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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2463/2024 promosso da: ato il 16.04.1972 a CORINALDO (AN) e nata il Parte_1 Parte_2
28.12.1975 a OSTRA VETERE (AN), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti RUGGERO
TOMASI e BALDINELLI DANIELA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza o domicilio ove ritenuto più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione;
la sig.ra si impegna a traferire la propria residenza anche Parte_2
formalmente entro il giorno 31/08/2024 in uno dei Comuni limitrofi;
2. I coniugi concordano che la casa coniugale sita in CA (AN), Via Da Vinci n. 10, di proprietà del sig. , venga assegnata allo stesso sig. che vi continuerà ad abitare, Parte_1 Parte_1
continuando ad usufruire degli arredi ed il mobilio ivi presenti di proprietà dello stesso, insieme ai figli minori;
3. I figli minori, e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, come per Per_1 Per_2
Legge, con collocamento paritetico tra i genitori: in particolare i figli trascorreranno una settimana
3 giorni con un genitore e 4 giorni con l'altro a settimane alterne;
atteso che il lavoro della sig.ra
è organizzato in “turni in quinta” i coniugi concordano che i giorni che i figli trascorreranno Pt_2
1 con la madre terranno conto dei turni della stessa la quale comunicherà gli stessi al sig. Parte_1
entro il mese precedente per una più comoda organizzazione del mese: entrambi i coniugi concordano che, ove possibile, i figli trascorreranno i finesettimana in maniera alternata. I sigg.ri concordano di mantenere la residenza anagrafica dei figli e in Controparte_1 Per_1 Per_2
CA (AN) alla via Da Vinci n. 10, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riaccompagno.
Per quanto riguarda le Festività e ferie i ricorrenti si accordano che: durante il periodo natalizio i figli trascorreranno con un genitore, ad anni alterni, dalle ore 17.00 del 23 dicembre alle ore 17.00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 17.00 de 30 dicembre alle ore 16.00 del 6 gennaio. Durante il periodo un genitore potrà tenere con se i figli ad anni alterni, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero del lunedì in albis. Durante il periodo estivo, o in altro periodo dell'anno da concordare preventivamente con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli e trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane non consecutive, Per_1 Per_2 rispettando l'alternanza annuale della settimana comprendente il 15 agosto. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la continuità di rapporti tra i bambini e le proprie rispettive famiglie di origine permettendo, in particolare, la frequenza di incontri sia con i nonni materni che paterni.
Entrambe i genitori congiuntamente potranno partecipare ogni anno alle feste di compleanno dei loro figli, nonché alle cerimonie religiose e/o scolastiche. Ciascuno dei genitori avrà la facoltà di tenere con sé i figli durante l'anno scolastico per una settimana consecutiva, preavvertendo l'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc.).
Le situazioni del presente punto saranno derogabili su accordo dei coniugi.
4. E' diritto di ciascun coniuge conoscere il luogo in cui i minori si trovano quando, nel rispetto di quanto sopra concordato, non sono nella loro residenza abituale (art. 143 c.c.).
5. Entrambe i genitori si dichiarano autosufficienti e concordano di rinunciare, reciprocamente ad un contributo del proprio mantenimento.
6. In ragione della pariteticità del tempo trascorso di ogni genitore con i figli e i coniugi Per_1 Per_2
concordano di rinunciare, ognuno nei confronti dell'altro, ad un contributo nel mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
7. Per le spese straordinarie relative ai figli si conviene che ogni genitore contribuirà in ragione del
50% alle spese straordinarie relative ai figli e purché necessarie e dietro esibizione Per_1 Per_2
delle relative ricevute e/o attestazione ai minori come indicate nel modo che segue dal vigente
“Protocollo del Tribunale di Ancona” ed in ogni caso regimentate in codesta maniera:
• spese MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2 • cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
• tickets sanitari;
• cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche ritenute dal medico necessarie;
• spese MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche non ritenute necessarie dal medico;
• cure termali e fisioterapiche;
• accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
• farmaci particolari.
• Spese SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
• Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico;
• Servizio mensa.
• Spese SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso la sede universitaria.
• Spese EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
• Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese per cerimonie religiose/scolastiche e compleanni;
• Spese EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
• Spese di custodia (baby sitter);
• Viaggi e vacanze.
