Articolo 1 della Legge 12 luglio 1962, n. 1247
Articolo 2
Versione
7 settembre 1962
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.
Entrata in vigore il 7 settembre 1962