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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINIATI LUIGI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCARANI Parte_2 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. - Cessazione della convivenza
1.1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a.r. all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
2. - Affidamento e collocamento della prole minorenne
2.1. I figli minori e essendo nel frattempo divenuto maggiorenne ma non Per_1 Per_2 Per_3
ancora economicamente autosufficiente, rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'obbligo di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelle attinenti alla salute, l'educazione e l'istruzione, anche sportiva, degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
2.2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico.
2.3. Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia.
2.4. I figli sono collocati prevalentemente presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica.
3. - Assegnazione casa coniugale
3.1. L'immobile adibito a casa familiare (sito in Formigine (MO), Via Andreoli n. 36), viene assegnato, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., alla signora unitamente ai mobili che lo arredano e corredano. Parte_1 3.2. Il sig. ha già prima d'ora liberato l'immobile suddetto, avendo cura di asportare i propri beni ed Pt_2
effetti personali.
4. - Regime di frequentazione
4.1. Quanto al calendario di frequentazione ordinario, in ragione degli attuali orari di lavoro paterni e materni e delle esigenze della prole, i minori staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati (con decorrenza che verrà indicata dal sig. in base ai propri impegni Pt_2
lavorativi) dal sabato all'ora di cena, quando andrà a prelevarli presso l'abitazione materna (dalle 19,30 circa) sino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica (salvo altro luogo ed orario da concordare);
- dal mercoledì pomeriggio (alle 16,10, orario in cui andrà a prendere a scuola o presso l'abitazione Per_2
materna nei periodi di vacanza scolastica) fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica.
In ragione delle particolari esigenze e necessità organizzative del minore ciascun genitore si impegna a Per_2
collaborare con l'altro anche nei fine settimana e nei giorni in cui i minori sono affidati all'altro genitore.
Ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi come sopra previsti.
4.2. Quanto al calendario straordinario, i minori staranno con ciascun genitore come segue:
- durante le vacanze estive, da intendersi per tali quelle ricomprese tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, staranno per almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare la cadenza dei suddetti periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
nel mese di agosto le parti concordano sin da ora che alterneranno di anno in anno i primi quindici giorni del mese di agosto ed i secondi quindici giorni, in modo da alternare altresì la festività del ferragosto;
in caso di mancato accordo sul periodo di vacanza prescelto, negli anni pari prevarrà la scelta materna, negli anni dispari quella paterna;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre per il restante periodo staranno alternativamente con ciascun genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre
(compresa la mezzanotte) e dall'1 gennaio al 6 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi;
in caso di mancato accordo la scelta del periodo avverrà con le stesse modalità di cui sopra, per cui negli anni pari prevarrà la scelta materna e negli anni dispari quella paterna;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno alternativamente la prima metà delle vacanze scolastiche con la madre e la seconda metà con il padre, alternandosi di anno in anno, in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso un anno con la madre e l'anno dopo con il padre.
4.3. Quanto ai ponti ed alle altre festività del calendario anche scolastico, i genitori concordano che verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza indipendentemente dalla cadenza del weekend.
4.5. Quanto ai compleanni dei figli, i genitori concordano che, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinaria, si impegnano se possibile a trascorrerli insieme.
4.6. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore e più funzionale gestione della prole.
5. Mantenimento della prole
5.1. Il sig. si obbliga a versare, con decorrenza dal mese di marzo 2025, alla sig.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, un assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00
[...]
per ciascun figlio), che dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Parte_1
[...]) entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a far tempo dal marzo 2026.
I ricorrenti convengono che il conto corrente intestato al figlio minore dovrà sempre mantenere la delega ad Per_2
operare a favore di entrambi i genitori.
Le parti si danno reciprocamente atto che il sopra indicato contributo nel mantenimento ordinario della prole è stato quantificato tenendo conto anche dell'ammontare dell'assegno unico per i figli a carico, (attuali euro 296,30) che verrà percepito interamente dalla signora Parte_1
5.2. Le spese extra necessarie alla salute, istruzione, cura ed educazione dei figli verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che l'indennità di accompagnamento riconosciuta a favore di (di attuali euro 542,02), così come le somme giacenti sul conto corrente intestato a sul Per_2 Per_2
quale viene versata detta indennità, verranno utilizzate per far fronte a tutte le spese straordinarie necessarie per quali, a mero titolo di esempio: terapie specialistiche, attività extra-scolastiche ecc.. e, solo se insufficienti, Per_2
le maggiori spese saranno sostenute dai genitori in pari quota.
Le spese straordinarie sono individuate in linea con il Protocollo del Tribunale di Modena attualmente in vigore e, dunque, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6 Altre pattuizioni.
