CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1432/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1432/ 2023 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GHERA FEDERICO ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE DELLE MILIZIE N. 1 00100
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RANIERI FRANCESCO ed
[...] elettivamente domiciliato in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 2/A BARI;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 4668 del 9 maggio 2023
Conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma con la sentenza in oggetto riportata accoglieva il ricorso in opposizione formulato dalla Pprovincia di dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani - istituto per CP_1 CP_1
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva azionata dalla Parte_1
Avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 4668 del 9 maggio 2023 la Parte_1 formulava appello allegando che la condizione di ente ecclesiastico di parte opponente era irrilevante ai fini della soggezione al contributo in esame, in quanto tutti i soggetti accreditati con il servizio sanitario nazionale erano indifferentemente obbligati al versamento del contributo del 2% sul fatturato generato dalle prestazioni specialistiche.
Chiariva, quindi, che molti soggetti che operavano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario non sono costituiti nella forma giuridica societaria e, richiamandosi alla lettera dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, sosteneva che per tale ragione non sarebbero stati tenuti al versamento del contributo;
eccepiva che questa interpretazione, da un lato, si sarebbe posta in contrasto con la ratio dell'obbligo contributivo, dall'altro, avrebbe preteso di trarre conclusioni dirimenti, ai fini interpretativi, da un dato letterale che, in realtà, era tutt'altro che chiaro.
Per tale ragione, la segnalava di avere intrapreso azioni volte al recupero del contributo Parte_1 annuo del 2% nei confronti degli enti non aventi forma societaria che operavano in regime di accreditamento con il precipuo fine di tutelare la posizione previdenziale dei medici che collaborano con soggetti di questo tipo
La ribadiva, quindi, con diverse argomentazioni, la tesi per cui non esisterebbero norme Parte_1 che es onerino gli enti ecclesiastici dai contributi previdenziali dovuti in relazione alla attività lavorativa resa in loro favore, né accordi speciali tra lo Stato italiano e la Santa Sede in questa direzione, come comprovato dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede e dall'art. 16 della legge n. 222/1985. Inoltre, sottolineava la finalità di tutela previdenziale dei medici specialisti esterni e dei principi costituzionali sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 1 citato, ricordando ed illustrando la sua origine storica.
In questa direzione, la sottolineava che il contributo di cui si discute, dunque, non Parte_1 confluiva in un indistinto “calderone”, ma andava ad alimentare la posizione previdenziale del singolo medico. Su tale linea logica, segnalava che, seguendo l'interpretazione della sentenza impugnata, i medici che rendevano le loro prestazioni in favore di enti non aventi forma societaria in rapporto di accreditamento con il avrebbero subito una discriminazione del tutto irragionevole e lesiva del loro diritto alla previdenza sociale tutelato dall'art. 38 Cost.
La insisteva quindi evidenziando la finalità dell'art. 1, comma 39, della legge n. Parte_1
243/2004, vale a dire quella di introdurre un obbligo contributivo sostitutivo, come tale indifferente rispetto alla forma societaria del soggetto.
Pertanto, invocava sulla base di tali argomenti l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
In aggiunta rilevava una certa imprecisione tecnica del testo, riferito alle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite”, espressione priva di preciso significato tecnico-giuridico, che avrebbe costituito indice della volontà del legislatore di non limitare l'applicazione del contributo ad alcuna particolare forma soggettiva dell'ente accreditato.
In subordine, la avanzava formale istanza ai fini della rimessione alla Corte Parte_1 costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 in esame con riferimento agli artt. 3, commi 1
e 2, e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, fossero tenuti a versare
“a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, nonché ad indicare “i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”. In aggiunta, la argomentava in ordine alla infondatezza delle contestazioni Parte_1 relative all'ammontare dei crediti, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 10959/2018; Cass. n. 2669/2021).
Censurava la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che, una volta interpretato in tal modo l'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla fosse non rilevante e manifestamente infondata, qui insistendo per la rimessione degli Parte_1 atti alla Corte costituzionale per giudicare la costituzionalità della norma in questione nella parte in cui riferisce l'obbligo contributivo alle sole società accreditate con il SSN anziché a qualsiasi ente giuridico privato, parimenti accreditato.
