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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21639.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F. e P.IVA , con sede in Pinerolo (TO), Via Parte_1 P.IVA_1
Trento n. 65, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
DAL PIAZ, C.F. , PEC C.F._2 [...]
studio in Torino, Via Sant'Agostino n. 12, Email_1
attrice contro
C.F.: ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Viale
Maresciallo Pilsudski n. 92, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F.
–Pec: elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso lo Studio Legale Cancrini e Partners, sito in Roma, Piazza San
Bernardo n. 101 Email_2
convenuto
Oggetto: cessione del contratto da parte di soggetto precedentemente inciso dall'interdittiva ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che con atto a rogito Notaio di Torino Persona_1
Rep. n. 29.531/14.054 in data 18.10.2017 ( ) aveva Parte_1 Pt_1
1 2
acquistato da ( ), al prezzo di € Controparte_3 CP_3
620.960,00, la proprietà superficiaria, con durata sino al 31.12.2035, dei seguenti beni:
a) nel Comune di OL (TO):
- i) impianto fotovoltaico a terra avente potenza di 253 KW, numero identificativo
119732, POD IT001E00238132;
- ii) impianto fotovoltaico a tetto avente potenza di 197,80 KW, numero identificati-vo 116763, POD IT001E02198510 (OL);
b) nel Comune di MP Fenile (TO):
- iii) impianto fotovoltaico a tetto avente potenza di 98 KW, numero identificativo
784283, POD IT001E02021154 (AN MP).
Nella vendita erano comprese “le convenzioni e i contratti relativi ai detti impianti fotovoltaici, nonché la totalità dei crediti futuri – rappresentati dai contributi spettanti alla parte venditrice per l'energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica… già sottoscritti dalla parte venditrice con il “Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.” (cfr. art. 2, doc. 2).
I contratti già stipulati dalla venditrice , ed oggetto di cessione a CP_3
unitamente agli impianti fotovoltaici, erano i seguenti (indicati come le Pt_1
Convenzioni):
i) Convenzione n. L06I256430407 (avente durata dal 20.08.2012 al 19.08.2032) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN MP
(Convenzione Tariffa Incentivante AN MP);
ii) Convenzione n. L06F08244407 (avente durata dal 18.12.2009 al 17.12.2027) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN a TO OL
(Convenzione Tariffa Incentivante AN a TO OL);
iii) Convenzione n. L06F08247507 (avente durata dal 18.12.2009 al 17.12.2027) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN a ER OL
(Convenzione Tariffa Incentivante AN a ER OL);
2 3
iv) Convenzione RID056715 per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo
13, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/03 ed all'art. 1, comma 41, L. 239/04 relativa all'AN MP (Convenzione Ritiro Energia MP);
v) Convenzione RID008170 per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/03 ed all'art. 1, comma 41, L. 239/04 relativa all'AN a ER OL (Convenzione Ritiro Energia OL); vi) Convenzione SSP00072251 per l'Erogazione del Servizio di Scambio sul
Posto dell'Energia Elettrica relativa all'AN a TO OL (Convenzione
Scambio sul Posto OL).
In data 20.10.2017 aveva provveduto ad effettuare sul portale GSE la Pt_1
comunicazione di intervenuta cessione degli impianti e di volturazione di tutte le
Convenzioni.
Nonostante l'intervenuta cessione degli impianti, il GSE non aveva corrisposto a alcun importo dovuto sulla base delle Convenzioni regolarmente Pt_1
volturate.