6.1 I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
6.2 Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, dunque, con le agevolazioni fiscali previste dalla Legge, la signora Pt_1
si obbliga a restituire al signor la somma di euro 23.000,00 ricevuta in prestito nel 2021,
[...] Parte_2
per l'acquisto di un'unita immobiliare ad uso abitativo, posta in Toscana, Comune di Riparbella (PI) Località
Urlari n. 18/C, intestato alla stessa;
la restituzione della detta somma dovrà avvenire mediante consegna di assegno circolare intestato ad entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui la signora Parte_2 Parte_1
venderà e/o comunque trasferirà a terzi la proprietà, in tutto o in parte, del sopra identificato immobile di
Riparbella, o, se in data antecedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di decesso del padre della stessa, signor ( ). Persona_4 CodiceFiscale_3
6.3 Poiché nel gennaio 2025 il signor ha concorso con la somma di euro 5.000,00 nell'acquisto Parte_2
di una autovettura intestata alla signora i ricorrenti concordano che le prossime agevolazioni previste Parte_1
dalla legge 104/1992 per l'acquisto di un'autovettura nuova (esonero dal versamento dell'IVA, detrazione Irpef
ed esenzione dal bollo) verranno usufruite esclusivamente dal signor quelle di cui potranno godere Parte_2
successivamente verranno usufruite alternandosi di volta in volta.
6.4 I ricorrenti stabiliscono sin da ora che dovranno concordare per iscritto se e come usufruire di ogni altra agevolazione, permesso e diritto previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 a tutela delle persone con disabilità e dei familiari che prestano assistenza.
6.5 Le parti dichiarano che con la esecuzione dei suddetti accordi non avranno più nulla pretendere l'una dall'altra né in ragione del regime patrimoniale prescelto né a qualunque altro titolo, ogni azione, eccezione, pretesa e /o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa. Dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono a titolo di assegno di separazione e/o divorzile.
6.6 Le parti dichiarano e riconoscono che le spese legali relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale, di talché ciascuna provvederà a pagare il proprio legale, mentre le spese vive dei procedimenti (contributo unificato) rimarranno a carico di metà per ciascuno.
6.7 Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Parte_2
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06/05/1982 e ato a MODENA il 09/07/1975 Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.4, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINIATI LUIGI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCARANI Parte_2 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. - Cessazione della convivenza
1.1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a.r. all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
2. - Affidamento e collocamento della prole minorenne
2.1. I figli minori e essendo nel frattempo divenuto maggiorenne ma non Per_1 Per_2 Per_3
ancora economicamente autosufficiente, rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'obbligo di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelle attinenti alla salute, l'educazione e l'istruzione, anche sportiva, degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
2.2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico.
2.3. Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia.
2.4. I figli sono collocati prevalentemente presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica.
3. - Assegnazione casa coniugale
3.1. L'immobile adibito a casa familiare (sito in Formigine (MO), Via Andreoli n. 36), viene assegnato, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., alla signora unitamente ai mobili che lo arredano e corredano. Parte_1 3.2. Il sig. ha già prima d'ora liberato l'immobile suddetto, avendo cura di asportare i propri beni ed Pt_2
effetti personali.
4. - Regime di frequentazione
4.1. Quanto al calendario di frequentazione ordinario, in ragione degli attuali orari di lavoro paterni e materni e delle esigenze della prole, i minori staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati (con decorrenza che verrà indicata dal sig. in base ai propri impegni Pt_2
lavorativi) dal sabato all'ora di cena, quando andrà a prelevarli presso l'abitazione materna (dalle 19,30 circa) sino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica (salvo altro luogo ed orario da concordare);
- dal mercoledì pomeriggio (alle 16,10, orario in cui andrà a prendere a scuola o presso l'abitazione Per_2
materna nei periodi di vacanza scolastica) fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica.
In ragione delle particolari esigenze e necessità organizzative del minore ciascun genitore si impegna a Per_2
collaborare con l'altro anche nei fine settimana e nei giorni in cui i minori sono affidati all'altro genitore.
Ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi come sopra previsti.