8. La sig.ra rinuncia agli assegni familiari e/o assegno unico e detrazioni che Parte_2
saranno goduti unicamente dal sig. , fatto salvo diversi accordi tra le parti da Parte_1
rilasciarsi per iscritto.
9. I coniugi ricorrenti convengono, altresì, quanto segue:
3 • l'autovettura di marca “KIA ” Tg “GS237CB” anno 2024 intestata alla sig.ra CP_2 [...]
ed acquistata successivamente alla separazione rimane in proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2
; Parte_2
• l'autovettura di marca “KIA” Tg “ET734BX” anno 2013 intestata al sig. ed Parte_1
acquistata in costanza di matrimonio rimane in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
• il motociclo “Gilera Nexus” Tg “DR14425” anno 2010 intestato al sig. ed Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio rimane in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
• il conto corrente acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo n. [...], intestato al sig. e con un saldo/giacenza media di euro 3.000,00 circa, rimane in Parte_1
proprietà del sig. così come il suo contenuto;
Parte_1
• il conto corrente acceso presso l'Istituto Bcc di Ostra Vetere n. [...], intestato alla sig.ra e con un saldo/giacenza media di euro 3.000,00 circa, rimane in Parte_2
proprietà della sig.ra così come il suo contenuto;
Parte_2
10. I coniugi dichiarano, stante l'avvenuta definizione di ogni altra questione di natura economica di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti patrimoniali ed economici pregressi al di fuori degli accordi del presente atto.
11. I coniugi prestano reciproco consenso, per gli stessi e per i loro figli minori, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
12. I coniugi dichiarano, stante l'avvenuta definizione di ogni altra questione di natura economica di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti patrimoniali ed economici pregressi e al di fuori degli accordi del presente atto.
13. I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra con rinuncia reciproca all'eventuale trattamento di fine rapporto lavorativo del coniuge.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.06.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ripe, oggi CA, (AN) il 02.07.2011.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
4 Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 4007 del 20.04.2022 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.04.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Ripe Parte_1 Parte_2
(AN) il 2/07/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ripe (AN) al n. 3, parte
I, serie // dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2463/2024 promosso da: ato il 16.04.1972 a CORINALDO (AN) e nata il Parte_1 Parte_2
28.12.1975 a OSTRA VETERE (AN), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti RUGGERO
TOMASI e BALDINELLI DANIELA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza o domicilio ove ritenuto più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione;
la sig.ra si impegna a traferire la propria residenza anche Parte_2
formalmente entro il giorno 31/08/2024 in uno dei Comuni limitrofi;
2. I coniugi concordano che la casa coniugale sita in CA (AN), Via Da Vinci n. 10, di proprietà del sig. , venga assegnata allo stesso sig. che vi continuerà ad abitare, Parte_1 Parte_1
continuando ad usufruire degli arredi ed il mobilio ivi presenti di proprietà dello stesso, insieme ai figli minori;
3. I figli minori, e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, come per Per_1 Per_2
Legge, con collocamento paritetico tra i genitori: in particolare i figli trascorreranno una settimana
3 giorni con un genitore e 4 giorni con l'altro a settimane alterne;
atteso che il lavoro della sig.ra
è organizzato in “turni in quinta” i coniugi concordano che i giorni che i figli trascorreranno Pt_2
1 con la madre terranno conto dei turni della stessa la quale comunicherà gli stessi al sig. Parte_1
entro il mese precedente per una più comoda organizzazione del mese: entrambi i coniugi concordano che, ove possibile, i figli trascorreranno i finesettimana in maniera alternata. I sigg.ri concordano di mantenere la residenza anagrafica dei figli e in Controparte_1 Per_1 Per_2
CA (AN) alla via Da Vinci n. 10, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riaccompagno.
Per quanto riguarda le Festività e ferie i ricorrenti si accordano che: durante il periodo natalizio i figli trascorreranno con un genitore, ad anni alterni, dalle ore 17.00 del 23 dicembre alle ore 17.00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 17.00 de 30 dicembre alle ore 16.00 del 6 gennaio. Durante il periodo un genitore potrà tenere con se i figli ad anni alterni, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero del lunedì in albis. Durante il periodo estivo, o in altro periodo dell'anno da concordare preventivamente con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli e trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane non consecutive, Per_1 Per_2 rispettando l'alternanza annuale della settimana comprendente il 15 agosto. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la continuità di rapporti tra i bambini e le proprie rispettive famiglie di origine permettendo, in particolare, la frequenza di incontri sia con i nonni materni che paterni.
