 ai
Sig.ri e 2) dichiarare, in via subordinata, la Parte_1 Parte_2 nullità della sentenza di primo grado per assenza, apparenza o illogicità o contrarietà della motivazione, pronunciando sentenza autonoma, ex art. 1453 c.c. od ai sensi dell'art. 2932 c.c. statuendo obbligo a carico del della CP corresponsione della somma di euro 168.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge e/o di quanto comunque non ancora dovuto in forza del contratto preliminare del 09.12.2014”.
Ciò comporta che la Corte non è chiamata a vagliare la correttezza della pronuncia di risoluzione del contratto (pronuncia che, per la verità, pare emessa in assenza di
10 domanda formulata dalla parte in favore della quale la risoluzione è stata dichiarata), alla quale gli appellanti hanno prestato evidente acquiescenza.
Invece, gli appellanti contestano che il Tribunale abbia pronunciato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in assenza di specifica domanda in tal senso, sostenendo anche che la clausola risolutiva espressa non sarebbe mai stata attivata dalle parti. Piuttosto, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure, nel caso di specie, avrebbe dovuto pronunciare una risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con sentenza di natura costitutiva, dalla quale comunque — secondo l'ordito difensivo — discenderebbe un diritto alla restituzione automatica (e, quindi, indipendente dalla proposizione di specifica domanda in tal senso) delle prestazioni eventualmente eseguite, che, invece, il Tribunale, pronunciando la risoluzione di diritto, ha ritenuto di non disporre per difetto di domanda.
Quindi, la questione posta all'attenzione della Corte è, innanzi tutto, quella di valutare la fondatezza della tesi per cui la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. – a differenza della pronuncia di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. – comporta, ex se e anche in assenza di specifica domanda di parte, il potere-dovere del giudice di emettere anche condanna alle reciproche restituzioni.
Ebbene, la riassunta tesi non è condivisibile.
Tanto che la risoluzione sia pronunciata in forza di accertato inadempimento ex art. 1453 c.c., tanto che sia dichiarata in forza di clausola risolutiva espressa, lo statuto normativo permane identico, trovando applicazione, in entrambi i casi, il disposto dell'art. 1458 c.c. e non essendovi ragione alcuna per differenziare l'una dall'altra ipotesi in punto di effetti della pronuncia.
Anche in ipotesi di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., la Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per
l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia
11 delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”
(Cass. 18/08/2022, n. 24915; vedi anche Cass. 23/04/2025, n.10555; Cass. 4/10/2022,
n. 28722; Cass. 26/04/2021, n. 10917; Corte d'appello di Napoli 3 ottobre 2023, n.
4159 la quale afferma, inoltre, che “La risoluzione del contratto, pur comportando
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a disporre la restituzione se non vi è stata espressa domanda sul punto da parte dell'altro contraente, posto che rientra nell'autonomia contrattuale delle parti poter liberamente disporre degli effetti della risoluzione, scegliendo se chiedere o meno la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”; Corte d'appello di Messina 15 gennaio
2024, n. 44; Corte d'appello di Salerno 28 ottobre 2022, n. 1433).
Dunque, l'effetto restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto, per quanto previsto in via astratta dall'art. 1458, co. 1 c.c., non si configura come un effetto giuridico automatico o implicito nella domanda di risoluzione stessa, ma necessita sempre di una domanda espressa da parte del contraente interessato.
È quindi escluso il potere del giudice di pronunciarsi d'ufficio sulla restituzione, trattandosi di un effetto che rientra pienamente nella disponibilità delle parti.
Tale orientamento si giustifica alla luce del principio dispositivo, cardine del processo civile, e della necessità di garantire la corretta delimitazione del thema decidendum attraverso le domande formulate dalle parti. Infatti, secondo la Suprema Corte, la restituzione non può considerarsi conseguenza automatica della risoluzione, e il giudice non può integrare la domanda per via interpretativa, neppure nei casi in cui le parti abbiano domandato effetti assimilabili (es. riduzione del prezzo).
Sul piano sistematico, le citate pronunce pongono in evidenza il carattere autonomo della domanda restitutoria, la quale può anche essere introdotta in un giudizio separato rispetto a quello risolutorio.