Con nota del 02.03.2018 il GSE aveva comunicato che le sole Convenzioni
RID008170 (Convenzione Ritiro Energia OL) e RID056715 (Convenzione
Ritiro Energia MP), e non tutte le altre innanzi indicate, non erano state trasferite a “a causa di interdittiva antimafia” notificata ad (e Pt_1 CP_3
non a estranea alla vicenda). Pt_1
Secondo parte attrice GSE aveva deciso di non ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con sulla base di un atto unilaterale di Pt_1
risoluzione di tutte le Convenzioni notificato ad (e non a ) in CP_3 Pt_1
data 27.10.2017 e, quindi, successivamente:
i) all'atto di cessione degli impianti e delle Convenzioni da CP_3
a (in data 18.10.2017); Pt_1
ii) alla comunicazione del subentro negli impianti e nelle Convenzioni effettuata da (in data 20.10.2017). Pt_1
Secondo parte attrice tale atto di risoluzione non era opponibile a . Pt_1
Le somme dovute a in forza delle Convenzioni ammontavano a Pt_1
complessivi € 805.513,46, oltre agli interessi dal giorno del dovuto al saldo, così suddivisi:
i) Convenzione Scambio sul Posto OL: € 3.299,27;
3 4
ii) Convenzione Ritiro Energia MP: € 3.142,72;
iii) Convenzione Ritiro Energia OL: € 13.584,74;
4 5
iv) Convenzione Tariffa Incentivante AN MP: € 113.198,02;
v) Convenzione Tariffa Incentivante AN a TO OL: € 187.282,08; vi) Convenzione Tariffa Incentivante AN a ER OL: € 485.006,63.
eccepiva che: Pt_1
a) l'interdittiva antimafia non poteva incidere sull'obbligazione dell'Amministrazione ma sulla sola idoneità del creditore ad essere titolare del diritto di credito;
b) l'inopponibilità della risoluzione a , terzo acquirente;
Pt_1
c) sussisteva il superamento della risoluzione per facta concludentia;
d) sussisteva l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.,
Concludeva chiedendo di accertare l'inopponibilità nei confronti di Parte_1
dell'atto di risoluzione notificato da GSE S.p.a. alla Società
[...] [...]
in data 27.10.2022, condannare GSE S.p.a., in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di la Parte_1
somma di € 805.513,46, per le ragioni sopra esposte, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
in via subordinata, nel merito:
- accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 20.026,73, per le ragioni sopra esposte, oltre rivalutazione ed
[...]
interessi dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa
Si costituiva P.A. e replicava Controparte_1
affermando che gli impianti appartenevano alla società Controparte_3
nei cui confronti era stata emessa, in data 3.10.2017 (precedentemente
[...]
alla cessione), un'informativa antimafia (fasc. n. 6243/2017 Area Ibis/Ant) che era stata trasmessa dalla Prefettura di Torino al GSE in data 6.10.2017.
Successivamente all'emissione dell'informativa antimafia in data 18.10.2017, aveva ceduto alla la proprietà superficiaria dei terreni sui quali CP_3 Pt_1
erano situati i suddetti impianti, unitamente alle seguenti convenzioni meglio descritte nella citazione.
Il GSE, avuta conoscenza dell'informativa antimafia emessa nei confronti della in data 27.10.2017 comunicava a quest'ultima l'intervenuta risoluzione CP_3
5 6
di diritto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, di tutte le Convenzioni stipulate, interrompendo i pagamenti in favore della società.
Vi era stato un precedente giudizio amministrativo (TAR Piemonte (RG
996/2017), conclusosi con la sentenza n. 1105/2022 confermata dal CDS) che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di
Torino Prot. n. 6243/2017 Area I bis-Ant. Del 3.10.2017 e della susseguente della nota di GSE del 27.10.2017 con cui era stata comunicata la risoluzione di diritto delle sei convenzioni;
nonché di tutti gli altri atti a quello presupposti, ovvero preparatori o conseguenti. Quindi l'interdittiva aveva superato il controllo giurisdizionale del giudice speciale.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'applicazione dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, l'intervenuta risoluzione di diritto delle
Convenzioni di cui in narrativa;
rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto in ragione delle eccezioni sollevate da GSE per l'intervenuta risoluzione di diritto delle Convenzioni stipulate tra GSE e ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché CP_3
per la nullità ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c., del contratto del 18.10.2017 stipulato tra e . Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_3 Pt_1
All'udienza del 15.7.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c. e avvisava le parti che al 24.2.2025 ci sarebbe stata la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla data del 24.2.2025 sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento antimafia del Prefetto della Provincia di Torino Prot. n.