4.2. Quanto al calendario straordinario, i minori staranno con ciascun genitore come segue:
- durante le vacanze estive, da intendersi per tali quelle ricomprese tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, staranno per almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare la cadenza dei suddetti periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
nel mese di agosto le parti concordano sin da ora che alterneranno di anno in anno i primi quindici giorni del mese di agosto ed i secondi quindici giorni, in modo da alternare altresì la festività del ferragosto;
in caso di mancato accordo sul periodo di vacanza prescelto, negli anni pari prevarrà la scelta materna, negli anni dispari quella paterna;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre per il restante periodo staranno alternativamente con ciascun genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre
(compresa la mezzanotte) e dall'1 gennaio al 6 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi;
in caso di mancato accordo la scelta del periodo avverrà con le stesse modalità di cui sopra, per cui negli anni pari prevarrà la scelta materna e negli anni dispari quella paterna;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno alternativamente la prima metà delle vacanze scolastiche con la madre e la seconda metà con il padre, alternandosi di anno in anno, in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso un anno con la madre e l'anno dopo con il padre.
4.3. Quanto ai ponti ed alle altre festività del calendario anche scolastico, i genitori concordano che verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza indipendentemente dalla cadenza del weekend.
4.5. Quanto ai compleanni dei figli, i genitori concordano che, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinaria, si impegnano se possibile a trascorrerli insieme.
4.6. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore e più funzionale gestione della prole.
5. Mantenimento della prole
5.1. Il sig. si obbliga a versare, con decorrenza dal mese di marzo 2025, alla sig.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, un assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00
[...]
per ciascun figlio), che dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Parte_1
[...]) entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a far tempo dal marzo 2026.
I ricorrenti convengono che il conto corrente intestato al figlio minore dovrà sempre mantenere la delega ad Per_2
operare a favore di entrambi i genitori.
Le parti si danno reciprocamente atto che il sopra indicato contributo nel mantenimento ordinario della prole è stato quantificato tenendo conto anche dell'ammontare dell'assegno unico per i figli a carico, (attuali euro 296,30) che verrà percepito interamente dalla signora Parte_1
5.2. Le spese extra necessarie alla salute, istruzione, cura ed educazione dei figli verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che l'indennità di accompagnamento riconosciuta a favore di (di attuali euro 542,02), così come le somme giacenti sul conto corrente intestato a sul Per_2 Per_2
quale viene versata detta indennità, verranno utilizzate per far fronte a tutte le spese straordinarie necessarie per quali, a mero titolo di esempio: terapie specialistiche, attività extra-scolastiche ecc.. e, solo se insufficienti, Per_2
le maggiori spese saranno sostenute dai genitori in pari quota.
Le spese straordinarie sono individuate in linea con il Protocollo del Tribunale di Modena attualmente in vigore e, dunque, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6 Altre pattuizioni.
6.1 I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
6.2 Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, dunque, con le agevolazioni fiscali previste dalla Legge, la signora Pt_1
si obbliga a restituire al signor la somma di euro 23.000,00 ricevuta in prestito nel 2021,
[...] Parte_2
per l'acquisto di un'unita immobiliare ad uso abitativo, posta in Toscana, Comune di Riparbella (PI) Località
Urlari n. 18/C, intestato alla stessa;
la restituzione della detta somma dovrà avvenire mediante consegna di assegno circolare intestato ad entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui la signora Parte_2 Parte_1
venderà e/o comunque trasferirà a terzi la proprietà, in tutto o in parte, del sopra identificato immobile di
Riparbella, o, se in data antecedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di decesso del padre della stessa, signor ( ). Persona_4 CodiceFiscale_3
6.3 Poiché nel gennaio 2025 il signor ha concorso con la somma di euro 5.000,00 nell'acquisto Parte_2
di una autovettura intestata alla signora i ricorrenti concordano che le prossime agevolazioni previste Parte_1
dalla legge 104/1992 per l'acquisto di un'autovettura nuova (esonero dal versamento dell'IVA, detrazione Irpef
ed esenzione dal bollo) verranno usufruite esclusivamente dal signor quelle di cui potranno godere Parte_2
successivamente verranno usufruite alternandosi di volta in volta.
6.4 I ricorrenti stabiliscono sin da ora che dovranno concordare per iscritto se e come usufruire di ogni altra agevolazione, permesso e diritto previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 a tutela delle persone con disabilità e dei familiari che prestano assistenza.
6.5 Le parti dichiarano che con la esecuzione dei suddetti accordi non avranno più nulla pretendere l'una dall'altra né in ragione del regime patrimoniale prescelto né a qualunque altro titolo, ogni azione, eccezione, pretesa e /o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa. Dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono a titolo di assegno di separazione e/o divorzile.
6.6 Le parti dichiarano e riconoscono che le spese legali relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale, di talché ciascuna provvederà a pagare il proprio legale, mentre le spese vive dei procedimenti (contributo unificato) rimarranno a carico di metà per ciascuno.
6.7 Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Parte_2
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06/05/1982 e ato a MODENA il 09/07/1975 Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.4, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale