TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 491/2025
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Luigi Montano ed elettivamente domiciliata in CE
(NA) alla Via C. Battisti n. 26, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Rossella Montano ed C.F._2
elettivamente domiciliato in CE (NA) alla Via Diaz n. 109, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a San Giorgio a [...] il [...] dalla relazione di fatto Persona_1
intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 20.05.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido condiviso della piccola ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Per_1
minore presso la madre;
2) regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario come segue: il padre terrà con sé la bambina il lunedì, mercoledì, venerdì ed il sabato o domenica dalle ore
15.00 alle ore 19.00; la bambina trascorrerà il primo ed il terzo weekend del mese con il padre dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
nel periodo natalizio il padre ad anni alterni terrà con sé la bambina il giorno 24-25-26 dicembre dalle ore 10.00 del 24 alle ore 19.00 del 26 nonché il 31-1-2 dalle ore 10.00 del 31 alle ore 19.00 del 2gennaio salvo diverso accordo tra le parti nell'interesse della minore ad anni alterni;
il giorno 6 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 19.00 salvo diverso accordo tra le parti nell'interesse della minore;
per l'estate i genitori concorderanno entro il 30 giugno due settimane di vacanza una a luglio ed una ad agosto in cui il papà terrà con se salvo diverso accordo tra i coniugi;
Per_1
il giorno del compleanno lo trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni, Per_1
quando spetterà al padre la bimba starà con lui dalle ore 16.00 alle ore 21,00; la bimba starà con la madre a Pasqua e Lunedì in Albis 2025 e poi con il padre l'anno seguente e così ad anni alterni, salvo diverso accordo nell'interesse della minore;
3) obbligo posto in capo al sig. di versare alla sig.ra , per il mantenimento CP_1 Pt_1
della minore, euro 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato ad e recante IBAN: Parte_1
[...],
4) obbligo posto in capo alle parti di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
5) accordo tra le parti per cui, in caso di trasferimento della sig.ra fuori città, il padre Pt_1
terrà con sé la bimba per un unico weekend al mese dal venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 della domenica con precisazione che un mese il sig. si recherà presso la città dove CP_1
si trasferirà la bimba ed il successivo sarà la madre ad accompagnare la bimba ad CE per il weekend e così di seguito
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
b) disciplina il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
c) pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , per il CP_1 Pt_1
mantenimento della minore, euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato ad e recante IBAN: Parte_1
[...],
d) pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)