Sulla base di ciò ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata oppure – ove ritenutolo necessario – di disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con vittoria di spese.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito la Controparte_1 [...] deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla Controparte_1 Parte_1
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato in forza dei motivi illustrati a seguire.
Come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n.
10959/2018; Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 11591/2016; da ultimo, anche Cass. n. 2392/2025) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche e a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che le medesime società debbano indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che abbiano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Si è dunque statuita la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola fatturato, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo dalla società.
L'intento teleologico della norma in esame conferma pertanto che la legge n. 243/2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (ovverossia l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tenore letterale della norma è inequivoco: soggette ad obbligo di contribuzione in questione sono soltanto le società di capitali e le società di professionisti, alle quali il legislatore ha inteso estendere gli obblighi di contribuzione già previsti, in relazione agli altri rapporti di accreditamento con il sanitario nazionale, a carico di Regioni e Province autonome.
Infatti, per l'attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e 1, comma 40, della legge n. 243/2004, gli Istituti del servizio sanitario nazionale versano al degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a prestazione, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione (mentre il restante 2% è a carico del professionista) e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a visita (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%).
Dunque, la legge n. 243/2004 “è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (in tali precisi termini,
Cass. n. 10959/2018). Il legislatore non ha inteso, però, imporre l'obbligo di versamento del contributo a qualsiasi soggetto giuridico che eroghi prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Se fosse stato questo l'intento perseguito, la norma avrebbe dovuto individuare come destinatari dell'obbligo tutti i soggetti accreditati che erogano prestazioni mediche specialistiche e non espressamente “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali”.
Né può ritenersi che alla medesima conclusione si possa pervenire attraverso un'interpretazione analogica della norma, dovendo il ricorso all'analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale.
Non può, perciò, condividersi la tesi dell', secondo la quale l'ente appellato avrebbe una configurazione giuridica che lo assoggetta alla legge, in quanto dalla legge n. 243/2004 non emergerebbe alcuna deroga per gli enti ecclesiastici che in forma d'impresa, quale che sia la struttura societaria adottata, svolgono attività di produzione e vendita di servizi sanitari e assistenziali.
Infatti, l'appellato non ha affatto una struttura societaria, bensì costituisce un'articolazione di un ente morale civilmente riconosciuto che non è soggetto ad obbligo di contribuzione in quanto destinatari dell'obbligo in questione sono soltanto le società di professionisti e le società di capitali.
Per questi stessi motivi, è irrilevante il fatto che l'attività svolta dall'istituto possa essere, a tutti gli effetti, un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi. Non v'è d'altronde affatto certezza che gli eventuali proventi delle prestazioni rese a terzi siano destinati ad essere divisi tra i componenti della compagine sociale e non vengano invece reimpiegati ad esclusivo fine benefico nell'ambito della struttura di assistenza.
Questa circostanza giustifica anche la disparità di trattamento tra le strutture sanitarie gestite da enti religiosi e le altre strutture sanitarie sottoposte alla contribuzione di cui trattasi, in quanto la diversa finalità perseguita rende non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, a nulla rilevando, in senso contrario, né il fatto che la struttura d'impresa che sorregge le strutture dell'odierno appellato è identica a quella di ogni altra impresa pubblica o privata che eroga lo stesso tipo di prestazione, né il fatto che esse ricevano dal Servizio sanitario nazionale il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate.
Infatti, ciò che rileva non è lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività, bensì la destinazione degli utili (eventualmente) conseguiti attraverso il suo esercizio. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la questione della “assunta disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del per la specialistica convenzionata esterna dell' non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. n.