6243/2017 Area I bis-Ant. è datato 3.10.2017.
Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora venga emessa un'informativa antimafia l'Amministrazione è tenuta a interrompere tutti i rapporti con l'operatore, il quale ultimo perde altresì il diritto ad ottenere qualsiasi erogazione di denaro pubblico. L'avvenuta “interdittiva antimafia” determina un'incapacità giuridica ex lege ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione.
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In presenza di un'informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti devono procedere alla revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula del contratto è già intervenuta, alla sua risoluzione in virtù di quanto previsto all'art. 94, commi 1
e 2, del Codice antimafia.
La risoluzione ha efficacia originaria, quindi sin dal momento in cui si verifica a monte la causa che determina la risoluzione a nulla rilevando la data della emissione formale dell'interdittiva o della sua notifica.
L'emissione dell'informativa antimafia è del 3.10.2017 e qualsiasi cessione avvenga successivamente non può essere opposta alla P.A. La cessione alla odierna parte attrice è del 18.10.2017.
Allo stesso risultato si arriva, peraltro, in via contrattuale. L'art. 11 della
Convenzione Tariffa Incentivante AN MP dispone che: “La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le
Parti qualora il Soggetto Responsabile incorre nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Quindi alla data del 18.10.2017 la parte cedente andava disponendo di un CP_3
diritto alla il quale, tuttavia, non era più nella sfera giuridica del soggetto Pt_1
cedente von decorrenza da quando la causa posta alla base dell'interdittiva si è verificata
A ben vedere, non si tratta del concetto di opponibilità al terzo acquirente in buona fede quanto piuttosto di cessione del rapporto di Convenzione che non era più giuridicamente disponibile in capo al cedente certamente alla data CP_3
della cessione
Dal momento in cui è stata emessa l'informativa antimafia (3.10.2017) ope legis la Convenzione non era (immediatamente) più disponibile nel patrimonio dispositivo del cedente. Si tratta di normativa pubblicistica in cui non è possibile rilevare un arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.; la risoluzione opera di diritto e rese nulla ex tunc la Convenzione preesistente tra la P.A. e la CP_3
Non sussiste alcun arricchimento;
il GSE mantiene potenzialmente il diritto di ripetere anche quanto già erogato a E' quest'ultima società colpita CP_3
dall'interdittiva ad aver cagionato l'impossibilità di adempiere, non certo GSE.
Per l'effetto, l'interdittiva ricade nell'ambito di operatività della garanzia offerta dell'adempimento di tutte le eventuali obbligazioni del contratto e del
7 8
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse verso il Gestore. Le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compresa la sanzione della violazione dell'obbligo di diligenza, potrebbe comportare – in ipotesi - la responsabilità per i danni subiti dal Gestore per il “mancato adempimento” del contratto (cfr. Cons. Stato Sez. II, 22 settembre
2021, n. 7810; Cons Stato, sez III, 24 ottobre 2018, n. 6052, 29 settembre 2016, n.
5533).
L'intervenuta interdittiva antimafia legittima (rectius impone) il recesso dal contratto e la conseguente esatta liquidazione dei danni: quindi, certamente, non appare configurabile un arricchimento per il GSE.
L'errore di prospettiva in cui cade parte attrice è posto dal fatto che, a ben vedere, ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis. L'errore ermeneutico si ripercuote sul concetto – più volte evocato dalla parte attrice – relativo alla data della notifica dell'interdittiva da parte del Gestore.
In effetti, se così fosse, potrebbe applicarsi l'art. 1458 2°c. c.c. secondo il quale la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Diversamente opinando, il fenomeno posto dall'art. 94 comma 2° è sensibilmente diverso da quanto statuito dal codice civile (Cons. Stato Sez. II, 22 settembre
2021, n. 7810; Cons Stato, sez III, 24 ottobre 2018, n. 6052, 29 settembre 2016, n.
5533).