Entrambe i genitori congiuntamente potranno partecipare ogni anno alle feste di compleanno dei loro figli, nonché alle cerimonie religiose e/o scolastiche. Ciascuno dei genitori avrà la facoltà di tenere con sé i figli durante l'anno scolastico per una settimana consecutiva, preavvertendo l'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc.).
Le situazioni del presente punto saranno derogabili su accordo dei coniugi.
4. E' diritto di ciascun coniuge conoscere il luogo in cui i minori si trovano quando, nel rispetto di quanto sopra concordato, non sono nella loro residenza abituale (art. 143 c.c.).
5. Entrambe i genitori si dichiarano autosufficienti e concordano di rinunciare, reciprocamente ad un contributo del proprio mantenimento.
6. In ragione della pariteticità del tempo trascorso di ogni genitore con i figli e i coniugi Per_1 Per_2
concordano di rinunciare, ognuno nei confronti dell'altro, ad un contributo nel mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
7. Per le spese straordinarie relative ai figli si conviene che ogni genitore contribuirà in ragione del
50% alle spese straordinarie relative ai figli e purché necessarie e dietro esibizione Per_1 Per_2
delle relative ricevute e/o attestazione ai minori come indicate nel modo che segue dal vigente
“Protocollo del Tribunale di Ancona” ed in ogni caso regimentate in codesta maniera:
• spese MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2 • cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
• tickets sanitari;
• cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche ritenute dal medico necessarie;
• spese MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche non ritenute necessarie dal medico;
• cure termali e fisioterapiche;
• accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
• farmaci particolari.
• Spese SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
• Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico;
• Servizio mensa.
• Spese SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso la sede universitaria.
• Spese EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
• Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese per cerimonie religiose/scolastiche e compleanni;
• Spese EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
• Spese di custodia (baby sitter);
• Viaggi e vacanze.
8. La sig.ra rinuncia agli assegni familiari e/o assegno unico e detrazioni che Parte_2
saranno goduti unicamente dal sig. , fatto salvo diversi accordi tra le parti da Parte_1
rilasciarsi per iscritto.
9. I coniugi ricorrenti convengono, altresì, quanto segue:
3 • l'autovettura di marca “KIA ” Tg “GS237CB” anno 2024 intestata alla sig.ra CP_2 [...]
ed acquistata successivamente alla separazione rimane in proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2
; Parte_2
• l'autovettura di marca “KIA” Tg “ET734BX” anno 2013 intestata al sig. ed Parte_1
acquistata in costanza di matrimonio rimane in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
• il motociclo “Gilera Nexus” Tg “DR14425” anno 2010 intestato al sig. ed Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio rimane in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
• il conto corrente acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo n. [...], intestato al sig. e con un saldo/giacenza media di euro 3.000,00 circa, rimane in Parte_1
proprietà del sig. così come il suo contenuto;
Parte_1
• il conto corrente acceso presso l'Istituto Bcc di Ostra Vetere n. [...], intestato alla sig.ra e con un saldo/giacenza media di euro 3.000,00 circa, rimane in Parte_2
proprietà della sig.ra così come il suo contenuto;
Parte_2
10. I coniugi dichiarano, stante l'avvenuta definizione di ogni altra questione di natura economica di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti patrimoniali ed economici pregressi al di fuori degli accordi del presente atto.
11. I coniugi prestano reciproco consenso, per gli stessi e per i loro figli minori, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
12. I coniugi dichiarano, stante l'avvenuta definizione di ogni altra questione di natura economica di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti patrimoniali ed economici pregressi e al di fuori degli accordi del presente atto.
13. I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra con rinuncia reciproca all'eventuale trattamento di fine rapporto lavorativo del coniuge.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.06.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ripe, oggi CA, (AN) il 02.07.2011.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
4 Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 4007 del 20.04.2022 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.04.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Ripe Parte_1 Parte_2
(AN) il 2/07/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ripe (AN) al n. 3, parte
I, serie // dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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