Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.