10959/2018 cit.; più di recente, Cass. n. 6636/2022). Si aggiunga che la destinazione dei proventi percepiti è stata espressamente considerata dalla Corte costituzionale come idonea a giustificare il regime giuridico di favore previsto in favore degli enti religiosi (in tal senso, cfr. Corte costituzionale n. 235/1997, la quale proprio in considerazione della destinazione dei beni, volti ad assicurare “il sostentamento dei ministri del culto”, ha ritenuto legittima la norma di cui all'art. 45 della legge n.
222/1985 che aveva esteso agli Istituti per il sostentamento del clero il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'INVIM previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici).
Quanto, poi, al fatto che interpretando la norma in questione nel senso di escludere dalla contribuzione le strutture gestite da enti religiosi, i medici e/o gli odontoiatri che effettuano le prestazioni sanitarie presso le suddette strutture si ritroverebbero illegittimamente privati delle prestazioni previdenziali in loro favore, la circostanza è smentita dal carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista.
Tuttavia anche a voler ritenere , come argomentato dal procuratore in sede di discussione orale e nell'atto di appello, che i medici e gli odontoiatri degli Istituti che fruiscono del beneficio normativo di cui si controverte non possano essere iscritti alla gestione specialisti esterni costituita presso il
Fondo della medicina convenzionata e accreditata, non si vedano per l'effetto accreditata su tale gestione la quota di spettanza individuale del contributo e non possano quindi accedere a nessuna delle prestazioni erogate dal Fondo speciale, ciò nondimeno la paventata discriminazione non si appalesa. Infatti , la scelta di prestare la propria attività medica/odontoiatrica presso società mediche professionali e società di capitali in regime di accreditamento piuttosto che presso un ente religioso, non onerato del contributo di cui si controverte , ma comunque accreditato presso il Servizio Sanitario
Nazionale , è scelta assolutamente libera e decisamente consapevole da parte del professionista che conosce dell'assenza dell'onere di destinazione del 2% del suo fatturato all' e , se del caso, Pt_1 anche dell'impossibilità di trarne i correlati benefici. Pertanto, alla luce del materiale probatorio in atti, la questione di legittimità costituzionale prospettata deve ritenersi manifestamente infondata. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, di conseguenza, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA NT GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1432/ 2023 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GHERA FEDERICO ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE DELLE MILIZIE N. 1 00100
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RANIERI FRANCESCO ed
[...] elettivamente domiciliato in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 2/A BARI;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 4668 del 9 maggio 2023
Conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma con la sentenza in oggetto riportata accoglieva il ricorso in opposizione formulato dalla Pprovincia di dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani - istituto per CP_1 CP_1
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva azionata dalla Parte_1
Avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 4668 del 9 maggio 2023 la Parte_1 formulava appello allegando che la condizione di ente ecclesiastico di parte opponente era irrilevante ai fini della soggezione al contributo in esame, in quanto tutti i soggetti accreditati con il servizio sanitario nazionale erano indifferentemente obbligati al versamento del contributo del 2% sul fatturato generato dalle prestazioni specialistiche.
Chiariva, quindi, che molti soggetti che operavano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario non sono costituiti nella forma giuridica societaria e, richiamandosi alla lettera dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, sosteneva che per tale ragione non sarebbero stati tenuti al versamento del contributo;
eccepiva che questa interpretazione, da un lato, si sarebbe posta in contrasto con la ratio dell'obbligo contributivo, dall'altro, avrebbe preteso di trarre conclusioni dirimenti, ai fini interpretativi, da un dato letterale che, in realtà, era tutt'altro che chiaro.
Per tale ragione, la segnalava di avere intrapreso azioni volte al recupero del contributo Parte_1 annuo del 2% nei confronti degli enti non aventi forma societaria che operavano in regime di accreditamento con il precipuo fine di tutelare la posizione previdenziale dei medici che collaborano con soggetti di questo tipo
La ribadiva, quindi, con diverse argomentazioni, la tesi per cui non esisterebbero norme Parte_1 che es onerino gli enti ecclesiastici dai contributi previdenziali dovuti in relazione alla attività lavorativa resa in loro favore, né accordi speciali tra lo Stato italiano e la Santa Sede in questa direzione, come comprovato dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede e dall'art. 16 della legge n. 222/1985. Inoltre, sottolineava la finalità di tutela previdenziale dei medici specialisti esterni e dei principi costituzionali sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 1 citato, ricordando ed illustrando la sua origine storica.