Trattasi del (pur tardivo e retroattivo) accertamento dell'insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'Amministrazione CP_3
pubblica. Incapacità originaria che, laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata, avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti.
Il provvedimento di cd. 'interdittiva antimafia' determina una particolare forma di incapacità giuridica e, dunque, l'impossibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che di essa è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche che determinino rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art.67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons.
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Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247); diversamente opinando se, al soggetto inciso, fosse possibile cedere la Convenzione ad un soggetto terzo, verrebbe meno la finalità dell'interdittiva antimafia, che è quella di tutelare ab origine il rapporto con l'amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l'economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il legislatore ha strutturato le interdittive ex art.94 funzionali all'esigenza di mantenere un atteggiamento fermo ed intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo all'utilizzo di risorse della collettività. In presenza di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto la risoluzione avviene di diritto per la perdita originaria, in capo a del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, CP_3
circostanza che costituiva il requisito di legittimità a monte del rapporto giuridico con il GSES.
Ne deriva che le cessioni successive alla interdittiva effettuate da CP_3 appaiono evidentemente “sine titulo”. Quindi certamente al momento della cessione da a , la prima società non disponeva più del primigenio CP_3 Pt_1
diritto (Convenzione) alienato solo successivamente all'interdittiva e in data
18.10.2017. Appare quindi palmare come non possa sussistere alcun teorico superamento della risoluzione per facta concludentia
Non si tratta, quindi, del fenomeno giuridico dell'inopponibilità al terzo acquirente dell'interdittiva antimafia quanto piuttosto del concetto di acquisto di
Convenzione da parte di da soggetto originariamente sprovvisto del diritto Pt_1
(acquisto da soggetto che non dispone del bene alienato).
non possiede, pertanto, alcun rapporto giuridico formale con il Pt_1 [...]
.P.A. il quale ha correttamente escluso la Controparte_1
validità della cessione.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, ai sensi degli artt1\11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00
9 10
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare (valori minimi) €14.598,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) €2.189,70 per un complessivo di euro €16.787,70 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 16.787,70 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21639.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F. e P.IVA , con sede in Pinerolo (TO), Via Parte_1 P.IVA_1
Trento n. 65, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
DAL PIAZ, C.F. , PEC C.F._2 [...]
studio in Torino, Via Sant'Agostino n. 12, Email_1
attrice contro
C.F.: ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Viale
Maresciallo Pilsudski n. 92, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F.
–Pec: elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso lo Studio Legale Cancrini e Partners, sito in Roma, Piazza San
Bernardo n. 101 Email_2
convenuto
Oggetto: cessione del contratto da parte di soggetto precedentemente inciso dall'interdittiva ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che con atto a rogito Notaio di Torino Persona_1
Rep. n. 29.531/14.054 in data 18.10.2017 ( ) aveva Parte_1 Pt_1
1 2
acquistato da ( ), al prezzo di € Controparte_3 CP_3
620.960,00, la proprietà superficiaria, con durata sino al 31.12.2035, dei seguenti beni:
a) nel Comune di OL (TO):
- i) impianto fotovoltaico a terra avente potenza di 253 KW, numero identificativo
119732, POD IT001E00238132;
- ii) impianto fotovoltaico a tetto avente potenza di 197,80 KW, numero identificati-vo 116763, POD IT001E02198510 (OL);
b) nel Comune di MP Fenile (TO):
- iii) impianto fotovoltaico a tetto avente potenza di 98 KW, numero identificativo
784283, POD IT001E02021154 (AN MP).
Nella vendita erano comprese “le convenzioni e i contratti relativi ai detti impianti fotovoltaici, nonché la totalità dei crediti futuri – rappresentati dai contributi spettanti alla parte venditrice per l'energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica… già sottoscritti dalla parte venditrice con il “Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.” (cfr. art. 2, doc. 2).
I contratti già stipulati dalla venditrice , ed oggetto di cessione a CP_3
unitamente agli impianti fotovoltaici, erano i seguenti (indicati come le Pt_1
Convenzioni):
i) Convenzione n. L06I256430407 (avente durata dal 20.08.2012 al 19.08.2032) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN MP
(Convenzione Tariffa Incentivante AN MP);
ii) Convenzione n. L06F08244407 (avente durata dal 18.12.2009 al 17.12.2027) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN a TO OL
(Convenzione Tariffa Incentivante AN a TO OL);
iii) Convenzione n. L06F08247507 (avente durata dal 18.12.2009 al 17.12.2027) per il riconoscimento delle Tariffe Incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare relativa all'AN a ER OL
(Convenzione Tariffa Incentivante AN a ER OL);
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iv) Convenzione RID056715 per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo
13, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/03 ed all'art. 1, comma 41, L. 239/04 relativa all'AN MP (Convenzione Ritiro Energia MP);
v) Convenzione RID008170 per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/03 ed all'art. 1, comma 41, L. 239/04 relativa all'AN a ER OL (Convenzione Ritiro Energia OL); vi) Convenzione SSP00072251 per l'Erogazione del Servizio di Scambio sul
Posto dell'Energia Elettrica relativa all'AN a TO OL (Convenzione
Scambio sul Posto OL).
In data 20.10.2017 aveva provveduto ad effettuare sul portale GSE la Pt_1
comunicazione di intervenuta cessione degli impianti e di volturazione di tutte le
Convenzioni.
Nonostante l'intervenuta cessione degli impianti, il GSE non aveva corrisposto a alcun importo dovuto sulla base delle Convenzioni regolarmente Pt_1
volturate.
Con nota del 02.03.2018 il GSE aveva comunicato che le sole Convenzioni
RID008170 (Convenzione Ritiro Energia OL) e RID056715 (Convenzione
Ritiro Energia MP), e non tutte le altre innanzi indicate, non erano state trasferite a “a causa di interdittiva antimafia” notificata ad (e Pt_1 CP_3
non a estranea alla vicenda). Pt_1
Secondo parte attrice GSE aveva deciso di non ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con sulla base di un atto unilaterale di Pt_1
risoluzione di tutte le Convenzioni notificato ad (e non a ) in CP_3 Pt_1
data 27.10.2017 e, quindi, successivamente:
i) all'atto di cessione degli impianti e delle Convenzioni da CP_3
a (in data 18.10.2017); Pt_1
ii) alla comunicazione del subentro negli impianti e nelle Convenzioni effettuata da (in data 20.10.2017). Pt_1
Secondo parte attrice tale atto di risoluzione non era opponibile a . Pt_1
Le somme dovute a in forza delle Convenzioni ammontavano a Pt_1
complessivi € 805.513,46, oltre agli interessi dal giorno del dovuto al saldo, così suddivisi:
i) Convenzione Scambio sul Posto OL: € 3.299,27;
3 4
ii) Convenzione Ritiro Energia MP: € 3.142,72;
iii) Convenzione Ritiro Energia OL: € 13.584,74;
4 5
iv) Convenzione Tariffa Incentivante AN MP: € 113.198,02;
v) Convenzione Tariffa Incentivante AN a TO OL: € 187.282,08; vi) Convenzione Tariffa Incentivante AN a ER OL: € 485.006,63.
eccepiva che: Pt_1
a) l'interdittiva antimafia non poteva incidere sull'obbligazione dell'Amministrazione ma sulla sola idoneità del creditore ad essere titolare del diritto di credito;
b) l'inopponibilità della risoluzione a , terzo acquirente;
Pt_1
c) sussisteva il superamento della risoluzione per facta concludentia;
d) sussisteva l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.,
Concludeva chiedendo di accertare l'inopponibilità nei confronti di Parte_1
dell'atto di risoluzione notificato da GSE S.p.a. alla Società
[...] [...]
in data 27.10.2022, condannare GSE S.p.a., in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di la Parte_1
somma di € 805.513,46, per le ragioni sopra esposte, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
in via subordinata, nel merito:
- accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 20.026,73, per le ragioni sopra esposte, oltre rivalutazione ed
[...]
interessi dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa
Si costituiva P.A. e replicava Controparte_1
affermando che gli impianti appartenevano alla società Controparte_3
nei cui confronti era stata emessa, in data 3.10.2017 (precedentemente
[...]
alla cessione), un'informativa antimafia (fasc. n. 6243/2017 Area Ibis/Ant) che era stata trasmessa dalla Prefettura di Torino al GSE in data 6.10.2017.