Un ulteriore corollario di tale impostazione è che la domanda restitutoria non può essere proposta per la prima volta in appello, pena la sua inammissibilità per novità della domanda, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. È, dunque, onere della parte richiedente formulare, sin dal primo grado, domanda tempestiva e specifica di restituzione, sia
12 essa relativa a beni o a somme di denaro.
Né deve trarre in inganno l'inciso contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “a differenza di quanto accade per la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che la giurisprudenza di legittimità ritiene implicita nella domanda di restituzione delle somme versate in attuazione del contratto...” (cfr. pag. 11): se la domanda di risoluzione per inadempimento può essere ritenuta implicita nella domanda di restituzione (in quanto logicamente e necessariamente la presuppone, nel senso che non può provvedersi sulla restituzione se prima non viene caducato il vincolo in forza del quale la prestazione da restituire è stata eseguita), altrettanto non può dirsi per l'ipotesi inversa, atteso che la domanda di risoluzione non implica, necessariamente e pregiudizialmente, anche la domanda di restituzione che non è antecedente logico o presupposto della risoluzione ma, piuttosto, un suo effetto, di cui la parte può disporre e che, quindi, deve veicolare in giudizio attraverso apposita e tempestiva domanda.
Ne consegue che, ribadita l'irretrattabilità della pronuncia di risoluzione (non impugnata), anche a voler ritenere che la risoluzione sia stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 1456 c.c. piuttosto che dell'art. 1453 c.c., la doglianza dell'appellante, nella sua realizzazione finale, risulta infondata, atteso che la diversa qualificazione della risoluzione non può comportare una pronuncia di condanna alle restituzioni, in assenza di tempestiva domanda di parte sul punto.
Tanto comporta anche l'irrilevanza, quoad effectum, della questione relativa al rapporto tra il preliminare oggetto di causa e il contratto di affitto di ramo di azienda in essere tra gli e . Pt_1 Controparte_2
Sul punto gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe confuso i due rapporti, sostenendo, in forza di simile confusione, “che vi sia stata restituzione degli immobili agli ”. Pt_1
Invero, il percorso motivazionale seguito nella sentenza gravata è ben più ampio.
Infatti, il Tribunale, muovendo dal contenuto della clausola risolutiva espressa di cui dall'art. 7 del preliminare del 9 dicembre 2014 (a mente del quale “... il promittente venditore rinuncia al momento a fare valere il provvedimento di Parte_1 rilascio adottato dal Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 18.9.2014,
R.G.C. 249/2014, Rep. 624/2014, nei confronti di titolare di Controparte_2
13 contratto di affitto di azienda scaduto, che potrà essere eseguito in caso di risoluzione del presente preliminare anche nell'interesse di allo scopo di Parte_2 ottenere la restituzione degli immobili oggetto del presente preliminare senza che
possa accampare alcun diritto”), ha ritenuto che la Controparte_1 dichiarazione, da parte degli di voler avvalersi della clausola risolutiva fosse Pt_1 da ritenere implicita nel fatto di avere, con precetto datato 1 settembre 2016, azionato l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 18 settembre 2014, R.G.C. 249/2014,
Rep. 624/2014.
Quindi, il dato che, nel ragionamento del Tribunale, assume rilievo ai fini della decisione non è l'intervenuta consegna o meno del complesso alberghiero (al quale fatto il Tribunale non riconduce alcun effetto di rilievo), bensì la notifica del precetto che, comportando l'azionamento dell'ordinanza di rilascio, costituirebbe comportamento concludente da cui desumere la volontà degli di avvalersi Pt_1 della citata clausola risolutiva.
Ora, che si condivida o meno il ragionamento, la conclusione cui sopra si è pervenuti non muta: quand'anche si ritenga errata l'affermazione per cui la notifica del precetto costituisca tacita dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa
(con conseguente necessità di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. e non ex art. 1456 c.c.), tanto non comporterebbe l'invocato effetto restitutorio automatico, sicché difetta l'interesse degli appellanti ad una riforma della sentenza in punto di ragione giuridica della risoluzione.
Con altra argomentazione – sviluppata nel medesimo primo motivo di appello – gli deducono l'erroneità della sentenza laddove ha disposto, in conseguenza alla Pt_1 risoluzione del contratto, la restituzione delle quote di prezzo corrisposte dal . CP
Ed invero, a giudizio degli appellanti, le somme versate non sarebbero da considerarsi quote del prezzo unitario di vendita, bensì prestazioni periodiche o continuative con funzione satisfattiva delle pretese creditorie sottese ai pesi gravanti sugli immobili;
di conseguenza, la restituzione delle stesse, in ipotesi di risoluzione del contratto, sarebbe da escludersi ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Anche tale censura non può essere accolta, atteso che il contratto concluso tra le parti non è qualificabile siccome negozio ad esecuzione periodica o continuata, trattandosi, piuttosto, di un preliminare di vendita ad effetti anticipati, con pagamento del prezzo
14 di acquisto rateizzato.
Nei contratti ad esecuzione periodica, le singole prestazioni (come canoni, forniture, servizi ricorrenti) sono autonome, indipendenti tra loro e reiterate nel tempo: ciascuna costituisce un'obbligazione a sé stante e ciascuna si esaurisce con la sua esecuzione e non è legata funzionalmente alle altre. Proprio per questo, una volta effettuate, non possono essere oggetto di restituzione, anche nel caso di cessazione anticipata del rapporto, poiché si tratta di prestazioni già utilmente eseguite e già consumate.
Diversamente, nei contratti con pagamento del prezzo rateale (come accade sovente nei contratti di compravendita con riserva di proprietà o nei preliminari ad effetti anticipati), il pagamento ripartito non fraziona l'obbligazione principale, che resta unitaria. Le singole rate costituiscono modalità esecutive dell'unico obbligo di corrispondere il prezzo complessivo. In tal caso, se il contratto viene meno (ad esempio per risoluzione), le rate già versate sono suscettibili di restituzione, poiché non si tratta di prestazioni autonome, ma di anticipazioni collegate a una prestazione globale non ancora perfezionata.
Pertanto, è evidente che la natura del contratto intercorso tra le parti non può essere assimilata a quella di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la quantificazione della somma oggetto di condanna restitutoria emessa nei loro confronti, ritenendo non correttamente conteggiato l'importo pagato dal (da restituire a quest'ultimo). CP
A tal riguardo, il Tribunale è pervenuto alla quantificazione di euro 664.000,00 esponendo dettagliatamente le ragioni nei seguenti termini: “dagli atti di causa risulta che il ha corrisposto ai convenuti, in virtù del preliminare de quo ed a fronte CP di un prezzo globale pattuito in euro 830.000,00: a) euro 534.510,00 alla data della stipula del preliminare (cfr. art. 2 contratto preliminare del 9 dicembre 2014); b) euro
94.520,05 in data 27 agosto 2015 (cfr. quietanze di pagamento sub 2-3 del fascicolo di parte attrice); c) euro 32.969,95 alla data del 14 marzo 2016 (cfr. scrittura privata integrativa del 14 marzo 2016; la somma di euro 32.969,95 è stata così ottenuta: euro
830.000,00 [prezzo complessivo pattuito] – euro 168.000,00 [somma indicata come ancora dovuta dal nella suddetta scrittura integrativa] – euro 629.030,05 CP
[somma in precedenza corrisposta]). A tali importi deve aggiungersi la somma di euro 2.000,00, di cui all'assegno circolare del 16 marzo 2016, n. 12 00620279-01,
15 tratto su Banca Nuova ed intestato ad , siccome successivo alla Parte_1 scrittura del 14 marzo 2016 e pertanto non ricompreso nella quietanza in essa contenuta ma temporalmente ad essa contiguo, apparendo, quindi, del tutto verosimile il collegamento tra il debito del derivante dal preliminare in oggetto e CP
l'assegno in parola. Gli altri assegni circolari prodotti dall'attore, siccome aventi data corrispondente a quella dell'accordo integrativo ovvero ad essa anteriore, devono ritenersi ricompresi nelle quietanze già prodotte dall'attore e pertanto computati negli importi sopra indicati. Non può invece essere accolta la domanda di restituzione dell'Audi A4 tg. CX627KG, avanzata dall'attore: pur essendo stata provata la sua dazione ad (cfr. interrogatorio formale del Parte_1 convenuto del 20 giugno 2018), non è emersa la data di tale consegna né la sua ragione, sicché deve escludersi che essa abbia rappresentato, nell'intenzione delle parti, una sorta di datio in solutum a parziale estinzione del debito del . Del CP resto, a conforto di tale conclusione, deve rilevarsi che il ha effettuato il CP versamento, in denaro, di oltre mezzo milione di euro, puntualmente riscontrato da quietanze di pagamento rilasciate dai convenuti, sicché sarebbe del tutto distonico rispetto a tale condotta esecutiva del preliminare l'improvvisa scelta di effettuare una datio in solutum, peraltro non accompagnata da alcun documento scritto.”.
A fronte di tale motivazione, non si rinviene una censura specifica e concreta dell'appellante che, al contrario, si limita a devolvere nuovamente e genericamente alla Corte – che, peraltro, neppure ha a disposizione i fascicoli di parte di primo grado, di cui è stato omesso il deposito – la rivisitazione della quantificazione senza, tuttavia, individuare i punti della motivazione che ritiene errati e le ragioni di tale erroneità.
Pertanto, il motivo è inammissibile.
Resta, quindi, da scrutinare l'ultimo motivo di impugnazione: gli appellanti contestano il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, assumendo che l'asserito ritardo del nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di CP compravendita avrebbe impedito loro di estinguere tempestivamente le proprie obbligazioni verso i creditori, determinando un aggravamento dell'debitoria, con conseguente danno, il cui ristoro sarebbe stato negato dal Tribunale, che pure aveva ritenuto determinante l'inadempimento del promittente acquirente. Quest'ultimo, poi, in forza della condanna contenuta nella sentenza gravata, “si trova a concorrere con
16 parte di quei creditori che avrebbero dovuto essere soddisfatti per strumento del puntuale ed integrale pagamento che egli avrebbe dovuto effettuare, quasi a poter sostenere che il abbia dolosamente preordinato il proprio inadempimento”. CP
A bene vedere, il motivo in argomento veicola una domanda inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello.
Infatti, nel primo grado i germani si limitarono, per l'ipotesi di accoglimento Pt_1 dell'avversa domanda di condanna al pagamento di somme, ad eccepire in compensazione i controcrediti derivanti: “a) dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al promittente alienante l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il periodo di tempo compreso tra la consegna del bene e la restituzione del medesimo;
b) dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al promittente alienante
l'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile, vale a dire del reddito che il promittente alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante), determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data di consegna dell'acquirente e quella della sua restituzione;
c) dallo stato fatiscente e di degrado in cui versa il complesso immobiliare per cui è causa, derivante dall'incuria e dell'inerzia con la quale è stato detenuto”.
Nessuna domanda di risarcimento del danno per aggravamento dell'esposizione debitoria ovvero per una dedotta condanna fraudolenta del risulta essere CP stata proposta in primo grado, mentre, in ordine a quelle poste creditorie eccepite in compensazione nell'originaria comparsa – e che il Tribunale ha ritenuto del tutto sguarnite di prova –, nulla è stato dedotto nell'appello.
Ne consegue che anche il motivo in parola va respinto.
In conclusione, l'appello non merita di essere accolto e dev'essere, pertanto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/22, secondo lo scaglione di valore della causa (da € 520.001 ad euro 1.000.000), in applicazione dei valori medi, ridotti della metà (tenuto conto dell'attività difensiva svolta dall'appellato, della modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza di attività
17 istruttoria), riconosciute tutte le fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 386/2019 del 2/03/2019 del Tribunale di Controparte_1
Lamezia Terme e pubblicata il 30.04.2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna in solido e alla refusione, in Parte_2 Parte_1 favore di , delle spese del grado di appello, che liquida Controparte_1 euro 13.078,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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