In questa direzione, la sottolineava che il contributo di cui si discute, dunque, non Parte_1 confluiva in un indistinto “calderone”, ma andava ad alimentare la posizione previdenziale del singolo medico. Su tale linea logica, segnalava che, seguendo l'interpretazione della sentenza impugnata, i medici che rendevano le loro prestazioni in favore di enti non aventi forma societaria in rapporto di accreditamento con il avrebbero subito una discriminazione del tutto irragionevole e lesiva del loro diritto alla previdenza sociale tutelato dall'art. 38 Cost.
La insisteva quindi evidenziando la finalità dell'art. 1, comma 39, della legge n. Parte_1
243/2004, vale a dire quella di introdurre un obbligo contributivo sostitutivo, come tale indifferente rispetto alla forma societaria del soggetto.
Pertanto, invocava sulla base di tali argomenti l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
In aggiunta rilevava una certa imprecisione tecnica del testo, riferito alle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite”, espressione priva di preciso significato tecnico-giuridico, che avrebbe costituito indice della volontà del legislatore di non limitare l'applicazione del contributo ad alcuna particolare forma soggettiva dell'ente accreditato.
In subordine, la avanzava formale istanza ai fini della rimessione alla Corte Parte_1 costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 in esame con riferimento agli artt. 3, commi 1
e 2, e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, fossero tenuti a versare
“a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, nonché ad indicare “i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”. In aggiunta, la argomentava in ordine alla infondatezza delle contestazioni Parte_1 relative all'ammontare dei crediti, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 10959/2018; Cass. n. 2669/2021).
Censurava la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che, una volta interpretato in tal modo l'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla fosse non rilevante e manifestamente infondata, qui insistendo per la rimessione degli Parte_1 atti alla Corte costituzionale per giudicare la costituzionalità della norma in questione nella parte in cui riferisce l'obbligo contributivo alle sole società accreditate con il SSN anziché a qualsiasi ente giuridico privato, parimenti accreditato.
Sulla base di ciò ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata oppure – ove ritenutolo necessario – di disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con vittoria di spese.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito la Controparte_1 [...] deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla Controparte_1 Parte_1
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato in forza dei motivi illustrati a seguire.
Come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n.
10959/2018; Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 11591/2016; da ultimo, anche Cass. n. 2392/2025) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche e a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che le medesime società debbano indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che abbiano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Si è dunque statuita la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola fatturato, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo dalla società.
L'intento teleologico della norma in esame conferma pertanto che la legge n. 243/2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (ovverossia l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tenore letterale della norma è inequivoco: soggette ad obbligo di contribuzione in questione sono soltanto le società di capitali e le società di professionisti, alle quali il legislatore ha inteso estendere gli obblighi di contribuzione già previsti, in relazione agli altri rapporti di accreditamento con il sanitario nazionale, a carico di Regioni e Province autonome.
Infatti, per l'attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e 1, comma 40, della legge n. 243/2004, gli Istituti del servizio sanitario nazionale versano al degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a prestazione, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione (mentre il restante 2% è a carico del professionista) e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a visita (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%).
Dunque, la legge n. 243/2004 “è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (in tali precisi termini,
Cass. n. 10959/2018). Il legislatore non ha inteso, però, imporre l'obbligo di versamento del contributo a qualsiasi soggetto giuridico che eroghi prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Se fosse stato questo l'intento perseguito, la norma avrebbe dovuto individuare come destinatari dell'obbligo tutti i soggetti accreditati che erogano prestazioni mediche specialistiche e non espressamente “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali”.
Né può ritenersi che alla medesima conclusione si possa pervenire attraverso un'interpretazione analogica della norma, dovendo il ricorso all'analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale.
Non può, perciò, condividersi la tesi dell', secondo la quale l'ente appellato avrebbe una configurazione giuridica che lo assoggetta alla legge, in quanto dalla legge n. 243/2004 non emergerebbe alcuna deroga per gli enti ecclesiastici che in forma d'impresa, quale che sia la struttura societaria adottata, svolgono attività di produzione e vendita di servizi sanitari e assistenziali.
Infatti, l'appellato non ha affatto una struttura societaria, bensì costituisce un'articolazione di un ente morale civilmente riconosciuto che non è soggetto ad obbligo di contribuzione in quanto destinatari dell'obbligo in questione sono soltanto le società di professionisti e le società di capitali.
Per questi stessi motivi, è irrilevante il fatto che l'attività svolta dall'istituto possa essere, a tutti gli effetti, un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi. Non v'è d'altronde affatto certezza che gli eventuali proventi delle prestazioni rese a terzi siano destinati ad essere divisi tra i componenti della compagine sociale e non vengano invece reimpiegati ad esclusivo fine benefico nell'ambito della struttura di assistenza.
Questa circostanza giustifica anche la disparità di trattamento tra le strutture sanitarie gestite da enti religiosi e le altre strutture sanitarie sottoposte alla contribuzione di cui trattasi, in quanto la diversa finalità perseguita rende non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, a nulla rilevando, in senso contrario, né il fatto che la struttura d'impresa che sorregge le strutture dell'odierno appellato è identica a quella di ogni altra impresa pubblica o privata che eroga lo stesso tipo di prestazione, né il fatto che esse ricevano dal Servizio sanitario nazionale il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate.
Infatti, ciò che rileva non è lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività, bensì la destinazione degli utili (eventualmente) conseguiti attraverso il suo esercizio. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la questione della “assunta disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del per la specialistica convenzionata esterna dell' non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. n.
10959/2018 cit.; più di recente, Cass. n. 6636/2022). Si aggiunga che la destinazione dei proventi percepiti è stata espressamente considerata dalla Corte costituzionale come idonea a giustificare il regime giuridico di favore previsto in favore degli enti religiosi (in tal senso, cfr. Corte costituzionale n. 235/1997, la quale proprio in considerazione della destinazione dei beni, volti ad assicurare “il sostentamento dei ministri del culto”, ha ritenuto legittima la norma di cui all'art. 45 della legge n.
222/1985 che aveva esteso agli Istituti per il sostentamento del clero il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'INVIM previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici).
Quanto, poi, al fatto che interpretando la norma in questione nel senso di escludere dalla contribuzione le strutture gestite da enti religiosi, i medici e/o gli odontoiatri che effettuano le prestazioni sanitarie presso le suddette strutture si ritroverebbero illegittimamente privati delle prestazioni previdenziali in loro favore, la circostanza è smentita dal carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista.
Tuttavia anche a voler ritenere , come argomentato dal procuratore in sede di discussione orale e nell'atto di appello, che i medici e gli odontoiatri degli Istituti che fruiscono del beneficio normativo di cui si controverte non possano essere iscritti alla gestione specialisti esterni costituita presso il
Fondo della medicina convenzionata e accreditata, non si vedano per l'effetto accreditata su tale gestione la quota di spettanza individuale del contributo e non possano quindi accedere a nessuna delle prestazioni erogate dal Fondo speciale, ciò nondimeno la paventata discriminazione non si appalesa. Infatti , la scelta di prestare la propria attività medica/odontoiatrica presso società mediche professionali e società di capitali in regime di accreditamento piuttosto che presso un ente religioso, non onerato del contributo di cui si controverte , ma comunque accreditato presso il Servizio Sanitario
Nazionale , è scelta assolutamente libera e decisamente consapevole da parte del professionista che conosce dell'assenza dell'onere di destinazione del 2% del suo fatturato all' e , se del caso, Pt_1 anche dell'impossibilità di trarne i correlati benefici. Pertanto, alla luce del materiale probatorio in atti, la questione di legittimità costituzionale prospettata deve ritenersi manifestamente infondata. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, di conseguenza, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA NT GA