TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1979, elettivamente domiciliata in Fuscaldo alla via Maggiore Vaccari presso lo studio dell'avv. Luca Maria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 3.10.2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Villar Dora (To) alla Piazza Donatori di Sangue n. 10 presso lo studio dell'avv. Riedo Erica, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.11.2024; convenuto
OGGETTO: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate dalle parti in conseguenza della sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata in data 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3/10/2024, ha rilevato di Parte_1 aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale è nata Controparte_1 il 5.09.2015 una figlia, di nome . Essendo cessata tale relazione sentimentale, ha Persona_1
1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni indicate nel ricorso.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 21.10.2024. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
25.11.2024. Lo stesso ha rappresentato di aver raggiunto con l'attrice un accordo in ordine alle questioni oggetto del contendere.
Quindi, con successiva istanza congiunta, le parti, rappresentando di aver raggiunto un accordo conciliativo (depositato unitamente alla medesima istanza), hanno chiesto la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata in data 16.12.2024. Sostituita tale udienza, le parti hanno depositato note scritte congiunte, con cui, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio. Quindi, con ordinanza del 16.12.2024, il Giudice relatore, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, visto l'accordo raggiunto dalle parti, in data 30.11.2024 ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore con l'omologa delle condizioni di seguito testualmente riportate: “
1. La figlia minore
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa e residenza presso la madre;
2. Ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario, all'educazione ed alla cura della figlia quando l'avrà con sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3. A titolo di contributo al mantenimento, il SI. AC verserà alla SI.ra la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Pt_1 mentre le spese straordinarie saranno regolate come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Paola, l'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Civile di Paola datato 07.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere;
4. Le parti hanno raggiunto intesa economica relativa alla regolamentazione delle spese extra assegno pregresse, in particolare viene riconosciuta dal SI. la corresponsione della somma omnicomprensiva di € 300,00 da versare ratealmente CP_1 alla SI.ra .
5. Il SI. AC potrà tenere con sé un weekend a settimane alternate, Pt_1 Per_1 decorrente dal sabato mattina e sino alla domenica alle ore 21,00 (o comunque in orari compatibili con arrivo e partenza del SI. AC da Fuscaldo) 6. Le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni, secondo il calendario festivo scolastico;
7. Le vacanze di
Natale ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
06 gennaio;
per il primo anno trascorrerà il Natale con il padre ed il periodo successivo Per_1 del Capodanno con la madre;
8. Durante le ferie estive la minore trascorrerà due settimane
2 anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
9. Le parti si potranno accordare affinchè la minore, in occasione di ponti e vacanze natalizie e pasquali, posso trascorrere il periodo di competenza del papà presso la residenza di quest'ultimo; 10. Gli assegni familiari, verranno percepiti nella misura del 100 % dalla SI.ra ; 11. Le parti si Pt_1 concedono reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore. 12. La SI.ra si Pt_1 impegna di far mantenere rapporti costanti con nonni, zii e cugini paterni, residenti, e non, nello stesso comune della mia assistita. 13. Entrambi i genitori, si impegnano a mantenere rapporti rispettosi e pacifici nell'esclusivo interesse di;
14. Oltre a quanto sopra Per_1 indicato, le parti dichiarano di aver tra loro risolto ogni questione patrimoniale ed economica”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1004/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (nata a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da intendersi Persona_1 integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18/12/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
3