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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3090/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ALBANIA) il 28/07/1974;
e
(c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 06/04/1970; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Carlotta
GIORDANO (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._3
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio)
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Pt_1
e , hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia, optando per il regime della comunione dei beni;
- che dal matrimonio sono nate in Albania le figlie , il 10/12/1995 e Persona_1
, il 25/06/2002; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge. Deve, inoltre, darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e Per_1
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile Italiano.
2 Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (all.
1), il matrimonio celebrato in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995 dalle parti è pienamente valido in tale Stato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di merito “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte Appello Genova, 23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (cfr. Cass.
Civ. Sez. sent. n. 569 del 14/02/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio ed estensibile anche alla odierna controversia, “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Unite, sent. N. 5292 del 28/10/1985).
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge e solo in tale fase potrà essere valutata
3 Per_ l'ulteriore richiesta della ricorrente di disporre il mutamento del cognome acquisito in sede di matrimonio.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Stante la richiesta di scioglimento del matrimonio, si provvederà in merito alle spese di lite alla definizione del giudizio cumulato.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
OD LB (ALBANIA) il 28/07/1974, e nato a [...] Parte_2
LB (ALBANIA) il 06/04/1970, che hanno contratto matrimonio in Kajan
(ALBANIA) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3090/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ALBANIA) il 28/07/1974;
e
(c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 06/04/1970; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Carlotta
GIORDANO (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._3
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio)
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Pt_1
e , hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia, optando per il regime della comunione dei beni;
- che dal matrimonio sono nate in Albania le figlie , il 10/12/1995 e Persona_1
, il 25/06/2002; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge. Deve, inoltre, darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e Per_1
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile Italiano.
2 Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (all.
1), il matrimonio celebrato in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995 dalle parti è pienamente valido in tale Stato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di merito “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte Appello Genova, 23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (cfr. Cass.
Civ. Sez. sent. n. 569 del 14/02/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio ed estensibile anche alla odierna controversia, “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Unite, sent. N. 5292 del 28/10/1985).
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge e solo in tale fase potrà essere valutata
3 Per_ l'ulteriore richiesta della ricorrente di disporre il mutamento del cognome acquisito in sede di matrimonio.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Stante la richiesta di scioglimento del matrimonio, si provvederà in merito alle spese di lite alla definizione del giudizio cumulato.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
OD LB (ALBANIA) il 28/07/1974, e nato a [...] Parte_2
LB (ALBANIA) il 06/04/1970, che hanno contratto matrimonio in Kajan
(ALBANIA) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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