Successivamente all'emissione dell'informativa antimafia in data 18.10.2017, aveva ceduto alla la proprietà superficiaria dei terreni sui quali CP_3 Pt_1
erano situati i suddetti impianti, unitamente alle seguenti convenzioni meglio descritte nella citazione.
Il GSE, avuta conoscenza dell'informativa antimafia emessa nei confronti della in data 27.10.2017 comunicava a quest'ultima l'intervenuta risoluzione CP_3
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di diritto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, di tutte le Convenzioni stipulate, interrompendo i pagamenti in favore della società.
Vi era stato un precedente giudizio amministrativo (TAR Piemonte (RG
996/2017), conclusosi con la sentenza n. 1105/2022 confermata dal CDS) che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di
Torino Prot. n. 6243/2017 Area I bis-Ant. Del 3.10.2017 e della susseguente della nota di GSE del 27.10.2017 con cui era stata comunicata la risoluzione di diritto delle sei convenzioni;
nonché di tutti gli altri atti a quello presupposti, ovvero preparatori o conseguenti. Quindi l'interdittiva aveva superato il controllo giurisdizionale del giudice speciale.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'applicazione dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, l'intervenuta risoluzione di diritto delle
Convenzioni di cui in narrativa;
rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto in ragione delle eccezioni sollevate da GSE per l'intervenuta risoluzione di diritto delle Convenzioni stipulate tra GSE e ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché CP_3
per la nullità ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c., del contratto del 18.10.2017 stipulato tra e . Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_3 Pt_1
All'udienza del 15.7.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c. e avvisava le parti che al 24.2.2025 ci sarebbe stata la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla data del 24.2.2025 sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento antimafia del Prefetto della Provincia di Torino Prot. n.
6243/2017 Area I bis-Ant. è datato 3.10.2017.
Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora venga emessa un'informativa antimafia l'Amministrazione è tenuta a interrompere tutti i rapporti con l'operatore, il quale ultimo perde altresì il diritto ad ottenere qualsiasi erogazione di denaro pubblico. L'avvenuta “interdittiva antimafia” determina un'incapacità giuridica ex lege ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione.
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In presenza di un'informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti devono procedere alla revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula del contratto è già intervenuta, alla sua risoluzione in virtù di quanto previsto all'art. 94, commi 1
e 2, del Codice antimafia.
La risoluzione ha efficacia originaria, quindi sin dal momento in cui si verifica a monte la causa che determina la risoluzione a nulla rilevando la data della emissione formale dell'interdittiva o della sua notifica.
L'emissione dell'informativa antimafia è del 3.10.2017 e qualsiasi cessione avvenga successivamente non può essere opposta alla P.A. La cessione alla odierna parte attrice è del 18.10.2017.
Allo stesso risultato si arriva, peraltro, in via contrattuale. L'art. 11 della
Convenzione Tariffa Incentivante AN MP dispone che: “La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le
Parti qualora il Soggetto Responsabile incorre nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Quindi alla data del 18.10.2017 la parte cedente andava disponendo di un CP_3
diritto alla il quale, tuttavia, non era più nella sfera giuridica del soggetto Pt_1
cedente von decorrenza da quando la causa posta alla base dell'interdittiva si è verificata
A ben vedere, non si tratta del concetto di opponibilità al terzo acquirente in buona fede quanto piuttosto di cessione del rapporto di Convenzione che non era più giuridicamente disponibile in capo al cedente certamente alla data CP_3
della cessione
Dal momento in cui è stata emessa l'informativa antimafia (3.10.2017) ope legis la Convenzione non era (immediatamente) più disponibile nel patrimonio dispositivo del cedente. Si tratta di normativa pubblicistica in cui non è possibile rilevare un arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.; la risoluzione opera di diritto e rese nulla ex tunc la Convenzione preesistente tra la P.A. e la CP_3
Non sussiste alcun arricchimento;
il GSE mantiene potenzialmente il diritto di ripetere anche quanto già erogato a E' quest'ultima società colpita CP_3
dall'interdittiva ad aver cagionato l'impossibilità di adempiere, non certo GSE.
