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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11454/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025, Il gop Patrizia Bellettati letti gli atti del procedimento, vista l'ordinanza del 26 novembre 2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 15.12.2025 e stante l'assenza del deposito di note delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso e ha depositato le procure richieste, IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11454/2023 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1 ato in Brasile il 16/06/1978 Parte_2 nato in [...] il [...] Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4 Tutti con il patrocinio dell'avv. SPANU PAOLO elettivamente domiciliato in VIA TACITO 23 ROMA presso il difensore avv. SPANU PAOLO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 4 INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria richiesta: dichiarare cittadini italiani i signori: Parte_1 nata in [...] il [...] nato in [...] il [...] Parte_2 Parte_3 ato in Brasile il 16/06/1979 nato in [...] il [...]
[...] Parte_4 ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni Controparte_1 e annotazioni di legge provvedendo alla comunicazione alle autorità consolari. con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre Spese Generali, Iva e Cap” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 11 settembre 2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], (doc. n. 1), il quale, Persona_1 dopo aver contratto matrimonio in Italia con emigra in Brasile, dove ha vissuto senza mai Persona_2 naturalizzarsi brasiliano, (doc. 2 del ricorso). Con decreto del 19/04/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 24/04/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 4.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e per la sua decisione.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
dopo il matrimonio in Italia con emigrava in epoca non precisata in Persona_1 Persona_2 Brasile e dal loro unione nasceva in data 13 aprile 1914, (doc. n. 3). Persona_3 Dalla unione tra e nasceva in data 21 gennaio 1946, Parte_5 Parte_6 Parte_7 (doc. n. 5) che si sposava con e dalla loro unione nascevano:
[...] Persona_4 a) in data 16 giugno 1968 - odierno ricorrente - (doc. n. 7) Parte_2 b) in data 16 giugno 1969 , - odierno ricorrente – (doc. n. 8)il quale contrae Parte_3 matrimonio con e dalla loro unione , nascono due figli : Persona_5
1. in data 2 luglio 1982 Georgia IN CU SS – odierna ricorrente – (doc. n. 10)
2. in data 8 agosto 1986 – odierno ricorrente – (doc. n. 11). Persona_6
3. Preliminarmente è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis nel caso di specie l'avo è stato poi indicato nell'atto di nascita Persona_1 del figlio Persona_7 Devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del pagina 2 di 4 codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 4.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver inviato il modulo di richiesta appuntamento al fine di depositare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. n. 12) in data 2/05/2022 ( doc.12) deducendo il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza pagina 3 di 4 in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_8 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...] Parte_1 ato in Brasile il 16/06/1978 Parte_2
nato in [...] il [...] Pt_3 Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 23 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025, Il gop Patrizia Bellettati letti gli atti del procedimento, vista l'ordinanza del 26 novembre 2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 15.12.2025 e stante l'assenza del deposito di note delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso e ha depositato le procure richieste, IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11454/2023 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1 ato in Brasile il 16/06/1978 Parte_2 nato in [...] il [...] Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4 Tutti con il patrocinio dell'avv. SPANU PAOLO elettivamente domiciliato in VIA TACITO 23 ROMA presso il difensore avv. SPANU PAOLO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 4 INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria richiesta: dichiarare cittadini italiani i signori: Parte_1 nata in [...] il [...] nato in [...] il [...] Parte_2 Parte_3 ato in Brasile il 16/06/1979 nato in [...] il [...]
[...] Parte_4 ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni Controparte_1 e annotazioni di legge provvedendo alla comunicazione alle autorità consolari. con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre Spese Generali, Iva e Cap” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 11 settembre 2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], (doc. n. 1), il quale, Persona_1 dopo aver contratto matrimonio in Italia con emigra in Brasile, dove ha vissuto senza mai Persona_2 naturalizzarsi brasiliano, (doc. 2 del ricorso). Con decreto del 19/04/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 24/04/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 4.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e per la sua decisione.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
dopo il matrimonio in Italia con emigrava in epoca non precisata in Persona_1 Persona_2 Brasile e dal loro unione nasceva in data 13 aprile 1914, (doc. n. 3). Persona_3 Dalla unione tra e nasceva in data 21 gennaio 1946, Parte_5 Parte_6 Parte_7 (doc. n. 5) che si sposava con e dalla loro unione nascevano:
[...] Persona_4 a) in data 16 giugno 1968 - odierno ricorrente - (doc. n. 7) Parte_2 b) in data 16 giugno 1969 , - odierno ricorrente – (doc. n. 8)il quale contrae Parte_3 matrimonio con e dalla loro unione , nascono due figli : Persona_5
1. in data 2 luglio 1982 Georgia IN CU SS – odierna ricorrente – (doc. n. 10)
2. in data 8 agosto 1986 – odierno ricorrente – (doc. n. 11). Persona_6
3. Preliminarmente è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis nel caso di specie l'avo è stato poi indicato nell'atto di nascita Persona_1 del figlio Persona_7 Devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del pagina 2 di 4 codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 4.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver inviato il modulo di richiesta appuntamento al fine di depositare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. n. 12) in data 2/05/2022 ( doc.12) deducendo il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza pagina 3 di 4 in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_8 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...] Parte_1 ato in Brasile il 16/06/1978 Parte_2
nato in [...] il [...] Pt_3 Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 23 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
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