Per l'effetto, l'interdittiva ricade nell'ambito di operatività della garanzia offerta dell'adempimento di tutte le eventuali obbligazioni del contratto e del
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risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse verso il Gestore. Le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compresa la sanzione della violazione dell'obbligo di diligenza, potrebbe comportare – in ipotesi - la responsabilità per i danni subiti dal Gestore per il “mancato adempimento” del contratto (cfr. Cons. Stato Sez. II, 22 settembre
2021, n. 7810; Cons Stato, sez III, 24 ottobre 2018, n. 6052, 29 settembre 2016, n.
5533).
L'intervenuta interdittiva antimafia legittima (rectius impone) il recesso dal contratto e la conseguente esatta liquidazione dei danni: quindi, certamente, non appare configurabile un arricchimento per il GSE.
L'errore di prospettiva in cui cade parte attrice è posto dal fatto che, a ben vedere, ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis. L'errore ermeneutico si ripercuote sul concetto – più volte evocato dalla parte attrice – relativo alla data della notifica dell'interdittiva da parte del Gestore.
In effetti, se così fosse, potrebbe applicarsi l'art. 1458 2°c. c.c. secondo il quale la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Diversamente opinando, il fenomeno posto dall'art. 94 comma 2° è sensibilmente diverso da quanto statuito dal codice civile (Cons. Stato Sez. II, 22 settembre
2021, n. 7810; Cons Stato, sez III, 24 ottobre 2018, n. 6052, 29 settembre 2016, n.
5533).
Trattasi del (pur tardivo e retroattivo) accertamento dell'insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'Amministrazione CP_3
pubblica. Incapacità originaria che, laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata, avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti.
Il provvedimento di cd. 'interdittiva antimafia' determina una particolare forma di incapacità giuridica e, dunque, l'impossibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che di essa è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche che determinino rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art.67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons.
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Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247); diversamente opinando se, al soggetto inciso, fosse possibile cedere la Convenzione ad un soggetto terzo, verrebbe meno la finalità dell'interdittiva antimafia, che è quella di tutelare ab origine il rapporto con l'amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l'economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il legislatore ha strutturato le interdittive ex art.94 funzionali all'esigenza di mantenere un atteggiamento fermo ed intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo all'utilizzo di risorse della collettività. In presenza di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto la risoluzione avviene di diritto per la perdita originaria, in capo a del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, CP_3
circostanza che costituiva il requisito di legittimità a monte del rapporto giuridico con il GSES.
Ne deriva che le cessioni successive alla interdittiva effettuate da CP_3 appaiono evidentemente “sine titulo”. Quindi certamente al momento della cessione da a , la prima società non disponeva più del primigenio CP_3 Pt_1
diritto (Convenzione) alienato solo successivamente all'interdittiva e in data
18.10.2017. Appare quindi palmare come non possa sussistere alcun teorico superamento della risoluzione per facta concludentia
Non si tratta, quindi, del fenomeno giuridico dell'inopponibilità al terzo acquirente dell'interdittiva antimafia quanto piuttosto del concetto di acquisto di
Convenzione da parte di da soggetto originariamente sprovvisto del diritto Pt_1
(acquisto da soggetto che non dispone del bene alienato).
non possiede, pertanto, alcun rapporto giuridico formale con il Pt_1 [...]
.P.A. il quale ha correttamente escluso la Controparte_1
validità della cessione.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, ai sensi degli artt1\11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00
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Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare (valori minimi) €14.598,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) €2.189,70 per un complessivo di euro €16.787,70 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 16.787,70 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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